Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 2
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, compreso quello relativo alle elezioni dei consigli regionali, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e non modificati dalla legge 23 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarità delle medesime, comprese le questioni relative al conteggio e alla attribuzione dei voti e non escluse le ipotesi di errori materiali al riguardo, ancorché implichino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti.
La notificazione di una sentenza la cui relata, per la totale illeggibilità' della parte stampigliata, indichi solo la data e i nomi del destinatario e del domiciliatario non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, non consentendo di verificare a richiesta di quale soggetto e con quali precise modalità la notificazione sia stata eseguita.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F.
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " Rel.
Dott. Erminio RAVAGNANI "
Dott. Giovanni PAOLINI "
Dott. Francesco SABATINI "
Dott. Ettore GIANNANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17009/97 R.G. proposto da
IN TO, in qualità di candidato e cittadino elettore, e RC AD, in qualità di cittadino elettore, difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dell'Avv. Giovanni De Notariis con il quale domiciliano in Roma, Via Appia Nuova n. 519, presso lo studio dell'Avv. Clementino Palmiero,
ricorrenti contro
D'RO DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 55, presso lo studio dell'Avv. Franco Gaetano Scoca che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente contro
DI AB IT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Renato Simoni n. 73, presso lo studio dell'Avv. Claudio Palladino, difeso dall'Avv. Eugenio Marinelli in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente e contro
AR EL,
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale,
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE presso il Tribunale di Campobasso,
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE presso il Tribunale di Isernia,
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE REGIONALE presso la Corte d'appello di Campobasso,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, intimati per la cassazione della sentenza 23-29 aprile 1997 n. 58/97 della Corte d'appello di Campobasso.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per i ricorrenti, l'Avv. Giovanni De Notariis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
È comparso, per il controricorrente D'IO, l'Avv. Gaetano Franco Scoca che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31.12.1996 TO AR, quale elettore e candidato per le elezioni del Consiglio Regionale Molise del 23.4.1995, e AD ON, quale elettore, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Campobasso, gli Uffici Elettorali Circoscrizionali di Campobasso e Isernia, l'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d'appello molisana, nonché DO D'IO, IT Di TO e EL RB, esponendo: che il primo di detti Uffici, nell'effettuare le operazioni di calcolo e di trascrizione dei voti riportati dalle singole liste, era incorso in macroscopici errori materiali, tanto che nel prospetto riepilogativo figuravano mille voti in meno per la lista "P.P.I." e cento in più per la lista "Falce e Martello-Partito Comunista"; che l'eliminazione di tali errori avrebbe creato i presupposti per l'elezione del AR al Consiglio Regionale;
che un'istanza rivolta in tal senso al magistrato che aveva svolto le funzioni di Presidente di quell'Ufficio era stata respinta dallo stesso in base al rilievo che l'organo, una volta esaurite le sue funzioni, si era sciolto e non ne era possibile la ricostituzione ad hoc.
Tanto premesso, chiesero che fosse il Tribunale adito a provvedere alla correzione di detti errori materiali con ogni conseguenza di legge.
Degli intimati si costituì ritualmente solo IT Di TO il quale eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che l'invocata correzione, in quanto attinente allo svolgimento delle operazioni elettorali, era demandata al giudice amministrativo ex art. 6 della L.
6.12.1971 n. 1034. Con sentenza del 20.2.1997, nella contumacia degli altri intimati, compreso DO D'IO la cui costituzione fu dichiarata inammissibile perché tardiva, il Tribunale di Campobasso rigettò il ricorso del AR e del ON perché improponibile, osservando che costoro, malgrado la corretta premessa in ordine alla bipartizione della giurisdizione, in materia di contenzioso elettorale, tra giudice ordinario, per le questioni concernenti l'elettorato attivo e passivo, e giudice amministrativo per quelle concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali, erroneamente avevano adito il giudice ordinario, in base all'assunto che la controversia fosse finalizzata, mediante l'eliminazione degli errori materiali, alla tutela del diritto soggettivo del AR ad accedere alla carica di consigliere regionale, ed abnormemente avevano ritenuto di impugnare davanti a detto giudice il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'originaria istanza di correzione, posto che l'autore di tale provvedimento aveva agito quale magistrato delegato dal Presidente del Tribunale (ossia come organo giurisdizionale) e non già quale Presidente dell'Ufficio Elettorale ormai non più esistente (ossia come organo amministrativo), senza che potesse avere rilievo la casuale coincidenza della persona fisica, sicché per questo verso il ricorso, in quanto al di fuori di ogni previsione normativa, era da considerarsi improponibile.
Aggiunse il primo giudice che l'errore materiale, siccome incidente sul risultato delle operazioni elettorali, si sarebbe dovuto far valere davanti al giudice amministrativo in base alla vigente normativa in materia e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, del che si erano mostrati consapevoli gli stessi ricorrenti che, infatti, avevano proposto, quantunque con esito negativo, ben due ricorsi al T.A.R..
Proposto gravame dal AR e dal ON, al quale resistettero soltanto IT Di TO e DO D'IO, il primo riproponendo e il secondo sollevando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la Corte d'appello di Campobasso, nella contumacia degli altri intimati, ha emesso la sentenza indicata in epigrafe con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Premesso che erroneamente il primo giudice era pervenuto ad una decisione di improponibilità (altrettanto erroneamente definita anche di rigetto), avendo ritenuto, anche a causa di talune equivoche espressioni adoperate nell'atto introduttivo, che il AR ed il ON avessero inteso proporre ricorso, al di fuori di qualsiasi previsione normativa, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione emesso dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale;
precisato, quindi, che tutte le questioni attinenti alla natura e all'impugnabilità di tale provvedimento non avevano alcun rilievo e che l'unica questione veramente rilevante consisteva nello stabilire se rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario la possibilità di rettificare i risultati elettorali inficiati da errori materiali e, in conseguenza, dichiarare eletto al Consiglio Regionale il candidato AR, la Corte molisana ha osservato quanto segue:
- Nell'ambito del contenzioso elettorale sono presenti due processi, quello amministrativo per dirimere le questioni di regolarità delle operazioni e quello ordinario per dirimere le questioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, riparto giurisdizionale, questo, che trova la sua giustificazione nel fatto che le prime questioni coinvolgono diritti soggettivi e le seconde solo interessi legittimi;
- Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, "le "controversie attinenti alle operazioni elettorali, comprendenti, "oltre quelle sulle votazioni, le successive fasi dello spoglio, "scrutinio ed attribuzione dei voti, ancorché implichino la "correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti, "spettano alla giurisdizione di legittimità del giudice "amministrativo, ai sensi della degli artt. 2 della L. 23.12.1966 n. "1147 e 6 della L.
6.12.1971 n. 1034, ed altresì in conformità dei
"precetti costituzionali sul riparto della giurisdizione, dato che le "controversie medesime investono l'osservanza di norme di "azione, rivolte alla tutela di esigenze generali della collettività, "le quali incidono solo in via mediata sui diritti pubblici dei "candidati, in un momento in cui essi assumono la consistenza di "interessi legittimi";
- Nel caso di specie, dovendosi provvedere, appunto, alla eliminazione di errori materiali contenuti nei risultati elettorali a mezzo di un provvedimento di rettifica che attiene alla fase delle relative operazioni, non poteva in alcun modo ritenersi sorto il diritto soggettivo del AR a ricoprire l'Ufficio di Consigliere Regionale ma doveva ritenersi sussistente unicamente l'interesse legittimo del medesimo, come del ON, alla regolarità di dette operazioni, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Ricorrono per cassazione TO AR e AD ON sulla base di sei motivi ai quali replicano, con distinti controricorsi, IT Di TO e DO D'IO, il primo dei quali eccepisce pregiudizialmente, sotto vari profili, l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso.
Nessuna attività difensiva svolgono, neppure in questa sede, gli altri soggetti intimati.
Il ricorrente AR ha depositato memoria ed ha, inoltre, presentato un'istanza di "rimessione nei termini" per la notifica e il deposito del ricorso, nel caso che questo venisse ritenuto soggetto ai termini abbreviati, dato che, per un errore dell'Ufficio Postale, l'avviso relativo alla notifica fatta a mezzo posta a EL RB portava il timbro del 10.12.1997 e, come data di ricevimento annotata a mano quella del 9.12.1997, sicché in relazione a quest'ultima potrebbe porsi un problema di tempestività del deposito del ricorso (avvenuto il 20.12.1997) ove il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. dovesse ritenersi dimezzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale vanno esaminate e respinte le eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente Di TO.
Invero, pur essendo incontestabile l'applicabilità al caso di specie dell'art. 82/3 del T.U 16.5.1960 n. 570, introdotto dall'art. 1 della L. 23.12.1966 n. 1147, secondo il quale il ricorso per cassazione in materia di contenzioso elettorale amministrativo va proposto entro venti giorni dalla notificazione della sentenza e tutti gli altri termini del procedimento sono ridotti alla metà, deve escludersi, innanzitutto, che abbia fondamento l'assunto di tardività dell'impugnazione perché notificata oltre il suddetto termine breve.
Al riguardo il Di TO adduce una pretesa notificazione della sentenza in data 6.5.1997, ma dalla copia di questa esistente nel suo fascicolo si rileva che la relata di notifica, pur portando scritte a mano le parole "1997, maggio, 6, AR TO, l'avvocato Giovanni De Notariis 'elettivamente domiciliato'", è del tutto illeggibile nella parte stampigliata e non consente, perciò, di accertare ne' a richiesta di chi ne' con quali precise modalità l'atto sia stato compiuto, dal che l'impossibilità di verificarne la validità e di stabilire se si tratti di notifica della sentenza nella sua interezza o del solo dispositivo.
Quanto al termine lungo, pur ridotto alla metà, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va rilevato che esso, tenuto conto della data,
29.4.1997, di pubblicazione della sentenza impugnata e della sospensione di quarantasei giorni per il periodo feriale (senza dubbio applicabile anche nella materia del contenzioso elettorale), veniva a scadenza il 13.12.1997, sicché la prima notifica del ricorso, eseguita (nei confronti di DO D'IO) il 6.12.1997, deve considerarsi senz'altro tempestiva.
Di nessuna consistenza, poi, è l'assunto secondo cui, ai sensi dell'art. 82/3 D.P.R. 570/1960, il ricorso andava dapprima depositato e poi notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, essendo ciò in contrasto con il disposto di detto articolo il quale, a differenza degli artt. 82/1 e 82/2, riguardanti il giudizio di merito, prescrive soltanto che, con decreto steso in calce al ricorso, una volta notificato e depositato, il Presidente della Corte di Cassazione fissi in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Occorre anche dire a questo punto che non hanno ragion d'essere le preoccupazioni manifestate dal ricorrente AR, nella sua istanza di "rimessione in termini", circa la procedibilità del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., essendo del tutto irrilevante che la notifica di esso a EL RB sia avvenuta il 9 o il 10 dicembre 1997, dal momento che il termine di deposito previsto dalla norma citata, ridotto a dieci giorni ai sensi del ripetuto art. 82/3 D.P.R. 570/1960, decorre dall'ultima notificazione e questa risulta eseguita il 10.12.1997 nei confronti degli Uffici Elettorali, sicché detto deposito, avvenuto il 20.12.1997, deve considerarsi comunque tempestivo.
Con il primo mezzo del ricorso - denunziandosi violazione di giudicato implicito, violazione e falsa interpretazione di punto decisivo della controversia, contraddittorietà ed illogicità, in relazione agli artt. 37 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e all'art. 360 nn. 1, 2, e 5 cod. proc. civ. - si sostiene che inammissibilmente la Corte molisana ha ritenuto proponibile e rilevante l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellati o, comunque, rilevabile d'ufficio la relativa questione. Si argomenta, al riguardo, che il Tribunale, lungi dal dichiarare, neppure incidentalmente, il proprio difetto di giurisdizione, aveva emesso una decisione di merito, rigettando la domanda in quanto improponibile per ritenuta infondatezza dell'impostazione attorea, per cui la questione di giurisdizione, siccome implicitamente definita in senso affermativo dal giudice di primo grado, non poteva essere riproposta in via di eccezione ne' rilevata d'ufficio, dovendo, invece, la relativa statuizione formare oggetto di apposita impugnazione e dovendosi, in mancanza di questa, ritenere intervenuto il giudicato interno e, quindi, ormai intangibile la giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è destituito di fondamento.
Infatti, anche a voler ritenere che il Tribunale di Campobasso, nel rigettare il ricorso elettorale dei AR-ON perché improponibile, avesse inteso respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Di TO, deve escludersi che quest'ultimo, quale parte totalmente vittoriosa in primo grado, al pari del D'IO, avesse l'onere di proporre appello incidentale, sia pure condizionato, per insistere su detta eccezione, dovendo ritenersi sufficiente, invece, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., la sua espressa riproposizione nel giudizio di secondo grado al fine di impedire che essa potesse intendersi rinunciata, onere che il Di TO e il D'IO ebbero puntualmente ad assolvere con i loro primi atti difensivi in appello (v., ex multis, nel senso suddetto, sent
6.9.1990 n. 9197, 4.1.1995 n. 94). Con il secondo mezzo - denunziandosi violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112 e 329 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice) - si rimprovera al giudice d'appello di avere, al di fuori di qualsiasi doglianza in tal senso degli appellanti, ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente emesso una sentenza di rigetto nel merito ed interpretato la stessa come una pronuncia implicita (rectius: incidentale) di difetto di giurisdizione. La censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto rivolta contro un affermazione che, attenendo all'interpretazione della sentenza di primo grado, non aveva bisogno di apposite doglianze da parte degli appellanti e che, in ogni caso, rappresenta un semplice obiter dictum, priva, come è, di qualsiasi incidenza sulla finale decisione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo chiaro che tale questione, per effetto della sua espressa riproposizione da parte degli appellati (come si è detto in precedenza), andava comunque esaminata e decisa dalla Corte molisana, quale che fosse il giudizio incidentalmente espresso su di essa dal Tribunale.
Con il terzo mezzo - intitolato "vizio di ultrapetizione (secondo profilo), violazione art. 112 c. p. c., 360 n. 3 c. p. c., violazione del principio del doppio grado" - si lamenta che la Corte territoriale, in presenza di una sentenza di primo grado che aveva rigettato nel merito la domanda per la ritenuta inesistenza di norme che consentissero la rettifica dei denunciati errori materiali, abbia affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in base ad una ragione addotta in appello ma del tutto nuova e diversa rispetto alle questioni dibattute davanti al Tribunale, cioè in base all'assunto dell'appartenenza ex lege al giudice amministrativo delle questioni attinenti alla correzione dei risultati elettorali nelle fasi dello scrutinio e dell'attribuzione dei voti.
La censura è del tutto infondata, ed infatti, quand'anche fosse vero quanto in essa si assume circa la novità delle ragioni addotte in appello per sostenere l'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto a quelle dibattute in primo grado, la circostanza sarebbe assolutamente irrilevante, poiché la Corte di merito, una volta riproposta ritualmente detta eccezione, aveva il potere-dovere di decidere su di essa senza essere in alcun modo vincolata alle ragioni e agli argomenti prospettati a suo sostegno.
Con il quarto mezzo - intitolato "infondatezza della eccezione del difetto di giurisdizione ed illegittimità della pronuncia- Art. 360 c. p. c." - si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là
dove ha affermato che la domanda di rettifica appartiene alla competenza giurisdizionale del T.A.R. perché contiene pretese che si collegano a posizioni di mero interesse legittimo.
Si sostiene al riguardo, con richiamo a due precedenti giurisprudenziali, che "la eventuale posizione di interesse "legittimo, anziché di diritto soggettivo, del privato che agisce in "giudizio per ottenere la tutela di un asserito diritto soggettivo "comporta, non l'improponibilità della domanda per difetto "assoluto di giurisdizione, bensì la sua reiezione nel merito per "difetto del diritto in relazione alla lesione di una posizione "soggettiva avente consistenza di interesse legittimo".
Ciò - aggiungono i ricorrenti - è del tutto logico e naturale in quanto i principi del riparto della giurisdizione e del petitum sostanziale rendono certo ed indiscutibile che la domanda con cui il privato chiede il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla carica cui è stato eletto, petitum nel quale è compreso anche l'accertamento degli errori di calcolo, integra un'azione di cognizione spettante in contestabilmente al giudice ordinario, salvo a verificarne la fondatezza, sicché l'eventuale inesistenza del diritto vantato non comporta difetto di giurisdizione ma solo infondatezza nel merito della domanda stessa.
Neppure questa censura ha pregio.
Al riguardo deve osservarsi che è del tutto inconferente l'operato richiamo alle sentenze di queste Sezioni Unite 3.7.1989 n. 3183 e 14.1.1992 n. 367, entrambe afferenti ad ipotesi di domande di risarcimento di danni per lesione di interessi legittimi in ordine alle quali si è ritenuto che - poiché la fattispecie dell'illecito civile di cui all'art. 2043 cod. civ. presuppone in ogni caso la violazione di un diritto soggettivo conoscibile dal giudice ordinario - esulasse una questione di giurisdizione e si trattasse di questione di merito traducentesi nell'infondatezza della pretesa per difetto di un diritto siffatto.
A tale ipotesi - caratterizzata dall'essere, l'invocato bene della vita (risarcimento del danno), attribuibile solo dal giudice ordinario e dal non essere sorretta tale pretesa da una posizione di diritto soggettivo - non è in alcun modo assimilabile quella oggetto della presente controversia, dove il petitum era rappresentato dalla richiesta - sia pure mirante in definitiva a far dichiarare eletto il AR in luogo di altro candidato - di rettifica di errori materiali asseritamente incorsi nel conteggio e nella trascrizione dei voti in sede di operazioni elettorali, petitum che, come si dirà di qui a poco, apparteneva alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ed era supportato da una collimante posizione soggettiva di interesse legittimo, come tale tutelabile soltanto davanti allo stesso giudice.
Con il quinto mezzo - intitolato semplicemente "esistenza della giurisdizione del giudice ordinario" - si richiamano le ragioni addotte, a sostegno di tale giurisdizione, nella lunghissima premessa di fatto del ricorso, ragioni sintetizzabili nell'assunto che tutta la materia concernente l'elettorato attivo e passivo, in relazione all'adizione delle cariche pubbliche negli Enti territoriali, si risolve sempre in una situazione di diritto soggettivo perfetto, per cui non solo le questioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, ma anche quelle concernenti la convalida degli eletti, quelle preliminari alle elezioni, con riguardo alla composizione e presentazione delle liste ecc., investono comunque posizioni di diritto pieno: e ciò in base al principio discretivo secondo cui qualora la controversia riguardi un vero e proprio diritto soggettivo, e non concerna la legittimità del rito elettorale, la sua cognizione appartiene al giudice ordinario il quale può disapplicare eventuali atti amministrativi erronei od illeciti, decidendo la causa come se tali atti non esistessero. Il motivo non ha fondamento.
Esso è impostato sul presupposto dell'esistenza, in capo al AR, di una posizione di diritto soggettivo perfetto in quanto la invocata correzione dei risultati delle operazioni elettorali implicherebbe la sua sostituzione al candidato illegittimamente proclamato eletto.
Ma si tratta, all'evidenza, di un'impostazione errata, poiché il diritto soggettivo a tale proclamazione in tanto può sorgere in quanto vi sia già stato l'accertamento degli errori e delle irregolarità incorsi in quelle operazioni e del loro peso determinante sui risultati delle elezioni, accertamento che, per espressa previsione di legge (art. 83 D.P.R. 570/1960, introdotto dall'art. 2 della L. 1147/1966 richiamato, per le elezioni dei Consigli Regionali, dall'art. 19 L. 17.2.1968 n. 108 , art. 6 L.
6.12.1971 n. 1034), appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo e fino al momento del quale le posizioni soggettive dei candidati esclusi e degli elettori restano relegate al rango di interessi legittimi.
Incontrastata in tal senso è la giurisprudenza di queste Sezioni Unite le quali hanno avuto più volte occasione di affermare che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1, 2, e 5 della legge 23.12.1966 n. 1147 e non modificati dalla L. 23.12.1971 n. 1034
(istitutiva del T. A. R.), spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità con riferimento alla carica elettiva, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarità delle medesime, al conteggio ed attribuzione dei voti e all'osservanza delle disposizioni riguardanti la vidimazione delle schede votate e all'esercizio di voto da parte di elettori affetti da grave impedimento, ancorché implichino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti (v. sent. 25.10.1976 n. 3841, 23.1.1980 n. 558, 7.2.1981 n. 770, 9.3.1981 n. 1304, 27.4.1981 n. 2517, 4.5.1981 n. 2681, 4.5.1981 n. 2683, 14.7 .1981 n. 4586, 14.7.1983 n. 4809, 22.1.1990 n. 348, 29.1.1993 n. 1158, 23.6.1993 n. 6957). Su tale rigoroso riparto della giurisdizione non può in alcun modo incidere il fatto che si alleghino errori materiali nell'attribuzione o nel conteggio dei voti, poiché anche la cognizione e l'accertamento di tali errori (che, del resto, rappresentano un'ipotesi molto frequente di contestazione dei risultati elettorali) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo l'ampia dizione "controversie in materia di operazioni elettorali" usata dall'art. 2 della L. 1147/66, senza che valga addurre al riguardo, come si fa nel ricorso, il principio di doverosità della rettifica degli errori materiali, dal momento che tale principio non è minimamente scalfito dall'attribuzione al giudice amministrativo del potere di correzione allorquando gli errori stessi siano afferenti ad operazioni elettorali di cui si contesta la regolarità.
Occorre dire, infine, che si risolve in una mera petizione di principio l'invocare il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi errati o illegittimi, poiché ciò presuppone l'esistenza, in capo al soggetto che agisce, di una posizione di diritto soggettivo conoscibile da detto giudice e che possa trovare tutela mediante l'eliminazione degli effetti di un atto dell'autorità amministrativa il quale le abbia arrecato lesione (art. 4 L. 20.3.1865 n. 2248 All. E), mentre nel caso di specie, come si è detto, la posizione di chi agiva era solo di interesse legittimo alla regolarità delle operazioni elettorali, anche se mediatamente era implicato il suo diritto a conseguire la carica elettiva, e poteva trovare tutela soltanto attraverso l'eliminazione degli errori e delle irregolarità di dette operazioni ad opera del giudice amministrativo dotato di giurisdizione in materia. Con il sesto ed ultimo mezzo si denunzia motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa la condanna alle spese, sostenendosi che la complessità delle questioni sottoposte all'esame dei giudici del merito doveva indurre quanto meno a compensare dette spese.
Neppure questa censura merita accoglimento, poiché la condanna in parola è sufficientemente e logicamente supportata dal criterio della soccombenza e dal fatto, puntualmente ed esattamente rilevato dalla Corte di merito, che sulle questioni prospettate esiste un incontrastato ed univoco indirizzo giurisprudenziale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Anche in questa sede le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore delle parti resistenti.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del presente procedimento a favore dei resistenti D'IO e Di TO, liquidandole, per il primo, in L 3.070.000, ivi comprese 3.000.000 (tre milioni) per onorario e, per il secondo, in lire 2.536.000 ivi comprese L 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999