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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori magistrati: Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Cosi Saverio Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessia Faddili APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3501/2024 pubbl. il 22/03/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 18.8.2023, indicato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il diniego di sgravio dei seguenti avvisi di addebito:
- n. 397 2015 0009605656
- n. 397 2016 0006145130
- n. 397 2016 00022322476
- n. 397 2017 0008230434
- n. 397 2018 0004148626
- n. 397 2018 0027023083
L'opponente, a fondamento della sua domanda, ha eccepito:
i) l'omessa notifica degli avvisi di addebito, per come indicati nella schermata “carichi pendenti” allegata al ricorso;
ii) in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' , anche per assenza di validi CP_1 atti interruttivi da parte del Concessionario della Riscossione. CP_ Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE: Rilevare d'ufficio, l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa
e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, minimi inderogabili
C. , in favore dello scrivente Avvocato distrattario.”. P.IVA_1
CP_ Si è ritualmente costituito l' assumendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ed anche per tardività dell'opposizione e, in via preliminare subordinata, chiedendo l'integrazione del contradditorio nei confronti di , in relazione agli CP_2 adempimenti successivi alla notificazione degli avvisi di addebito in questione;
nel merito, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e in via ulteriormente subordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle somme di cui agli avvisi di addebito o quelle diverse che dovessero risultare dovute.
Il Tribunale rigettava il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge - in favore dell' , ritenendo inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire. CP_1
Avverso tale decisione proponeva impugnazione la lamentando la mancanza di Pt_1 motivazione sull'eccezione di prescrizione ex art. 615 c.p.c. e sull'omessa notifica dei titoli ex art. 139 c.p.c. e l'erronea esclusione dell'interesse ad agire tenuto conto del diniego di sgravio.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'avverso atto di gravame. CP_1
All'odierna udienza sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Per ragioni di ordine logico occorre soffermarsi dapprima sul motivo di gravame volto ad affermare la sussistenza di un interesse ad agire.
Rileva il Collegio che l'impugnazione è stata formulata senza tenere adeguatamente conto dei principi autorevolmente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
26283 del 06/09/2022, del cui contenuto, peraltro, il Tribunale ha dato ampia contezza, facendo corretta applicazione dei relativi principi. Come noto, l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante l'aggiunta del comma 4 bis, il quale, nella versione ratione temporis applicabile (prima delle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, che in ogni caso sarebbero irrilevanti nella specie), dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono quindi essere direttamente impugnati nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio riferito alle ipotesi specifiche previste dal legislatore.
È onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio tra quelli individuati dalla norma e, quindi, di un concreto interesse ad agire.
Tanto premesso, giova evidenziare, avuto riguardo all'affermazione contenuta alla pagina 6 dell'atto di appello secondo cui “La L. 215/2021 … opera esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, non già nel rito lavoro e civile, ove si spiega azione di accertamento negativo”, che la norma in questione opera, invece, pacificamente anche con riferimento alle pretese contributive dell' , ai cui giudizi si applica il rito del lavoro. CP_1
In proposito le Sezioni Unite, al punto 13.1. della sentenza innanzi menzionata, hanno chiaramente affermato: “ La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del DPR n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del D.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”.
Tale orientamento è poi stato successivamente confermato dai giudici di legittimità (cfr., da ultimo, ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 2679 del 2025).
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è indubitabile che l'art.
3-bis riguarda anche i crediti contributivi, non solo quelli tributari.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, la parte appellante non ha dimostrato (e, invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse rientrante tra le ipotesi – tassative - previste dall'art.3 bis.
Le conclusioni innanzi raggiunte non possono essere superate sulla scorta delle deduzioni svolte nell'atto di appello, secondo cui l'azione proposta esulerebbe dall'ambito di operatività dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/73, in quanto rivolta a far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica (pure asseritamente non ricevuta e inesistente), donde l'azione stessa si configurerebbe come di accertamento negativo e in quanto tale - asseritamente - ammessa nel nostro ordinamento.
E invero, costituisce ius receptum che, in mancanza di un qualsivoglia atto volto a porre in esecuzione la pretesa contributiva, è preclusa l'azione volta a far valere l'intervenuta prescrizione successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso di addebito.
Sul punto, da ultimo, la Corte di Cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 21612 del 2024 e Ordinanza n.
9389 del 2024) ha affermato, con riferimento alle cartelle di pagamento, che non è possibile
“dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (in tal senso,
Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618)”. Sez. 3,
Ordinanza 29 settembre 2023, n. 27605 e)”.
Del resto, proprio con riferimento all'ipotesi all'opposizione all'esecuzione, che è l'azione dichiaratamente esercitata dall'appellante (che, fa espresso riferimento all'art.615 c.p.c., pur deducendo l'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito), la sentenza delle Sezioni Unite n.
26283/2022, al punto 24.1, ha affermato che “ Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere
l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Le conclusioni raggiunte non mutano neanche considerando che nell'originario ricorso gli avvisi di addebito suindicati, asseritamente non notificati e comunque prescritti, sono stati impugnati con riferimento ad un diniego di sgravio. Destituito di fondamento, infatti, è l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione di un estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse. Non deve, infatti, sfuggire che il processo innanzi al giudice ordinario non ha carattere impugnatorio, ma è funzionale all'accertamento di diritti.
È stato in proposito, condivisibilmente affermato che, nel processo ordinario, la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore (tale essendo l'atto con cui si respinge la richiesta di sgravio) “ne rende inammissibile
l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e manifestate opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con il disposto dell'art. 24 Cost” (Sez. L, Ordinanza n. 16249 del 2023, che richiama anche, in senso conforme, Sez. L, Ordinanza n. 4161 del 2022).
Le possibili azioni esperibili innanzi al giudice ordinario sono, pertanto, in caso di iniziativa tempestiva (nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999) rispetto alla cartella/avviso notificata,
l'azione di accertamento negativo del credito che devolve la valutazione del merito della pretesa creditoria, ovvero, laddove si intendano far valere fatti estintivi posteriori alla notifica del titolo,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (anche essa species dell'azione di accertamento negativo) o, infine, nell'ipotesi in cui si facciano valere dei vizi della procedura (quali vizi della notifica), una opposizione agli atti esecutivi.
Laddove la parte agisca in giudizio sul presupposto di avere avuto notizia dei carichi iscritti a ruolo autonomamente, in difetto della notifica dei titoli (anche attraverso un provvedimento di diniego a seguito di una richiesta di sgravio), ovvero comunque agisca a considerevole distanza dalla notifica dei titoli sostenendo l'assenza di alcuna iniziativa successiva del concessionario della riscossione per realizzare il credito, si pone il reale problema dell'interesse ad agire risolto dal legislatore con l'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021 e dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni
Unite sopra citata.
Ciò importa che, in applicazione dei principi definiti dalla Suprema Corte ed in ossequio anche al dettato normativo di cui si è detto, deve concludersi che il diniego in ordine a una richiesta di sgravio presentata non vale ad integrare/attualizzare un interesse ad agire laddove non sussista una delle ipotesi tipiche previste dalla legge ovvero nel caso in cui si agisca per far valere fatti estintivi posteriori alla notifica e, dunque, in opposizione all'esecuzione in difetto di una condotta che rappresenti almeno la minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata.
Come chiarito dal Tribunale, ritenere diversamente significherebbe violare l'art.
3-bis citato ed introdurre ipotesi di ricorso immediato al giudice al di là dei casi normativamente previsti, che sono “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” (S.U. sentenza n.
26283 del 6 settembre 2022). Il che non è consentito in un sistema (che ha superato lo scrutinio della Corte Costituzionale: cfr. sentenza n. 190/2023) in cui la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata “costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità” (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32081 del 12/12/2024).
In definitiva, l'esistenza di un diniego di sgravio non integra un particolare vulnus idoneo a sostanziare l'interesse ad agire e il bisogno di una tutela giurisdizionale immediata, secondo tratti distintivi che ricalchino le ipotesi definite dalla legge (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 495 del 2025, proprio con riferimento alla presentazione di istanze di autotutela e di sgravio).
In proposito deve aggiungersi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost., dell'art. 12, comma 4-bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella.
Ha ritenuto la Consulta che “La disposizione censurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all'enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima. L'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupante contenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti
(fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore;
tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge n. 111 del 2023”.
Pertanto, rientra nella discrezionalità del legislatore (intervenuto, da ultimo, in materia con il d.lgs.
n. 110 del 2024 innanzi menzionato) individuare i casi in cui possibile una tutela anticipata in assenza di iniziative esecutive. 2.2. Le argomentazioni che precedono comportano il rigetto degli ulteriori motivi di appello, con cui si è censurata l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla prescrizione della pretesa contributiva.
È evidente che la carenza di interesse all'azione è ostativa ad una pronuncia di merito.
In definitiva, le censure alla sentenza di primo grado sono infondate e la stessa merita conferma.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo all'importo degli avvisi di addebito cui si riferisce l'originario ricorso e alle attività in concreto svolte.
Sono altresì dovuti i cd. oneri riflessi, posto che l' è stato difeso dall'Avvocatura interna. CP_1
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l pagamento in favore dell' delle spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 2.800,00, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.11.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi