Articolo 64 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 63Articolo 65
Versione
27 marzo 1963
Art. 64.
Il direttore generale, qualora, in base alle risultanze della inchiesta formale, ritenga che per i fatti ascritti al sottufficiale possa essere inflitta, una delle sanzioni indicate dall'articolo 61, dispone il deferimento alla Commissione distrettuale prevista dall'articolo 89 del regolamento per il Corpo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963