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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 2658/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM - il 22.09.1996), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma Viale Giulio Cesare n. 95, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Massimo Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2024, - esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la prestazione di cui all'art. 1 legge n. 222 del
1984 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del citato requisito medico-legale e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva escluso la CP_ ricorrenza di detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza delle condizioni mediche ai fini della prestazione reclamata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 30.4.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, avvenuto il 4.4.2024.
1 Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta l'assoluta genericità ed inconsistenza dell'elaborato peritale nonché l'omissione dell'indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente.
Ebbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del proprio consulente Dott. , che nonostante la nomina non ha preso parte alle Persona_1 indagini peritali, non formulato osservazioni critiche avverso la bozza peritale. Inoltre, non è stato dedotto un ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
Ad ogni modo, il Ctu nominato (dott. ) ha accertato, in modo chiaro all'esito di Persona_2 un articolato ed esaustivo ragionamento scientifico, che la parte ricorrente non presenta una permanente riduzione della propria capacità lavorativa, a meno di un terzo, necessaria per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84.
Invero, il Ctu, nel valutare le singole infermità da cui è affetta la ricorrente ( Endometriosi in trattamento con CI , Febbre mediterranea familiare, Sindrome depressiva endoreattiva media, Iniziali note artrosiche assili), ha evidenziato quanto segue: “ L'endometriosi è inserita nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado"). […] La febbre familiare mediterranea (FMF) è una malattia trasmessa geneticamente. Appartiene al gruppo delle malattie autoinfiammatorie che sono malattie rare caratterizzate da episodi ricorrenti, di febbre e infiammazione. La maggior parte dei pazienti
2 risponde bene alla HI, un farmaco estratto da una pianta, che viene assunto per bocca. Se la terapia viene presa correttamente e soprattutto in maniera regolare, i pazienti non svilupperanno nessuna complicanza e avranno una ottima qualità di vita senza alcuna limitazione […]. La depressione è una patologia comportamentale a carico della vita di relazione con un interessamento del tono dell'umore e la “voglia di vivere” nettamente influenzata in senso peggiorativo.
[…] Nel caso di specie, la Ricorrente è seguita in counseling prevalentemente per la endometriosi con scheda valutativa prodotta in atti e nella quale prevale solo il sintomo della dismenorrea, Tutto il corredo sintomatologico/funzionale comunque NON limita l'attività di impiegata ”.
Tali risultanze della Ctu medico legale appaiono sufficientemente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Del resto, nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto. Non può trovare accoglimento, poi, la censura in merito all'omissione dell'indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie, non trattandosi nel caso di specie di una invalidità civile ma della richiesta di un assegno ordinario di invalidità, connesso al solo requisito medico della riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
3 - dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 9.1.2025
4
Il Giudice
Alessio Di Pietro