Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorchè la relativa decisione non sia passata in giudicato. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 43374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43374 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI ARno - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MARINI Lionello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 817
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 9465/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ON nato il [...];
2) le PARTI CIVILI MUSICÒ ROSA - in proprio e quale legale rappresentante dei minori EL CE e EL AT - AN CE e EL RI;
avverso la sentenza emessa il 9/10/2003 dalla CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere relatore Dott. LIONELLO MARINI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO ANNA RI, che ha concluso per il rigetto, e del difensore del AS, Avv. ARMANDO ATTINÀ del Foro di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del predetto imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CH AN, AS AN e D'MI UN venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria siccome imputati del reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p., commesso in IL SA IO il 9 novembre 1993, per avere costoro - per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza della normativa antinfortunistica (il CH A., titolare dell'impresa omonima, avendo consentito che TR GI, assunto con la qualifica di verniciatore, fosse adibito a lavori richiedenti particolari conoscenze in materia di elettricità, il AS, dipendente delle FF.SS. preposto ai controlli e il D'MI, capocantiere della ditta CH, avendo entrambi omesso di verificare compiutamente l'avvenuta disalimentazione della linea elettrica e consentito al predetto TR di iniziare il lavoro su quella linea) - cagionato il decesso di TR GI, rimasto folgorato dalla tensione e precipitato dal palo 137, collocato sul piazzale Acciarello della stazione ferroviaria di IL SA IO, sul quale era appena salito.
2. Con sentenza emessa il 9 ottobre 2001 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava i predetti imputati responsabili del reato loro ascritto e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno di reclusione, concedendo al AS ed al D'CO anche il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 c.p.. Condannava altresì i predetti imputati a risarcire il danno morale, diversamente quantificato, subito dalle parti civili TR AR, LI NC, madre della vittima, SI RO, moglie, costituita in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlie minori TR NC e T. AT, rigettando la richiesta di provvisionale avanzata dalla predetta SI RO e rimettendo alla separata sede civile la liquidazione del danno patrimoniale.
3. Proposto appello da tutti gli imputati, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva, con sentenza pronunciata il 9 ottobre 2003, il CH A. ed il D'MI per non avere commesso il fatto e confermava la decisione di condanna del AS e le statuizioni risarcitorie nei confronti del medesimo, indicando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, la quale veniva peraltro depositata soltanto il 14 settembre 2004, circa undici mesi dopo la lettura del dispositivo.
La Corte territoriale motivava la propria decisione come segue. Non v'era nesso di causalità tra la condotta colposa rimproverata al CH A. e l'evento, posto che il TR G., lavoratore esperto che era alle dipendenze della ditta del predetto imputato da dieci anni, ben sapeva a quale rischio sarebbe andato incontro ove non fosse stata tolta la tensione sul palo su cui egli si accingeva a salire.
Quanto alla posizione degli altri due coimputati, D'MI e AS, si rendeva necessaria la ricostruzione del fatto, la quale andava operata nei termini che seguono.
L'Ente Ferrovie aveva appaltato alla Impresa IO CH i lavori di parziale rinnovo della qualificazione e della relativa attrezzatura nei piazzali della Stazione di IL SA IO, e l'Impresa aveva trasmesso al competente ufficio delle Ferrovie il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori". Il "Manuale del Ferelettrico" n. 7, prevedeva, a pagina 22, che il personale dell'Impresa appaltatrice ottenesse dall'agente di scorta (o "piantone") la dichiarazione scritta (modulo I.E. 6.05) di avvenuta eliminazione della tensione dalle attrezzature e dalle condutture e della loro messa a terra, con l'esatta indicazione della tratta su cui lavorare e dei relativi limiti di tempo concessi. A procedere giornalmente, su richiesta della ditta CH avanzata dal capo del personale D'MI, ad una o più disalimentazioni secondo gli specifici lavori programmati era l'agente di scorta AS, il quale, nei giorni antecedenti quello del mortale infortunio, aveva reso dichiarazioni di "tolta tensione" interessanti il "fascio AN" ed il "fascio Acciarello".
La mattina del 9 novembre 1993, alle ore 5,30, il AS aveva avanzato richiesta al C.S. di circolazione di IL SA IO di poter disalimentare i suddetti fasci con interruzione del terzo binario di Acciarello dalle ore 6,00 alle ore 14,00.
Rilasciata tale autorizzazione ("Confermo disalimentazione") da parte del capostazione ME RA solo alle ore 8,40, il AS aveva prelevato le chiavi dei sezionatori 43 e 44, con relativa manovella di manovra e, recatosi - accompagnato dal caposquadra D'MI - presso il palo 137 portante i sezionatori suddetti, aveva provveduto all'apertura dei medesimi.
In tal modo aveva disalimentato il piazzale AN (sezionatore 43) ed il piazzale basso - LL (selezionatore 44), così come dichiarato dal teste IE.
Posizionati altresì i corto-circuiti, l'agente di scorta AS aveva redatto il modulo I.E. n. 697696 indicando come "Fascio AN e Fascio Acciarello" la tratta sulla quale l'impresa era abilitata a lavorare dalle ore 8,50 alle ore 14,00.
Dall'esame del suddetto modulo balzava all'occhio che unica era la grafia di chi lo aveva compilato e sottoscritto, e pertanto anche la sottoscrizione del D'MI "per beninteso" della ditta CH, era stata apposta dal AS, anche se indubbiamente il caposquadra D'MI aveva preso visione del documento, copia del quale, peraltro, non gli era stata consegnata, diversamente da quanto di solito avveniva ed in violazione delle norme regolamentari. Era così avvenuto che la squadra della ditta CH (includente il TR G.) aveva intrapreso i previsti lavori di sostituzione delle mensoline portanti gli isolatori dell'alimentatore T.E. su alcuni pali posti lungo il terzo binario del fascio Acciarello. Il lavoro era stato però eseguito solo in parte a causa di sopraggiunte difficoltà operative, sicché il caposquadra D'MI, presente il AS, aveva deciso di passare ad altra fase di lavori, che riguardava i pali 137 e 140, ed aveva richiesto il passaggio del carrello sul binario del transito dispari.
A questo punto (ore 9,50) il piantone F.S. AS aveva avanzato al Posto Pilota Telecomando di Reggio Calabria una richiesta di togliere tensione alla " linea di contatto binario per LL (esclusa) - IL SA IO (inclusa)", richiesta che era stata registrata sul modello I.E. 6.15, serie n. 0248 pag. 48.
Alle ore 9,52 il capoturno del PP.TC, LO GI, aveva confermato al AS di avere eseguito l'operazione richiesta. Come dichiarato dallo stesso LO e dall'ispettore IE, la richiesta era finalizzata non soltanto al compimento dei lavori da parte della ditta CH (della quale AS fungeva, come già detto, da agente di scorta), ma anche alla riparazione del sezionatore n. 4 di IL SA IO da parte di una squadra delle Ferrovie: era avvenuto, infatti, che il Capo Tecnico DI Vincenzo, appreso che il AS aveva programmato la disalimentazione del fascio pari di stazione, lo aveva invitato ad estendere la richiesta fino a LL (esclusa) per poter intervenire sull'anzidetto sezionatore n. 4.
Sempre dalle deposizioni dello IE e del LO era emerso che quest'ultimo aveva compiuto le seguenti manovre:
apertura dell'autorichiedente n. 2 della SSE di LL;
apertura dei sezionatori n. 2 di LL e n. 2 di IL SA IO;
apertura del sezionatore n. 241 e chiusura di quello n. 141. Attraverso tali due ultime manovre era stata tolta l'alimentazione al palo 137 in provenienza della linea pari ed era stata ridata alimentazione al medesimo attraverso la linea dispari, allo scopo di non privare della alimentazione i "fasci" serviti attraverso il suddetto palo 137, in un contesto nel quale il LO chiaramente ignorava, per non averne avuto notizia dal AS, che i "fasci" erano stati già disalimentati attraverso l'apertura dei sezionatori manuali 43 e 44 (ove il LO l'avesse saputo, ben avrebbe potuto mantenere aperto il sezionatore 141).
Ottenuta tale disalimentazione (che lasciava sotto tensione il palo 137), il AS, insieme al D'MI ed al TR G., aveva portato il carrello nella nuova zona di lavoro ed aveva provveduto a collocare i nuovi corto circuiti;
ciò, per concordi dichiarazioni testimoniali, pochi minuti prima della verificazione (alle ore 10, 15) dell'infortunio. Mentre il AS si allontanava in direzione dell'Ufficio movimento, gli operai della "CH", divisi in due sottosquadre, si erano apprestati al compimento del lavoro;
due di essi (CH A. e AM) avevano raggiunto il palo n. 140, posto a 30-40 metri a sud rispetto al n. 137, ed il TR G., assistito a terra dall'altro lavoratore OL, era salito sul suddetto palo 137, per piombare immediatamente al suolo non appena la sua mano sinistra aveva toccato un conduttore elettrico, avendo l'alta tensione attraversato il suo corpo da un lato all'altro.
Appreso il fatto da altri ferrovieri, AS era tornato sul posto quando TR G. era già stato messo su di un'autovettura per il suo trasporto (rivelatosi purtroppo inutile) in ospedale, ed il teste OL aveva visto il piantone segnare qualcosa "su un libro". Il AM aveva successivamente provveduto, su richiesta del AS, a togliere il corto circuito lato Stazione ed a rimuovere la scala.
Così ricostruito il fatto, i secondi giudici hanno affermato, in primo luogo, l'inconsistenza della tesi difensiva di cui all'atto di appello di AS AN, secondo la quale costui non aveva dato alcun ordine o autorizzazione al TR G. che comportasse la salita di quest'ultimo sul palo 137, essendo sceso dal carrello prima di giungere sul posto ove si trovavano gli operai;
infatti, era reso evidente dal dato testimoniale che l'allontanamento dell'agente di scorta era avvenuto pochi minuti prima della verificazione dell'evento, e che nel periodo immediatamente precedente egli era stato in compagnia degli operai, anche dopo avere ottenuto (alle ore 9, 52) la conferma di tolta tensione dal Posto Pilota Telecomando, sicché vi era stato un tempo significativo (almeno 10-15 minuti) nel quale il AS, oltre a posizionare i nuovi corto circuiti, aveva evidentemente potuto dare, ed aveva effettivamente dato, precise indicazioni al D'MI (e magari anche all'esperto TR G.) su quali fossero i pali disalimentati su cui era, pertanto, possibile lavorare.
Del resto, che tale tempo vi fosse stato e che il piantone avesse informato il responsabile della "CH" circa la nuova disalimentazione da lui ottenuta, erano circostanze affermate dallo stesso AS.
Quest'ultimo aveva dichiarato in dibattimento che, alla presenza dell'elettricista CH SAtino, il D'MI aveva sottoscritto ("in segno di beninteso") il modulo I.E. 6.05, ma - ha osservato la Corte territoriale - dalla documentazione in atti si evinceva che il riferimento non era già al modulo n. 697696, relativo alla disalimentazione già eseguita manualmente, bensì al successivo modulo n. 697697, recante la dichiarazione di AS di aver provveduto alla "tolta tensione" ed alla "messa a terra" con richiamo al "fascio binari pari di Stazione - 1^ e 2^ rampa, con autorizzazione a lavorare dalle ore 9,50 (poi modificato in ore 8,50) alle ore 11,20, e che (come già rilevato) la firma D'MI" (in segno di "beninteso" per la ditta CH) era stata - così come in molti altri casi - apposta dal detto AS, in un contesto nel quale D'MI aveva dichiarato in dibattimento di non avere ne' visto nè ricevuto il modulo suddetto, ed aveva negato che la sottoscrizione per "beninteso" fosse di suo pugno.
Secondo la Corte territoriale si doveva ritenere che AS, visto dal OL "scrivere qualcosa" su quello che appariva essere "un libro" dopo la verificazione dell'infortunio, avesse compilato il modulo in questione 697697 (contenente una dichiarazione che escludeva l'esecuzione di lavori sul palo 137, non compreso nel "fascio binari pari di stazione" ne' nella "1^ e 2^ rampa") postumamente alla verificazione dell'evento, al fine di far apparire che egli fosse pienamente consapevole dei limiti della disalimentazione e ne avesse reso edotto il D'MI. In realtà l'agente di scorta non aveva raccomandato agli operai di non operare sul palo 137 prima del suo ritorno, atteso che tutti costoro erano risultati convinti, in quel momento, del fatto che la "tolta tensione" ottenuta, riscontrata dai "fioretti" posizionati dal AS, interessasse anche il palo 137, e pertanto l'unica plausibile spiegazione dell'accaduto era quella che il AS, per insufficiente conoscenza degli impianti o per negligenza ovvero per una incomprensione con l'addetto al PP.TC., avesse creduto che il palo 137 fosse stato attivato (e non rialimentato mediante il sezionatore 141) e si fosse comportato di conseguenza, così avendo egli autorizzato gli operai della "CH" ad operavi, dopo avere erroneamente posizionato i corto circuiti, e cioè non sulla linea, alimentata, del fascio dispari.
Unico responsabile della morte del TR G. doveva essere quindi ritenuto l'agente di scorta AS, cui competeva per regolamento di verificare che il palo 137 fosse disalimentato, anche posizionando correttamente i corto circuiti, e solo successivamente di autorizzare il caposquadra D'MI (utilizzando con indicazioni dettagliate il mod. I,E. 6.05) a far eseguire il lavoro in quel punto.
Il suddetto caposquadra non poteva invece - a giudizio dei secondi giudici - essere ritenuto corresponsabile del reato, non avendo avuto efficienza causale nel determinismo dell'evento il fatto che egli sovente (ma non anche in quella specifica occasione) avesse consentito all'agente di scorta un uso scorretto della modulistica, e non essendo provata la circostanza, affermata nella sentenza resa in primo grado, che egli avesse omesso di accertare l'avvenuto posizionamento dei corto circuiti, non potendosi inoltre affermare che il D'MI avesse acconsentito a far lavorare il TR G. su attrezzature e condutture diverse da quelle interessate dall'autorizzazione a lui rilasciata, per iscritto o verbalmente, dall'agente di scorta AS.
Quanto all'invocato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti ex art. 62 bis c.p., i secondi giudici hanno affermato che la gravità della colpa, unitamente a quella dei tentativi posti in essere per non far emergere "tutta intera la verità", imponeva la conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti medesime all'aggravante di cui all'art. 589 cpv., formulato dal primo giudice, con conseguente esclusione della prescrizione del reato, ed hanno ritenuto congrua la pena, irrogata in misura di poco superiore al minimo edittale.
4. Avverso tale decisione ha proposto, a mezzo del proprio difensore, tempestivo ricorso in data 30 ottobre 2004 l'imputato AS AN deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione della legge e di difetto di motivazione.
Del tutto apodittica e congetturale è in primo luogo, secondo il ricorrente, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'unica spiegazione plausibile di quanto accaduto sarebbe quella che il AS avesse creduto che il palo 137 fosse stato disalimentato e che avesse, una volta posizionati erroneamente i corto circuiti, autorizzato verbalmente gli operai a lavorare su quel palo, sì da dover essere considerato l'unico penalmente responsabile per non avere ottemperato a quanto la propria veste di agente di scorta gli imponeva.
Invero, come emerso dall'"effettivo dato probatorio", il TR G. - il quale, essendo solo un "imbianchino", non doveva essere impiegato in quel campo di attività, specialmente laddove la corrente elettrica passa a 20.000 volts, ed avrebbe dovuto sottrarsi a tale compito - non aveva atteso e non aveva ricevuto autorizzazione dall'agente di scorta, il quale ultimo aveva sì il compito di provvedere alla disalimentazione e messa a terra dell'impianto, ma ciò con esclusivo riguardo al preciso preventivato tratto di linea che non coincideva con quello nel quale egli aveva, inconsultamente ed inopinatamente, tentato di operare.
Il TR G., "come acquisito in atti" si era, invero, non autorizzatamente (almeno da parte di AS) interessato a svolgere il lavoro in un tratto di linea completamente diverso da quello programmato, al di fuori dell'attenzione dell'agente di scorta, il quale, come da deposizioni dell'operaio CH A. del teste LO, "etc." non aveva ancora provveduto al rilascio della prescritta autorizzazione ad operare dopo avere richiesto che fosse eseguita la disalimentazione della tensione nel tratto di linea interessato dai lavori da eseguirsi, diverso, come già si è detto, da quello nel quale si era verificato il mortale infortunio. Donde la erroneità della sentenza impugnata - fondata sul falso presupposto che il lavoro fosse da eseguirsi in quel sito - con la quale è stata affermata la responsabilità del (solo) odierno ricorrente, responsabilità che invece doveva essere esclusa sia sotto il profilo dell'addebito di colpa sia sotto quello del ravvisato nesso causale.
Ma - prosegue il ricorrente - anche a voler stare alla ricostruzione del fatto così come operata dai giudici di merito, i vizi dedotti emergono ugualmente in relazione alla omessa considerazione di un aspetto decisivo quale quello della "partecipazione all'evento, quanto meno, della stessa vittima", la quale avrebbe dovuto accorgersi (e lo avrebbe fatto, sì che l'evento non si sarebbe verificato, ove fosse stato operaio specializzato elettricista, e non già un semplice imbianchino) che, al di là del mancato "tolta corrente", non erano state attuate tutte le procedure previste ("messa a terra dell'impianto, installazione dei corti circuiti, etc"), idonee a prevenire comunque il rischio di folgorazione, ed avrebbe dovuto guardarsi bene, conseguentemente, dall'operare su quel palo.
Secondo il ricorrente, infine, la Corte di merito avrebbe dovuto - alla luce delle considerazioni svolte in ricorso in ordine al tema della responsabilità, nonché in considerazione della incensuratezza e di decenni di attività rischiosa nelle FF.SS. correttamente svolta - dichiarare prevalenti sulla contestata aggravante le riconosciute circostanze attenuanti generiche, con le statuizioni consequenziali in ordine alla pena e/o alla prescrizione del reato ascritto.
5. Con atto datato 5 settembre 2005 sottoscritto dall"Avv. Benito Triolo e denominato "Ricorso per la costituzione delle parti civili nel procedimento penale
contro
AS AN (sic) ..., difeso dall'Avv. Armando Attinà che impugna la sentenza n. 2003/989 della Corte d'Appello di Reggio Calabria emessa il 9 ottobre 2003 depositata il 14 settembre 2004", le parti civili - le quali non avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado, le cui statuizioni risarcitorie sono state confermate dalla Corte territoriale - hanno dichiarato quanto segue:
"Si costituiscono parte civile nel presente procedimento penale, chiedendo la conferma della sentenza appellata (sic) e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni morali-biologici e materiali patiti quali congiunti del fu TR GI, con rideterminazione del risarcimento dei danni morali nella misura di Euro 700.000,00 per ciascuna delle parti civili, sigg.ri:
TR AR, LI NC (madre della vittima), SI RO in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori del fu TR GI, TR NC e TR AT ...".
Di seguito si afferma in tale atto - riportata la motivazione resa dal Tribunale di Reggio Calabria in punto di condanna al risarcimento dei danni nella sentenza del 9 ottobre 2001 -, che "... la sentenza di primo grado e quell'altra confermativa di secondo grado sono, sul punto, assolutamente erronee concretando un palese difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità della stessa risultante dal testo della sentenza art. 606 c.p.p., lett. e". Ciò in quanto i secondi giudici si sono limitati a confermare la sentenza di primo grado la quale aveva quantificato un risarcimento del danno morale in L. 100.000.000 per SI RO, L. 65.000.000 per ciascuna delle due figlie, L. 35.000.000 per la madre e L. 20.000.000 per la sorella del defunto, mentre "... le Corti di 1^ e 2^ grado avrebbero dovuto unanimemente liquidare oltre che il danno morale anche quello biologico";
comunque, le somme liquidate a titolo di danno morale erano irrisorie e del tutto insufficienti a coprire il prezzo del dolore subito da tutti i congiunti del defunto.
Donde la richiesta, rivolta a questa Corte, che qui testualmente si riporta : "Si chiede la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto la condanna dell'imputato al pagamento delle somme per danno morale e biologico così riassunte:
SI RO - danno morale Euro 200.000,00, danno biologico Euro 400.000,00; TR NC - danno morale Euro 300.000,00, danno biologico Euro 600.000,00; TR AT - danno morale Euro 300.000,00, danno biologico Euro 600.000,00; LI NC - danno morale Euro 200.000,00, danno biologico Euro 400.000,00, danno biologico Euro 400.000,00; TR AR - danno morale Euro 200.000, danno biologico Euro 400.000,00. Il tutto oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come, gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme da liquidarsi a titolo risarcitorio dalla data del sinistro e sino al soddisfo".
In data 8 maggio 2007 l'Avv. Armando Attinà, difensore di AS AN, ha depositato presso la Corte di Cassazione il certificato della Cancelleria del Tribunale Civile di Reggio Calabria attestante la pendenza di giudizio civile, instaurato il 16 febbraio 2007, da SI RO, TR AR ed LI NC nei confronti del predetto AS e copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio sopra indicato, con la relativa comparsa di risposta di AS AN.
Sulla scorta di tale documentazione il suddetto difensore ha chiesto dichiararsi la decadenza della costituzione delle parti civili nel presente procedimento penale, a norma dell'art. 75 c.p.p.. 6. Rileva questa Corte, in primo luogo, che non può trovare accoglimento la richiesta, formulata in memoria dal difensore di AS AN, di declaratoria di decadenza, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., della costituzione delle parti civili nel presente procedimento per avere le parti medesime instaurato in data 16 febbraio 2007 giudizio civile per risarcimento dei danni ex delicto nei confronti del suddetto AS.
Invero, il comma 3 della norma processuale invocata afferma unicamente che se l'azione è proposta in sede in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale produce unicamente l'effetto della sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, e non prevede "decadenze" di sorta.
Va, piuttosto, rilevato che, ai sensi della diversa norma dell'art.82 c.p.p., comma 2, (non richiamata dal citato difensore), la costituzione di parte civile s'intende revocata se la parte civile promuove l'azione davanti al giudice civile;
tuttavia tale revoca tacita non può ritenersi avvenuta nel caso in cui (come nella specie, considerato che il giudice penale ha rimesso a quello civile la liquidazione dei danni patrimoniali ) il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'an, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il quantum, non avendosi, in tale ipotesi, doppio esercizio della stessa azione, bensì di altra azione fondata sulla prima, ed essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass. Sez. 5^, 7-10-1998, n. 12744, Faraon ed altro).
7. Tanto ritenuto, va rilevato che il ricorso delle parti civili va dichiarato inammissibile in quanto affetto da più cause di inammissibilità "originaria" e, come tale, inidoneo ad instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione.
La prima di dette cause è costituita dall'avvenuta proposizione del citato ricorso datato 5 settembre 2005 ben oltre il termine decadenziale di 45 giorni, decorrente da quello di comunicazione dell'avviso di deposito, stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), atteso che del suddetto avviso risulta essere stata data comunicazione ai difensori delle parti civili nelle date del 16 settembre 2004 e 4 novembre 2004.
Una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso è rinvenibile nella già rilevata circostanza che le parti civili non hanno proposto appello avverso la sentenza resa in primo grado, che ebbe a condannare gli imputati al risarcimento dei danni morali (liquidati in tale sede) e patrimoniali (da liquidarsi in sede di giudizio civile), avendo quindi le parti civili medesimi fatto acquiescenza alle statuizioni concernenti la individuazione dei danni risarcibili e la quantificazione di quelli che sono stati ritenuti liquidabili in sede penale.
Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la sentenza di primo grado, per lei pregiudizievole, valendo tale mancata impugnazione a determinare il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c. (Cass. Sez. 5^, 8-5-1998, n. 6911, Sogeam in proc. Biella). E, d'altro lato, se le parti civili non hanno impugnato nel caso di specie la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado per censurare le statuizioni risarcitorie in detta sentenza adottate, è manifesta la infondatezza (il che integra una ulteriore causa di inammissibilità "originaria" del ricorso proposto dalle parti civili) del motivo, unico, con il quale viene dedotto "difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità della stessa" in ordine all'avvenuta conferma delle statuizioni risarcitorie adottate dal Tribunale.
È, invero, evidente che i secondi giudici nulla dovevano motivare in ordine alla correttezza o meno delle suddette statuizioni, non essendo tale tema stato loro devoluto con appello delle parti civili, ed è altrettanto evidente la manifesta illogicità intrinseca all'affermazione delle ricorrenti parti civili di una illogicità di motivazione "risultante dal testo della sentenza", testo dal quale emerge invece, semplicemente, che i secondi giudici, assente la impugnazione delle parti civili sul punto, ed assenti altresì censure sul medesimo dell'appellante AS - nei confronti del quale (diversamente che per i due altri coimputati appellanti è stata confermata l'affermazione di responsabilità con la sentenza resa in esito al giudizio di appello - si sono correttamente limitati ad affermare (ed altro non potevano ne' dovevano fare) che "In assenza di impugnazione da parte del AS, trovano conferma le statuizioni civili del primo grado;
l'imputato va inoltre condannato a rifondere le spese alle parti civili, che si liquidano come da dispositivo".
Tanto si rileva in ordine alla inammissibilità del ricorso delle parti civili, non senza osservare come anche la richiesta, formulata con il medesimo, di "riforma" (anziché di annullamento) in parte qua della sentenza impugnata, e di condanna dell'imputato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale, di quelle liquidate dal primo giudice, nonché a titolo di risarcimento del danno biologico, esuli dal novero dei provvedimenti richiedibili al Giudice di legittimità, attese le funzioni istituzionali del medesimo.
8. Passando ad esaminare i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AS AN, con i quali sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine sia all'affermazione di responsabilità del predetto imputato sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che il primo profilo di censura viene articolato come segue:
la motivazione resa nella sentenza impugnata sulla "unica possibile spiegazione di quanto è accaduto", sulla individuazione della condotta colposa dell'imputato, ed in particolare sull'autorizzazione da lui data agli operai della "CH" a lavorare sul palo n. 137, non disalimentato a causa di un errore ascrivibile all'imputato medesimo, è apodittica nonché frutto di ipotesi e congetture che sono smentite "dall'effettivo dato probatorio", dal quale è emerso che il TR G. non aveva ricevuto autorizzazione alcuna dall'agente di scorta a lavorare sul tratto di linea interessato dal mortale infortunio, sicché si era trattato di una inconsulta ed arbitraria iniziativa della vittima;
incompetente a svolgere quella funzione.
Rileva al riguardo il ricorrente che il compito del AS di provvedere alla disalimentazione ed alla messa a terra dell'impianto non riguardava quel tratto della linea ferroviaria nel quale ebbe a vendicarsi l'infortunio, bensì altro, predeterminato, e che l'agente di scorta non aveva ancora neppure provveduto a rilasciare l'autorizzazione, ma soltanto richiesto che fosse eseguita la disattivazione della corrente sul tratto di linea interessato dai lavori preventivati;
pertanto, erroneamente la Corte territoriale ha presupposto che tale tratto coincidesse con quello sul quale si trovava il palo n. 137 e che l'imputato avesse autorizzato chicchessia ad operare sul medesimo senza aver prima provveduto alla relativa disalimentazione e senza applicare i corto circuiti atti, in ogni caso, ad evitare la folgorazione.
Il motivo in esame presenta - rileva questa Corte - connotazioni di genericità e di censura in mero punto di fatto, con le quali il ricorrente mira ad ottenere una ricostruzione delle circostanze fattuali antecedenti la verificazione del mortale evento, ed è, per il resto, infondato.
Invero il ricorrente si limita a contrapporre all'articolata motivazione resa dai secondi giudici sulla ricostruzione del fatto - per nulla congetturale in quanto fondata su descritte emergenze dell'istruzione dibattimentale - e sulla conseguente e coerente individuazione dei profili di colpa addebitabili ed addebitati a AS AN, una mera critica di ipoteticità, pretendendo di escludere, sulla base di risultanze che inutilmente si sforza di valorizzare come tali da contrastare con la ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata, la ravvisabilità di quegli elementi che la Corte territoriale (come, in precedenza, il primo giudice) ha, invece, motivatamente preso in esame come risultanti ex actis, ed ha altrettanto motivatamente ritenuto tali da integrare la condotta colposa dell'imputato, casualmente connessa alla verificazione dell'evento.
In particolare, in ricorso viene richiamata specificamente un'unica circostanza, e precisamente quella - del resto pacifica - che il lavoro programmato per il giorno nel quale si era verificato l'evento non comprendeva operazioni da svolgersi sul luogo ove trovavasi il palo n. 137, bensì in tutt'altro luogo, e da tale circostanza pretende di derivare l'assoluta estraneità dell'agente di scorta AS all'accesso del TR G. al suddetto palo, accesso che sarebbe stato frutto di una inopinata iniziativa della vittima. Tale assunto non tiene, però, conto alcuno della circostanza, illustrata nella sentenza impugnata, che, una volta iniziati dalla squadra (includente il TR GI) della ditta CH, i previsti lavori di sostituzione delle mensoline portanti gli isolatori dell'alimentatore T.E. su alcuni pali posti lungo il terzo binario del fascio Acciarello erano stati eseguiti solo in parte, a causa di sopraggiunte difficoltà operative, a causa delle quali il caposquadra D'MI, presente il AS, aveva deciso di passare ad altra fase dei lavori che avrebbe interessato i pali 137 e 140, sicché aveva richiesto il passaggio del carrello sul binario del transito dispari.
È pertanto evidente che era tale nuova zona ad essere divenuta quella interessata dallo specifico lavoro da eseguirsi quel giorno, sicché era relativamente a quest'ultima che l'agente di scorta avrebbe dovuto provvedere, a norma di quanto disposto dal "Manuale del Ferelettrico", alla eliminazione della tensione dalle attrezzature e dalle condutture ed alla loro messa a terra, rendendo al caposquadra D'MI dichiarazione scritta sul modulo I.E. 6.05, recante la indicazione del tratto su cui lavorare.
Di conseguenza l'affermazione del ricorrente che l'agente di scorta "aveva sì il compito di provvedere alla disalimentazione e messa a terra dell'impianto al fine di operare in tranquillità, così come si prevedeva ad effettuare, ma nel preciso e preventivato tratto di linea, senza che questo riguardasse, quel tale giorno, il luogo dove invece - inconsultamente ed inopinatamente - tentò di operare il TR G." non tiene minimamente conto dell'avvenuto mutamento di programma in relazione al luogo nel quale proseguire il lavoro previamente e parzialmente svolto in quello preventivato ab origine, ed è del tutto priva di consistenza.
Era infatti in relazione a tale nuovo sito che il AS - edotto del predetto mutamento, tanto da avere inoltrato al Posto Pilota Telecomando di Reggio Calabria la richiesta di togliere tensione alla "linea di contatto binario per LL (esclusa) e IL SA IO (esclusa) - era tenuto ad adempiere (nuovamente) ai doveri inerenti alla sua veste di piantone od agente di scorta, e ad autorizzare la ripresa dell'attività lavorativa.
Pertanto, la esecuzione, ivi, dei lavori sarebbe dovuta avvenire soltanto dopo che l'imputato avesse non soltanto fatto richiesta (da lui ottenuta alle ore 9,52) di una nuova e diversa disalimentazione, ma anche eseguito correttamente tutte le operazioni a lui spettanti, volte ad assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, in quello specifico sito di lavoro, inclusa la corretta collocazione dei corto circuiti conformemente alla situazione quale si presentava a seguito dell'intervento dal P.P.T.C, nonché delle operazioni compiute dal lavoratore LO, il quale - non avvertito dal AS della circostanza che i fasci interessati dal nuovo lavoro erano stati già disalimentati attraverso l'apertura dei sezionatori manuali 43 e 44 - aveva aperto il sezionatore n. 241 e chiuso quello n. 141, così da avere ridato alimentazione al palo n. 137 attraverso la linea dispari.
Ciò è esposto con precisione nel provvedimento impugnato, la cui motivazione da adeguato conto dell'eziologia dell'infortunio e sottolinea come il AS si fosse portato con la squadra degli operai e con il D'MI nella nuova zona di lavoro, ove aveva provveduto a collocare i nuovi corto circuiti ed avesse avuto tutto il tempo per dare, come aveva effettivamente dato, le indicazioni (erronee) sui pali disalimentati al D'MI ed agli operai;
donde, una volta che erano stati piazzati dallo stesso AS i corto circuiti ed in assenza di una qualsiasi indicazione da parte dell'agente di scorta sul fatto che il palo n. 137 non era disattivato sulla fascia dispari (nè protetto da corto circuito), quell'inizio del lavoro sul medesimo - rivelatosi letale per il TR G. - che l'odierno ricorrente non aveva affatto detto di procrastinare, cosi avendo autorizzato nella sostanza (se non nella forma, alla quale l'agente di scorta faceva del resto, ben poco caso:
vedasi quanto osservato dai giudici di merito circa la prassi del AS di apporre egli stesso la firma del D'MI, avente valore di "beninteso" per la ditta CH sui moduli autorizzativi) l'inizio della nuova fase di lavoro nell'ambito della quale era avvenuto l'accesso al palo sotto tensione e non protetto.
La postuma consapevolezza del grave errore commesso dall'imputato è stata, poi, non illogicamente collegata dai giudici di merito alla circostanza - che in ricorso viene ignoratà che l'agente di scorta, dopo che l'evento si era verificato, aveva compilato (apponendovi egli stesso la firma per "beninteso" del D'MI) il modulo 697697 nel quale si leggeva che era esclusa la esecuzione di lavori sul palo 137 in quanto non compreso nel fascio dei binari pari di stazione ne' sulla prima e seconda rampa.
In definitiva i Giudici di merito sono giunti, attraverso una non illogica ne' apodittica ricostruzione della vicenda, a riconnettere alla mancata doverosa segnalazione da parte dell'odierno ricorrente della circostanza che il palo 137 era ancora alimentato e nel mancato posizionamento dei corto circuiti sulla linea alimentata dal fascio dispari i profili di colpa addebitati a AS AN, il quale aveva nei confronti dei lavoratori una posizione di garanzia derivante dalla sua pecifica veste di agente di scorta addetto, nell'occasione, a quella squadra operante sulla linea elettrica della ferrovia.
Quanto sin qui osservato in ordine al primo dei motivi di ricorso concernenti il tema della responsabilità vale in gran parte anche in relazione al secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che "anche a voler stare all'errata ricostruzione dell'evento" operata dalla Corte territoriale, la sentenza impugnata sarebbe comunque "ingiusta" e carente di motivazione per avere trascurato l'aspetto decisivo costituito dalla partecipazione (quanto meno) alla produzione dell'evento della condotta colposa della vittima. Il ricorrente afferma al riguardo, testualmente, che il TR G. avrebbe dovuto rilevare "la presenza - ictu oculi - di quegli elementi obbiettivi idonei a rappresentare che - al di là della tolta corrente - erano state attuate tutte le procedure previste (messa a terra dell'impianto, installazione dei corto circuiti, etc.) atte ad evitare e prevenire il caso della folgorazione, anche nell'ipotesi della mancata disalimentazione della linea, che viene, sì, richiesta dall'agente di scorta ma attuata, a distanza, dalla Stazione competente a mezzo comandi elettronici, quindi, per il caso di errore umano".
Se correttamente intesa, detta affermazione - che è seguita da quella che ove TR GI fosse stato operaio specializzato (e non già un semplice "imbianchino") avrebbe dovuto astenersi dall'esercizio dell'attività altamente rischiosa da lui posta in essere - si risolve nell'addebitare alla vittima di non avere percepito quanto sarebbe stato invece evidente a persona competente, e cioè la mancanza di quelle cautele, che altri avrebbe dovuto porre in essere, le quali avrebbero impedito comunque ("al di là della tolta corrente"), ove attuate, il verificarsi dell'episodio di folgorazione.
È però evidente la infondatezza di tale assunto e la inidoneità del medesimo a far emergere una colpa concorrente (quanto meno) del lavoratore nella causazione dell'evento.
Invero, la tesi che la situazione di pericolo sarebbe stata immediatamente percepibile da chiunque fosse stato dotato di un'adeguata preparazione, non soltanto è del tutto apoditticamente affermata, ma è anche manifestamente infondata ove si considerino:
1) la genesi e la natura dell'insidia come riportate nella sentenza impugnata;
2) la circostanza che ne' il AS ne' gli altri componenti della squadra della ditta CH - incluso lo stesso caposquadra D'MI - della cui competenza e specializzazione non si dubita, si avvidero nella specie dell'assenza di adottati accorgimenti atti ad evitare comunque il rischio di folgorazione per chi avesse operato su di un palo rimasto sotto alimentazione.
Tanto si osserva a prescindere dal rilievo che TR GI, pur se assunto con la qualifica di verniciatore era, come si legge nella sentenza impugnata, lavoratore esperto, alle dipendenze della citata Ditta da dieci anni e sicuramente dotato del bagaglio di conoscenze necessario a renderlo consapevole del pericolo connesso al lavoro su di un palo ferroviario, nonché della necessità, per ovviare al medesimo, della corretta apposizione dei "fioretti" di sicurezza da un lato e dall'altro (donde l'assoluzione dell'imputato CH AN da parte dei secondi Giudici).
In realtà correttamente l'errore fondamentale, ascrivibile a colpa, che diede causa all'evento è stato imputato dalla Corte territoriale al soggetto che rivestiva una posizione di garanzia la quale gli imponeva, tra l'altro, doveri di cautela, vigilanza e controllo, e cioè all'odierno ricorrente, ne' può dirsi che la sentenza impugnata sia affetta dal dedotto vizio di mancanza di motivazione in ordine ad un ipotizzabile concorso di colpa della vittima, posto che i secondi Giudici hanno dato pienamente conto (nel complesso della motivazione resa, e segnatamente nella parte ricostruttiva della dinamica della complessiva vicenda ed enunciativa della causa di verificazione del mortale evento) di una condotta colposa rimproverabile al solo AS.
Quanto, infine, alla doglianza che investe il diniego della declaratoria di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno motivato sul punto valorizzando in senso negativo sia la gravità della colpa sia l'operato tentativo, da parte del AS, di ostacolare, sul posto, nell'imminenza dell'infortunio e mediante la compilazione di un modello a falsa firma D'MI, l'accertamento della verità (il che non può essere considerato - osserva questa Corte - alla sola stregua di un'anticipata condotta difensiva, quanto ad un sintomo di callidità, attinente ad un postfactum, ma incidente sul fatto nel senso di indirizzarne la valutazione nel senso di una responsabilità altrui), e tale valutazione - tipicamente discrezionale e, pertanto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove sorretta da congrua motivazione - non può essere fondatamente censurata con il richiamo al dato della incensuratezza dell'imputato ed a quello ulteriore dato dell'attività di lavoro dal medesimo correttamente svolta prima della verificazione del fatto;
trattasi, invero, di elementi ex art. 133 c.p.p., che hanno già valso all'imputato il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. ed in ordine ai quali il ricorrente non spiega, comunque, le ragioni di un loro maggior peso, rispetto agli elementi di segno negativo sopra illustrati, in sede di giudizio di comparazione. Per le ragioni sin qui illustrate il ricorso di AS AN deve essere rigettato, mentre quelli proposti dalle parti civili vanno dichiarati inammissibili.
Di conseguenza (art. 616 c.p.p.) il AS e le parti civili vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, e le parti civili suddette anche al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che stimasi congruo determinare nella misura di Euro 1000,00 per ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili e condanna le predette ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro 1000,00.
Rigetta il ricorso dell'imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali, in solido con le anzidette parti civili. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007