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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 6460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN, nella causa iscritta al n. 6460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nata il [...] in [...], Argentina (DNI 25.456.219), la minore Parte_1
, nata il [...], in [...], Argentina (DNI 46.884.697) rappresentati dai Persona_1 genitori, sig.ra e il sig. (DNI 23.395.975), Parte_1 Persona_2 Persona_3
nato il [...] in [...], Argentina (DNI 44.578.400) e
[...] Persona_4
nata il [...] in [...], Argentina (DNI 33.270.682) tutti elettivamente domiciliati in Roma,
[...]
Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia IA, (C.F. ) e dell'avv. Silvia C.F._1
IA (C.F. ) che rappresentano e difendono loro, come da procure unite al C.F._2 presente ricorso, così da formarne parte integrante (all. n.19).
I difensori dichiarano, ai sensi di cui all'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni presso il numero di fax 06.8555032 e il loro indirizzo di posta elettronica PEC
e , così indicato ai sensi e Email_1 Email_2 per gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11.02.05 n. 68
ricorrenti nei confronti di
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 CP_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente e
in sede Controparte_3
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis per essere discendente di (o ), cittadino italiano emigrato in Persona_5 Persona_6
Argentina il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino argentino.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
Il sig. era cittadino italiano, nato a Lula, in [...], Italia il 22.06.1888 Persona_5 da genitori italiani, sig. e sig.ra , come da estratto del certificato di nascita Persona_7 Persona_8 rilasciato dal Comune di Lula (all. n. 1);
Successivamente, il sig. emigrava in Argentina insieme alla sua famiglia;
Per_5
In data 16.05.1921 in Córdoba, Argentina, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
(all. n. 3) e dalla loro unione nascevano i loro due figli: il sig. Parte_2 Persona_9 in data 07.03.1925, in Los Surgentes, Córdoba, Argentina, (all. n. 5) e la sig.ra Persona_10 in data 17.07.1930 a Los Surgentes, Córdoba, Argentina (all. n. 15); Perso il sig. i naturalizzava argentino, pertanto, alla data di nascita dei suoi due figli Persona_5 trasferiva loro la cittadinanza italiana (certificato di non naturalizzazione – all. n. 2) e quest'ultimi la trasferivano ai loro discendenti;
In data 10.12.1949, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 Persona_12
(all. n. 6) e dalla loro unione nasceva, in data 20.11.1951 a Córdoba, il sig.
[...] Persona_13
(all. n. 8);
[...]
Il sig. contraeva matrimonio a Córdoba in data 21.06.1974 con la sig.ra Persona_13 [...]
(all. n. 9) e dalla loro unione nasceva a Córdoba, Argentina, in data Persona_14
25.08.1976 la loro figlia (all. n. 11), odierna ricorrente e pronipote Parte_1 del sig. Persona_5
In data 21.12.2001 contraeva matrimonio a Córdoba, Argentina, con Parte_1
(all. n. 12) e dalla loro unione nascevano i loro due figli: il Persona_2 Persona_3
24.03.2003 a Córdoba Argentina (all. n. 14) e il 15.09.2006 a Córdoba Persona_1
Argentina (all. n. 13), entrambi odierni ricorrenti e pronipoti del sig. Persona_5
La sig.ra figlia del sig. non contraeva matrimonio ed ebbe una Persona_10 Persona_5 figlia con il sig. di nome nata a [...] il [...] (all. n. Persona_15 Persona_16
17).
La sig.ra non contraeva matrimonio ed ebbe una figlia con il sig. Persona_16 Persona_17
di nome nata a [...], Argentina, in
[...] Persona_4 data 25.09.1987, odierna ricorrente e pronipote del sig. (all. n. 18). Persona_5
-
I ricorrenti hanno dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La linea diretta tra i ricorrenti e l'avo italiano è di origine paterna ma, nel caso in esame, il riconoscimento della cittadinanza italiana è per via giudiziale visto il negato diritto dello status civitatis iure sanguinis causato dall'enorme ritardo da parte dei Consolati italiani in Argentina.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi anche in conformità al principio di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.
Ebbene, le amministrazioni hanno 730 giorni per evadere i procedimenti di loro competenza, ma i Consolati italiani in Argentina, in particolare nel caso di specie il Consolato italiano di Córdoba, per motivazioni che si andranno ad esaminare più dettagliatamente, non rispettano tali termini creando disagi, incertezze e sconforto nei richiedenti la cittadinanza italiana.
Infatti, così come accertato e dichiarato, in modo univoco e costante, dal Tribunale Civile di Roma (sino al
22 giugno 2022, anteriforma 206/2021, unico organo giurisdizionale competente a decidere sulla materia):
“L'INCERTEZZA IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLA RICHIESTA DI
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO IU IS E IL
DECORSO DI UN LASSO TEMPORALE IRRAGIONEVOLE RISPETTO ALL'INTERESSE
VANTATO, COMPORTANTE UNA LESIONE DELL'INTERESSE , EQUIVALGONO CP_4
AD UN DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO, GIUSTIFICANDO L'INTERESSE
A RICORRERE ALLA
TUTELA GIURISDIZIONALE”, (cftr tra le altre, Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza del 18.02.2022 Giudice Dott.ssa Simonetta Minotti;
del 06.05.2022 Giudice
Dott.ssa Francesca De Luca;
del 09.06.22 Giudice Dott.ssa Adele Pezone e del 29.06.2022 Giudice Dott.ssa
AL LA – all. n. 22).
Ed ancora, a dicembre del 2020, il Tribunale di Roma ha confermato il precedente indirizzo giurisprudenziale considerando ammissibile il ricorso per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis “ANCHE SE NON
SONO ANCORA TRASCORSI I TERMINI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO IL CONSOLATO COMPETENTE” (Tribunale Civile di Roma rg. 24260/2019 ordinanza del 10.12.2020 - all. n.22). Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, senza aspettare lo spirare dei due anni entro cui il dovrebbe accogliere l'istanza, i ricorrenti posso presentare il Parte_3 ricorso presso il Tribunale - prima Roma, ora quello competente ai sensi della citata riforma 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022, nel caso di specie il Tribunale di Trieste - essendo impossibile per il stesso, visti i ritardi come di seguito descritti, evadere la pratica nel rispetto dei termini di cui Parte_3 all'art. 2 della legge 241. Sempre in base a quanto stabilito dal Tribunale, i tempi di risposta irragionevoli da parte dei si sostanziano in un diniego di giustizia e, pertanto, si riconosce la necessità per gli Parte_4 istanti di ricorrere al Giudice, dichiarando i medesimi cittadini italiani.
Si richiamano, altresì, le ultime ordinanze emesse dal Tribunale di Trieste (giugno e agosto 2023, all. n. 21)e del Tribunale di Roma, le quali richiamano la precedente giurisprudenza confermando che il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Ciò è ancor più giustificato dalla situazione di totale paralisi in Argentina.
I consolati italiani non sono in grado di gestire le richieste di riconoscimento che si sono accumulate negli anni;
per di più, il periodo della pandemia ha aggravato la situazione diminuendo il personale negli uffici amministrativi ed aumentando il numero delle richieste, tanto che i non consentono di fissare nuovi Parte_4 appuntamenti e quindi accettare nuove pratiche di riconoscimento. In particolare, il Consolato Consolato italiano di Córdoba, competente per i richiedenti, è in enorme ritardo nella gestione degli appuntamenti tanto che ci sono liste di attesa interminabili e per il momento la possibilità di prendere un appuntamento è sospesa fino a data da destinarsi.
Nel sito web del Consolato italiano di Córdoba, nella pagina “Pren@tami” - che dovrebbe facilitare l'accesso all'appuntamento per la consegna di tutta la documentazione relativa la richiesta de qua - compare un messaggio automatico che avvisa che è impossibile inserirsi nella lista di attesa e che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”; mentre nella pagina riservata alla richiesta per la cittadinanza italiana iure sanguinis è riportato l'avviso che segue “Le richieste di turni per ricostruire la cittadinanza tramite il sistema Prenot@Mi “sarà pubblicata esclusivamente sul sito web istituzionale e sui social network ufficiali del indicandone data e orario.” pertanto saranno accettate solo le Parte_5 pratiche relative ai turni ottenuti con il precedente sistema ma. Non c'è quindi certezza su quando daranno una nuova data per poter richiedere un appuntamento per presentare la cartella di cittadinanza italiana. (si vedano in allegato i vari tentativi di accesso al sito eseguiti dai ricorrenti, all. n.25).
Questo significa che il richiedente rimane in uno stato di totale incertezza, tale da non conoscere né l'inizio né la fine della propria pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, nell'attesa di un tempo indeterminato e irragionevole. L'aumento esponenziale delle richieste ha creato un ritardo senza precedenti che sta portando, giorno dopo giorno, al collasso del sistema amministrativo italiano in Argentina che rende impossibile l'evasione nei termini dei due anni delle richieste precedenti e, conseguentemente, di quelle più recenti.
La gravità della situazione è emersa anche da note testate giornalistiche che testimoniano il calvario dei cittadini al momento della loro richiesta: orari di ricevimento limitati a solo poche ore in un giorno della settimana, ore di attesa al telefono o impossibilità di accesso al sito web e alla pagina richiesta per l'inizio della procedura.
Di seguito una lista di siti che attestano la situazione attuale presso i tutti i Consolati italiani in Argentina
(nell'allegato n. 23 gli articoli sono riportati in formato pdf e tradotti all'italiano)
(https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ciudadania-italiana-el-gran-problema-queenfrentan-hoy-los- argentinos-que-quieren-obtenerla-nid27062022/; https://el-periodico.com.ar/local/ciudadania-italiana---lo- complicado-sigue-siendoobtener-los-turnos---dijo-agente-consular-en- sanfrancisco_a62dada736ba0074d67c71c02; https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-no-hay-turnos-para- la-ciudadania-italiana-lasconsultas-crecieron-entre-un-400-y-500-desde-2020/ ; https://www.lanacion.com.ar/sociedad/exodo-en-pandemia-obtener-la-ciudadaniaitaliana-un-tramite-cada- vez-mas-complicado-nid05042021/; https://www.lacapitalmdp.com/ciudadana-italiana-buscan-revertir-la-falta-de-turnos-yagilizar-el-tramite/
https://www.perfil.com/noticias/amp/sociedad/ciudadania-italianaaumentan-los-reclamos-por-las-excesivas- demoras-consulares.phtml); https://www.carlospazvivo.com/ciudadania-italiana-tarea-dificil-de-tramitar- pero-noimposible/
Non solo, questo enorme ritardo ha, conseguentemente, comportato l'insorgere di gestori privati i quali - approfittando del momento e della disperazione delle persone - promettono di ottenere, velocemente e a pagamento, un appuntamento al utilizzando, molto spesso illecitamente, metodi e programmi Parte_3 informatici così da eludere le piattaforme dedicate;
oppure, offrendo, sempre a pagamento, la possibilità di ottenere un turno utilizzando collegamenti più performanti, tutto ciò a discapito di coloro che tentano da mesi, se non da anni, di prenotare un appuntamento tramite l'accesso previsto dal sito internet del Consolato di appartenenza, come emerge dalla documentazione allegata (all. n.25), tanto che alcuni sono stati Parte_4 costretti a comunicare nella pagina HOME del sito web il seguente avviso “Sistema Prenot@Mi
ATTENZIONE ALLE FRODI! il servizio è sempre gratuito”.
Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Con memoria di costituzione depositata il 10.11.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 03.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_5 Per_6
) cittadino italiano, nato a Lula (SS), il 22/06/1888, il quale non risulta abbia mai rinunciato
[...] alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 29 settembre 2021 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (documento n 2 ).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_6 Parte_7
, e in epigrafe
[...] Persona_18 Parte_8 compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina AN)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN, nella causa iscritta al n. 6460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nata il [...] in [...], Argentina (DNI 25.456.219), la minore Parte_1
, nata il [...], in [...], Argentina (DNI 46.884.697) rappresentati dai Persona_1 genitori, sig.ra e il sig. (DNI 23.395.975), Parte_1 Persona_2 Persona_3
nato il [...] in [...], Argentina (DNI 44.578.400) e
[...] Persona_4
nata il [...] in [...], Argentina (DNI 33.270.682) tutti elettivamente domiciliati in Roma,
[...]
Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia IA, (C.F. ) e dell'avv. Silvia C.F._1
IA (C.F. ) che rappresentano e difendono loro, come da procure unite al C.F._2 presente ricorso, così da formarne parte integrante (all. n.19).
I difensori dichiarano, ai sensi di cui all'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni presso il numero di fax 06.8555032 e il loro indirizzo di posta elettronica PEC
e , così indicato ai sensi e Email_1 Email_2 per gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11.02.05 n. 68
ricorrenti nei confronti di
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 CP_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente e
in sede Controparte_3
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis per essere discendente di (o ), cittadino italiano emigrato in Persona_5 Persona_6
Argentina il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino argentino.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
Il sig. era cittadino italiano, nato a Lula, in [...], Italia il 22.06.1888 Persona_5 da genitori italiani, sig. e sig.ra , come da estratto del certificato di nascita Persona_7 Persona_8 rilasciato dal Comune di Lula (all. n. 1);
Successivamente, il sig. emigrava in Argentina insieme alla sua famiglia;
Per_5
In data 16.05.1921 in Córdoba, Argentina, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
(all. n. 3) e dalla loro unione nascevano i loro due figli: il sig. Parte_2 Persona_9 in data 07.03.1925, in Los Surgentes, Córdoba, Argentina, (all. n. 5) e la sig.ra Persona_10 in data 17.07.1930 a Los Surgentes, Córdoba, Argentina (all. n. 15); Perso il sig. i naturalizzava argentino, pertanto, alla data di nascita dei suoi due figli Persona_5 trasferiva loro la cittadinanza italiana (certificato di non naturalizzazione – all. n. 2) e quest'ultimi la trasferivano ai loro discendenti;
In data 10.12.1949, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 Persona_12
(all. n. 6) e dalla loro unione nasceva, in data 20.11.1951 a Córdoba, il sig.
[...] Persona_13
(all. n. 8);
[...]
Il sig. contraeva matrimonio a Córdoba in data 21.06.1974 con la sig.ra Persona_13 [...]
(all. n. 9) e dalla loro unione nasceva a Córdoba, Argentina, in data Persona_14
25.08.1976 la loro figlia (all. n. 11), odierna ricorrente e pronipote Parte_1 del sig. Persona_5
In data 21.12.2001 contraeva matrimonio a Córdoba, Argentina, con Parte_1
(all. n. 12) e dalla loro unione nascevano i loro due figli: il Persona_2 Persona_3
24.03.2003 a Córdoba Argentina (all. n. 14) e il 15.09.2006 a Córdoba Persona_1
Argentina (all. n. 13), entrambi odierni ricorrenti e pronipoti del sig. Persona_5
La sig.ra figlia del sig. non contraeva matrimonio ed ebbe una Persona_10 Persona_5 figlia con il sig. di nome nata a [...] il [...] (all. n. Persona_15 Persona_16
17).
La sig.ra non contraeva matrimonio ed ebbe una figlia con il sig. Persona_16 Persona_17
di nome nata a [...], Argentina, in
[...] Persona_4 data 25.09.1987, odierna ricorrente e pronipote del sig. (all. n. 18). Persona_5
-
I ricorrenti hanno dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La linea diretta tra i ricorrenti e l'avo italiano è di origine paterna ma, nel caso in esame, il riconoscimento della cittadinanza italiana è per via giudiziale visto il negato diritto dello status civitatis iure sanguinis causato dall'enorme ritardo da parte dei Consolati italiani in Argentina.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi anche in conformità al principio di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.
Ebbene, le amministrazioni hanno 730 giorni per evadere i procedimenti di loro competenza, ma i Consolati italiani in Argentina, in particolare nel caso di specie il Consolato italiano di Córdoba, per motivazioni che si andranno ad esaminare più dettagliatamente, non rispettano tali termini creando disagi, incertezze e sconforto nei richiedenti la cittadinanza italiana.
Infatti, così come accertato e dichiarato, in modo univoco e costante, dal Tribunale Civile di Roma (sino al
22 giugno 2022, anteriforma 206/2021, unico organo giurisdizionale competente a decidere sulla materia):
“L'INCERTEZZA IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLA RICHIESTA DI
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO IU IS E IL
DECORSO DI UN LASSO TEMPORALE IRRAGIONEVOLE RISPETTO ALL'INTERESSE
VANTATO, COMPORTANTE UNA LESIONE DELL'INTERESSE , EQUIVALGONO CP_4
AD UN DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO, GIUSTIFICANDO L'INTERESSE
A RICORRERE ALLA
TUTELA GIURISDIZIONALE”, (cftr tra le altre, Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza del 18.02.2022 Giudice Dott.ssa Simonetta Minotti;
del 06.05.2022 Giudice
Dott.ssa Francesca De Luca;
del 09.06.22 Giudice Dott.ssa Adele Pezone e del 29.06.2022 Giudice Dott.ssa
AL LA – all. n. 22).
Ed ancora, a dicembre del 2020, il Tribunale di Roma ha confermato il precedente indirizzo giurisprudenziale considerando ammissibile il ricorso per l'ottenimento della cittadinanza iure sanguinis “ANCHE SE NON
SONO ANCORA TRASCORSI I TERMINI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO IL CONSOLATO COMPETENTE” (Tribunale Civile di Roma rg. 24260/2019 ordinanza del 10.12.2020 - all. n.22). Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, senza aspettare lo spirare dei due anni entro cui il dovrebbe accogliere l'istanza, i ricorrenti posso presentare il Parte_3 ricorso presso il Tribunale - prima Roma, ora quello competente ai sensi della citata riforma 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022, nel caso di specie il Tribunale di Trieste - essendo impossibile per il stesso, visti i ritardi come di seguito descritti, evadere la pratica nel rispetto dei termini di cui Parte_3 all'art. 2 della legge 241. Sempre in base a quanto stabilito dal Tribunale, i tempi di risposta irragionevoli da parte dei si sostanziano in un diniego di giustizia e, pertanto, si riconosce la necessità per gli Parte_4 istanti di ricorrere al Giudice, dichiarando i medesimi cittadini italiani.
Si richiamano, altresì, le ultime ordinanze emesse dal Tribunale di Trieste (giugno e agosto 2023, all. n. 21)e del Tribunale di Roma, le quali richiamano la precedente giurisprudenza confermando che il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Ciò è ancor più giustificato dalla situazione di totale paralisi in Argentina.
I consolati italiani non sono in grado di gestire le richieste di riconoscimento che si sono accumulate negli anni;
per di più, il periodo della pandemia ha aggravato la situazione diminuendo il personale negli uffici amministrativi ed aumentando il numero delle richieste, tanto che i non consentono di fissare nuovi Parte_4 appuntamenti e quindi accettare nuove pratiche di riconoscimento. In particolare, il Consolato Consolato italiano di Córdoba, competente per i richiedenti, è in enorme ritardo nella gestione degli appuntamenti tanto che ci sono liste di attesa interminabili e per il momento la possibilità di prendere un appuntamento è sospesa fino a data da destinarsi.
Nel sito web del Consolato italiano di Córdoba, nella pagina “Pren@tami” - che dovrebbe facilitare l'accesso all'appuntamento per la consegna di tutta la documentazione relativa la richiesta de qua - compare un messaggio automatico che avvisa che è impossibile inserirsi nella lista di attesa e che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”; mentre nella pagina riservata alla richiesta per la cittadinanza italiana iure sanguinis è riportato l'avviso che segue “Le richieste di turni per ricostruire la cittadinanza tramite il sistema Prenot@Mi “sarà pubblicata esclusivamente sul sito web istituzionale e sui social network ufficiali del indicandone data e orario.” pertanto saranno accettate solo le Parte_5 pratiche relative ai turni ottenuti con il precedente sistema ma. Non c'è quindi certezza su quando daranno una nuova data per poter richiedere un appuntamento per presentare la cartella di cittadinanza italiana. (si vedano in allegato i vari tentativi di accesso al sito eseguiti dai ricorrenti, all. n.25).
Questo significa che il richiedente rimane in uno stato di totale incertezza, tale da non conoscere né l'inizio né la fine della propria pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, nell'attesa di un tempo indeterminato e irragionevole. L'aumento esponenziale delle richieste ha creato un ritardo senza precedenti che sta portando, giorno dopo giorno, al collasso del sistema amministrativo italiano in Argentina che rende impossibile l'evasione nei termini dei due anni delle richieste precedenti e, conseguentemente, di quelle più recenti.
La gravità della situazione è emersa anche da note testate giornalistiche che testimoniano il calvario dei cittadini al momento della loro richiesta: orari di ricevimento limitati a solo poche ore in un giorno della settimana, ore di attesa al telefono o impossibilità di accesso al sito web e alla pagina richiesta per l'inizio della procedura.
Di seguito una lista di siti che attestano la situazione attuale presso i tutti i Consolati italiani in Argentina
(nell'allegato n. 23 gli articoli sono riportati in formato pdf e tradotti all'italiano)
(https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ciudadania-italiana-el-gran-problema-queenfrentan-hoy-los- argentinos-que-quieren-obtenerla-nid27062022/; https://el-periodico.com.ar/local/ciudadania-italiana---lo- complicado-sigue-siendoobtener-los-turnos---dijo-agente-consular-en- sanfrancisco_a62dada736ba0074d67c71c02; https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-no-hay-turnos-para- la-ciudadania-italiana-lasconsultas-crecieron-entre-un-400-y-500-desde-2020/ ; https://www.lanacion.com.ar/sociedad/exodo-en-pandemia-obtener-la-ciudadaniaitaliana-un-tramite-cada- vez-mas-complicado-nid05042021/; https://www.lacapitalmdp.com/ciudadana-italiana-buscan-revertir-la-falta-de-turnos-yagilizar-el-tramite/
https://www.perfil.com/noticias/amp/sociedad/ciudadania-italianaaumentan-los-reclamos-por-las-excesivas- demoras-consulares.phtml); https://www.carlospazvivo.com/ciudadania-italiana-tarea-dificil-de-tramitar- pero-noimposible/
Non solo, questo enorme ritardo ha, conseguentemente, comportato l'insorgere di gestori privati i quali - approfittando del momento e della disperazione delle persone - promettono di ottenere, velocemente e a pagamento, un appuntamento al utilizzando, molto spesso illecitamente, metodi e programmi Parte_3 informatici così da eludere le piattaforme dedicate;
oppure, offrendo, sempre a pagamento, la possibilità di ottenere un turno utilizzando collegamenti più performanti, tutto ciò a discapito di coloro che tentano da mesi, se non da anni, di prenotare un appuntamento tramite l'accesso previsto dal sito internet del Consolato di appartenenza, come emerge dalla documentazione allegata (all. n.25), tanto che alcuni sono stati Parte_4 costretti a comunicare nella pagina HOME del sito web il seguente avviso “Sistema Prenot@Mi
ATTENZIONE ALLE FRODI! il servizio è sempre gratuito”.
Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Con memoria di costituzione depositata il 10.11.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse.
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Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 03.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_5 Per_6
) cittadino italiano, nato a Lula (SS), il 22/06/1888, il quale non risulta abbia mai rinunciato
[...] alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 29 settembre 2021 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (documento n 2 ).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_6 Parte_7
, e in epigrafe
[...] Persona_18 Parte_8 compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina AN)