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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2029 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 2029/2023 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale avv. , rappresentata e difeso dall'avv. Alfonso Mezzotero Parte_2 per procura in atti
RICORRENTE - OPPONENTE, RICORRENTE IN RICONVENZIONE,
nei confronti di
– C.F. , in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Corrivetti per procura in atti, CP_2
RESISTENTE - OPPOSTO, RESISTENTE IN RICONVENZIONE,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale e da propri atti.
FATTO E DIRITTO
Il richiedeva e otteneva dal Tribunale di Tivoli l'emissione del decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n° 510/2023 (R.G. 799/2023) per il pagamento di € 10.560,00 dovuti a titolo di canone di locazione riferibili al relativo contratto stipulato il 29.1.2016 con la FO AL SP (€ 4.680,00 per residua annualità 2022; € 5.880,00 annualità 2023).
), cui FO AL SP veniva fusa per Parte_1 CP_3 incorporazione, si opponeva al provvedimento monitorio eccependo:
• la carenza di giurisdizione del GO in favore del GA
• la nullità/inefficacia delle clausole contrattuali per violazione delle norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Ritenendo non dovuti i canoni richiesti, ferma la pregiudiziale eccezione, chiedeva quindi la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni sino ad allora illegittimamente introitati dal CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione.
si costituiva in giudizio, contestava i motivi di opposizione e, nel ribadire la sua CP_4 posizione, chiedeva il rigetto della stessa e la conferma del provvedimento monitorio.
Nella fase istruttoria: veniva, allo stato, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
La mediazione disposta dal Giudice aveva esito negativo.
Il Tribunale rileva quanto segue.
1. Per fornire un quadro chiaro e completo dell'argomento è indispensabile esaminare la Co disciplina relativa al patrimonio della .
Come noto, la PA si avvale nel perseguimento dei propri scopi istituzionali di un complesso di beni che formano il patrimonio dello Stato. In generale, i beni che appartengono alla PA si distinguono in demaniali e patrimoniali;
questi ultimi, poi, si distinguono in beni facenti parte del patrimonio disponibile e di quello indisponibile del soggetto pubblico.
Non tutti questi beni, però, rientrano nella nozione di “beni pubblici”, intendendosi tali quei beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (cd. criterio soggettivo o dell'appartenenza), che sono destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse (c.d. criterio oggettivo). Quindi, rientrano nella nozione di bene pubblico solo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile.
La distinzione tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile si basa su un criterio puramente formale, posto che la riconducibilità nell'una o nell'altra categoria dipende dall'espressa individuazione fatta dalla legge: gli articoli 822 ss cc individuano i beni che fanno parte del demanio;
l'art. 826 cc individua i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, tra i quali rientrano tutti i beni appartenenti a Stato, Province e Comuni che non siano individuati come demaniali e che siano “destinati a un pubblico servizio”. In particolare, la qualificazione del bene come “indisponibile” richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: “la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio;
l'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio” (ex multis, Consiglio di Stato 221/2024).
Invece, i beni facenti parte del patrimonio disponibile vengono individuati a contrario e, quindi, per esclusione. Si tratta di quei beni che, pur appartenendo ad un soggetto pubblico, non sono destinati a soddisfare un pubblico interesse e/o che non sono individuati come indisponibili.
Con riguardo ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile la PA agisce ius imperii e, quindi, quale soggetto pubblico titolare di poteri autoritativi, mentre con riferimento ai beni del patrimonio disponibile la P.A. agisce in posizione paritaria rispetto ai contraenti privati e trova applicazione il regime ordinario che regola i rapporti di natura privatistica (di recente sul punto, CassSU 15911/2024). Ne consegue, ad esempio, che la concessione in godimento di beni del patrimonio indisponibile segue lo schema pubblicistico delle concessioni-contratto, mentre quella relativa ai beni del patrimonio disponibile segue lo schema privatistico delle locazioni.
Tale distinzione è fondamentale in quanto costituisce il punto di contrasto in dottrina ed in giurisprudenza – e, per quanto interessa, nel presente giudizio - sull'applicazione della disciplina del CUP ai beni pubblici su cui insistono impianti di Tlc.
2. In questa materia, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al DLgs.
259/2003 (CCE), che ha subito nel corso del tempo numerose ed importanti modifiche, costituisce il riferimento principale in materia di Tlc. In particolare, l'art. 94 del CCE, recante “Servizio universale a prezzi accessibili”, dispone al comma 1 che “su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma”.
L'art. 94 CCE svolge una funzione, da una parte, programmatica, poiché impone allo Stato ed agli organismi competenti, in primis l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), di adottare i provvedimenti e di avviare le iniziative necessarie a garantire ai consumatori l'accesso ad internet ad un prezzo accessibile, dall'altra precettiva nei confronti delle imprese che operano nel mercato delle Tlc e che, sulla base di una logica di puro mercato, non avrebbero interesse alcuno a sviluppare tecnologie ed a realizzare infrastrutture adeguate in contesti territoriali poco appetibili e redditizi.
Tali principi trovano conferma nell'art. 96 CCE in base al quale l'Autorità, qualora ritenga che non sia possibile garantire un servizio di accesso adeguato ad internet a banda larga alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, “può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato”.
L'importanza del servizio Tlc ha condotto il legislatore ad imporre obblighi anche per i soggetti pubblici. In proposito, è rilevante l'art. 49 CCE, il cui comma 13 dispone che “le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”.
Inoltre, l'art. 54 CCE precisa che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia”. Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, DLgs. 33/2016) il legislatore ha ulteriormente chiarito che “l'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Il comma 816 dell'art. 1 della Legge 160/2019, richiamato all'art. 54 del CCE, disciplina il Canone Unico Patrimoniale che ha sostituito, a far data dal 2021, “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
In particolare, il CUP costituisce il canone di riferimento anche ai fini di cui ai commi da 817 a
836 del richiamato art. 1; inoltre, il comma 819 individua con precisione il presupposto di applicazione del CUP:
“a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Inoltre, l'art. 40, comma 5 ter, DL 77/2021 ha introdotto il comma 831 bis all'art. 1 della Legge 160/2019 ai sensi del quale “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente (ndr. “Canone antenne”). Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003(ora art. 54 CCE)”.
In sintesi, la nuova disposizione impone un canone nella misura fissa di € 800,00 per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture. Il canone non è modificabile dai singoli Enti, né può essere maggiorato “da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura”, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 54 CCE.
3. Quindi, si è posto il problema dell'estensione del CUP a tutti i rapporti in essere tra gli Par operatori e la PA aventi ad oggetto la collocazione di impianti di telecomunicazioni.
A stretto rigore, la lettura congiunta dell'art. 1 della Legge 160/2019 commi 831 bis, che individua il CUP per la concessione di spazi destinati all'installazione di impianti di Tlc, 816, che introduce il CUP “ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836”, e 819, che individua espressamente il presupposto del CUP nell'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché dell'art. 54 CCE e, in particolare, dalla modifica al medesimo apportata dall'art. 1, comma 26, del recente DLgs. 48/2024 con cui il legislatore, con evidente intento chiarificatore, ha precisato che la disciplina del CUP si applica “nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia”, induce a ritenere applicabile il CUP ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
Ciononostante, le Imprese che operano nel settore del Tlc forniscono una lettura diversa della norma, in alcune occasioni recepita dalla giurisprudenza, secondo la quale anche agli impianti collocati sui beni del patrimonio disponibile sarebbe applicabile la disciplina del CUP.
4. Sul tema la giurisprudenza è divisa in due diversi orientamenti: uno, maggioritario, che limita l'applicabilità della disciplina speciale del CUP ai soli impianti localizzati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
un secondo, minoritario, che ne estende l'applicazione anche ai beni del patrimonio disponibile.
Quanto al primo, con una recente pronuncia il TAR per la Lombardia, nel dichiarare l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso diretto a far accertare la nullità parziale di un contratto di locazione relativamente al canone pattuito, poiché asseritamente in contrasto con la disciplina del CUP, ha statuito che “né in senso opposto può ritenersi che il bene sia destinato ad un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche in quanto l'art. 1 co. 1 lett. aa) D.Lgs. n. 259 del 2003 […] non intende qualificare come appartenenti al demanio od al patrimonio pubblico questi beni […]. Prevale quindi una nozione oggettiva e non soggettiva di servizio pubblico che comporta l'irrilevanza del regime proprietario. In definitiva quindi deve ritenersi che la ex torre piezometrica del rientri oggi tra i beni del patrimonio disponibile del Controparte_6
Venendo ora all'esame del contratto stipulato tra le parti, risulta che si tratta di un CP_1 contratto di locazione di beni disciplinato dalla Legge n. 372/1998 e quindi esercizio di autonomia negoziale da parte del e non di potestà pubblica” (TAR Lombardia – Milano, 232/2024; CP_1 nello stesso senso TAR Veneto, 1114/2024).
Inoltre, la giurisprudenza civilistica ha chiarito che “l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano. Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259 del 2003), attività
“di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico” (Corte d'Appello di Milano, 2024/2024).
Circa l'orientamento minoritario, non mancano pronunce di segno contrario, che estendono l'applicazione della disciplina speciale del CUP anche agli impianti collocati su beni facenti parte del patrimonio disponibile della PA.
In tal senso è stato osservato che “se si limitasse l'ambito operativo della disciplina richiamata ai soli casi di concessioni o, anche in caso di contratti, come ritenuto dall'Ente, alle mere ipotesi in cui le opere insistano su fondi inseriti nel patrimonio indisponibile, le finalità antidiscriminatorie che innervano la legislazione (nazionale e, prima ancora, eurounitaria) sarebbero irrimediabilmente frustrate, poiché alla P.A. sarebbe sufficiente determinare la natura disponibile del bene per poter imporre o pretendere corrispettivi diversi da quelli richiamati ex lege”. Il giudice prosegue affermando che “pretendere, infatti, che per il solo fatto di inserire il medesimo fondo nell'una o nell'altra categoria (demanio o comunque patrimonio indisponibile da un lato, patrimonio disponibile dall'altro) possa comportare l'applicazione (o meno) della disciplina indicata comporterebbe l'attribuzione alla P.A. di un sostanziale arbitrio, in palese e inaccettabile contrasto con la normativa settoriale” (Tribunale Lodi, 877/2023).
5. Ciò detto, in via generale, in applicazione dei principi suddetti ed in adesione convinta all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Tribunale ritiene:
• che l'impianto in questione sia stato installato su area facente parte del patrimonio disponibile del in assenza di ogni atto della PA che, come indicato nel precedente CP_1 punto 1, possa far qualificare quell'area come appartenente al patrimonio indisponibile o demaniale;
• che, conseguentemente, il rapporto tra le parti è stato correttamente regolamentato con lo strumento privatistico del contratto di locazione;
• che, di seguito, la giurisdizione va individuata nel Giudice ordinario;
• che, infine, non è ravvisabile alcuna nullità/inefficacia delle clausole contrattuali, in quanto frutto della libera determinazione delle parti.
6. In conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno respinte e il decreto confermato.
Le questioni affrontate e i contrasti giurisprudenziali esistenti, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con ricorso ex art. 447 bis cpc in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale nei confronti di
[...]
, così provvede: CP_1
1) Respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 510/2023 (R.G. 799/2023) emesso dal Tribunale di Tivoli;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Tivoli, 20.2-30.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 2029/2023 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale avv. , rappresentata e difeso dall'avv. Alfonso Mezzotero Parte_2 per procura in atti
RICORRENTE - OPPONENTE, RICORRENTE IN RICONVENZIONE,
nei confronti di
– C.F. , in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Corrivetti per procura in atti, CP_2
RESISTENTE - OPPOSTO, RESISTENTE IN RICONVENZIONE,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale e da propri atti.
FATTO E DIRITTO
Il richiedeva e otteneva dal Tribunale di Tivoli l'emissione del decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n° 510/2023 (R.G. 799/2023) per il pagamento di € 10.560,00 dovuti a titolo di canone di locazione riferibili al relativo contratto stipulato il 29.1.2016 con la FO AL SP (€ 4.680,00 per residua annualità 2022; € 5.880,00 annualità 2023).
), cui FO AL SP veniva fusa per Parte_1 CP_3 incorporazione, si opponeva al provvedimento monitorio eccependo:
• la carenza di giurisdizione del GO in favore del GA
• la nullità/inefficacia delle clausole contrattuali per violazione delle norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Ritenendo non dovuti i canoni richiesti, ferma la pregiudiziale eccezione, chiedeva quindi la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni sino ad allora illegittimamente introitati dal CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione.
si costituiva in giudizio, contestava i motivi di opposizione e, nel ribadire la sua CP_4 posizione, chiedeva il rigetto della stessa e la conferma del provvedimento monitorio.
Nella fase istruttoria: veniva, allo stato, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
La mediazione disposta dal Giudice aveva esito negativo.
Il Tribunale rileva quanto segue.
1. Per fornire un quadro chiaro e completo dell'argomento è indispensabile esaminare la Co disciplina relativa al patrimonio della .
Come noto, la PA si avvale nel perseguimento dei propri scopi istituzionali di un complesso di beni che formano il patrimonio dello Stato. In generale, i beni che appartengono alla PA si distinguono in demaniali e patrimoniali;
questi ultimi, poi, si distinguono in beni facenti parte del patrimonio disponibile e di quello indisponibile del soggetto pubblico.
Non tutti questi beni, però, rientrano nella nozione di “beni pubblici”, intendendosi tali quei beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (cd. criterio soggettivo o dell'appartenenza), che sono destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse (c.d. criterio oggettivo). Quindi, rientrano nella nozione di bene pubblico solo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile.
La distinzione tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile si basa su un criterio puramente formale, posto che la riconducibilità nell'una o nell'altra categoria dipende dall'espressa individuazione fatta dalla legge: gli articoli 822 ss cc individuano i beni che fanno parte del demanio;
l'art. 826 cc individua i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, tra i quali rientrano tutti i beni appartenenti a Stato, Province e Comuni che non siano individuati come demaniali e che siano “destinati a un pubblico servizio”. In particolare, la qualificazione del bene come “indisponibile” richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: “la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio;
l'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio” (ex multis, Consiglio di Stato 221/2024).
Invece, i beni facenti parte del patrimonio disponibile vengono individuati a contrario e, quindi, per esclusione. Si tratta di quei beni che, pur appartenendo ad un soggetto pubblico, non sono destinati a soddisfare un pubblico interesse e/o che non sono individuati come indisponibili.
Con riguardo ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile la PA agisce ius imperii e, quindi, quale soggetto pubblico titolare di poteri autoritativi, mentre con riferimento ai beni del patrimonio disponibile la P.A. agisce in posizione paritaria rispetto ai contraenti privati e trova applicazione il regime ordinario che regola i rapporti di natura privatistica (di recente sul punto, CassSU 15911/2024). Ne consegue, ad esempio, che la concessione in godimento di beni del patrimonio indisponibile segue lo schema pubblicistico delle concessioni-contratto, mentre quella relativa ai beni del patrimonio disponibile segue lo schema privatistico delle locazioni.
Tale distinzione è fondamentale in quanto costituisce il punto di contrasto in dottrina ed in giurisprudenza – e, per quanto interessa, nel presente giudizio - sull'applicazione della disciplina del CUP ai beni pubblici su cui insistono impianti di Tlc.
2. In questa materia, il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al DLgs.
259/2003 (CCE), che ha subito nel corso del tempo numerose ed importanti modifiche, costituisce il riferimento principale in materia di Tlc. In particolare, l'art. 94 del CCE, recante “Servizio universale a prezzi accessibili”, dispone al comma 1 che “su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma”.
L'art. 94 CCE svolge una funzione, da una parte, programmatica, poiché impone allo Stato ed agli organismi competenti, in primis l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), di adottare i provvedimenti e di avviare le iniziative necessarie a garantire ai consumatori l'accesso ad internet ad un prezzo accessibile, dall'altra precettiva nei confronti delle imprese che operano nel mercato delle Tlc e che, sulla base di una logica di puro mercato, non avrebbero interesse alcuno a sviluppare tecnologie ed a realizzare infrastrutture adeguate in contesti territoriali poco appetibili e redditizi.
Tali principi trovano conferma nell'art. 96 CCE in base al quale l'Autorità, qualora ritenga che non sia possibile garantire un servizio di accesso adeguato ad internet a banda larga alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, “può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato”.
L'importanza del servizio Tlc ha condotto il legislatore ad imporre obblighi anche per i soggetti pubblici. In proposito, è rilevante l'art. 49 CCE, il cui comma 13 dispone che “le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”.
Inoltre, l'art. 54 CCE precisa che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia”. Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, DLgs. 33/2016) il legislatore ha ulteriormente chiarito che “l'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Il comma 816 dell'art. 1 della Legge 160/2019, richiamato all'art. 54 del CCE, disciplina il Canone Unico Patrimoniale che ha sostituito, a far data dal 2021, “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
In particolare, il CUP costituisce il canone di riferimento anche ai fini di cui ai commi da 817 a
836 del richiamato art. 1; inoltre, il comma 819 individua con precisione il presupposto di applicazione del CUP:
“a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Inoltre, l'art. 40, comma 5 ter, DL 77/2021 ha introdotto il comma 831 bis all'art. 1 della Legge 160/2019 ai sensi del quale “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente (ndr. “Canone antenne”). Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003(ora art. 54 CCE)”.
In sintesi, la nuova disposizione impone un canone nella misura fissa di € 800,00 per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture. Il canone non è modificabile dai singoli Enti, né può essere maggiorato “da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura”, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 54 CCE.
3. Quindi, si è posto il problema dell'estensione del CUP a tutti i rapporti in essere tra gli Par operatori e la PA aventi ad oggetto la collocazione di impianti di telecomunicazioni.
A stretto rigore, la lettura congiunta dell'art. 1 della Legge 160/2019 commi 831 bis, che individua il CUP per la concessione di spazi destinati all'installazione di impianti di Tlc, 816, che introduce il CUP “ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836”, e 819, che individua espressamente il presupposto del CUP nell'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché dell'art. 54 CCE e, in particolare, dalla modifica al medesimo apportata dall'art. 1, comma 26, del recente DLgs. 48/2024 con cui il legislatore, con evidente intento chiarificatore, ha precisato che la disciplina del CUP si applica “nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia”, induce a ritenere applicabile il CUP ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
Ciononostante, le Imprese che operano nel settore del Tlc forniscono una lettura diversa della norma, in alcune occasioni recepita dalla giurisprudenza, secondo la quale anche agli impianti collocati sui beni del patrimonio disponibile sarebbe applicabile la disciplina del CUP.
4. Sul tema la giurisprudenza è divisa in due diversi orientamenti: uno, maggioritario, che limita l'applicabilità della disciplina speciale del CUP ai soli impianti localizzati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
un secondo, minoritario, che ne estende l'applicazione anche ai beni del patrimonio disponibile.
Quanto al primo, con una recente pronuncia il TAR per la Lombardia, nel dichiarare l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso diretto a far accertare la nullità parziale di un contratto di locazione relativamente al canone pattuito, poiché asseritamente in contrasto con la disciplina del CUP, ha statuito che “né in senso opposto può ritenersi che il bene sia destinato ad un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche in quanto l'art. 1 co. 1 lett. aa) D.Lgs. n. 259 del 2003 […] non intende qualificare come appartenenti al demanio od al patrimonio pubblico questi beni […]. Prevale quindi una nozione oggettiva e non soggettiva di servizio pubblico che comporta l'irrilevanza del regime proprietario. In definitiva quindi deve ritenersi che la ex torre piezometrica del rientri oggi tra i beni del patrimonio disponibile del Controparte_6
Venendo ora all'esame del contratto stipulato tra le parti, risulta che si tratta di un CP_1 contratto di locazione di beni disciplinato dalla Legge n. 372/1998 e quindi esercizio di autonomia negoziale da parte del e non di potestà pubblica” (TAR Lombardia – Milano, 232/2024; CP_1 nello stesso senso TAR Veneto, 1114/2024).
Inoltre, la giurisprudenza civilistica ha chiarito che “l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano. Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259 del 2003), attività
“di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico” (Corte d'Appello di Milano, 2024/2024).
Circa l'orientamento minoritario, non mancano pronunce di segno contrario, che estendono l'applicazione della disciplina speciale del CUP anche agli impianti collocati su beni facenti parte del patrimonio disponibile della PA.
In tal senso è stato osservato che “se si limitasse l'ambito operativo della disciplina richiamata ai soli casi di concessioni o, anche in caso di contratti, come ritenuto dall'Ente, alle mere ipotesi in cui le opere insistano su fondi inseriti nel patrimonio indisponibile, le finalità antidiscriminatorie che innervano la legislazione (nazionale e, prima ancora, eurounitaria) sarebbero irrimediabilmente frustrate, poiché alla P.A. sarebbe sufficiente determinare la natura disponibile del bene per poter imporre o pretendere corrispettivi diversi da quelli richiamati ex lege”. Il giudice prosegue affermando che “pretendere, infatti, che per il solo fatto di inserire il medesimo fondo nell'una o nell'altra categoria (demanio o comunque patrimonio indisponibile da un lato, patrimonio disponibile dall'altro) possa comportare l'applicazione (o meno) della disciplina indicata comporterebbe l'attribuzione alla P.A. di un sostanziale arbitrio, in palese e inaccettabile contrasto con la normativa settoriale” (Tribunale Lodi, 877/2023).
5. Ciò detto, in via generale, in applicazione dei principi suddetti ed in adesione convinta all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Tribunale ritiene:
• che l'impianto in questione sia stato installato su area facente parte del patrimonio disponibile del in assenza di ogni atto della PA che, come indicato nel precedente CP_1 punto 1, possa far qualificare quell'area come appartenente al patrimonio indisponibile o demaniale;
• che, conseguentemente, il rapporto tra le parti è stato correttamente regolamentato con lo strumento privatistico del contratto di locazione;
• che, di seguito, la giurisdizione va individuata nel Giudice ordinario;
• che, infine, non è ravvisabile alcuna nullità/inefficacia delle clausole contrattuali, in quanto frutto della libera determinazione delle parti.
6. In conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno respinte e il decreto confermato.
Le questioni affrontate e i contrasti giurisprudenziali esistenti, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con ricorso ex art. 447 bis cpc in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale nei confronti di
[...]
, così provvede: CP_1
1) Respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 510/2023 (R.G. 799/2023) emesso dal Tribunale di Tivoli;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Tivoli, 20.2-30.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano