Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 43374
CASS
Sentenza 24 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorchè la relativa decisione non sia passata in giudicato. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 43374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43374
    Data del deposito : 24 maggio 2007

    Testo completo