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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
AN EL, rapp.ta e difesa dagli avv.ti CAPUANO
STEFANIA e STORTI MARTA
- OPPONENTE -
E
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO S. VI
E' OL - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GUADAGNO
VI
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.9.2023, TO RO proponeva opposizione al precetto notificatole in data
6.9.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, occorre evidenziare che negli atti successivi alla citazione, oltre a TO RO, viene indicato come parte attrice anche TO ZO, ma, alla luce del tenore dell'atto introduttivo nonché della procura alle liti allegata, deve ritenersi che si tratti di un refuso (presumibilmente dovuto al fatto che il distinto giudizio di opposizione a d.i. veniva proposto da entrambi i predetti soggetti).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato con l'ordinanza del 26.3.2024 di rigetto della sospensiva, tutti i formulati motivi di opposizione al precetto risultano concernenti il d.i. n.
2281/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere azionato quale titolo esecutivo e configurano, dunque, motivi di gravame come tali inammissibili in questa sede.
È principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In particolare, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da un d.i., si è precisato che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione a d.i. (come effettivamente avvenuto nel caso di specie nel giudizio RG
9193/2022 pendente presso questo Tribunale), ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (cfr.
2 Cass. 12251/2007; 27159/2006; 8928/2006; 26089/2005).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, la opponente deduce esclusivamente gli stessi identici fatti già oggetto del giudizio di opposizione a d.i., come si evince dal confronto degli atti.
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
(cfr. Cass. 22402/2008).
Inoltre, il fatto che il titolo esecutivo risulti impugnato non impedisce affatto la definizione del giudizio di opposizione a precetto, così come, in generale, la pendenza del gravame non comporta la sospensione del processo di opposizione all'esecuzione ex art. 295 c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi (cfr. Cass. 4035/2018;
15909/2008; 17743/2005).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere dichiarata inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.8100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
AN EL, rapp.ta e difesa dagli avv.ti CAPUANO
STEFANIA e STORTI MARTA
- OPPONENTE -
E
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO S. VI
E' OL - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GUADAGNO
VI
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.9.2023, TO RO proponeva opposizione al precetto notificatole in data
6.9.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, occorre evidenziare che negli atti successivi alla citazione, oltre a TO RO, viene indicato come parte attrice anche TO ZO, ma, alla luce del tenore dell'atto introduttivo nonché della procura alle liti allegata, deve ritenersi che si tratti di un refuso (presumibilmente dovuto al fatto che il distinto giudizio di opposizione a d.i. veniva proposto da entrambi i predetti soggetti).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato con l'ordinanza del 26.3.2024 di rigetto della sospensiva, tutti i formulati motivi di opposizione al precetto risultano concernenti il d.i. n.
2281/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere azionato quale titolo esecutivo e configurano, dunque, motivi di gravame come tali inammissibili in questa sede.
È principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In particolare, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da un d.i., si è precisato che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione a d.i. (come effettivamente avvenuto nel caso di specie nel giudizio RG
9193/2022 pendente presso questo Tribunale), ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (cfr.
2 Cass. 12251/2007; 27159/2006; 8928/2006; 26089/2005).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, la opponente deduce esclusivamente gli stessi identici fatti già oggetto del giudizio di opposizione a d.i., come si evince dal confronto degli atti.
La violazione delle predette regole da parte dell'opponente costituisce, secondo la giurisprudenza, causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione
(cfr. Cass. 22402/2008).
Inoltre, il fatto che il titolo esecutivo risulti impugnato non impedisce affatto la definizione del giudizio di opposizione a precetto, così come, in generale, la pendenza del gravame non comporta la sospensione del processo di opposizione all'esecuzione ex art. 295 c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi (cfr. Cass. 4035/2018;
15909/2008; 17743/2005).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere dichiarata inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.8100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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