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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.309/2022
Oggi 08/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ventura;
per la parte resistente l'avv. Berto.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, il
Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 309/2022
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Giovanni Ventura;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Marco Berto;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di fatto
o comunque per effetto di illecita intermediazione/interposizione di manodopera in violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 D.lgs 29/2003 in violazione della disciplina di cui agli artt. 30 segg. D.lgs 81/2015 a decorrere dall'1.2.2014 o dalla diversa data che risulterà di giustizia. 2)
2 Accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria
C1 od in altro livello ritenuto corrispondente alle mansioni svolte di cui al CCNL imprese pubbliche settore funerario od in equivalente livello di altro contratto ritenuto applicabile alla fattispecie dall'inizio del rapporto o da altro mutamento successivo. 3) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire tutte le retribuzioni effettivamente dovute a qualsiasi titolo, anche se del caso risarcitorio, per effetto della pronuncia di cui sopra anche ex art. 36 Cost. 4) Condannarsi la convenuta a corrispondere consequenzialmente alle pronunce di cui sopra l'importo derivante dall'applicazione della normativa di legge e/o contrattuale. 5) Ordinarsi alla convenuta di provvedere alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente. 6) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “In via principale di merito: rigettarsi in ogni caso tutte le domande formulate dal signor nei Parte_1
confronti di siccome destituite di ogni Controparte_1
fondamento in fatto d in diritto. Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze professionali di giudizio. In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e di cui al punto 1) delle conclusioni ex adverso dimesse, rigettarsi comunque le ulteriori domande del ricorrente siccome totalmente indimostrate nel quantum, o, comunque, ridursi gli eventuali crediti del ricorrente in misura corrispondente all'accoglimento di tutte le afferenti eccezioni sopra dispiegate in parte espositiva e con detrazione di tutte le somme che il signor ha già Pt_1
percepito dalle sue formali datrici di lavoro ed in connessione con i rapporti di lavoro con queste in atto. Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.7.2022, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato socio della cooperativa Programma Lavoro e di essere poi transitato senza soluzione di continuità e senza alcun mutamento sostanziale nella cooperativa , titolari nel tempo di contratti di Parte_2
appalto con aventi ad oggetto l'espletamento di alcuni servizi in Pt_3
area cimiteriale, nei quali il lavoratore era stato impiegato a far data dall'1.2.2014.
Tale appalto, a dire del ricorrente, non aveva mai riguardato il completo affidamento dei servizi alle cooperative, poiché i servizi medesimi avevano continuato ad essere gestiti dall' che vi aveva sempre Pt_3
impiegato anche proprio personale, sia con funzioni di direzione dei soci delle cooperative sia per lo svolgimento in modo promiscuo dell'attività lavorativa con detti soci, fornendo inoltre i mezzi e gli strumenti di lavoro.
Difatti il ricorrente aveva sempre lavorato in squadre di cui facevano tra gli altri parte, in modo sistematico, lavoratori di cui era stata accertata la dipendenza da parte della convenuta, ed in particolare i signori
[...]
, Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, tutti formalmente dipendenti della cooperativa, ma dipendenti
[...]
dell a seguito di quanto era stato accertato giudizialmente. Pt_3
Deduceva il ricorrente, che nel contesto descritto aveva svolto diversi compiti che gli venivano di volta in volta affidati a seconda delle occorrenze, ma sempre alle dirette dipendenze dei superiori gerarchici che davano indicazioni, ordini e disposizioni sul lavoro da Pt_3
effettuare e ne controllavano lo svolgimento, in particolare facendo riferimento a e , dipendenti ed a Per_6 Persona_7 Pt_3
4 e formalmente dipendenti delle Per_4 Persona_8 Per_3
cooperative ma poi riconosciuti, con sentenza, quali dipendenti
Pt_3
In data 1.5.2019 era transitato nella cooperativa B.. Pt_2
Allegava di aver effettuato quotidianamente lavori di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, movimentazione di feretri e resti mortali, pulizia dei loculi e smaltimento dei materiali, nonché provveduto alla pulizia dei viali.
Deduceva ancora di aver utilizzato regolarmente e costantemente mezzi e strumenti di lavoro ed anche mezzi informatici di proprietà e Pt_3
che l'unica incombenza delle cooperative, per quel che concerneva il rapporto di lavoro, aveva riguardato esclusivamente gli adempimenti formali di gestione del rapporto, come malattie, retribuzioni e ferie, nonché l'invio al lavoro secondo le necessità della resistente.
Tanto premesso in fatto affermava in diritto che al di là degli schemi formali, tra la parte ricorrente e dall'1.2.2014, si era instaurato Pt_3
un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, in quanto le modalità di svolgimento dell'appalto apparivano incompatibili con le previsioni del D.lgs 276/03 applicabile ratione temporis alla fattispecie, e le cooperative si dovevano considerare meri soggetti interposti. Dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti con la convenuta, doveva discendere il diritto del ricorrente all'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese del settore funerario adottato dalla convenuta od altro ritenuto applicabile alla fattispecie, con inquadramento, in relazione alle descritte mansioni, nella categoria C1 prevista dal richiamato CCNL.
Con memoria difensiva del 4.11.2022, la convenuta rilevava che tutti i servizi descritti in ricorso venivano svolti dalle appaltatrici in via
5 esclusiva, nel senso che non si occupava minimamente degli Pt_3
stessi, avendo cessato la propria diretta operatività nell'ambito dei cimiteri cittadini già nel settembre del 2004.
Rilevava, dopo aver descritto le vicende relative all'affidamento degli appalti de quibus, che le previsioni di cui ai contratti e capitolati d'appalto erano di per sé già sufficientemente chiare nell'indicare le prestazioni che le appaltatrici avrebbero dovuto svolgere, e che tali prestazioni erano state svolte dalle cooperative affidatarie a proprio piacimento, con l'unico limite derivanti dal rispetto delle previsioni contrattuali.
Rilevava che, proprio in virtù della particolarità di alcuni servizi appaltati, in relazione ai quali non era all'evidenza possibile prevedere quando dovessero essere svolti, era necessaria una preventiva indicazione da parte di all'appaltatrice, citando, a titolo di Pt_3
esempio, le attività di predisposizione di quanto necessario per procedere alle tumulazioni e inumazioni in occasione dei funerali, e le attività di estumulazione.
Rilevava ancora, che nel periodo di causa, le informazioni necessarie alla programmazione ed esecuzione delle citate attività venivano fornite dall'appaltante all'appaltatrice mediante la consegna con un preavviso di
36 - 48 ore di fogli di lavoro cartacei, recapitati presso una vaschetta dedicata sita in un locale all'interno del cimitero, e ricevuti questi fogli di lavoro, che avevano sempre avuto ad oggetto un'attività o un servizio, era poi onere dell'appaltatrice predisporre in autonomia quanto necessario a livello di personale e mezzi per provvedere all'incombente.
Inoltre, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza, non Pt_3
aveva messo a disposizione dell'appaltatrice alcun mezzo o wtrumento se non quelli specificamente indicati in memoria oggetto di comodato e
6 le medesime appaltatrici, da previsione contrattuale, avevano assunto l'obbligo di dotarsi di mezzi, strumenti ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi appaltati.
Negava di aver impartito tramite proprio personale direttive di lavoro al ricorrente, e contestava che lo stesso avesse prestato attività lavorativa in squadre miste.
Ammetteva che il ricorrente aveva anche operato con colleghi il cui impiego nell'appalto de quo era stato successivamente accertato come irregolare, con conseguente costituzione di rapporti di lavoro alle dirette dipendenze di ma quanto alle posizioni del signor Pt_3 Per_4
, negava che fosse stata accertata l'irregolarità del suo impiego,
[...]
mentre la sua assunzione ex novo alle dipendenze di era il frutto Pt_3
di un accordo conciliativo con effetto del 16.9.2019, data dalla quale non aveva più lavorato con il ricorrente.
Rilevava che differentemente da quanto allegato dal ricorrente, i coordinatori di Programma Lavoro si interfacciavano esclusivamente con i loro superiori gerarchici e, in particolare, con il presidente della cooperativa signor il quale interveniva Parte_4
direttamente presso i vari cimiteri per controllare l'operato del personale della stessa cooperativa ed esercitava, se del caso, il potere disciplinare, mentre con il subentro nell'appalto di tali attività erano state Parte_2
svolte dal referente operativo indicato dalla stessa cooperativa, vale a dire il Dott. . Persona_9
Tanto premesso in fatto, argomentava la convenuta in ordine alla regolarità dell'appalto oggetto di giudizio, alla luce del disposto normativo e degli orientamenti della Corte di Cassazione.
7 La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e con l'escussione dei testi, per essere poi decisa all'udienza dell'8.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Deduce, la difesa attorea, che tra il ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, a far data dall'1.2.2014, in ragione della non genuinità dell'appalto cui il lavoratore era stato destinato, fra quale committente, e Cooperativa Programma Pt_3
Lavoro prima e Cooperativa Barbara B. poi, quali appaltatrici e datori formali di lavoro.
Ratione temporis, la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 29 D. Lgs.
276/03, per il quale: “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La Corte di Cassazione è ormai da tempo univoca e costante nell'indicare i criteri che devono ispirare l'attività ermeneutica volta a rinvenire la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera, essendosi invariabilmente fatto riferimento (da ultimo nella sentenza nr. 13413/2021), affinchè ricorra la genuinità dell'appalto:
8 -ad un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore;
-ad un esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore;
-ad un'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.
E' stato precisato che ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di un'organizzazione, che può essere minima (Cass. nr. 5265/2019), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31720; Cass.,
15 luglio 2011, n. 15615; Cass., 6 giugno 2011, n. 12201, con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 85, comma 1, lett. c), essendosi affermato che l'eterodirezione si ha quando l'appaltante interponente, non solo organizza, ma anche
"dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. nr. 13413/2021), mentre l'interponente-committente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Corte Giustizia 6 marzo 2014, causa C-458/12, con riferimento al trasferimento di azienda o Per_10
di ramo di azienda). Alla interposta, quindi, in presenza di eterodirezione, restano solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
Ebbene, nel caso di specie, non è contestata, da parte del ricorrente, la circostanza che le cooperative, nel tempo formali datori di lavoro del
9 ricorrente, fossero imprese autonome, e che assumessero il rischio economico relativo al contratto di appalto intercorso con Pt_3
Ciò che invece è contestato, e che diventa punto determinante ai fini della decisione della presente controversia, è se effettivamente fossero le cooperative ad organizzare e a dirigere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente.
L'istruttoria, in tal senso, ha offerto evidenze di segno contrario rispetto alla prospettazione attorea.
In tal senso, appaiono assai rilevanti le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria da , il quale, dalla stessa difesa attorea è Persona_4
stato indicato in ricorso come uno dei soggetti da cui il ricorrente riceveva le direttive di lavoro.
Ha dichiarato il nel corso dell'istruttoria: “Conosco il ricorrente, Per_4
in quanto abbiamo lavorato insieme per circa tre quattro anni presso il cimitero di S. Anna. Per un periodo sono stato il suo caposquadra.
Prima ero un normale operaio insieme al ricorrente, lavoravamo a volte nella stessa squadra. In tale periodo era il caposquadra. Nel Per_3
periodo in cui non ero caposquadra era il a coordinare il Parte_5
lavoro, era il braccio destro del avendo un livello Per_3 Parte_5
più elevato del mio. ADR: Confermo che il era presente Parte_5
quando già il ricorrente lavorava per la cooperativa presso il cimitero.
A un certo punto il è andato via ed il suo ruolo di Parte_5
organizzatore e coordinatore è stato assunto da era in Per_3 Per_3
ufficio con le carte che arrivavano da e decideva chi doveva Pt_3
andare a svolgere le attività varie. Decideva la formazione della squadra, mentre i capisquadra erano sempre i medesimi. Quando è andato via il ruolo di coordinatore ed organizzatore è venuto Per_3
meno, e sono rimasti i soli capisquadra che distribuivano il lavoro ed
10 anche lavoravano…. Se c'era qualche problema con l'attività indicata nel foglio di lavoro chiamavo oppure . Noi facevamo Per_6 Per_11
in autonomia, può essere capitato che personale sia passato in Pt_3
cimitero, ma non ricordo di attività di controllo vero e proprio.. Non
c'erano squadre miste. Mi risulta che personale portava il morto Pt_3
presso il cimitero, e poi noi lo prendevamo in consegna…..Ero io a coordinare e gestire il ricorrente. ADR: Ricordo di essere diventato caposquadra da quando è passato in Acegas… era il Per_3 Pt_4
legale rappresentante della Programma Lavoro e si presentava in cimitero almeno una volta al giorno per vedere come stava andando il lavoro. Quando veniva parlava un po' di tutto, di chi doveva andare in ferie, di cosa mancava alla cooperativa per svolgere il lavoro. Ricordo che una volta ha richiamato scrivendogli anche una Pt_6
comunicazione….Posso confermare sul signor , non conosco Per_9
Kelemenic”.
Le dichiarazioni del appaiono antitetiche rispetto alla Per_4
prospettazione della difesa attorea, la quale, in ricorso, ha descritto il rapporto di lavoro del ricorrente come del tutto sottoposto al potere di direzione di e le cooperative formali datori di lavoro come Pt_3
soggetti inconsistenti, con l'esclusivo compito di gestire gli aspetti formali del rapporto di lavoro in questione. Come emerge dall'esame delle allegazioni agli atti introduttivi, il signor menzionato dal Pt_4
che si incaricava di valutare iniziative disciplinari era infatti Per_4
presidente della cooperativa Programma Parte_4
Lavoro.
E' risultato quindi, che il lavoro del ricorrente è stato sempre coordinato e diretto da dipendenti delle cooperative cui lo stesso apparteneva,
11 avendo lo stesso sempre prestato opera in squadre prive di elementi
Acegas e coordinate da dipendente di cooperativa.
Tale formula organizzativa è stata confermata dal teste di parte ricorrente il quale ha anche dichiarato: “Confermo che il Presidente, il Per_3
signor era presente sul posto giornalmente ed Parte_4
interveniva per organizzare il lavoro”.
Vero è che il ha fatto riferimento nella sua testimonianza Per_3
all'esistenza di squadre miste confermando il cap. 25 del ricorso, ma si deve rilevate che sul punto il teste non appare attendibile in quanto, come rilevato dalla difesa di parte resistente, lo stesso testimone in procedimento analogo (294/2019, Tribunale di Trieste) promosso dal signor nei confronti di ha affermato: “Si formavano delle Pt_6 Pt_3
squadre e poteva esserci un caposquadra che era sempre della cooperativa. Da quando è arrivato il Benes non ricordo di squadre miste con dipendenti … La situazione che ho rappresentato è quella Pt_3
dal 2011 in poi prima era parzialmente diversa, le squadre miste
c'erano soprattutto all'inizio, già nel 2005 stavano finendo”.
L'istruttoria non ha confermato la prospettazione attorea sulla commistione nell'appalto fra dipendenti delle cooperative e dipendenti ma ha evidenziato che le cooperative in questione avevano una Pt_3
loro autonoma organizzazione, se pure assai elementare, attraverso la quale gestivano l'attività lavorativa del ricorrente, con un caposquadra che faceva diretto riferimento agli amministratori dei datori di lavoro.
Quanto alle dettagliate disposizioni dettate da evocate dalla Pt_3
difesa attorea con l'emissione di ordini di lavoro lasciati in una cassettina, si deve sottolineare che nel presente giudizio la società resistente ha da subito evidenziato che nel periodo oggetto di causa, le informazioni necessarie alla programmazione ed esecuzione delle attività
12 relative alla tumulazione ed inumazione in prossimità dei funerali, venivano fornite dall'appaltante all'appaltatrice mediante la consegna, con un preavviso di 36 - 48 ore di fogli di lavoro cartacei, recapitati presso una vaschetta dedicata sita in un locale all'interno del cimitero.
Ricevuti questi fogli di lavoro, era poi onere dell'appaltatrice predisporre in autonomia quanto necessario per provvedere all'incombente.
Tale modalità di lavoro ha trovato conferma in istruttoria, avendo il teste di parte resistente dichiarato: “Nel momento in cui si Testimone_1
verifica un decesso le agenzie di onoranze funebri contattano i nostri uffici amministrativi del Servizio cimiteri, ed il Servizio Cimiteri in base alla data del decesso ed al tipo di sepoltura, schedula la data e l'ora in cui si effettuerà il funerale e la sepoltura. A quel punto possiamo schedulare un funerale a 48 ore minimo di distanza dalla richiesta, ma in casi particolari anche in un termine più lungo, e trasmettiamo
l'ordine di lavoro all'interno di una cassettina all'ingresso del cimitero
a disposizione del referente della cooperativa che garantirà
l'effettuazione delle attività funerarie e di sepoltura nel giorno e nell'ora prevista. L'ordine di lavoro contiene i dati relativi al defunto, alla tipologia di sepoltura prevista, ed alle coordinate di sepoltura ove necessario”, emergendo, da tale descrizione, che si limitava ad Pt_3
indicare l'oggetto dell'attività e poi le attività relative venivano svolte in autonomia dalle cooperative con proprio personale.
Ritiene lo scrivente, che per quanto allegato ed emerso in istruttoria, la trasmissione di dati necessari all'esecuzione dei servizi appaltati attraverso i descritti “fogli di lavoro” non costituisca di per sé espressione di un potere organizzativo o di eterodirezione da parte dell'appaltante, ma passaggio di coordinamento fra appaltante ed appaltatrice, utile e necessario per consentire all'appaltatrice di
13 adempiere ai propri obblighi contrattuali, e che la quotidianità di tale trasmissione sia connaturata alla tipologia del servizio che le cooperative dovevano assicurare, connessa intrinsecamente alle impellenti e necessarie, quanto non prevedibili attività utili allo svolgimento dei funerali.
Del resto, come ben si legge nella sentenza nr. 84/2021 della Corte di
Appello di Trieste (doc. 5 ricorso), la trasmissione dei fogli di lavoro in argomento deve essere calata nella dimensione organizzativa dell'appaltatrice, del tutto inconsistente nel caso scrutinato dalla Corte, ed invece emersa dall'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio, come sopra già riportato.
Vieppiù, risulta chiaro dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Trieste che le modalità con le quali le attività oggetto dei servizi appaltati sono state svolte sono cambiate nel corso del tempo, come anche testimoniato dal fatto che nella sentenza della Corte di Appello nr.
84/2021 si fa riferimento ad un'assenza di attrezzature riferibili alle appaltatrici, mentre nel caso di specie la resistente ha allegato di aver messo a disposizione delle appaltatrici solo un alzaferetri attraverso un contratto di comodato, mentre era onere di dotarsi dei mezzi per l'esecuzione dei servizi appaltati, onere che risulta essere stato adempiuto (teste : “Gli strumenti manuali erano della cooperativa. Per_5
Usavamo tre escavatori, di cui uno grande di proprietà della cooperativa, uno medio di cui ho riferito sopra e che ad un certo punto passò alla cooperativa, uno più piccolo della Programma Lavoro”; teste
“Non ricordo se nel 2014 si usava attrezzatura Acegas, di Per_3
sicuro ricordo che veniva usato il sollevatore per collocare le bare nelle rastrelliere appartenente ad ). Pt_3
14 Parte ricorrente ha poi richiamato, a favore della propria prospettazione,
i favorevoli precedenti resi su analogo contenzioso, e affermato che non
è possibile immaginare che lo stesso appalto sia illecito nei rapporti con un dipendente e lecito nei rapporti con un altro dipendente.
Ebbene, lo scrivente ritiene che la prospettazione non sia condivisibile.
Anche di recente la Cassazione ha ribadito che: “Tenuto conto che
l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un «nesso di pregiudizialità dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima
l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Ordinanza n. 5377 del 21/02/2023). Situazione, quella evidenziata dalla Corte di Cassazione, che non ricorre nel caso di specie, nel quale i rapporti di lavoro rispettivamente presi in esame sono del tutto autonomi e differenziati, ed anzi, pur nella carenza di allegazioni sul punto, pare allo scrivente siano pertinenti ad appalti ed a periodi lavorativi diversi.
Deve poi escludersi che conseguenze favorevoli per parte ricorrente, come sostenuto nel ricorso, possano discendere dalla circostanza per la quale il ricorrente abbia sempre lavorato in squadre di cui facevano tra gli altri parte in modo sistematico lavoratori di cui è stata accertata la dipendenza da parte della convenuta, ovvero Persona_1 Per_2
. Tale
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
circostanza, di per sé non è risolutiva, e per quanto affermato in ordine
15 all'efficacia del giudicato, e perché l'allegazione è sprovvista di qualsiasi riferimento utile all'individuazione temporale dei periodi nei quali la prestazione sarebbe stata resa congiuntamente a tali soggetti. Circostanza quest'ultima, non di poco conto se si considera che per quanto accertato nel corso del presente giudizio, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto di appalto sono state modificate nel corso del tempo e che osta all'utilizzazione del dictum delle sentenze come prova precostituita nel presente giudizio.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e le spese compensate integralmente in ragione del ricorrere di pronunce giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Trieste in data 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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