TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 6-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 28.8.2025 da codice fiscale Parte_1
, nato a [...] il [...] residente in [...] nel comune di C.F._1
San Lorenzo Isontino (GO), in qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede legale in Via
Tiepolo n. 5 nel comune di San Lorenzo Isontino (GO) iscritta presso il Registro Imprese (n. REA GO-
74719; partita iva ), domicilio digitale per l'apertura della procedura P.IVA_1 Email_1 di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che in qualità di titolare della omonima ditta individuale ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: che sussiste la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII in quanto la sede della ditta individuale è situata nel comune di San Lorenzo Isontino, appartenente al circondario di questo ufficio;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII come emerge dalla situazione economica, patrimoniale e finanziaria rappresentata dall'O.C.C. che non permette al ricorrente di onerare con regolarità i propri debiti;
che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, dovendosi qualificare come impresa minore in quanto possiede cumulativamente i requisiti richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevato, quanto alla richiesta di escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto targata EF666LH,
che tale bene mobile registrato può essere considerato come necessario all'esercizio dell'attività professionale e pertanto non pignorabile ai sensi dell'art. 515 c.p.c. con conseguente sua estromissione dall'attivo da apprendere alla procedura;
si dà atto altresì dello scarso valore di tale bene che risulta immatricolato nel 2010 e acquistato nel 2015 al prezzo di 1.250 € con conseguente sostanziale inutilità della sua liquidazione ai fini del soddisfacimento dei creditori;
considerata congrua la somma di 690 € mensili necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia alla luce delle spese esposte e della contribuzione proporzionale ai redditi dei coniugi
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
(C.F. ) in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.I. P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. l'avv. Monica Bassanese disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare con esclusione dell'autovettura
Fiat Punto targata EF666LH;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
690,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 28.8.2025 da codice fiscale Parte_1
, nato a [...] il [...] residente in [...] nel comune di C.F._1
San Lorenzo Isontino (GO), in qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede legale in Via
Tiepolo n. 5 nel comune di San Lorenzo Isontino (GO) iscritta presso il Registro Imprese (n. REA GO-
74719; partita iva ), domicilio digitale per l'apertura della procedura P.IVA_1 Email_1 di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice relatore
OSSERVA
Premesso che in qualità di titolare della omonima ditta individuale ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: che sussiste la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII in quanto la sede della ditta individuale è situata nel comune di San Lorenzo Isontino, appartenente al circondario di questo ufficio;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII come emerge dalla situazione economica, patrimoniale e finanziaria rappresentata dall'O.C.C. che non permette al ricorrente di onerare con regolarità i propri debiti;
che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, dovendosi qualificare come impresa minore in quanto possiede cumulativamente i requisiti richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevato, quanto alla richiesta di escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto targata EF666LH,
che tale bene mobile registrato può essere considerato come necessario all'esercizio dell'attività professionale e pertanto non pignorabile ai sensi dell'art. 515 c.p.c. con conseguente sua estromissione dall'attivo da apprendere alla procedura;
si dà atto altresì dello scarso valore di tale bene che risulta immatricolato nel 2010 e acquistato nel 2015 al prezzo di 1.250 € con conseguente sostanziale inutilità della sua liquidazione ai fini del soddisfacimento dei creditori;
considerata congrua la somma di 690 € mensili necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia alla luce delle spese esposte e della contribuzione proporzionale ai redditi dei coniugi
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
(C.F. ) in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.I. P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. l'avv. Monica Bassanese disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare con esclusione dell'autovettura
Fiat Punto targata EF666LH;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
690,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi