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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2024, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Daniela Pellingra Consigliere rel.
dr. Maria Letizia Barone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CODIGLIONE MARIA P.IVA_1
CONCETTA e con elezione di domicilio in PIAZZETTA B. CAI-
ROLI, 5 (DIP. AFFARI MIA) , Pt_2 Pt_1
parte appellante
CONTRO
- APPELLANTE INCIDENTALE (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GRASSO CATERI- P.IVA_2
NA ( ) PIAZZA MARINA 39 C/O C.F._1 Pt_1
AVVOCATURA COMUNALE;
(C.F. , nata a [...]- Parte_3 C.F._2
Corte di Appello di Palermo in data 07/07/1960, con il patrocinio dell'avv. LO BUE MARCO CP_2
e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA HOUEL N.19 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3
dell'avv. BONO FERNANDA e con elezione di domicilio in VIA AB-
BRUZZI N. 88 Pt_1
parte appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
sentenza n. 5241/2018 in data 28/11/2018 del Tribunale di Palermo
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompre-
se nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante principale: come da note scritte sostitu-
tive dell'udienza in data 21 febbraio 2024
Conclusioni per la parte appellata – appellante incidentale: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 21 febbraio 2024;
Conclusioni per le altre parti: come da note sostitutive dell'udienza in data
21 febbraio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 28 novembre 2018, il Tribunale monocratico di Pa-
lermo, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_3
contro il in relazione all'infortunio occorso alla stessa Controparte_1
il 3 marzo 2016, condannava il predetto al pagamento, in favore CP_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo dell'attrice, della somma di € 23.155,77, oltre ad interessi legali, condan-
nandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU;
accoglieva la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Controparte_1 Parte_1
rigettando quella proposta dallo stesso nei con-
[...] CP_1
fronti della condannava la al pagamento delle Controparte_3 Pt_1
spese processuali sostenute dal , compensandole inte- Controparte_1
gralmente tra quest'ultimo e la Controparte_3
2. Avverso tale sentenza, notificata il 24 dicembre 2018, proponeva appel-
lo la con atto di citazione notificato il 23 maggio 2019. Pt_1
3. Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata Controparte_1
il 4 ottobre 2019, proponendo appello incidentale.
4. Si costituivano, altresi, la , e la opponen- Parte_3 Controparte_3
dosi all'accoglimento delle proposte impugnazione, delle quali la seconda eccepiva l'inammissibilità.
5. La Corte si riservava di deliberare all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza in data 21 febbraio 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Va anzitutto rilevato, in punto di fatto, che la sentenza di primo grado è
stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 24 dicembre 2018, da parte della agli appellati Controparte_3 Controparte_4
. La notifica non è, invece, andata a buon fine nei confronti
[...]
del procuratore costituito della odierna appellante principale, aven- Pt_1
do l'operatore attestato - all'esito dei due tentativi di notifica avvenuti lo stesso 24 dicembre 2019 - di avere rinvenuto la c.d. casella PEC del desti-
- 3 - Corte di Appello di Palermo natario “piena”.
7. In punto di diritto, va, poi, ricordato il consolidato principio giurispru-
denziale secondo cui, “in tema di impugnazioni, nel processo con pluralità
di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sic-
chè la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti se-
gna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione,
l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti), principio che trova applica-
zione alle cause inscindibili o, tra loro, comunque dipendenti(tra le tante,
Cass. ord. n.1614172022).
8. Ora, sulla scorta di tale principio, non può revocarsi in dubbio che l'appello proposto in via incidentale dal sia da ritener- Controparte_1
si inammissibile, per decorrenza del termine breve d'impugnazione.
9. Analogamente, neanche l'appello principale della R.A.P. può ritenersi ammissibile per un duplice ordine di ragioni.
10. La prima è da rinvenirsi nella validità della notifica eseguita a mezzo p.e.c. nei confronti del procuratore costituto di quest'ultima parte, validità
che va affermata sulla scorta del principio stabilito da Cass. n.3164/2020,
secondo cui “la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario , “piena” , da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella ca-
sella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputa-
bile al destinatario”.
- 4 - Corte di Appello di Palermo 11. La seconda ragione si fonda sul principio anzicennato relativo alla uni-
cità del termine di impugnazione nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti,
versandosi, nella fattispecie, proprio in tale ipotesi. (cfr. Cass.
n.3642072023).
12. Anche l'appello principale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza della la quale ha instaurato Pt_1
il presente giudizio di gravame, dando causa alla costituzione delle altre parti. Esse si liquidano , in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge, per ciascuna delle altre parti, disponendosene la distrazione in favore del procuratore costituito an-
tistatario della Parte_3
14. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo, per la e per il , di provvedere al versamento di un ulte- Pt_1 Controparte_1
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
della e di avverso la sentenza resa Controparte_3 Parte_3
dal Tribunale di Palermo il 28 novembre 2018, dichiarando, altresì, inam-
missibile l'appello incidentalmente proposto dal . Controparte_1
condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
- 5 - Corte di Appello di Palermo in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, a favore di ciascuna delle altre parti, disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito distrattario dell'appellata Controparte_5
;
[...]
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-
vile della Corte di Appello, il 9 luglio 2024.
Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Daniela Pellingra
- 6 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Daniela Pellingra Consigliere rel.
dr. Maria Letizia Barone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CODIGLIONE MARIA P.IVA_1
CONCETTA e con elezione di domicilio in PIAZZETTA B. CAI-
ROLI, 5 (DIP. AFFARI MIA) , Pt_2 Pt_1
parte appellante
CONTRO
- APPELLANTE INCIDENTALE (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GRASSO CATERI- P.IVA_2
NA ( ) PIAZZA MARINA 39 C/O C.F._1 Pt_1
AVVOCATURA COMUNALE;
(C.F. , nata a [...]- Parte_3 C.F._2
Corte di Appello di Palermo in data 07/07/1960, con il patrocinio dell'avv. LO BUE MARCO CP_2
e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA HOUEL N.19 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3
dell'avv. BONO FERNANDA e con elezione di domicilio in VIA AB-
BRUZZI N. 88 Pt_1
parte appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
sentenza n. 5241/2018 in data 28/11/2018 del Tribunale di Palermo
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompre-
se nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante principale: come da note scritte sostitu-
tive dell'udienza in data 21 febbraio 2024
Conclusioni per la parte appellata – appellante incidentale: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 21 febbraio 2024;
Conclusioni per le altre parti: come da note sostitutive dell'udienza in data
21 febbraio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 28 novembre 2018, il Tribunale monocratico di Pa-
lermo, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_3
contro il in relazione all'infortunio occorso alla stessa Controparte_1
il 3 marzo 2016, condannava il predetto al pagamento, in favore CP_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo dell'attrice, della somma di € 23.155,77, oltre ad interessi legali, condan-
nandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU;
accoglieva la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Controparte_1 Parte_1
rigettando quella proposta dallo stesso nei con-
[...] CP_1
fronti della condannava la al pagamento delle Controparte_3 Pt_1
spese processuali sostenute dal , compensandole inte- Controparte_1
gralmente tra quest'ultimo e la Controparte_3
2. Avverso tale sentenza, notificata il 24 dicembre 2018, proponeva appel-
lo la con atto di citazione notificato il 23 maggio 2019. Pt_1
3. Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata Controparte_1
il 4 ottobre 2019, proponendo appello incidentale.
4. Si costituivano, altresi, la , e la opponen- Parte_3 Controparte_3
dosi all'accoglimento delle proposte impugnazione, delle quali la seconda eccepiva l'inammissibilità.
5. La Corte si riservava di deliberare all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza in data 21 febbraio 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Va anzitutto rilevato, in punto di fatto, che la sentenza di primo grado è
stata regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 24 dicembre 2018, da parte della agli appellati Controparte_3 Controparte_4
. La notifica non è, invece, andata a buon fine nei confronti
[...]
del procuratore costituito della odierna appellante principale, aven- Pt_1
do l'operatore attestato - all'esito dei due tentativi di notifica avvenuti lo stesso 24 dicembre 2019 - di avere rinvenuto la c.d. casella PEC del desti-
- 3 - Corte di Appello di Palermo natario “piena”.
7. In punto di diritto, va, poi, ricordato il consolidato principio giurispru-
denziale secondo cui, “in tema di impugnazioni, nel processo con pluralità
di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sic-
chè la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti se-
gna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione,
l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti), principio che trova applica-
zione alle cause inscindibili o, tra loro, comunque dipendenti(tra le tante,
Cass. ord. n.1614172022).
8. Ora, sulla scorta di tale principio, non può revocarsi in dubbio che l'appello proposto in via incidentale dal sia da ritener- Controparte_1
si inammissibile, per decorrenza del termine breve d'impugnazione.
9. Analogamente, neanche l'appello principale della R.A.P. può ritenersi ammissibile per un duplice ordine di ragioni.
10. La prima è da rinvenirsi nella validità della notifica eseguita a mezzo p.e.c. nei confronti del procuratore costituto di quest'ultima parte, validità
che va affermata sulla scorta del principio stabilito da Cass. n.3164/2020,
secondo cui “la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario , “piena” , da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella ca-
sella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputa-
bile al destinatario”.
- 4 - Corte di Appello di Palermo 11. La seconda ragione si fonda sul principio anzicennato relativo alla uni-
cità del termine di impugnazione nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti,
versandosi, nella fattispecie, proprio in tale ipotesi. (cfr. Cass.
n.3642072023).
12. Anche l'appello principale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza della la quale ha instaurato Pt_1
il presente giudizio di gravame, dando causa alla costituzione delle altre parti. Esse si liquidano , in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge, per ciascuna delle altre parti, disponendosene la distrazione in favore del procuratore costituito an-
tistatario della Parte_3
14. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo, per la e per il , di provvedere al versamento di un ulte- Pt_1 Controparte_1
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
della e di avverso la sentenza resa Controparte_3 Parte_3
dal Tribunale di Palermo il 28 novembre 2018, dichiarando, altresì, inam-
missibile l'appello incidentalmente proposto dal . Controparte_1
condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
- 5 - Corte di Appello di Palermo in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, a favore di ciascuna delle altre parti, disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito distrattario dell'appellata Controparte_5
;
[...]
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-
vile della Corte di Appello, il 9 luglio 2024.
Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Daniela Pellingra
- 6 - Corte di Appello di Palermo