Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 1
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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In materia di contenzioso elettorale amministrativo, compreso quello relativo alle elezioni dei consigli regionali, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e non modificati dalla legge 23 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarità delle medesime, comprese le questioni relative al conteggio e alla attribuzione dei voti e non escluse le ipotesi di errori materiali al riguardo, ancorché implichino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti.

La notificazione di una sentenza la cui relata, per la totale illeggibilità' della parte stampigliata, indichi solo la data e i nomi del destinatario e del domiciliatario non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, non consentendo di verificare a richiesta di quale soggetto e con quali precise modalità la notificazione sia stata eseguita.

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    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 settembre 2025

    Cass. pen., Sez. Un., 14 novembre 2025, sentenza n. 37200 LA MASSIMA “In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo; il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima …

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  • 2Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 27 gennaio 1999

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