Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Seconda Sezione Civile
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei giudici, dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente - dott. Gianluca Fiorella - Giudice est. - dott.ssa Agnese Di Battista - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1834 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(C.F. ), nella qualità di padre biologico Parte_1 C.F._1 di (C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Persona_1 C.F._2
e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Tarantino e Davide L. Spiri, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Cesare Coccoli, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 c.c.
All'udienza del 19/02/2025, il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il PM, in data 19/03/2025, ha espresso parere favorevole senza nulla opporre.
* * *
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato promosso con ricorso, iscritto a ruolo il 15/03/2024, da
[...]
, al fine di ottenere la dichiarazione di paternità nei confronti della minore Pt_1
, nata dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la convenuta, Persona_1 CP_2
[...
[...]
[...] procedere alla trascrizione della emananda sentenza, disponendo che la minore assuma il cognome del padre in luogo di quello della madre.
La convenuta, costituitasi in data 30/08/2024, non si è opposta alla domanda avanzata dal ricorrente, riconoscendo la paternità di quest'ultimo; ha chiesto tuttavia, che il Tribunale, in mancanza di accordo, regoli il rapporto di filiazione in ordine al diritto di visita e al mantenimento e, per quanto concerne il cognome, che la minore mantenga il cognome della madre aggiungendo e non sostituendo quello del padre.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/09/2024, rilevato che nell'atto di costituzione ha confermato la paternità di CP_1 Parte_1 con riferimento alla figlia minore e considerato che, per la dichiarazione Per_1 giudiziale di paternità, si rende necessario l'accertamento genetico della paternità stessa che, nel caso di specie, risulta superfluo attese le concordi dichiarazioni delle parti, ha invitato il ricorrente a procedere tramite dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ex art. 254 c.c., fissando l'udienza del 22/01/2025 per il prosieguo del giudizio al fine di adottare i provvedimenti di cui all'art. 277, comma II, c.c..
All'udienza citata, dopo una breve discussione, le parti hanno chiesto che il
Tribunale regoli il rapporto di filiazione tra e , stante Parte_1 Persona_1
l'avvenuto riconoscimento della paternità effettuato dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile.
Il Giudice delegato, ha disposto un ulteriore rinvio al fine di consentire al ricorrente il deposito della documentazione relativa all'avvenuto riconoscimento, nonché della documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio ai fini delle determinazioni da assumere in ordine all'assegno di mantenimento.
All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno dichiarato di insistere nelle rispettive richieste, rimettendo al Tribunale la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi al rapporto di filiazione.
Attesa la certezza della paternità, come da dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile allegata in atti, il Collegio, in ordine al rapporto padre – figlia, dispone quanto segue:
2 a) la figlia minore, , è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre potrà, fino ai tre anni, prendere e tenere con sé la minore il martedì
e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30, nonché, a fine settimana alterni, la domenica dalle 10:00 alle 19:00;
c) al compimento dei tre anni sino ai sei, il padre potrà prendere e tenere con sé la minore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00, nonché,
a fine settimana alterni, la domenica dalle 10:00 alle 19:00;
d) compiuti i sei anni, ferma restando la predetta disciplina, il padre potrà tenere con sé la minore, a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita da scuola (con pernotto incluso) sino alla domenica alle 19:00;
e) per quanto concerne le festività, sino al compimento dei sei anni, il padre potrà tenere con sé la minore, ad anni alterni, dalla mattina del giorno festivo (o della vigilia) sino alle 19:00; compiuti i sei anni la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le festività secondo il criterio dell'alternanza;
f) relativamente alle vacanze estive, sino al compimento dei sei anni verrà applicata la presente disciplina, successivamente la minore potrà trascorrere col padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o in quello di agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
g) è fatta salva la possibilità, per le parti, di derogare alle presenti disposizioni tenuto conto degli impegni lavorativi reciproci, nonché di quelli scolastici ed extra scolastici della minore che dovessero sopraggiungere;
h) il padre verserà a titolo di mantenimento, in favore della figlia minore, la somma di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi ogni 15 del mese;
le spese straordinarie, di cui al Protocollo d'Intesa in vigore presso codesto
Tribunale, saranno divise nella misura del 50% tra i due genitori.
In ordine alla richiesta del ricorrente di attribuire alla minore il proprio cognome in via esclusiva, considerata la previsione di cui all'art. 262 c.c., tenuto conto dell'opposizione della madre alla sostituzione del cognome già assunto e del tardivo riconoscimento effettuato dal padre, può disporsi l'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Le spese di lite, data la natura del giudizio, vengono compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) dispone come in parte motiva in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale;
2) dispone che la minore , nata a [...] il [...], aggiunga il Persona_1 cognome paterno a quello materno ”; Pt_1 Per_1
3) spese compensate.
Dispone la comunicazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Relatore La presidente dr. Gianluca Fiorella dr.ssa Cinzia Mondatore
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