Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 2
In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile", non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'"an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum". In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile.
In tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in danno della Congregazione dei Testimoni di Geova).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/1998, n. 12744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12744 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai seguenti Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 7.10.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Providenti " N.1693
3. " Giuliana ER " REGISTRO GENERALE
4. " NZ CI " N.10773/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AR UC nato in [...] il [...] e da ER UN nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 17.7.97 dalla Corte di Appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. ER
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. O. Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ed in subordine per il rinvio per accertamenti sull'archiviazione nonché sull'azione civile intrapresa. Udito, per la parte civile, l'Avv. O. Dominioni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alle spese. Uditi i difensori Avv. G. Lancellotti per il AR e l'Avv. A. Terzi Terzino per il ER, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del procedimento e motivi di ricorso.
AR UC veniva rinviato a giudizio per rispondere di duplice addebito di vilipendio della religione professata dalla Congregazione dei Testimoni di Geova (artt. 403 - 406 c.p.) e di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 c. 3 c.p.) nei confronti della suddetta Congregazione, con riguardo a dichiarazioni da lui provenienti e contenute rispettivamente in un'intervista al quotidiano "Il Gazzettino" dell'1.9.89 ed in un articolo apparso sulla pubblicazione "Comunità Parrocchiale" del 21.1.90. Queste le affermazioni apparse sul Gazzettino: "In Italia le sette censite sono 800 e raccolgono mezzo milione di persone, mezzo milione di schiavi"; " ... associazioni segrete che irretiscono le persone togliendo loro ogni volontà e capacità di scelta... e che dire di quella bambina... che è stata sottoposta ad esorcismi dai Testimoni di Geova e che rischiava di morire semplicemente per un'appendicite"; "Uno psichiatra americano è arrivato a dire che il lavaggio del cervello a cui sono sottoposti gli adepti delle sette lede la corteccia cerebrale. Gli unici che non si muovono sono i partiti ed il Ministro degli Interni che non si decidono a mettere fuori legge le associazioni per delinquere. "Questo il tenore delle dichiarazioni comparse sul giornale parrocchiale: " ... una setta pseudoreligiosa...può sembrare strano che l'adesione ad un gruppo religioso, che afferma falsamente di ispirarsi alla Bibbia, possa essere mezzo di distruzione della famiglia"; " ... del resto la conoscenza rende gli uomini liberi mentre la setta li vuole schiavi, rivenditori senza resa di Torre di Guardia"; " ... perché si sappia che dietro ad una separazione ispirata dagli anziani vi è altresì l'interesse economico della setta che mira ad impossessarsi dei beni dei propri adepti"; "...la realtà è che la setta dei Testimoni di Geova sta programmando sistematicamente la divisione del coniuge non convertito, sia per mantenere l'adepto nella schiavitù di Geova, sia per trarne benefici economici e produttività".
Con riferimento all'articolo della "Comunità Parrocchiale" veniva incriminato altresì ER UN, parrocco di S. Donà di Piave, nella sua qualità di Direttore Responsabile della pubblicazione. Con sentenza 10.3.92 il Tribunale di Venezia assolveva gli imputati dal reato di vilipendio perché "il fatto non sussiste" e da quello di diffamazione perché "il fatto non costituisce reato"; con riguardo a quest'ultimo delitto riteneva in particolare che sussistesse la scriminante del diritto di critica.
A seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile in punto proscioglimento dal delitto di diffamazione, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 17.7.97, dichiarava non doversi procedere nei confronti del AR in ordine alla diffamazione posta in essere l'1.9.89 perché estinta per prescrizione;
dichiarava invece entrambi gli imputati responsabili di quella attuata il 21.1.97. Concesse le attenuanti generiche al ER, condannava i predetti a pena ritenuta di Giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile.
Tale decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal AR e dal ER in base ai seguenti motivi e secondo le infradescritte modalità.
AR UC tramite l'avv. Andreotti/Loria ha dedotto:
I - Violazione degli artt. 90, 91, 92, 93 c.p. e conseguente improcedibilità dell'azione penale per essere stata la querela proposta da persona non legittimata.
II - Violazione dell'art. 2 l. b. Protocollo Addizionale L. 121/85 e dell'art. 178 l. b c.p.p. per omessa citazione dell'Autorità Ecclesiastica competente.
III - Violazione dell'art. 2 l. 121/85 che assicura piena libertà di pubblicazione e diffusione di atti e documenti relativi alla missione della Chiesa Cattolica;
violazione dell'art. 21 c.p.p. IV - Violazione degli artt. 190, 191 e 495 c.p.p. per mancata assunzione di prove decisive a discarico.
V - Violazione dell'art. 595 c.p.p. in relazione all'art. 51 c.p;
violazione di legge per l'escluso assorbimento del reato di diffamazione in quello previsto dagli artt. 403, 406 c.p. VI - Violazione degli artt. 129, 529 e 531 c.p.p. con riguardo alla verifica di responsabilità effettuata per il reato con riguardo al quale fu dichiarato non doversi procedere per prescrizione. VII - Mancanza e manifesta illogicità di motivazione nonché travisamento dei fatti per l'esclusa sussistenza di esimenti. Il citato imputato tramite l'avv. Ravagnan ha denunciato:
I - Erronea applicazione dell'art. 51 c.p. ed illogicità di motivazione:
II - Erronea applicazione dell'art. 62 bis.
III - Intervenuta prescrizione anche per il reato del 21.1.91. In memoria aggiunta il predetto ha infine rilevato:
I - Improcedibilità dell'azione penale per intervenuta archiviazione ex art. 409 c.p.p., avendo il Gip emesso il 22.5.90 decreto in tal senso ed non avendo il P.M. mai chiesto di riaprire le indagini. II - Mancata assunzione di prove invocate.
III - Necessità di estromettere la parte civile ex. art. 82 C. 2 c.p.p. per avere la Congregazione dei Testimoni di Geova con atto
5.2.98 esercitato l'azione civile dinnanzi al Tribunale Civile di Venezia e pertanto per essersi verificata automatica revoca della costituzione di parte civile;
necessità di eliminare le statuizioni civili disposte in sede penale.
ER UN tramite l'avv. Terzi ha a sua volta dedotto:
I - In osservanza ed erronea applicazione della legge penale;
manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità ed al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. II - Intervenuta prescrizione del reato.
Ragioni della decisione
Pregiudiziale è la denuncia di improcedibilità di cui alla memoria aggiunta del AR (sub. 1).
Il rilievo si palesa inammissibile in quanto generico privo di adeguate allegazioni.
In particolare va puntualizzato che a seguito di provvedimento di archiviazione, il Pubblico Ministero, senza l'autorizzazione del Giudice, non può compiere nuove indagini: tale preclusione, che comporta l'improcedibilità dell'azione, opera peraltro solo qualora le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto (Cass.18.6.96 n. 0 2948 Rv. 20513; Cass. 18.9.96 n. 0 8511 Rv. 205902; Cass.
3.10.97 n. 0 3156 Rv. 208863).
Orbene, nel caso in esame nessuna specificazione è mai stata effettuata dall'impugnante su tali condizioni ne' del resto spetta a questa Corte procurarsi il decreto che si asserisce intervenuto. Infatti, se a fronte di questioni procedurali è consentito anche in sede di legittimità l'esame degli atti, non vi è dubbio che questa regola valga unicamente per le risultanze che fanno parte del procedimento nel quale si inserisce il ricorso, ivi comprese le produzioni della difesa, ma non implichi la necessità di accertamenti relativi ad atti emessi in diversi procedimenti e mai pervenuti, sia pure tramite attività difensiva, in quello per cui si discute.
Procedendo in ordine logico vanno quindi esaminati il I motivo proposto dal Faron tramite l'Avv. Andreotti/Loria ed il III dallo stesso avanzato in memoria aggiunta.
All'uopo si osserva quanto segue.
Manifestamente infondato è l'assunto difensivo secondo cui la Congregazione dei Testimoni di Geova, non essendo persona offesa dal reato, non era legittimata ne' a proporre querela ne' a costituirsi parte civile "jure proprio" e neppure ad intervenire quale ente esponenziale.
Come testualmente contestato nei capi di imputazione e come ritenuto dai giudici di merito, la menzionata Congregazione risulta essere in realtà soggetto colpito dalle espressioni incriminate, rivolte a tutta evidenza ai Testimoni di Geova in quanto congregazione religiosa e tali da coinvolgere la comunità globalmente considerata:
la diversa affermazione sul punto si traduce in censura non consentita in questa sede.
D'altro canto è pacifico in giurisprudenza che non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto - una fondazione, un'associazione ed in particolare un sodalizio di natura religiosa - possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Cass. 11.4.86 n. 0 2817 Rv 172417; Cass. 23.2.88 n. 0 3756 Rv 177953;
Cass. 16.3.92 n. 0 2886 Rv 189101; Cass. 27.4.98 n. 0 4982 Rv 210601). Alla luce di siffatti argomenti e riconosciuto dunque che la Congregazione agì nella suddetta veste, risultano inconferenti gli ulteriori richiami dell'impugnante alla disciplina dettata per gli enti rappresentativi di interessi diffusi o collettivi lesi dal reato ed all'assenza dei presupposti dalla medesima postulati. Del pari manifestamente infondata è la invocata situazione di avvenuta revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 C. 2 c.p.p. La norma in questione invero prevede che "la costituzione si intende revocata se la parte civile ... promuove l'azione davanti al Giudice Civile": questo precetto trova la sua giustificazione nella necessità di evitare il duplicarsi dell'azione per le spese ed i danni conseguenti al reato e pertanto opera esclusivamente nel caso in cui si verifichi una siffatta eventualià il che va escluso qualora, esercitata in sede penale l'azione civile e decisa positivamente la stessa per l'an, venga dinnanzi al giudice penale proposta domanda per il quantum. In tale ipotesi non si ha doppio esercizio di un'azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima e la circostanza che la statuizione adottata in sede penale sull'an non sia ancora passata in giudicato non può rilevare ai fini della permanenza della costituzione di parte civile, comportando solo conseguenze per il giudizio civile che dovrà essere sospeso. Poiché la Congregazione dei Testimoni di Geova ha adito il Tribunale di Venezia - così come asserito dallo stesso ricorrente e come risultante dai prodotti atti - per il solo conseguenziale giudizio sulla liquidazione dei danni, non può configurarsi la revoca in questione e l'istanza di estromissione della parte civile va disattesa.
Inammissibile si palesa altresì il motivo sub. II del sopra richiamato ricorso AR, relativo alla mancata comunicazione del procedimento, promosso a carico del parrocco ER all'autorità ecclesiastica ed alla omessa citazione di quest'ultima, quale responsabile civile.
A prescindere dalla circostanza che l'incombente (previsto dall'art. 2 l. b del protocollo addizionale della L. 121/85 di ratifica dell'accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e dal comma 2 dell'art. 129 disp. att. c.p.p.) non è configurato come condizione di procedibilità e che non si individua la ratio della equiparazione dell'autorità ecclesiastica al responsabile civile, v'è l'assorbente considerazione dell'assenza di interesse del AR a rilevare l'omissione che semmai riguarderebbe solo il coimputato. Manifestamente infondata è l'ulteriore denuncia di violazione l'esame svolto dalla Corte di Appello in ordine al reato ascritto al solo AR e da tale giudice dichiarato prescritto. All'uopo deve osservarsi che, essendo stato l'imputato prosciolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato (stante il riconoscimento della scriminante del diritto di critica) la Corte territoriale, investita di gravame del PM e della parte civile, non poteva nel discostarsi dalla impugnata statuizione esimersi dal l'accertamento circa la sua correttezza o meno, accertamento che di necessità implicava quello sulla configurabilità o meno del reato. Esaurite le questioni procedurali, va rilevato che il reato di diffamazione per il quale entrambi gli imputati sono stati condannati in II grado (e cioè quello relativo alle affermazioni contenute nella pubblicazione "Comunità Parrocchiale" del 21.1.91) è ormai prescritto essendo decorso al 21.7.98 il termine massimo di cui all'art. 160 c.p.p. Dovendosi escludere la sussistenza di dati legittimanti un proscioglimento nel merito, al contempo va rilevata l'inammissibilità agli effetti civili dei motivi in punto responsabilità proposti dai ricorrenti (essendo assorbito quello relativo alle attenuanti generiche).
In particolare si osserva che tutte le altre doglianze del AR e del ER - le quali possono essere unitariamente considerate - sono manifestamente infondate.
Invero, la Corte ha correttamente escluso la ricorrenza della scriminante di cui art. 51 c.p. e specificatamente del diritto di critica evidenziando che le frasi incriminate - singolarmente e globalmente valutate - intaccavano gravemente l'onore e la reputazione della congregazione religiosa e che esse, nell'attribuire apoditticamente illeciti intenti di arricchimento mediante plagio, superavano i limiti posti dal diritto de quo.
In proposito basti considerare che la critica si attua attraverso giudizi ed opinioni e deve svolgersi nel rispetto dell'altrui dignità sociale: orbene, nella fattispecie non solo è evidente l'offensività del disconoscimento del carattere religioso della congregazione, ma tale disconoscimento è stato operato con drastiche affermazioni di pericolosità sociale, senza confutazione alcuna ne' esposizione di contrari principi dogmatico/culturali. Ne può valere l'impostazione defensiva (sub. III e sub. I dei due ricorsi AR e sub. I del ricorso ER) secondo cui sostanzialmente in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti: il palese contrasto di siffatta tesi con il fondamentale principio - imprescindibile per la civile convivenza - del bilanciamento dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti, è sufficiente a dimostrarne l'inconsistenza.
Il fatto poi che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rilevarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto argomentativo/dialettico e pertanto gratuite. Al contrario, la peculiare natura della religione, onde non si sconfini in intolleranza e fanatismo postula che, nella difesa e nella diffusione dei suoi valori, venga rispettata l'altrui confessione che pure si ha diritto di contestare.
Alla luce del sopramenzionato principio del bilanciamento è del pari inconferente il richiamo all'art. 2 L. 121/85 il quale assicura ai cattolici piena libertà di manifestazione del pensiero ed in particolare al clero ed ai fedeli "la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa."
Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, invero, anche le norme del concordato non possono contrastare i principi fondamentali della costituzione i quali hanno valenza superiore e pertanto i diritti pattiziamente sanciti trovano un limite in quelli primari riconosciuti dalla predetta carta. (Corte cost. sent. n. 00 30 dell'1.3.71; Corte cost. sent. n. 0 175 dell'11.12.73; Corte cost. sent. n. 0 203 del 12.4.89). Del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato è del resto il fatto che la pubblicazione si rivolgesse ai parrocchiani della Chiesa di S. Donà.
L'art. 595 punisce "chiunque ... comunicando con più persone offende l'altrui reputazione: un'interpretazione restrittiva, diretta ad escludere la punibilità con riguardo al carattere più o meno ampio della diffusione o dell'eventuale ritenuta omogeneità di pensiero tra le persone a cui è diretta, si porrebbe in contrasto con il testo legislativo e non troverebbe giustificazione nella ratio dell'incriminazione posta comunque a tutela dell'altrui reputazione, dovendovi altresì ricordare che le cause di giustificazione sono tassative.
Inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo concernente la mancata assunzione di prova decisiva.
Visto l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza che ebbe - correttamente come si è visto - a valutare siccome determinante il carattere obiettivamente denigratorio delle espressioni addebitate e ad escludere in radice - in base alla tecnica ed al tipo di discorso svolto - l'esercizio del diritto di critica, non si comprende come l'esame di documenti o l'escussione di testi, incombenti fra l'altro genericamente segnalati nel loro oggetto dal ricorrente AR, avrebbero potuto inficiare il suddetto giudizio.
Del resto se, come sembrerebbe sub. IV del ricorso proposto tramite l'avv. Andreotti/Loria, la prova che si intendeva fornire era relativa agli "approfonditi studi" condotti dal l'imputato sulle sette religiose, la stessa si prospetta assolutamente inidonea ai fini difensivi. Infatti l'acquisita preparazione e conoscenza, a maggior ragione avrebbe dovuto indurre a confutazione equilibrata ed essa segnalerebbe come ancor più grave l'adozione di immotivate affermazioni lesive.
Del tutto inconsistente è infine l'assunto circa l'assorbimento del reato di diffamazione in quello di vilipendio: posto che quest'ultimo con la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul capo, è stato ritenuto insussistente (per mancato specifico riferimento a determinate persone fisiche) non si ravvisa come potrebbe individuarsi suddetta situazione.
S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi agli effetti civili.
P.Q.M.
la Corte
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
dichiara inammissibili i ricorsi agli effetti delle disposizioni civili.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998