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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1537 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Alessandra Iadisernia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini 25
-APPELLANTE-
E Controparte_1
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Sonia Selletti, Marco Marzani ed Emanuele Poggi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, via Larga 8
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 157/2023 pubblicata in data 11/01/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, Parte_1 accertava l'illegittimità della revoca di quest'ultimo dall'incarico di responsabile della dell' e per l'effetto condannava Parte_2 Controparte_2 la società convenuta (d'ora in Controparte_2 Contr poi ) alla reintegra del ricorrente nel suddetto incarico per la durata di un mese e al pagamento in suo favore della somma di € 245,46 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato dell'ospedale dal Parte_1 CP_2
03/05/1999 con qualifica di dirigente medico assegnato, dal 04/10/1999, al Servizio di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva con l'incarico, dal 09/07/2013, di Responsabile della (nell'ambito della UOC di dello Parte_2 Parte_3 stesso ospedale), aveva agito in giudizio lamentando il perpetrarsi ai suoi danni, a partire Con dal 2015 epoca della cessione dell'azienda ospedaliera da alla società CP_2 Contr
, di una serie di condotte vessatorie e mobbizzanti meglio indicate in ricorso, costituite da un suo assoggettamento a carichi di lavoro particolarmente gravosi e dall'esclusione dall'attività intramoenia e culminate nell'anno 2020 con la revoca dell'incarico di responsabile della con il suo successivo Parte_2 allontanamento da tale reparto mediante un collocamento forzoso in ferie e con la successiva assegnazione ad un reparto, quello di Medicina Generale, non corrispondente alle sue competenze.
Lamentava avere subito, a seguito di tali condotte, danni natura fisica, patrimoniali e morali quantificati come in ricorso.
Chiedeva quindi accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di responsabile della con condanna della società convenuta alla Parte_4 reintegra in tale incarico nonché, previo accertamento della illiceità delle condotte vessatorie e mobbizzanti asseritamente subite (qualificabili come mobbing, bossing o, in subordine, straining) la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito e quantificato come in ricorso.
Il Tribunale, all'esito di una controversia istruita anche a mezzo prova per testi, accoglieva solo in parte tali rivendicazioni.
Accertava la fondatezza delle domande finalizzate ad accertare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Responsabile della con conseguente Parte_2 pronuncia di reintegra.
Rilevava a tale proposito come fosse pacifico e documentalmente provato il conferimento di tale incarico all' con disposizione organizzativa del 31/03/2015, Pt_1 inizialmente sino al 30/04/2015, incarico dirigenziale temporaneamente mantenuto, unitamente agli altri incarichi allora vigenti, in occasione del trasferimento di ramo Con Contr d'azienda dal gruppo alla società resistente , senza che quest'ultima avesse provveduto, contrariamente a quanto stabilito in tale sede, alla revoca di tale incarico entro il termine di 90 giorni dal 15/04/2015, essendo tale revoca stata effettuata solo col provvedimento del 08/04/2020 con effetto dal 31 marzo dello stesso anno.
Affermava l'illegittimità della revoca in quanto effettuata in assenza delle condizioni previste dall'art. 28, ultimo comma, del C.C.N.L. ARIS/ANMRIS applicabile pacificamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (e cioè “a seguito di accertamento dell'inosservanza delle direttive e/o della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse a lui affidate”).
Accertava quindi il diritto dell'odierno NT alla reintegrazione in tale incarico per un mese, evidenziando come la revoca contestata risultasse avvenuta, a decorrere dal 31/03/2020, un mese prima della sua scadenza, individuabile quest'ultima al 30/04/2020 e cioè 5 anni dopo la cessazione dello stesso originariamente prevista al 30/04/2015, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella decurtazione stipendiale subita.
Escludeva invece la sussistenza del dedotto mobbing/bossing o in subordine straining ed il conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
Affermava non essere emersa all'esito dell'istruttoria svolta sufficiente prova delle lamentate condotte vessatorie (il cui esame affermava dovere essere limitato a quelle asseritamente perpetrate alla data di introduzione del giudizio non potendo invece essere prese in considerazione le condotte successive a tale data) evidenziando come gli episodi riferiti dall'odierno NT risultassero, in realtà, in parte non provati e in parte inseribili in una normale dinamica lavorativa e non espressivi di un disegno persecutorio della società datrice.
Affermava in particolare come non fosse emersa, all'esito dell'istruttoria svolta, la sottoposizione dell'odierno NT a sfiancanti turni di lavoro (evidenziando come un'organizzazione lavorativa dei turni dura non fosse necessariamente creata allo scopo di vessarlo), come la documentazione allegata a tale proposito al ricorso sembrasse rappresentare un'ordinaria dialettica operativa-organizzativa tra lavoratori e direzione, come non risultasse che il servizio CUP dal 2018 avesse intrapreso una politica di prenotazione insostenibile ai danni dell'odierno NT ma solo che vi erano stati degli errori nelle prenotazioni determinati da modifiche organizzative e dalla mancanza di preparazione del personale a ciò deputato (errori che interessavano tutti i settori dell'ospedale) e come non fosse emersa prova dell'essergli stato impedito lo svolgimento dell'attività intramoenia nei periodi indicati in ricorso.
Escludeva, nei termini che seguono, anche la sussistenza del dedotto demansionamento.
A tale proposito, con riferimento alle condotte lamentate dall'odierno NT, evidenziava come pur essendo emersa l'illegittima privazione dell'incarico di dirigente della per i mesi dal 01/02/2020 (data della nomina a Parte_2 Per_ responsabile di tale reparto del dott. ) fino al 30/04/2020 (data di scadenza dell'incarico conferito all'odierno NT) non risultavano tuttavia fondate le doglianze del ricorrente in ordine alle ulteriori condotte allegate come demansionanti
Questo tanto con riferimento all'allontanamento dal suddetto reparto nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2020 per forzoso collocamento in ferie che con riferimento alla sua assegnazione, a decorrere dal 01/08/2020, alla Parte_5
Con riferimento alla prima di tali doglianze evidenziava come la gestione delle ferie e dei permessi in tale periodo fosse avvenuta in modo regolare stante il periodo emergenziale e in ragione dell'oggettiva riduzione dell'attività sanitaria del reparto di e come risultasse dalla stessa documentazione prodotta Parte_2 dall'NT che laddove vi fossero stati errori nell'assegnazione dei turni di servizio e dei giorni di ferie questi erano stati prontamente riconosciuti e rimediati, segno quest'ultimo di un atteggiamento di non preconcetta ostilità del datore di lavoro Per_ dovendosi escludere la disparità di trattamento con il dott. atteso che quest'ultimo nel periodo di riferimento legittimamente ricopriva l'incarico di responsabile della
[...]
. Parte_2
Con riferimento all'assegnazione presso la UOC di Medicina Generale evidenziava come non fosse provato il lamentato demansionamento, essendo le mansioni svolte dall'odierno NT in tale periodo pienamente riconducibili al suo livello di inquadramento di dirigente medico evidenziando altresì, sotto altro aspetto, come lo spostamento dal reparto di Endoscopia Digestiva a quello di Medicina Generale, fosse avvenuto nel contesto della precisa scelta organizzativa aziendale di potenziare il secondo di tali reparti incrementandone l'organico a dispetto del primo.
Evidenziava altresì come non potesse nemmeno reputarsi di per sé arbitraria ed irrazionale la scelta di destinare a tale reparto l'odierno NT risultando riscontrata documentalmente l'affermazione della società resistente alla cui stregua l'odierno NT avrebbe già prestato servizio presso tale reparto dal 1999 al 2008 e come non fosse emerso che presso lo stesso, quest'ultimo fosse stato ridotto alla nullafacenza o adibito a mansioni degradanti o non consone al suo livello evidenziando come non bastasse a ritenere sussistente il lamentato demansionamento, l'unica circostanza emersa specificamente all'esito della prova per testi effettuata, e cioè la mancata effettuazione presso il reparto di Medicina Generale degli esami endoscopici.
Escludeva la possibilità di ravvisare ragioni di danno in ordine all'unica circostanza emersa, e cioè alla privazione nel periodo dal febbraio al 30/04/2020, delle mansioni di dirigente della Parte_2
Evidenziava a tale proposito l'inidoneità delle allegazioni e delle produzioni documentali in ordine al lamentato danno biologico ed esistenziale.
Affermava altresì come non fosse stata fornita a tale proposito sufficiente prova nemmeno del lamentato danno morale, evidenziando come fosse emersa la privazione, per un breve lasso di tempo, di un incarico che in realtà l'NT non aveva mai svolto in precedenza o quanto meno dal 2015 (essendo emerso, all'esito della prova per testi, come tutte le decisioni e il coordinamento del personale fosse sempre spettato al primario Parte di Chirurgia Generale a cui la afferiva e come tale attività non emergesse nemmeno dalla documentazione allegata dal ricorrente) e come non fosse risultato in alcun modo Per_ Parte che il conferimento al dott. dell'incarico di responsabile della avesse prodotto in capo all'NT un danno di immagine a livello endo-aziendale.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla fondatezza della domanda dell'NT per la parte relativa alla dedotta illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile della
[...]
e al conseguente suo diritto alla reintegrazione (limitatamente al Parte_2 residuo mese di conferimento) e al risarcimento del danno patrimoniale
Con un primo motivo l'NT contesta la gravata sentenza per :” Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c.. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze probatorie”.
Contesta in particolare le valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure nell' affermare l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine al perpetrarsi ai suoi danni di condotte di mobbing, bossing o straining, lamentando in particolare come tali valutazioni fossero interamente fondate sulle dichiarazioni rese dai testi escussi, di cui sosteneva l'inattendibilità, senza valutare il contenuto della documentazione prodotta e questo anche ove aveva escluso che l'NT fosse stato sottoposto a turni e a carichi di lavoro particolarmente gravosi o escluso dall'attività intramoenia.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 34 del D. Lgs n. 368/1999. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali delle risultanze probatorie”.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso l'illegittimità del suo collocamento in ferie nei mesi da maggio a luglio 2020 ritenendole giustificate da generali esigenze organizzative, esigenze che sosteneva non essere supportate da alcuna prova scritta.
Contesta la gravata sentenza anche ove aveva escluso il dedotto demansionamento, affermando essere tale statuizione contraddittoria con la ritenuta sussistenza, quale Per_ condotta demansionante, della sua sostituzione con il dott. .
Contesta infine la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso il carattere demansionante dello spostamento dal reparto di Endoscopia Digestiva al reparto di Medicina Generale, evidenziando la diversità dell'attività clinica oggetto dei due reparti ed evidenziando affermando l'estraneità di quelle oggetto del secondo reparto alle sue competenze di gastroenterologo.
Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, in ragione della loro reciproca connessione, attinendo entrambi alle valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alle varie condotte datoriali dedotte come mobbizzanti dall'odierno NT, non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che l'odierno NT aveva agito in giudizio lamentando, ai fini del suo rivendicato diritto al risarcimento del danno, l'illegittimità della condotta dell'ente datore e la conseguente sua responsabilità ex art. 2087 c.c. in relazione alla molteplicità di condotte precedentemente evidenziate in quanto espressione di un intento vessatorio e persecutorio perpetrato ai suoi danni.
Alla stregua di tali premesse i menzionati motivi di appello non possono trovare accoglimento non potendo ravvisarsi nel caso di specie, nemmeno con riferimento alla sua figura attenuata dello straining, la dedotta responsabilità per mobbing da intendersi quest'ultima come condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica. In ordine a tale nozione di mobbing cfr. Cass. n. 22858 del 09/09/2008 nonché Cass. n. 3785 del 17/02/2009).
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro a titolo di mobbing (bossing), sono, infatti, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. n. 3785 del 17/02/2009. Nello stesso senso Cass. n. 17698 del 6/8/2014 e Cass, n. 24029 del 24/11/2016. In ordine alla necessità della contemporanea sussistenza dell'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e di quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo, cfr., recentemente, tra le altre Cass. n. 12437 del 21/05/2018, Cass. n. 10992 del 09/06/2020 e Cass. n. 3822 del 12/2/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 3291 del 19/02/2016).
Nel presente caso di specie non può ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza di una condotta qualificabile come mobbing, bossing o straining, dovendo reputarsi meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure.
Si osserva che, così come precedentemente evidenziato, l'NT fonda le proprie rivendicazioni risarcitorie, in sintesi, sulla imposizione da parte dell'ente datore, a partire dal 2015, di orari e di carichi di lavoro eccessivamente gravosi, con turni di lavoro superiori alle 38 ore settimanali (con revoca di permessi e ferie) e con una politica di prenotazione delle visite (a partire dal 2018) da parte del servizio CUP che affermava essere insostenibile per l'eccessivo numero di pazienti previsti (essendo stati inseriti nella lista giornaliera pazienti fuori lista da esaminare ogni 10 minuti anziché 40 o addirittura prenotati per la stessa ora).
Lamenta altresì la revoca adottata nei suoi confronti dall'ente datore della possibilità di svolgimento di attività ambulatoriale intramoenia nonchè il demansionamento subito, tanto a seguito della revoca (in data 08/04/2020) dell'incarico di responsabile della
[...]
che dal suo allontanamento dal reparto a seguito della Parte_2 imposizione, nel periodo da maggio a luglio 2020, di numerosi giorni di ferie che, infine, dall'essere stato assegnato, a decorrere dal luglio 2020 presso un reparto (la
[...]
non consono alla sua specializzazione di gastroenterologo. Parte_5
Tanto premesso ritiene innanzitutto il Collegio che non possa ritenersi sufficientemente provato quanto allegato dal lavoratore in ordine alla sua sottoposizione ad orari e a carichi di lavoro eccessivamente gravosi.
Non può innanzitutto ritenersi dimostrata a tale proposito, non essendo emersi significativi riscontri in tal senso, la riconducibilità dei carichi di lavoro a cui è stato sottoposto ad una volontà persecutoria da parte dell'ente appellato, volontà che, in assenza di significativi elementi in tal senso non emersi nella precedente fase di giudizio, non può di per sé essere ravvisata sulla base della sola gravosità del carico di lavoro assegnato.
Non può del resto, si osserva, nemmeno ritenersi compiutamente dimostrato l'assoggettamento dell'odierno NT a carichi non esigibili da parte del datore di lavoro o comunque tali comunque giustificare, per la loro gravosità, l'insorgenza in capo al datore, anche sotto il profilo della “costrittività organizzativa” propria dello “straining”, di una responsabilità ex art. 2087 c.c.
Si osserva infatti che le allegazioni dell'odierno NT in ordine agli orari di lavoro a cui era stato assoggettato nel periodo oggetto di controversia risultano di per sé generiche ove quest'ultimo si è limitato a dedurre, indistintamente per l'intero periodo oggetto di controversia, di avere “sopportato turni di lavoro ben superiori alle trentotto ore raggiungendo anche le quarantaquattro settimanali” e di avere lavorato continuativamente durante la giornata senza pause (cfr. punti 79 e 80 del ricorso di primo grado) senza fornire, così come sarebbe stato invece necessario, indicazioni specifiche in ordine agli orari materialmente osservati in concreto (in particolare in ordine alla entità del superamento dell'orario ordinario e alla frequenza in cui ciò si sarebbe verificato) o idoneo riscontro documentale.
Parimenti generiche le allegazioni in ordine alla eccessiva gravosità degli esami endoscopici ambulatoriali a cui l'odierno NT sarebbe stato assoggettato a seguito della riorganizzazione di tale attività effettuata, nel giugno 2017, dal direttore sanitario dott. (alla cui stregua tali esami avrebbero dovuto essere effettuati ogni 40 Pt_6 minuti, per un totale di 18, nelle giornate di ambulatorio con orario 8-20 e di 9 per le giornate di ambulatorio con orario 8-14, cfr. all. 28 del ricorso di primo grado).
Trattasi infatti di allegazioni di per sé inidonee a dimostrare in concreto la gravosità del carico di lavoro dell'NT (a prescindere dal supporto che per alcuni giorni della settimana o per parte del periodo oggetto di controversia avrebbe ricevuto da altri sanitari come le d.ssa e e, per il periodo dal 2017 al 2018, il dott. , in Pt_7 Pt_8 Per_2 quanto significative esclusivamente del generico numero di visite prefissate ma non di quelle concretamente effettuate dall'NT (a causa del fisiologico fenomeno delle defezioni), né del tempo necessario per l'effettuazione di ogni singolo esame.
Risultano in tale contesto condivisibili le considerazioni effettuate dal direttore sanitario dott, nella mail in data 04/07/2017 (prodotta come all. 30 del ricorso Pt_6 primo grado) inviata in risposta alla mail dello stesso giorno dell'NT, ove veniva evidenziato come “l'orario prenotabile è differente dall'orario tempo visita o esecuzione esame”.
Tutto questo trova del resto significativo riscontro nella deposizione della teste
(impiegata amministrativa della società appellata) la quale, dopo Testimone_1 avere dichiarato che “… Le prestazioni effettuate dal dott. erano inferiori rispetto Pt_1 al tetto massimo da lui indicato” precisava (con affermazione non smentita da ulteriori diverse e significative risultanze istruttorie) che “Se l'agenda portava 8 pazienti alla fine spesso erano effettuati solo 4,5 6 pazienti e gli altri venivano rinviati”.
Né possono reputarsi significativa prova dell'esistenza di una volontà vessatoria dell'ente datore i casi di errori o eccessivi affollamenti nelle prenotazioni degli esami endoscopici da parte del CUP, circostanze queste ultime in realtà imputabili, così come condivisibilmente rilevato dal Tribunale e come si desume dal complessivo contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nella precedente fase del giudizio (cfr. deposizioni rese dai testi , coordinatore infermieristico presso la Testimone_2 Parte_2 Parte
, infermiera in servizio presso la suddetta Testimone_3 Testimone_1 Parte Contr dirigente del servizio e dirigente medico dipendente di , così Testimone_4 come testualmente riportate nella parte motiva della gravata sentenza) ad errori e problemi tecnici derivanti dalla riorganizzazione del servizio e dalla scarsa preparazione del personale che inizialmente vi era stato assegnato (teste , disfunzioni comuni Tes_1 (così come evidenziato dalla teste anche ad altri reparti, quali quello di chirurgia Pt_8 ed endocrino.
Nè potrebbe ritenersi comprovata l'esclusione dell'NT, per un periodo rilevante, dalla possibilità di svolgere attività intramoenia.
Trattasi, si osserva, di circostanza che, al più, alla stregua delle stesse allegazioni difensive del lavoratore (cfr. punti 42 e 43 del ricorso di primo grado) risulterebbe essere avvenuta solo in modo episodico nei mesi di dicembre 2019 e luglio 2020, con tempestiva riapertura della stessa (ammessa dallo stesso NT per quanto riguarda il dicembre 2019 e riscontrata dalla documentazione in atti per quanto riguarda il luglio 2020, in particolare dalla mail del 31/07/2020 con cui il direttore sanitario aveva dato Pt_6 disposizioni per la riapertura dell'agenda libero professionale dell'NT cfr. all. 15 del ricorso di primo grado).
Tale chiusura non ha del resto trovato, per quanto riguarda il dicembre 2019, nemmeno idoneo riscontro nella prova per testi assunta nella precedente fase del giudizio (nulla di Per_ specifico sono stati in grado di riferire a tale proposito i testi , e Tes_2 Tes_3
i quali hanno al più riferito, in particolare i testi e di lamentele Tes_1 Tes_2 Tes_1 avanzate a tale proposito da parte dell'NT) mentre risulta essere rimasto indeterminato (stante l'assenza di riscontri in ordine all'inizio di tale chiusura) il periodo di chiusura relativo al luglio 2020 da ritenersi prontamente rimediato con la citata mail del 31/07/2020 del direttore sanitario Pt_6
Trattasi pertanto, in quest'ultimo caso, di un periodo comunque breve (circoscritto al mese di luglio 2020) e rimasto comunque sostanzialmente indeterminato circostanza quest'ultima che porta ad escludere, stante il pronto intervento riparatorio da parte dell'ente datore, la possibilità di ravvisare in esso il riscontro di una volontà vessatoria dell'appellata.
Né una tale volontà vessatoria (in particolare sotto il profilo di una volontà da parte di quest'ultimo di allontanare forzosamente l'NT dalla potrebbe Parte_2 essere ravvisata nei numerosi giorni di ferie assegnati nel periodo dal maggio al luglio 2020.
Per quanto riguarda l'assegnazione delle ferie nel maggio 2020, la corrispondenza e- mail prodotta in atti (all.ti 16 -20 del ricorso di primo grado) risulta significativa della loro finalizzazione ad esigenze organizzative aziendali risultando la stessa, peraltro, essere stata tempestivamente corretta dal direttore sanitario (in particolare per Pt_6 quanto riguarda le assegnazione di turni di ferie nel giorno della domenica) tenendo conto delle osservazioni effettuate dall'odierno NT (cfr. in particolare mail del 26/05/2020 e del 27/05/2020 prodotte come all.ti 18 e 20 del ricorso di primo grado) ed essendo pertanto il disaccordo intercorso tra le parti riconducibile ad una normale dialettica lavorativa.
Parimenti riconducibile ad una ordinaria dialettica lavorativa, e non ad intenti vessatori Contro di risulta l'assegnazione all'NT di giorni di ferie nei successivi mesi di giugno e luglio (mail prodotte come all.ti da 22 a 24 del ricorso di primo grado) , assegnazione di ferie che risulta oggetto di provvedimenti adottati in ragione delle Parte esigenze organizzative della determinate queste ultime anche dal ridotto carico di lavoro di tale reparto conseguente alla pandemia verificatasi in quell'anno.
Né potrebbe ritenersi significativa in tal senso, così come rilevato dal Tribunale, il Per_ diverso trattamento in materia di ferie del dott. , ricoprendo quest'ultimo, nel periodo a partire dal maggio 2020, legittimamente (stante l'avvenuta scadenza in data 30/04/2020 dell'incarico precedentemente conferita l'NT), la posizione di responsabile della (con conseguente non comparabilità sotto tale profilo della sua Parte_2 posizione lavorativa con quella dell'NT).
La gravata sentenza risulta meritevole di conferma anche ove aveva escluso il carattere demansionante dello spostamento dell'NT, pacificamente avvenuto a decorrere dal 01/08/2020, dal reparto di Endoscopia a quello di Medicina Generale. Parte_2
Si ribadisce, in linea generale, quanto già evidenziato dal giudice di prime cure in ordine all'avere l'art. 2103, comma 1, c.c. nella sua formulazione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 81/2015 (applicabile al presente giudizio stante la natura privatistica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) modificato il parametro legale dello ius variandi in tema di mansioni essendo stata attribuita datore di lavoro la possibilità di assegnare il lavoratore, in particolare, alle mansioni “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” facendo venir meno il criterio, previsto dalla precedente formulazione del suddetto articolo di legge, dell'equivalenza sostanziale con quelle precedentemente svolte.
Il contenuto di tale norma risulta pertanto equiparabile sostanzialmente a quanto previsto nell'ambito del rapporto di pubblico impiego dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ove prevede il diritto del dipendente ad essere “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
Nel presente caso di specie, la contrattazione collettiva applicabile, così come allegato CP_ dall' resistente e come risulta in atti, prevede che “la dirigenza medica è collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (art. 3 CP_6 prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
Si ritiene quindi applicabile in tale contesto, per analogia di fattispecie, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego alla cui stregua
“
9.2 fermo il principio che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro, resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa;
9.3. anche per il dirigente medico è stato affermato che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto;
il datore di lavoro nell'assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito (cfr. Cass.
2.3.2018 n. 4986)” (Cass. n. 21473 del 19/8/2019).
Si osserva ancora che, così come rilevato dal Tribunale, le testimonianze assunte nella precedente fase del giudizio riscontrano sufficientemente quanto allegato dall'ente appellato in ordine all'essere lo spostamento dell'NT alla Parte_5 riconducibile alla scelta organizzativa aziendale di potenziare tale ultimo reparto a discapito di quello di scelta organizzativa verosimilmente Parte_2 determinata così come rilevato dal Tribunale e così come si desume in particolare da Per_ quanto dichiarato a tale proposito dal teste , dalla diminuzione, quale conseguenza della pandemia Covid, degli esami endoscopici a fronte del maggior numero di pazienti nel reparto di Medicina Generale (Massaria:”…in quel momento serviva di incrementare l'organico di medicina generale e il dottor aveva svolto medicina generale…”; Pt_1 Per_ :”…preciso che il mio periodo di degenza dell'unità è coinciso con il periodo della pandemia in cui il numero degli esami è diminuito. Quindi credo che all'esito di questo e anche perché vi erano più pazienti in medicina generale si è deciso di optare per questa riorganizzazione, questa però è una mia supposizione…”; ”…di fatto la Pt_8 endoscopia digestiva è stata depotenziata perché siamo stati ridotti a meno della metà: ci siamo solo io come strutturata e due liberi professionisti…”).
Trattasi, si osserva, di risultanze istruttorie, non idoneamente inficiate da emergenze di segno avverso (non potendo in particolare reputarsi a tale stregua, contrariamente a quanto sostenuto dall'NT, il contenuto della corrispondenza mail prodotto come all.ti nn. 18-24, rappresentativa quest'ultima di corrispondenza relativa alla diversa questione delle ferie assegnate all'NT nel periodo maggio-giugno 2020 o della revoca dall'incarico di preposto all' ). Parte_2
In tale contesto deve escludersi la possibilità di ravvisare il lamentato demansionamento.
Le mansioni, parimenti di dirigente medico, assegnate all'odierno NT presso il reparto di Medicina Generale, non solo non potevano reputarsi estranee alle conoscenze mediche precedentemente acquisite quale specialista gastroenterologo dell' Pt_1
(comportando l'attività di Medicina Generale, inevitabilmente, anche la trattazione di pazienti affetti da patologie del sistema digerente, così come ha trovato concreto riscontro, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e , Pt_8 Tes_1 Tes_2 testualmente riportate nella gravata sentenza) ma che non erano nemmeno estranee al suo bagaglio professionale, risultando in atti lo svolgimento da parte di quest'ultimo, così come rilevato dal Tribunale, lo svolgimento per più anni, dal 1999 al 2008, di attività di medico di medicina generale , dalla stessa documentazione prodotta in allegato al ricorso (cfr certificato di servizio prodotto come parte dell'all. 1 del ricorso di primo grado),.
Trattasi quindi di scelta organizzativa aziendale, di per sé non sindacabile nella presente sede, in quanto non arbitraria né irrazionale (né quanto allo spostamento in sé presso il reparto di Medicina Generale, né quanto all'individuazione dell'odierno NT come destinatario di tale provvedimento), relativamente al quale debbono pertanto escludersi tanto la possibilità di ravvisare intenti vessatori da parte dell'ente datore che ragioni di danno a carico di quest'ultimo.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che non può ritenersi idoneamente comprovato, ai fini del mobbing, né l'intento persecutorio dell'ente datore (essendo i provvedimenti lamentati frutto di provvedimenti aziendali adottati in funzione di esigenze organizzative dell'attività di gastroenterologia ed endoscopica o clinica a cui era stato assegnato) nè il concreto assoggettamento dell'odierno NT a carichi di lavoro, oggettivamente non esigibili o stressogeni, senza che tale prova possa rinvenirsi dalla documentazione indicata dall'NT (all.ti da 32 a 62 del ricorso di primo grado), significativa quest'ultima, così come rilevato dal Tribunale, di ordinaria dialettica lavorativa (costituita, in particolare, da richieste o doglianze dello stesso NT).
Con un terzo motivo l'NT contesta la gravata sentenza per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c.. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali delle risultanze probatorie”.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza di un danno morale in relazione al mancato esercizio da parte dell'NT dell'attività di responsabile della UOS di Endoscopia digestiva.
Evidenzia a tale proposito come lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto essergli stato impedito lo svolgimento delle mansioni per cui era stato assunto con conseguente suo diritto al risarcimento del danno.
Contesta a tale proposito le valutazioni istruttorie del Tribunale in quanto fondate esclusivamente su prove orali anziché su circostanze che avrebbero dovuto necessariamente essere provate per iscritto, evidenziando la mancanza di prova scritta in ordine ad una organizzazione diversa di tale UOS rispetto a quella della comunicazione organizzativa del 24/7/2013 che istituiva, nell'ambito della
[...]
con conseguente assenza di prova dell'avvenuta Parte_10 soppressione nel 2015 di quest'ultima e della sua riattivazione solo nel 2020 in occasione Per_ dell'arrivo del dott. .
Contesta altresì il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure di un danno biologico in particolare ove aveva escluso l'idoneità probatoria delle perizie di parte depositate (di cui rivendica il valore indiziario) e ove non avrebbe correttamente valutato le prove documentarie testimoniali raccolte nella precedente fase del giudizio.
Si osserva a tale proposito che, così come si evince con chiarezza dal complessivo contenuto del motivo di appello, il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del risarcimento del danno risulta essere stato contestato dall'NT esclusivamente con Parte riferimento all'impedimento a svolgere le mansioni di responsabile della a partire dal febbraio 2020, non essendo invece stato impugnato il mancato accoglimento delle rivendicazioni risarcitorie relative alle altre condotte dedotte come mobbizzanti (ad es. con riferimento alla mancata possibilità di svolgimento di attività ambulatoriale intramoenia) con conseguente formazione a tale proposito del giudicato interno.
Ciò premesso il motivo, nei termini in cui stato formulato, non può trovare accoglimento alla stregua delle assorbenti considerazioni che seguono.
Si osserva infatti che il Tribunale, pur riconoscendo l'illegittimità della privazione, nel periodo da febbraio ad aprile 2020, della funzione di responsabile della Parte_2
con conseguente impedimento dell'NT allo svolgimento delle relative
[...] mansioni (evidenziando, con passaggio non contestato, come tale condotta fosse stata adottata in violazione del disposto dell'art. 2103 c.c.) aveva tuttavia respinto la domanda di risarcimento dell'NT, in assenza di idonea prova del danno, tanto con riferimento al danno biologico ed esistenziale lamentato, che con riferimento alla sua componente morale.
Rilevava in particolare a tale proposito, con riferimento al danno biologico, l'inidoneità delle allegazioni e delle produzioni documentali atte a dimostrare il nesso causale tra la patologia lamentata (“Grave disturbo dell'Adattamento con Stato Depressivo e Stato d'Ansia Generalizzato”) e la condotta datoriale, evidenziando come entrambe le relazioni di parte prodotte dall'NT fossero “di fonte chiaramente anamnestica, che si basano solo sulle circostanze riferite dallo stesso ricorrente, che di per sè non provano nulla e tantomeno il nesso di causalità con la specifica condotta oggetto del presente giudizio, tanto più che la patologia del ricorrente risulta preesistere allo specifico fatto che viene qui in rilievo, essendo stata diagnosticata fin dal 2017, come si legge nelle relazioni in atti” .
Escludeva la sussistenza anche della componente di danno esistenziale così come configurato dalla giurisprudenza di legittimità, quale componente di danno (distinta sia dal danno morale che da quello biologico) consistente in un “ pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.
Evidenziava anche in questo caso l'assenza di allegazioni e prove in ordine a
“significative alterazioni in peggio nei rapporti e nelle abitudini di vita del ricorrente”. Affermava infine anche la mancanza di prova, in relazione al dimensionamento subito, di un danno morale.
Escludeva in particolare che, all'esito dell'istruttoria svolta, fosse emersa prova la prova di elementi indiziari sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata tale componente di danno escludendo in particolare che la privazione dell'incarico di responsabilità della avesse prodotto in capo Parte_2 all'NT un danno di immagine a livello endo-aziendale.
Evidenziava in particolare, sulla base delle testimonianze assunte, come l'odierno NT fosse stato “privato, per un breve lasso di tempo, di un incarico che in realtà non aveva mai svolto in precedenza e quantomeno dal 2015” evidenziando come lo stesso pur essendo considerato un punto di riferimento della non avesse mai Parte_2 concretamente avuto, in tale periodo, la direzione e la responsabilità di tale reparto Parte essendo quest'ultima sempre spettata al primario di Chirurgia Generale a cui la afferiva.
Evidenziava a tale proposito il contenuto delle deposizioni rese da tutti i testi escussi evidenziando altresì come non fosse stata nemmeno prodotta dal lavoratore documentazione comprovante “lo svolgimento da parte sua di un tale incarico di responsabilità (ordini di servizio al personale, gestione delle ferie, ecc.)”
Trattasi di motivazione conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (alla cui stregua il danno da demansionamento non può reputarsi sussistente in re ipsa per il solo verificarsi del demansionamento ma deve essere oggetto di specifiche allegazioni o prove da parte del lavoratore, cfr. ad es., ex multis, Cass Sez. Un. n. 6572 del 24/03/2006 o, più recentemente, Cass. n. 21527 del 31/07/2024 ) che non può reputarsi idoneamente contestata da parte dell'NT e con cui quest'ultimo non si confronta compiutamente.
L'NT si è infatti limitato, in sostanza, a rivendicare la possibilità di ottenere il risarcimento derivante dalla illegittima condotta dell'NT, senza tuttavia contestare specificamente, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, le motivazioni e le valutazioni istruttorie addotte espressamente a fondamento della concreta insussistenza di allegazioni e prove idonee in ordine al concreto verificarsi in suo capo di un danno biologico, esistenziale o morale.
Tali contestazioni specifiche non possono reputarsi sussistenti, si osserva, nemmeno con riferimento alla ritenuta mancanza di prova sul danno biologico.
L'NT si è infatti limitato a tale proposito ad evidenziare il valore probatorio della perizia di parte (atto quest'ultimo privo di autonomo valore probatorio essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del 06/08/2015) e ad invocare, in modo generico (senza contestare in concreto le specifiche valutazioni effettuate a tale proposito dal Tribunale), una corretta valutazione “delle prove documentali e testimoniali raccolte nel giudizio”, senza tuttavia contestare in modo specifico le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal Tribunale in particolare in ordine alla inidoneità della documentazione medica prodotta a comprovare il nesso causale della lamentata patologia con il demansionamento subito (nei limiti in cui era stato accertato dal giudice di prime cure) tanto in ragione del suo contenuto anamnestico che in ragione della documentata preesistenza (essendo stata diagnosticata sin dal 2017) rispetto all'accertato demansionamento.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'NT al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1537 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Alessandra Iadisernia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini 25
-APPELLANTE-
E Controparte_1
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Sonia Selletti, Marco Marzani ed Emanuele Poggi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, via Larga 8
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 157/2023 pubblicata in data 11/01/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, Parte_1 accertava l'illegittimità della revoca di quest'ultimo dall'incarico di responsabile della dell' e per l'effetto condannava Parte_2 Controparte_2 la società convenuta (d'ora in Controparte_2 Contr poi ) alla reintegra del ricorrente nel suddetto incarico per la durata di un mese e al pagamento in suo favore della somma di € 245,46 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato dell'ospedale dal Parte_1 CP_2
03/05/1999 con qualifica di dirigente medico assegnato, dal 04/10/1999, al Servizio di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva con l'incarico, dal 09/07/2013, di Responsabile della (nell'ambito della UOC di dello Parte_2 Parte_3 stesso ospedale), aveva agito in giudizio lamentando il perpetrarsi ai suoi danni, a partire Con dal 2015 epoca della cessione dell'azienda ospedaliera da alla società CP_2 Contr
, di una serie di condotte vessatorie e mobbizzanti meglio indicate in ricorso, costituite da un suo assoggettamento a carichi di lavoro particolarmente gravosi e dall'esclusione dall'attività intramoenia e culminate nell'anno 2020 con la revoca dell'incarico di responsabile della con il suo successivo Parte_2 allontanamento da tale reparto mediante un collocamento forzoso in ferie e con la successiva assegnazione ad un reparto, quello di Medicina Generale, non corrispondente alle sue competenze.
Lamentava avere subito, a seguito di tali condotte, danni natura fisica, patrimoniali e morali quantificati come in ricorso.
Chiedeva quindi accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di responsabile della con condanna della società convenuta alla Parte_4 reintegra in tale incarico nonché, previo accertamento della illiceità delle condotte vessatorie e mobbizzanti asseritamente subite (qualificabili come mobbing, bossing o, in subordine, straining) la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito e quantificato come in ricorso.
Il Tribunale, all'esito di una controversia istruita anche a mezzo prova per testi, accoglieva solo in parte tali rivendicazioni.
Accertava la fondatezza delle domande finalizzate ad accertare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Responsabile della con conseguente Parte_2 pronuncia di reintegra.
Rilevava a tale proposito come fosse pacifico e documentalmente provato il conferimento di tale incarico all' con disposizione organizzativa del 31/03/2015, Pt_1 inizialmente sino al 30/04/2015, incarico dirigenziale temporaneamente mantenuto, unitamente agli altri incarichi allora vigenti, in occasione del trasferimento di ramo Con Contr d'azienda dal gruppo alla società resistente , senza che quest'ultima avesse provveduto, contrariamente a quanto stabilito in tale sede, alla revoca di tale incarico entro il termine di 90 giorni dal 15/04/2015, essendo tale revoca stata effettuata solo col provvedimento del 08/04/2020 con effetto dal 31 marzo dello stesso anno.
Affermava l'illegittimità della revoca in quanto effettuata in assenza delle condizioni previste dall'art. 28, ultimo comma, del C.C.N.L. ARIS/ANMRIS applicabile pacificamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (e cioè “a seguito di accertamento dell'inosservanza delle direttive e/o della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse a lui affidate”).
Accertava quindi il diritto dell'odierno NT alla reintegrazione in tale incarico per un mese, evidenziando come la revoca contestata risultasse avvenuta, a decorrere dal 31/03/2020, un mese prima della sua scadenza, individuabile quest'ultima al 30/04/2020 e cioè 5 anni dopo la cessazione dello stesso originariamente prevista al 30/04/2015, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella decurtazione stipendiale subita.
Escludeva invece la sussistenza del dedotto mobbing/bossing o in subordine straining ed il conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
Affermava non essere emersa all'esito dell'istruttoria svolta sufficiente prova delle lamentate condotte vessatorie (il cui esame affermava dovere essere limitato a quelle asseritamente perpetrate alla data di introduzione del giudizio non potendo invece essere prese in considerazione le condotte successive a tale data) evidenziando come gli episodi riferiti dall'odierno NT risultassero, in realtà, in parte non provati e in parte inseribili in una normale dinamica lavorativa e non espressivi di un disegno persecutorio della società datrice.
Affermava in particolare come non fosse emersa, all'esito dell'istruttoria svolta, la sottoposizione dell'odierno NT a sfiancanti turni di lavoro (evidenziando come un'organizzazione lavorativa dei turni dura non fosse necessariamente creata allo scopo di vessarlo), come la documentazione allegata a tale proposito al ricorso sembrasse rappresentare un'ordinaria dialettica operativa-organizzativa tra lavoratori e direzione, come non risultasse che il servizio CUP dal 2018 avesse intrapreso una politica di prenotazione insostenibile ai danni dell'odierno NT ma solo che vi erano stati degli errori nelle prenotazioni determinati da modifiche organizzative e dalla mancanza di preparazione del personale a ciò deputato (errori che interessavano tutti i settori dell'ospedale) e come non fosse emersa prova dell'essergli stato impedito lo svolgimento dell'attività intramoenia nei periodi indicati in ricorso.
Escludeva, nei termini che seguono, anche la sussistenza del dedotto demansionamento.
A tale proposito, con riferimento alle condotte lamentate dall'odierno NT, evidenziava come pur essendo emersa l'illegittima privazione dell'incarico di dirigente della per i mesi dal 01/02/2020 (data della nomina a Parte_2 Per_ responsabile di tale reparto del dott. ) fino al 30/04/2020 (data di scadenza dell'incarico conferito all'odierno NT) non risultavano tuttavia fondate le doglianze del ricorrente in ordine alle ulteriori condotte allegate come demansionanti
Questo tanto con riferimento all'allontanamento dal suddetto reparto nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2020 per forzoso collocamento in ferie che con riferimento alla sua assegnazione, a decorrere dal 01/08/2020, alla Parte_5
Con riferimento alla prima di tali doglianze evidenziava come la gestione delle ferie e dei permessi in tale periodo fosse avvenuta in modo regolare stante il periodo emergenziale e in ragione dell'oggettiva riduzione dell'attività sanitaria del reparto di e come risultasse dalla stessa documentazione prodotta Parte_2 dall'NT che laddove vi fossero stati errori nell'assegnazione dei turni di servizio e dei giorni di ferie questi erano stati prontamente riconosciuti e rimediati, segno quest'ultimo di un atteggiamento di non preconcetta ostilità del datore di lavoro Per_ dovendosi escludere la disparità di trattamento con il dott. atteso che quest'ultimo nel periodo di riferimento legittimamente ricopriva l'incarico di responsabile della
[...]
. Parte_2
Con riferimento all'assegnazione presso la UOC di Medicina Generale evidenziava come non fosse provato il lamentato demansionamento, essendo le mansioni svolte dall'odierno NT in tale periodo pienamente riconducibili al suo livello di inquadramento di dirigente medico evidenziando altresì, sotto altro aspetto, come lo spostamento dal reparto di Endoscopia Digestiva a quello di Medicina Generale, fosse avvenuto nel contesto della precisa scelta organizzativa aziendale di potenziare il secondo di tali reparti incrementandone l'organico a dispetto del primo.
Evidenziava altresì come non potesse nemmeno reputarsi di per sé arbitraria ed irrazionale la scelta di destinare a tale reparto l'odierno NT risultando riscontrata documentalmente l'affermazione della società resistente alla cui stregua l'odierno NT avrebbe già prestato servizio presso tale reparto dal 1999 al 2008 e come non fosse emerso che presso lo stesso, quest'ultimo fosse stato ridotto alla nullafacenza o adibito a mansioni degradanti o non consone al suo livello evidenziando come non bastasse a ritenere sussistente il lamentato demansionamento, l'unica circostanza emersa specificamente all'esito della prova per testi effettuata, e cioè la mancata effettuazione presso il reparto di Medicina Generale degli esami endoscopici.
Escludeva la possibilità di ravvisare ragioni di danno in ordine all'unica circostanza emersa, e cioè alla privazione nel periodo dal febbraio al 30/04/2020, delle mansioni di dirigente della Parte_2
Evidenziava a tale proposito l'inidoneità delle allegazioni e delle produzioni documentali in ordine al lamentato danno biologico ed esistenziale.
Affermava altresì come non fosse stata fornita a tale proposito sufficiente prova nemmeno del lamentato danno morale, evidenziando come fosse emersa la privazione, per un breve lasso di tempo, di un incarico che in realtà l'NT non aveva mai svolto in precedenza o quanto meno dal 2015 (essendo emerso, all'esito della prova per testi, come tutte le decisioni e il coordinamento del personale fosse sempre spettato al primario Parte di Chirurgia Generale a cui la afferiva e come tale attività non emergesse nemmeno dalla documentazione allegata dal ricorrente) e come non fosse risultato in alcun modo Per_ Parte che il conferimento al dott. dell'incarico di responsabile della avesse prodotto in capo all'NT un danno di immagine a livello endo-aziendale.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla fondatezza della domanda dell'NT per la parte relativa alla dedotta illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile della
[...]
e al conseguente suo diritto alla reintegrazione (limitatamente al Parte_2 residuo mese di conferimento) e al risarcimento del danno patrimoniale
Con un primo motivo l'NT contesta la gravata sentenza per :” Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c.. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze probatorie”.
Contesta in particolare le valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure nell' affermare l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine al perpetrarsi ai suoi danni di condotte di mobbing, bossing o straining, lamentando in particolare come tali valutazioni fossero interamente fondate sulle dichiarazioni rese dai testi escussi, di cui sosteneva l'inattendibilità, senza valutare il contenuto della documentazione prodotta e questo anche ove aveva escluso che l'NT fosse stato sottoposto a turni e a carichi di lavoro particolarmente gravosi o escluso dall'attività intramoenia.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 34 del D. Lgs n. 368/1999. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali delle risultanze probatorie”.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso l'illegittimità del suo collocamento in ferie nei mesi da maggio a luglio 2020 ritenendole giustificate da generali esigenze organizzative, esigenze che sosteneva non essere supportate da alcuna prova scritta.
Contesta la gravata sentenza anche ove aveva escluso il dedotto demansionamento, affermando essere tale statuizione contraddittoria con la ritenuta sussistenza, quale Per_ condotta demansionante, della sua sostituzione con il dott. .
Contesta infine la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso il carattere demansionante dello spostamento dal reparto di Endoscopia Digestiva al reparto di Medicina Generale, evidenziando la diversità dell'attività clinica oggetto dei due reparti ed evidenziando affermando l'estraneità di quelle oggetto del secondo reparto alle sue competenze di gastroenterologo.
Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, in ragione della loro reciproca connessione, attinendo entrambi alle valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alle varie condotte datoriali dedotte come mobbizzanti dall'odierno NT, non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che l'odierno NT aveva agito in giudizio lamentando, ai fini del suo rivendicato diritto al risarcimento del danno, l'illegittimità della condotta dell'ente datore e la conseguente sua responsabilità ex art. 2087 c.c. in relazione alla molteplicità di condotte precedentemente evidenziate in quanto espressione di un intento vessatorio e persecutorio perpetrato ai suoi danni.
Alla stregua di tali premesse i menzionati motivi di appello non possono trovare accoglimento non potendo ravvisarsi nel caso di specie, nemmeno con riferimento alla sua figura attenuata dello straining, la dedotta responsabilità per mobbing da intendersi quest'ultima come condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica. In ordine a tale nozione di mobbing cfr. Cass. n. 22858 del 09/09/2008 nonché Cass. n. 3785 del 17/02/2009).
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro a titolo di mobbing (bossing), sono, infatti, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. n. 3785 del 17/02/2009. Nello stesso senso Cass. n. 17698 del 6/8/2014 e Cass, n. 24029 del 24/11/2016. In ordine alla necessità della contemporanea sussistenza dell'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e di quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo, cfr., recentemente, tra le altre Cass. n. 12437 del 21/05/2018, Cass. n. 10992 del 09/06/2020 e Cass. n. 3822 del 12/2/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 3291 del 19/02/2016).
Nel presente caso di specie non può ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza di una condotta qualificabile come mobbing, bossing o straining, dovendo reputarsi meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure.
Si osserva che, così come precedentemente evidenziato, l'NT fonda le proprie rivendicazioni risarcitorie, in sintesi, sulla imposizione da parte dell'ente datore, a partire dal 2015, di orari e di carichi di lavoro eccessivamente gravosi, con turni di lavoro superiori alle 38 ore settimanali (con revoca di permessi e ferie) e con una politica di prenotazione delle visite (a partire dal 2018) da parte del servizio CUP che affermava essere insostenibile per l'eccessivo numero di pazienti previsti (essendo stati inseriti nella lista giornaliera pazienti fuori lista da esaminare ogni 10 minuti anziché 40 o addirittura prenotati per la stessa ora).
Lamenta altresì la revoca adottata nei suoi confronti dall'ente datore della possibilità di svolgimento di attività ambulatoriale intramoenia nonchè il demansionamento subito, tanto a seguito della revoca (in data 08/04/2020) dell'incarico di responsabile della
[...]
che dal suo allontanamento dal reparto a seguito della Parte_2 imposizione, nel periodo da maggio a luglio 2020, di numerosi giorni di ferie che, infine, dall'essere stato assegnato, a decorrere dal luglio 2020 presso un reparto (la
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non consono alla sua specializzazione di gastroenterologo. Parte_5
Tanto premesso ritiene innanzitutto il Collegio che non possa ritenersi sufficientemente provato quanto allegato dal lavoratore in ordine alla sua sottoposizione ad orari e a carichi di lavoro eccessivamente gravosi.
Non può innanzitutto ritenersi dimostrata a tale proposito, non essendo emersi significativi riscontri in tal senso, la riconducibilità dei carichi di lavoro a cui è stato sottoposto ad una volontà persecutoria da parte dell'ente appellato, volontà che, in assenza di significativi elementi in tal senso non emersi nella precedente fase di giudizio, non può di per sé essere ravvisata sulla base della sola gravosità del carico di lavoro assegnato.
Non può del resto, si osserva, nemmeno ritenersi compiutamente dimostrato l'assoggettamento dell'odierno NT a carichi non esigibili da parte del datore di lavoro o comunque tali comunque giustificare, per la loro gravosità, l'insorgenza in capo al datore, anche sotto il profilo della “costrittività organizzativa” propria dello “straining”, di una responsabilità ex art. 2087 c.c.
Si osserva infatti che le allegazioni dell'odierno NT in ordine agli orari di lavoro a cui era stato assoggettato nel periodo oggetto di controversia risultano di per sé generiche ove quest'ultimo si è limitato a dedurre, indistintamente per l'intero periodo oggetto di controversia, di avere “sopportato turni di lavoro ben superiori alle trentotto ore raggiungendo anche le quarantaquattro settimanali” e di avere lavorato continuativamente durante la giornata senza pause (cfr. punti 79 e 80 del ricorso di primo grado) senza fornire, così come sarebbe stato invece necessario, indicazioni specifiche in ordine agli orari materialmente osservati in concreto (in particolare in ordine alla entità del superamento dell'orario ordinario e alla frequenza in cui ciò si sarebbe verificato) o idoneo riscontro documentale.
Parimenti generiche le allegazioni in ordine alla eccessiva gravosità degli esami endoscopici ambulatoriali a cui l'odierno NT sarebbe stato assoggettato a seguito della riorganizzazione di tale attività effettuata, nel giugno 2017, dal direttore sanitario dott. (alla cui stregua tali esami avrebbero dovuto essere effettuati ogni 40 Pt_6 minuti, per un totale di 18, nelle giornate di ambulatorio con orario 8-20 e di 9 per le giornate di ambulatorio con orario 8-14, cfr. all. 28 del ricorso di primo grado).
Trattasi infatti di allegazioni di per sé inidonee a dimostrare in concreto la gravosità del carico di lavoro dell'NT (a prescindere dal supporto che per alcuni giorni della settimana o per parte del periodo oggetto di controversia avrebbe ricevuto da altri sanitari come le d.ssa e e, per il periodo dal 2017 al 2018, il dott. , in Pt_7 Pt_8 Per_2 quanto significative esclusivamente del generico numero di visite prefissate ma non di quelle concretamente effettuate dall'NT (a causa del fisiologico fenomeno delle defezioni), né del tempo necessario per l'effettuazione di ogni singolo esame.
Risultano in tale contesto condivisibili le considerazioni effettuate dal direttore sanitario dott, nella mail in data 04/07/2017 (prodotta come all. 30 del ricorso Pt_6 primo grado) inviata in risposta alla mail dello stesso giorno dell'NT, ove veniva evidenziato come “l'orario prenotabile è differente dall'orario tempo visita o esecuzione esame”.
Tutto questo trova del resto significativo riscontro nella deposizione della teste
(impiegata amministrativa della società appellata) la quale, dopo Testimone_1 avere dichiarato che “… Le prestazioni effettuate dal dott. erano inferiori rispetto Pt_1 al tetto massimo da lui indicato” precisava (con affermazione non smentita da ulteriori diverse e significative risultanze istruttorie) che “Se l'agenda portava 8 pazienti alla fine spesso erano effettuati solo 4,5 6 pazienti e gli altri venivano rinviati”.
Né possono reputarsi significativa prova dell'esistenza di una volontà vessatoria dell'ente datore i casi di errori o eccessivi affollamenti nelle prenotazioni degli esami endoscopici da parte del CUP, circostanze queste ultime in realtà imputabili, così come condivisibilmente rilevato dal Tribunale e come si desume dal complessivo contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nella precedente fase del giudizio (cfr. deposizioni rese dai testi , coordinatore infermieristico presso la Testimone_2 Parte_2 Parte
, infermiera in servizio presso la suddetta Testimone_3 Testimone_1 Parte Contr dirigente del servizio e dirigente medico dipendente di , così Testimone_4 come testualmente riportate nella parte motiva della gravata sentenza) ad errori e problemi tecnici derivanti dalla riorganizzazione del servizio e dalla scarsa preparazione del personale che inizialmente vi era stato assegnato (teste , disfunzioni comuni Tes_1 (così come evidenziato dalla teste anche ad altri reparti, quali quello di chirurgia Pt_8 ed endocrino.
Nè potrebbe ritenersi comprovata l'esclusione dell'NT, per un periodo rilevante, dalla possibilità di svolgere attività intramoenia.
Trattasi, si osserva, di circostanza che, al più, alla stregua delle stesse allegazioni difensive del lavoratore (cfr. punti 42 e 43 del ricorso di primo grado) risulterebbe essere avvenuta solo in modo episodico nei mesi di dicembre 2019 e luglio 2020, con tempestiva riapertura della stessa (ammessa dallo stesso NT per quanto riguarda il dicembre 2019 e riscontrata dalla documentazione in atti per quanto riguarda il luglio 2020, in particolare dalla mail del 31/07/2020 con cui il direttore sanitario aveva dato Pt_6 disposizioni per la riapertura dell'agenda libero professionale dell'NT cfr. all. 15 del ricorso di primo grado).
Tale chiusura non ha del resto trovato, per quanto riguarda il dicembre 2019, nemmeno idoneo riscontro nella prova per testi assunta nella precedente fase del giudizio (nulla di Per_ specifico sono stati in grado di riferire a tale proposito i testi , e Tes_2 Tes_3
i quali hanno al più riferito, in particolare i testi e di lamentele Tes_1 Tes_2 Tes_1 avanzate a tale proposito da parte dell'NT) mentre risulta essere rimasto indeterminato (stante l'assenza di riscontri in ordine all'inizio di tale chiusura) il periodo di chiusura relativo al luglio 2020 da ritenersi prontamente rimediato con la citata mail del 31/07/2020 del direttore sanitario Pt_6
Trattasi pertanto, in quest'ultimo caso, di un periodo comunque breve (circoscritto al mese di luglio 2020) e rimasto comunque sostanzialmente indeterminato circostanza quest'ultima che porta ad escludere, stante il pronto intervento riparatorio da parte dell'ente datore, la possibilità di ravvisare in esso il riscontro di una volontà vessatoria dell'appellata.
Né una tale volontà vessatoria (in particolare sotto il profilo di una volontà da parte di quest'ultimo di allontanare forzosamente l'NT dalla potrebbe Parte_2 essere ravvisata nei numerosi giorni di ferie assegnati nel periodo dal maggio al luglio 2020.
Per quanto riguarda l'assegnazione delle ferie nel maggio 2020, la corrispondenza e- mail prodotta in atti (all.ti 16 -20 del ricorso di primo grado) risulta significativa della loro finalizzazione ad esigenze organizzative aziendali risultando la stessa, peraltro, essere stata tempestivamente corretta dal direttore sanitario (in particolare per Pt_6 quanto riguarda le assegnazione di turni di ferie nel giorno della domenica) tenendo conto delle osservazioni effettuate dall'odierno NT (cfr. in particolare mail del 26/05/2020 e del 27/05/2020 prodotte come all.ti 18 e 20 del ricorso di primo grado) ed essendo pertanto il disaccordo intercorso tra le parti riconducibile ad una normale dialettica lavorativa.
Parimenti riconducibile ad una ordinaria dialettica lavorativa, e non ad intenti vessatori Contro di risulta l'assegnazione all'NT di giorni di ferie nei successivi mesi di giugno e luglio (mail prodotte come all.ti da 22 a 24 del ricorso di primo grado) , assegnazione di ferie che risulta oggetto di provvedimenti adottati in ragione delle Parte esigenze organizzative della determinate queste ultime anche dal ridotto carico di lavoro di tale reparto conseguente alla pandemia verificatasi in quell'anno.
Né potrebbe ritenersi significativa in tal senso, così come rilevato dal Tribunale, il Per_ diverso trattamento in materia di ferie del dott. , ricoprendo quest'ultimo, nel periodo a partire dal maggio 2020, legittimamente (stante l'avvenuta scadenza in data 30/04/2020 dell'incarico precedentemente conferita l'NT), la posizione di responsabile della (con conseguente non comparabilità sotto tale profilo della sua Parte_2 posizione lavorativa con quella dell'NT).
La gravata sentenza risulta meritevole di conferma anche ove aveva escluso il carattere demansionante dello spostamento dell'NT, pacificamente avvenuto a decorrere dal 01/08/2020, dal reparto di Endoscopia a quello di Medicina Generale. Parte_2
Si ribadisce, in linea generale, quanto già evidenziato dal giudice di prime cure in ordine all'avere l'art. 2103, comma 1, c.c. nella sua formulazione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 81/2015 (applicabile al presente giudizio stante la natura privatistica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) modificato il parametro legale dello ius variandi in tema di mansioni essendo stata attribuita datore di lavoro la possibilità di assegnare il lavoratore, in particolare, alle mansioni “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” facendo venir meno il criterio, previsto dalla precedente formulazione del suddetto articolo di legge, dell'equivalenza sostanziale con quelle precedentemente svolte.
Il contenuto di tale norma risulta pertanto equiparabile sostanzialmente a quanto previsto nell'ambito del rapporto di pubblico impiego dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ove prevede il diritto del dipendente ad essere “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
Nel presente caso di specie, la contrattazione collettiva applicabile, così come allegato CP_ dall' resistente e come risulta in atti, prevede che “la dirigenza medica è collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (art. 3 CP_6 prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
Si ritiene quindi applicabile in tale contesto, per analogia di fattispecie, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego alla cui stregua
“
9.2 fermo il principio che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro, resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa;
9.3. anche per il dirigente medico è stato affermato che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto;
il datore di lavoro nell'assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito (cfr. Cass.
2.3.2018 n. 4986)” (Cass. n. 21473 del 19/8/2019).
Si osserva ancora che, così come rilevato dal Tribunale, le testimonianze assunte nella precedente fase del giudizio riscontrano sufficientemente quanto allegato dall'ente appellato in ordine all'essere lo spostamento dell'NT alla Parte_5 riconducibile alla scelta organizzativa aziendale di potenziare tale ultimo reparto a discapito di quello di scelta organizzativa verosimilmente Parte_2 determinata così come rilevato dal Tribunale e così come si desume in particolare da Per_ quanto dichiarato a tale proposito dal teste , dalla diminuzione, quale conseguenza della pandemia Covid, degli esami endoscopici a fronte del maggior numero di pazienti nel reparto di Medicina Generale (Massaria:”…in quel momento serviva di incrementare l'organico di medicina generale e il dottor aveva svolto medicina generale…”; Pt_1 Per_ :”…preciso che il mio periodo di degenza dell'unità è coinciso con il periodo della pandemia in cui il numero degli esami è diminuito. Quindi credo che all'esito di questo e anche perché vi erano più pazienti in medicina generale si è deciso di optare per questa riorganizzazione, questa però è una mia supposizione…”; ”…di fatto la Pt_8 endoscopia digestiva è stata depotenziata perché siamo stati ridotti a meno della metà: ci siamo solo io come strutturata e due liberi professionisti…”).
Trattasi, si osserva, di risultanze istruttorie, non idoneamente inficiate da emergenze di segno avverso (non potendo in particolare reputarsi a tale stregua, contrariamente a quanto sostenuto dall'NT, il contenuto della corrispondenza mail prodotto come all.ti nn. 18-24, rappresentativa quest'ultima di corrispondenza relativa alla diversa questione delle ferie assegnate all'NT nel periodo maggio-giugno 2020 o della revoca dall'incarico di preposto all' ). Parte_2
In tale contesto deve escludersi la possibilità di ravvisare il lamentato demansionamento.
Le mansioni, parimenti di dirigente medico, assegnate all'odierno NT presso il reparto di Medicina Generale, non solo non potevano reputarsi estranee alle conoscenze mediche precedentemente acquisite quale specialista gastroenterologo dell' Pt_1
(comportando l'attività di Medicina Generale, inevitabilmente, anche la trattazione di pazienti affetti da patologie del sistema digerente, così come ha trovato concreto riscontro, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e , Pt_8 Tes_1 Tes_2 testualmente riportate nella gravata sentenza) ma che non erano nemmeno estranee al suo bagaglio professionale, risultando in atti lo svolgimento da parte di quest'ultimo, così come rilevato dal Tribunale, lo svolgimento per più anni, dal 1999 al 2008, di attività di medico di medicina generale , dalla stessa documentazione prodotta in allegato al ricorso (cfr certificato di servizio prodotto come parte dell'all. 1 del ricorso di primo grado),.
Trattasi quindi di scelta organizzativa aziendale, di per sé non sindacabile nella presente sede, in quanto non arbitraria né irrazionale (né quanto allo spostamento in sé presso il reparto di Medicina Generale, né quanto all'individuazione dell'odierno NT come destinatario di tale provvedimento), relativamente al quale debbono pertanto escludersi tanto la possibilità di ravvisare intenti vessatori da parte dell'ente datore che ragioni di danno a carico di quest'ultimo.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che non può ritenersi idoneamente comprovato, ai fini del mobbing, né l'intento persecutorio dell'ente datore (essendo i provvedimenti lamentati frutto di provvedimenti aziendali adottati in funzione di esigenze organizzative dell'attività di gastroenterologia ed endoscopica o clinica a cui era stato assegnato) nè il concreto assoggettamento dell'odierno NT a carichi di lavoro, oggettivamente non esigibili o stressogeni, senza che tale prova possa rinvenirsi dalla documentazione indicata dall'NT (all.ti da 32 a 62 del ricorso di primo grado), significativa quest'ultima, così come rilevato dal Tribunale, di ordinaria dialettica lavorativa (costituita, in particolare, da richieste o doglianze dello stesso NT).
Con un terzo motivo l'NT contesta la gravata sentenza per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art 2103 comma 1 c.c.. Error in judicando. Erronea ed omessa pronuncia su specifici profili di fatto e diritto. Mancata ammissione e mancata ed erronea valutazione delle prove testimoniali delle risultanze probatorie”.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza di un danno morale in relazione al mancato esercizio da parte dell'NT dell'attività di responsabile della UOS di Endoscopia digestiva.
Evidenzia a tale proposito come lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto essergli stato impedito lo svolgimento delle mansioni per cui era stato assunto con conseguente suo diritto al risarcimento del danno.
Contesta a tale proposito le valutazioni istruttorie del Tribunale in quanto fondate esclusivamente su prove orali anziché su circostanze che avrebbero dovuto necessariamente essere provate per iscritto, evidenziando la mancanza di prova scritta in ordine ad una organizzazione diversa di tale UOS rispetto a quella della comunicazione organizzativa del 24/7/2013 che istituiva, nell'ambito della
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con conseguente assenza di prova dell'avvenuta Parte_10 soppressione nel 2015 di quest'ultima e della sua riattivazione solo nel 2020 in occasione Per_ dell'arrivo del dott. .
Contesta altresì il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure di un danno biologico in particolare ove aveva escluso l'idoneità probatoria delle perizie di parte depositate (di cui rivendica il valore indiziario) e ove non avrebbe correttamente valutato le prove documentarie testimoniali raccolte nella precedente fase del giudizio.
Si osserva a tale proposito che, così come si evince con chiarezza dal complessivo contenuto del motivo di appello, il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del risarcimento del danno risulta essere stato contestato dall'NT esclusivamente con Parte riferimento all'impedimento a svolgere le mansioni di responsabile della a partire dal febbraio 2020, non essendo invece stato impugnato il mancato accoglimento delle rivendicazioni risarcitorie relative alle altre condotte dedotte come mobbizzanti (ad es. con riferimento alla mancata possibilità di svolgimento di attività ambulatoriale intramoenia) con conseguente formazione a tale proposito del giudicato interno.
Ciò premesso il motivo, nei termini in cui stato formulato, non può trovare accoglimento alla stregua delle assorbenti considerazioni che seguono.
Si osserva infatti che il Tribunale, pur riconoscendo l'illegittimità della privazione, nel periodo da febbraio ad aprile 2020, della funzione di responsabile della Parte_2
con conseguente impedimento dell'NT allo svolgimento delle relative
[...] mansioni (evidenziando, con passaggio non contestato, come tale condotta fosse stata adottata in violazione del disposto dell'art. 2103 c.c.) aveva tuttavia respinto la domanda di risarcimento dell'NT, in assenza di idonea prova del danno, tanto con riferimento al danno biologico ed esistenziale lamentato, che con riferimento alla sua componente morale.
Rilevava in particolare a tale proposito, con riferimento al danno biologico, l'inidoneità delle allegazioni e delle produzioni documentali atte a dimostrare il nesso causale tra la patologia lamentata (“Grave disturbo dell'Adattamento con Stato Depressivo e Stato d'Ansia Generalizzato”) e la condotta datoriale, evidenziando come entrambe le relazioni di parte prodotte dall'NT fossero “di fonte chiaramente anamnestica, che si basano solo sulle circostanze riferite dallo stesso ricorrente, che di per sè non provano nulla e tantomeno il nesso di causalità con la specifica condotta oggetto del presente giudizio, tanto più che la patologia del ricorrente risulta preesistere allo specifico fatto che viene qui in rilievo, essendo stata diagnosticata fin dal 2017, come si legge nelle relazioni in atti” .
Escludeva la sussistenza anche della componente di danno esistenziale così come configurato dalla giurisprudenza di legittimità, quale componente di danno (distinta sia dal danno morale che da quello biologico) consistente in un “ pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.
Evidenziava anche in questo caso l'assenza di allegazioni e prove in ordine a
“significative alterazioni in peggio nei rapporti e nelle abitudini di vita del ricorrente”. Affermava infine anche la mancanza di prova, in relazione al dimensionamento subito, di un danno morale.
Escludeva in particolare che, all'esito dell'istruttoria svolta, fosse emersa prova la prova di elementi indiziari sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata tale componente di danno escludendo in particolare che la privazione dell'incarico di responsabilità della avesse prodotto in capo Parte_2 all'NT un danno di immagine a livello endo-aziendale.
Evidenziava in particolare, sulla base delle testimonianze assunte, come l'odierno NT fosse stato “privato, per un breve lasso di tempo, di un incarico che in realtà non aveva mai svolto in precedenza e quantomeno dal 2015” evidenziando come lo stesso pur essendo considerato un punto di riferimento della non avesse mai Parte_2 concretamente avuto, in tale periodo, la direzione e la responsabilità di tale reparto Parte essendo quest'ultima sempre spettata al primario di Chirurgia Generale a cui la afferiva.
Evidenziava a tale proposito il contenuto delle deposizioni rese da tutti i testi escussi evidenziando altresì come non fosse stata nemmeno prodotta dal lavoratore documentazione comprovante “lo svolgimento da parte sua di un tale incarico di responsabilità (ordini di servizio al personale, gestione delle ferie, ecc.)”
Trattasi di motivazione conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (alla cui stregua il danno da demansionamento non può reputarsi sussistente in re ipsa per il solo verificarsi del demansionamento ma deve essere oggetto di specifiche allegazioni o prove da parte del lavoratore, cfr. ad es., ex multis, Cass Sez. Un. n. 6572 del 24/03/2006 o, più recentemente, Cass. n. 21527 del 31/07/2024 ) che non può reputarsi idoneamente contestata da parte dell'NT e con cui quest'ultimo non si confronta compiutamente.
L'NT si è infatti limitato, in sostanza, a rivendicare la possibilità di ottenere il risarcimento derivante dalla illegittima condotta dell'NT, senza tuttavia contestare specificamente, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, le motivazioni e le valutazioni istruttorie addotte espressamente a fondamento della concreta insussistenza di allegazioni e prove idonee in ordine al concreto verificarsi in suo capo di un danno biologico, esistenziale o morale.
Tali contestazioni specifiche non possono reputarsi sussistenti, si osserva, nemmeno con riferimento alla ritenuta mancanza di prova sul danno biologico.
L'NT si è infatti limitato a tale proposito ad evidenziare il valore probatorio della perizia di parte (atto quest'ultimo privo di autonomo valore probatorio essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del 06/08/2015) e ad invocare, in modo generico (senza contestare in concreto le specifiche valutazioni effettuate a tale proposito dal Tribunale), una corretta valutazione “delle prove documentali e testimoniali raccolte nel giudizio”, senza tuttavia contestare in modo specifico le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal Tribunale in particolare in ordine alla inidoneità della documentazione medica prodotta a comprovare il nesso causale della lamentata patologia con il demansionamento subito (nei limiti in cui era stato accertato dal giudice di prime cure) tanto in ragione del suo contenuto anamnestico che in ragione della documentata preesistenza (essendo stata diagnosticata sin dal 2017) rispetto all'accertato demansionamento.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'NT al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario