Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2025, proposto dalla società Exess S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Andena, Fabio Romanenghi e Mauro Umilta', con domicilio eletto presso lo studio Fabio Romanenghi in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
contro
il Ministero dell'Interno - Questore di Milano, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del diniego (parziale) di accesso agli atti di cui alla comunicazione della Questura di Milano Div. Polizia Amministrativa e Sociale prot. N. 0247914 dell'11.6.2025;
- di ogni atto eventualmente connesso;
nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente di ottenere copia degli atti richiamati nella “sintesi dei motivi per la quale è richiesta l'adozione del provvedimento” della Legione Carabinieri Lombardia - Tenenza di Bollate n. 53/18-2/2025 del 12.5.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Vista la memoria del 20 ottobre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER US US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la società Exess srl presentava dinanzi a questo T.A.R. il ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di Milano n. 0280134 dell’1.7.2025 che aveva disposto la chiusura del bar della società per 10 giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS, allibrato al 2457/2025;
- non avendo, però, la Questura., con il provvedimento dell’11 giugno 2025, rilasciato tutti i documenti richiesti dalla società in sede di procedimento il 6 giugno, la stessa società notificava, in data 10.7.2025, il ricorso di cui in epigrafe per mezzo del quale chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del citato diniego questorile, nonché il conseguente accertamento del proprio diritto di ottenere copia degli atti di cui all’istanza del 6 giugno 2025;
Premesso, altresì, che:
- nelle more, la Questura depositava, per mezzo della difesa erariale, depositava in data 21.7.2025 nel fascicolo di cui al ricorso R.G. 2457/2025 i documenti richiesti;
- alla camera di consiglio del 15.10.2025 il Collegio disponeva un rinvio per consentire alla scrivente difesa se vi fosse ancora interesse al ricorso;
Rilevato che:
- in vista della nuova udienza camerale, con memoria del 20 ottobre 2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di dichiarare l’impugnativa improcedibile per la cessazione della materia del contendere con condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio;
- giunta, infine, la camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto del relativo interesse alla decisione;
Considerato che:
- con riferimento al sopra richiamata memoria del 20 ottobre 2025 con la quale si chiedeva la declaratoria di improcedibilità per la sopravvenuta cessata materia del contendere, questa, pur dando conto della sopravvenuta acquisizione degli atti di cui all’istanza di ostensione, non offre però elementi atti a far riscontrare una ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendo stato trovato soddisfacimento alla domanda ostensiva in disamina aliunde , in un altro processo, e non nel presente giudizio per mezzo del deposito della documentazione;
- la suddetta richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere valga comunque a sottendere il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della presente controversia;
Ritenuto, pertanto, che sulla base di quanto fin qui rilevato al Collegio non resta che emettere la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito processuale della vicenda in controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON VI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
ER US US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER US US | ON VI |
IL SEGRETARIO