Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2009, n. 17634
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" e di un "coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione", a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. (La Corte ha anche osservato che l'eventuale carenza di specifiche capacità tecniche del garante - nella specie, si trattava di un agricoltore - non è causa di esonero da responsabilità sotto il profilo soggettivo, ma anzi evidenzia profili di colpa più intensi, poiché, in difetto di competenze "ad hoc", il garante avrebbe dovuto astenersi dall'assumere un compito che quelle competenze richiedeva).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2009, n. 17634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17634
    Data del deposito : 10 marzo 2009

    Testo completo