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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 110/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria in persona del giudice, dott. CE NA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 19.06.2025, con concessione dei termini del 190 c.p.c. vertente tra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 133, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenza D'Amico che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- attore-
Contro
di Reggio Controparte_1 Calabria (C.F../p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il P.IVA_1 dr. , sedente in Reggio Calabria, alla Parte_2 Parte_3 via Provinciale, 24, , rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mollace ed Parte_4 elettivamente domiciliata in Reggio di Calabria alla via Nicolò da Reggio n. 11 presso quest'ultimo difensore, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in Messina, C/da Papardo, P.IVA elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Reggio Calabria, Via Gebbione 14 presso lo studio Avv.ta Daniela Giovanna Palumbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzù giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 7.1.2022, ritualmente notificato, citava Parte_1 a giudizio il Controparte_3 Contr
(di seguito per brevità il ”) e l
[...] Controparte_5 (il ”) chiedendo di:, “accertare e dichiarare la tenutezza
[...] CP_2 dell' per la responsabilità Controparte_6
1 medico - professionale dei sanitari dell' della medesima struttura Controparte_7 pubblica e, in solido, dell' , per la responsabilità medico Controparte_2
– professionale dei sanitari dell' della predetta struttura Controparte_8 sanitaria, al risarcimento del danno causato dalle lesioni patite e dalle menomazioni permanenti generate al sig. e per l'effetto, condannare l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_6 p.t. e l' , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierno attore per complessivi € 482.863,50 quale risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del primo ricovero. Con vittoria di spese e compensi di lite ed accessori come per legge”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che:
- in data 7.10.2016 veniva sottoposto ad un intervento cardio–chirurgico di bypass Aorto-coronarico + plastica valvolare mitralica presso l'U.O. Cardiochirurgia Ospedale Mater Dei di Bari, dal quale era dimesso il 15.10.2016, gli veniva prescritta la riabilitazione cardiologica intensiva in presenza di una F.E. = 35% e versamento pleurico basale sinistro ECG, ritmo sinusale stabile;
Contr
-in data 17.10.2016, veniva ricoverato presso il , reparto di riabilitazione cardiologica dalla quale veniva dimesso, dopo solo 5 giorni, con indicazione di proseguire il ciclo di riabilitazione dopo una settimana, il 29.10.2016, in regime di Day- Hospital;
- il 23.10.2016, dopo circa 18 ore le dimissioni dal reparto di Cardiologia Riabilitativa Contr del , le sue condizioni si aggravavano a tal punto da rendere necessario un immediato ricovero nel medesimo reparto di cardiologia per dispnea e tachiaritmia ed insorgenza Fibrillo-flutter atriale a rapida risposta ventricolare, in reparto veniva sottoposto a carico di infusione endovenosa di NE in soluzione fisiologica per circa 72 ore,
- il 2.11.2016, dopo un prelievo di tampone per esame colturale della ferita chirurgica sternale effettuato sin dal 28.10.2016, risultava positivo per stafilococco emolitico produttore di beta lattamasi;
- il 5 novembre, l'infettivologo prescriveva una terapia antibiotica, la quale veniva sospesa, al secondo giorno per presunta intolleranza, senza un preventivo consulto con l'infettivologo;
- il 14 novembre veniva dimesso dal reparto di cardiologia dell' Controparte_9
con la diagnosi di: “Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica
[...] cronica già rivascolarizzata con angioplastica di inserzione di stent medicati e con BAC, fibrillazione atriale persistente in TAO, diabete mellito I.D., versamento pleurico e anemia carenziale.”.
- veniva, quindi, ricoverato presso la casa di cura Villa Del Sole a Cosenza per effettuare il ciclo di riabilitazione intensiva cardiorespiratoria che avrebbe dovuto Contr eseguire presso il reparto U.O.C. Cardiologia del , dove restava per 34 giorni e durante i quali gli venivano praticate anche ben 4 toracentesi evacuative a causa del cospicuo versamento pleurico.
2 - persistendo il versamento pleurico, per motivi diagnostici e terapeutici, veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Toracica del Papardo dal 4 gennaio 2017 sino al 17 gennaio 2017, ove veniva sottoposto a toracentesi e toracoscopia con talcaggio.
- il 20 gennaio 2017, persistendo la sintomatologia dispnoica e perdurando le sofferenze, veniva nuovamente ricoverato d'urgenza, sempre presso lo stesso ospedale, per ulteriori valutazioni e cure;
- in data 7.2.2017 veniva dimesso con “catetere toracico a permanenza” da tenere a dimora per almeno 1/2 settimane;
- il 21 febbraio 2017 ricoverato d'urgenza, in stato settico, presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, dal quale venne dimesso in data 4 marzo 2017, con la diagnosi, come si legge nella lettera di dimissioni, “Polmonite da Enterococcus faecalis, versamento pleurico da Staplylococcus aureus, fibrillazione atriale cronica in TAO, pregressa anuloplastica mitralica, cardiopatia ischemica cronica, ipertiroidismo.”;
- il 15.05.2020 incaricava il Dott. per accertare in che misura si presenta Persona_1 la menomazione post-intervento cardiochirurgico e a chi fosse eventualmente addebitabile;
- il 3 agosto 2020 veniva effettuato infruttuosamente il tentativo di mediazione.
Eccepiva la piena responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura -in seguito all'intervento cardio-chirurgico di bypass aorto-coronarico con plastica valvolare mitralica, effettuato presso l' Controparte_10 per tutti i pregiudizi subiti che si concretizzavano in: infezione nosocomiale
[...] precoce da stafilococco aureus e secondario;
versamento pleurico massivo;
scompenso cardiaco con fibrillazione atriale permanente, con necessità di TAO, tireotossicosi da amiodarone;
diabete mellito da terapia cortisonica con necessità di terapia insulinica e antidiabetici orali.
Più in particolare, rappresentava che gli errori tecnici diagnostico-terapeutici commessi Contr da tutto il personale sanitario che lo ebbe in cura - sia presso il che presso il
- avevano compromesso irreversibilmente il suo recupero funzionale nel post- CP_2 intervento, generando nuove menomazioni permanenti e complicanze cardiologiche (scompenso cardiaco, aritmia, ischemia residua), mettendo in evidenza una condotta inficiata da negligenza, imperizia e imprudenza dei sanitari di entrambe le strutture.
Deduceva, in punto di diritto, la responsabilità contrattuale ex art 1228 cc., delle strutture sanitarie convenute, le quali rispondevano pure di eventuali errori del personale medico, e il suo pieno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per i danni subiti e subendo.
Evidenziava che secondo la relazione peritale, eseguita dal CTP dott. , Persona_1 era possibile affermare che, in conseguenza degli errori tecnici diagnostico-terapeutici importanti relativi ai trattamenti cui l'odierno attore era stato sottoposto, il danno biologico temporaneo subito era quantificabile in misura di giorni 150 di inabilità temporanea totale e di ulteriori giorni 90 di inabilità temporanea parziale;
quantificava il danno biologico permanente, nella misura pari al 55%, oltre il disagio psichico derivante dall'evento descritto, comprese le ulteriori incidenze negative determinate dalle coesistenti e preesistenti affezioni subite e documentate.
In ordine alla quantificazione del danno, chiedeva l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, trattandosi di lesione non di lieve entità, e quantificava il danno come di seguito: il danno non patrimoniale pari ad €. 386.105,00
3 (10.428,30x55x0,685); l'aumento per personalizzazione €. 64.350,00 (25% di 6.832,20x55x0,685); l'importo relativo alla invalidità temporanea totale pari ad €. 22.350,00 (149,00x150); l'importo relativo alla invalidità temporanea parziale pari ad
€. 10.057,50 (75% di 149,00x90); il tutto per un totale pari ad €. 482.863,50, oltre interessi legali dalla data dell'occorso sino al dì di effettivo soddisfo.
2.- Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, del 19.04.2022, il contestando la ricostruzione dei fatti operata dal CP_2
e respingendo ogni responsabilità sanitaria e/o eventuale altra forma di Parte_1 inadempimento imputabile alla struttura convenuta, essendosi svolta, la gestione clinica del paziente, nel pieno rispetto delle linee guida e della buona prassi medica.
Più in particolare, evidenziava che era stato esaminato il registro delle infezioni, nel quale vengono segnalati tutti gli esami microbiologici eseguiti sui degenti, e il germe isolato nel liquido pleurico del , stafilococco aureus, non è stato mai presente Parte_1 nei pazienti nei 4 mesi antecedenti al ricovero e dopo la dimissione dell'odierno attore.
Deduceva pertanto che non esisteva una responsabilità, né di natura contrattuale né extracontrattuale, in capo al personale medico operante nell'ente convenuto in quanto non sussiste in nesso causale tra la condotta del personale sanitario e il danno lamentato e di conseguenza veniva meno anche la pretesa risarcitoria.
Instava per il rigetto della domanda, perché priva di fondamento, con vittoria di spese e competenze.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta, del 9.05.2022, si costituiva in giudizio il Contr
contestando la domanda attorea. In particolare, evidenziava l'impossibilità di ricondurre i danni lamentati al non corretto comportamento dei sanitari del presidio ospedaliero, poiché non veniva indicato né in cosa consisterebbe l'eventuale errore tecnico nell'esecuzione della terapia riabilitativa e nel trattamento dell'infezione, né in cosa si sostanzierebbe il discostamento dalle linee guida sanitarie;
lamentava il difetto di prova relativo sia alla responsabilità della struttura che a quella dei medici, i quali avevano agito correttamente, nonché la genericità della richiesta risarcitoria, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda.
4.- Celebrata la prima udienza di comparizione e trattazione l'11.5.2022 venivano concessi i chiesti termini del 183 c.6 cpc.
Con ordinanza del 16.11.2022 il G.I., ritenuto opportuno ai fini del decidere disporre consulenza tecnica, nominava all'uopo il collegio peritale disponendo che rispondessero ai seguenti quesiti: “1) Esaminati gli atti e documenti di causa, sottoposto a visita il periziando ed effettuata ogni indagine clinico-strumentale reputata indispensabile, descrivano i ctu la storia clinica del paziente a decorrere dall'intervento chirurgico subito a Bari sino ad oggi ed il suo attuale stato di salute;
2) descrivano, più in particolare, i trattamenti sanitari eseguiti presso i due nosocomi convenuti, spiegando se siano ravvisabili nelle condotte dei relativi sanitari errori di natura commissiva od omissiva, tenuto conto della condizione clinica del paziente all'atto dei vari ricoveri e della migliore scienza ed esperienza del tempo nonché dei protocolli e delle linee guida del tempo in cui sono stati effettuati i singoli trattamenti;
3) nel caso di riscontrate condotte imprudenti, imperite o negligenti, dicano se le stesse abbiano provocato al paziente un aggravamento della sua patologia ed un prolungamento dei tempi di convalescenza;
4) dicano, più nello specifico, se all'attore sia residuato un danno biologico permanente non più reversibile, da intendersi come lesione della sua integrità psicofisica e da quantificarsi previa indicazione del danno
4 biologico complessivamente residuato all'attore in conseguenza dell'intervento cardio-chirugico subito, da cui poi deve essere decurtato il danno che l'attore avrebbe comunque riportato anche in caso di corretta esecuzione dei trattamenti sanitari cui è stato sottoposto, così da determinare il cd. danno differenziale diretta conseguenza delle condotte imprudenti, imperite o negligenti eventualmente accertate;
5) ai fini della risposta al precedente quesito indichino con precisione i ctu i baremes di riferimento, riportino la voce di danno utilizzata con la relativa percentuale ed, in caso di previsione di un range, spieghino accuratamente come siano giunti all'individuazione di una determinata percentuale;
6) quantifichino i giorni di inabilità temporanea assoluta e relativa direttamente ed univocamente riconducibili agli errori medici commessi, esclusi i giorni di inabilità che il paziente avrebbe comunque subito in caso di buon esito dei trattamenti, con specificazione dei criteri seguiti per la loro determinazione e per la percentuale di inabilità riconosciuta per ciascuna nonché della documentazione su cui questa valutazione si fonda;
7) nel caso in cui i ctu riscontrino una corresponsabilità in capo ad entrambe le strutture convenute, individuino percentualmente le quote delle rispettive responsabilità ovvero la porzione di danno attribuibile a ciascuna, spiegando l'iter logico all'uopo seguito e allo stesso modo indichino i giorni di inabilità temporanea assoluta e relativa partitamente ascrivibili a ciascuna struttura”;
Depositato, in data 12.04.2024, l'elaborato peritale, depositati i chiesti chiarimenti, e ridepositata la consulenza a firma di entrambi i medici del collegio siccome richiesto dalle parti. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.06.2025la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c.
5.- La domanda formulata da deve essere parzialmente accolta, nei limiti e Parte_1 per i motivi che si espongono.
Quanto alla disciplina applicabile al caso de quo deve rilevarsi che, l'attore ha rivolto le proprie pretese risarcitorie nei confronti delle strutture sanitarie convenute invocando la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. e 1228 c.c.
Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altro. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Controparte_11
- è obbligato a garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione,
[...] essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario
5 nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti i danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo, la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Così qualificata la domanda attorea, occorre rilevare, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che grava sul paziente danneggiato l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'evento di danno nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento
6 della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, in ossequio al principio del “più probabile che non”, il nesso di causalità si ritiene provato ogni qualvolta gli elementi probatori restituiscano una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Corte di cassazione n.14759/2007).
Orbene, per accertare, sul piano tecnico, i fatti della controversia, richiedendo il contenuto di questa la valutazione di dati specialistici e l'accertamento di questioni mediche, veniva disposta nel corso del processo una consulenza medico-legale d'ufficio.
Il collegio peritale, nella relazione depositata, dopo avere ripercorso la vicenda che ha interessato il , ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti evidenziando: “ In Parte_1 occasione dei ricoveri presso i due nosocomi convenuti si evidenzia (come ben rappresentato dal Dott. all'interno del suo elaborato) come la deiscenza Parte_5 sternale, seppur di lieve entità, non sia stata tenuta nella giusta considerazione fatto che ha determinato una contaminazione e di conseguenza una infezione ascessuale del polmone sinistro di tipo saccato risolto solo in occasione del ricovero del 02/2017 presso L'O. S. Andrea. Ad ogni dimissione dalle dette strutture veniva segnalata la presenza del versamento pleurico che di volta in volta veniva definito, in risoluzione oppure ridotto ma mai risolto e soprattutto veniva trattata la sintomatologia senza riuscire ad accertare con sicurezza l'agente eziologico che determinava in tempi brevi la ripresa sintomatologica (ciò avverrà soltanto al ricovero presso l'O. S. Andrea quando infatti si arriverà alla risoluzione), è stato più volte evidenziato come, addirittura, l'esame colturale effettuato in data 03/02/2017 presso l' CP_12 venisse poi concluso in data 05/05/2017 a tre mesi di distanza (sic!). Il fatto di aver sottovalutato e non trattato adeguatamente la deiscenza sternale (come ben evidenziato dal Dott. ha innescato il meccanismo a catena che ha portato al Parte_5 determinarsi della patologia infettiva polmonare vieppiù ingravescente risolta solo dopo il ricovero presso l'O. S. Andrea”.
I periti, circa le condotte tenute dai sanitari hanno dedotto : “Le condotte negligenti sopra riportate al punto precedente hanno determinato in acuto un aggravamento dello stato di salute in considerazione della patologia infettiva occorsa prolungando i tempi della convalescenza fino alla dimissione del 04/03/2017”, in relazione al danno biologico: “4) Relativamente alla valutazione di un eventuale danno biologico permanente e non più reversibile determinato dalla condotta dei sanitari occorre indicare che, contrariamente a quanto affermato nella relazione di parte attrice, la fibrillazione atriale e la intossicazione da amiodarone non possono essere considerate come determinate dalla condotta dei sanitari, come ben spiegato dal Dott. Parte_5 all'interno della propria relazione, in quanto la fibrillazione atriale, è di normale comparsa nella patologia coronarica trattata chirurgicamente quindi non è iatrogena, ma è legata alla metodica chirurgica che, inevitabilmente, essendo necessaria la manipolazione del cuore a livello dell'arteria polmonare dove risiedono particolari strutture elettriche dette rotori che possono essere danneggiate in corso di intervento
7 e che innescano la fibrillazione atriale parossistica e pertanto non può essere addotta alla problematica infettivologica ed inoltre l'utilizzo dell'amiodarone è da considerarsi, corretto in quanto farmaco indicato e con alti livelli di maneggevolezza nel trattamento della fibrillazione atriale, la comparsa dell' ipertiroidismo a seguito del trattamento è da considerarsi evento non prevedibile e non prevenibile, e corretto è stato l'intervento dei sanitari che , avvedutisi della comparsa dell'ipertiroidismo hanno sospeso il farmaco ed introdotto il tapazole. Stesso discorso vale per quanto riguarda la lamentata comparsa di diabete mellito i.d. legata, a detta del consulente di parte, all'utilizzo prolungato di farmaci cortisonici in quanto innanzitutto il paziente già in anamnesi, al ricovero presso l'O. Mater Dei di Bari, aveva riconosciuta “ridotta tolleranza ai carboidrati”, la somministrazione di insulina è avvenuta per un tempo strettissimo, alla ultima dimissione del 03/2017 la terapia prescritta era di una cps di metformina da 500 dopo pranzo, pertanto non si può (all'epoca dei fatti) né parlare di diabete insulino dipendente né di complicanze determinate dallo stesso tali da determinare il riconoscimento di un danno biologico. Rimane l'infezione batterica da stafilococco aureo secondaria alla deiscenza della ferita (non profonda così come scritto in relazione dal consulente di parte) che ha determinato il versamento pleurico e la polmonite, essendo questo un fatto acuto risolto in occasione del ricovero presso l'O. S. Andrea, non ha determinato un danno biologico permanente”; escludendo dunque il danno biologico è stato quantificato: “ considerando corretta la dimissione in ottava giornata effettuata dai sanitari della Mater Dei il periodo della riabilitazione cardiologica in condizioni di assenza di complicanze varia dai 15 ai 21 giorni, pertanto in condizioni normali la fase riabilitativa del periziando sarebbe dovuta durare fino al 06/11/2016; pertanto dalla data del 07/11/2016 al 04/04/2017 (termine della terapia di supporto allegata alle dimissioni dall'O. S. Andrea) andrà considerato il periodo di inabilità e nello specifico vanno considerati 78 (settantotto) giorni di ricovero di inabilità temporanea assoluta, 33 (trentatrè) giorni (ovvero i periodi intercorrenti tra i vari ricover) di inabilità temporanea al 75% ed infine ulteriori giorni 30 (trenta), relativi alla convalescenza dopo l'ultimo ricovero di inabilità temporanea al 50%”; da ultimo in relazione alla corresponsabilità hanno evidenziato: “Come affermato precedentemente, il non aver tenuto in debito conto la patologia infettiva e l'essersi concentrati sulla risoluzione dei sintomi senza approfondire in maniera corretta lo studio alla ricerca delle cause che avrebbero portato ad una terapia mirata ed ad una più rapida risoluzione della problematica è sostanzialmente ascrivibile ad entrambe le strutture pertanto riteniamo equo ripartire al 50% (cinquanta per cento) le responsabilità su ciascuna”.
Avverso tali conclusioni sono state mosse numerose osservazioni, i CTU rispondendo alle osservazioni, relativamente alle note ricevute da parte della Professoressa
[...]
(per il ) ed alle note ricevute da parte del Dott. Persona_2 CP_2 CP_13 Contr
e della Dottoressa (per il ) confermavano quanto ribadito
[...] Persona_3 più volte all'interno della bozza di relazione, ovvero, che: “l'essersi concentrati sulla risoluzione dei sintomi senza approfondire in maniera corretta lo studio e la ricerca delle cause che avrebbe potuto portare all'utilizzo di una terapia mirata e conseguentemente una più rapida risoluzione della problematica infettiva, ha determinato un meccanismo a cascata che ha inevitabilmente coinvolto entrambe le strutture e di certo anche quando il periziando si fosse sottoposto alla visita di controllo prevista dopo 20 giorni presso l' (anziché decidere per un CP_12 ricovero presso l'O.S. Andrea, avendo probabilmente perso fiducia nei sanitari che fino ad allora lo avevano avuto in cura) di certo i sanitari non avrebbero potuto avere
8 il risultato dell'esame colturale effettuato in data 03/02/2017 che, si ribadisce, viene concluso a tre mesi di distanza”.
Relativamente a quanto rilevato nelle note controdeduttive di parte attrice a firma del Dott. , ribadivano: “già il solo diabete mellito tipo uno o due, ove vi siano Persona_1 complicanze micro o macro-vascolari, determina una invalidità permanente tra il 41 e il 50%.; così anche l'ipertiroidismo secondo il suddetto D.M. comporta una invalidità permanente pari al 10%”. L'aver utilizzato il D.M. del 5.2.1992, denota evidentemente una scarsa conoscenza della materia, le tabelle utilizzate dal dottor sono Per_1 specifiche nella valutazione in termini di Invalidità Civile ai sensi della L. 118 del marzo 1971 e che nulla hanno a che fare con le tabelle dei testi e delle linee guida del danno biologico eventualmente patito dalla persona in ambito civilistico, sono valori numerici completamente diversi e distaccati dalla materia per cui è causa, insomma, (per fare un esempio alla portata di tutti) sarebbe come volere misurare la velocità in chilogrammi piuttosto che in chilometri orari”. Relativamente poi alla riferita doglianza di non aver tenuto nella giusta considerazione le linee guida per la riabilitazione, rappresentavano che: “nell'ambito della riabilitazione il ricovero previsto è mirato a migliorare la condizione fisica e psichica, specialmente indicato nei pazienti sottoposti a BPAC. Ma nel caso di specie, non bisogna dimenticare che il paziente aveva un ventricolo povero a bassa frazione di eiezione e pertanto poteva essere controindicata per es. la ginnastica callestenica pro-aritmica. Agli scriventi non è stato possibile rilevare le motivazioni su atti, di una dimissione dopo 5 gg., ma si deve presumere (in quanto più probabile che non) che il paziente non fosse ancora pronto ad eseguire gli esercizi fisici previsti, e pertanto ritenuto dimissibile per la impossibilità di eseguire tutto il protocollo previsto in un unico tempo. Tale comportamento non può essere considerata una omissione, in quanto il paziente poteva essere ripreso anche dopo 1 mese dall'evento acuto, anche con un programma di riabilitazione in DH”.
Ribadivano che: “E' stato, infatti, ampiamente dibattuto e dimostrato che la comparsa della fibrillazione atriale, dopo interventi quali quello cui è stato sottoposto il periziando, è una complicanza molto comune tale da avere una incidenza che può interessare un paziente su tre, nel caso in specie è altamente probabile che il meccanismo di determinismo della comparsa della fibrillazione atriale sia da imputarsi, come già riferito in bozza, a fattori quali la metodica chirurgica che, inevitabilmente, va a manipolare il cuore a livello della arteria polmonare dove risiedono particolari strutture elettriche dette rotori che possono essere danneggiate in corso di intervento e che innescano la F.A., specie se il paziente presenta una bassa frazione di eiezione (quale quella in esame) a causa di una serie di fattori bioumorali, soprattutto squilibri elettrolitici, che sono i principali fattori scatenanti della fibrillazione atriale e non sono legati a eventi esterni, come definito dal consulente. Tra le possibili cause vi sono l'ipopotassiemia e l'ipomagniesemia, che di solito si associano a bassi valori postoperatori e che sono ancora rilevanti anche dopo che è passato del tempo. L'affermazione sulla possibilità di fibrillazione atriale in seguito a un intervento di cardiochirurgia è puramente speculativa”.
Deducevano pertanto che: “Non esiste una correlazione diretta tra la fibrillazione atriale e la lesione sternale o altri eventi segnalati dal medico di parte. I pazienti affetti da patologie cardiache possono manifestare una fibrillazione atriale anche anni dopo l'intervento, che può essere legata a vari fattori come una bassa frazione di eiezione e quant'altro sopra descritto. Non è quindi corretto attribuire la causa di questa
9 condizione al fallimento della riabilitazione clinica o al completamento del ciclo di riabilitazione cardiaca”; inoltre, contrariamente a quanto più volte affermato dal consulente di parte attrice all'interno delle proprie note contro deduttive, deducevano Contr che della relazione di dimissione dal ricovero effettuato presso il e datata 14/11/2016 era evidente: “N.B.: il paziente si è rifiutato di eseguire CVE di fibrillazione atriale utile un periodo di riabilitazione cardiologica intensiva”.
Per quanto attiene alla questione sollevata dal ctp Dott. relativa alla comparsa Per_1 di ipertiroidismo legata all'uso dell'amiodarone ribadivano che il farmaco, utilizzato a seguito della comparsa della fibrillazione atriale, è preferito come opzione migliore tra i farmaci antiaritmici nel trattamento della fibrillazione atriale non avendo peraltro un effetto inotropo negativo, nel caso in questione, ha consentito (finché è stato utilizzato) ad evitare l'evenienza di una diminuzione della frazione di eiezione, di per sé già ridotta, il monitoraggio, attento e costante, ha consentito peraltro ad una pronta sostituzione del farmaco a riprova del corretto operato dei sanitari.
Relativamente alla doglianza sulla presunta comparsa di diabete iatrogeno determinata dall'uso prolungato di terapia cortisonica chiarivano che sotto l'aspetto valutativo la mera diagnosi di diabete non consente di riconoscere l'esistenza di un danno biologico come preteso dal ctp Dott. , del diabete semmai vanno a giudicarsi le Per_1 complicanze dallo stesso determinate, inoltre rappresentavano che, contrariamente a quanto affermato dal ctp Dott. , dal carteggio esaminato si ha notizia(una volta Per_1 che il periziando ha completato l'iter terapeutico) di un trattamento orale con basso dosaggio di metformina e sostanziale buon compenso dei valori glicemici non si ha notizia di complicanze da valutare (qualunque ne sia la causa di origine), alla luce di ciò ritenevano “corretto l'utilizzo dei cortisonici anche in una situazione di predisposizione al diabete, come nel caso in esame”.
Tanto premesso, codesto giudicante ritiene di poter condividere le conclusioni cui sono giunti i nominati consulenti, trattandosi, per come già ribadito, di elaborato esaustivo, chiaro, privo di vizi logici e di ragionamento e adeguatamente supportato da letteratura scientifica in merito al caso in esame.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze peritali e delle osservazioni dei consulenti delle parti può ritenersi provato, alla stregua del criterio che governa l'accertamento eziologico nel processo civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra le condotte negligenti sopra riportate e l'aggravamento dello stato di salute del Parte_1 in considerazione della patologia infettiva occorsa prolungando i tempi della convalescenza fino alla dimissione del 04/03/2017.
Più in particolare, in ordine alla responsabilità delle aziende, il collegio dei C.T.U. ha Contr concluso che la stessa può ascriversi rispettivamente in pari misura al e al
. CP_2
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, unico chiesto dall'attore, i consulenti 1) nessun danno biologico;
2) una inabilità temporanea, correttamente valutata in termini di danno differenziale, di: 78 (settantotto) giorni di ricovero di inabilità temporanea assoluta, 33 (trentatrè) giorni (ovvero i periodi intercorrenti tra i vari ricoveri) di inabilità temporanea al 75% ed infine ulteriori giorni 30 (trenta), relativi alla convalescenza dopo l'ultimo ricovero di inabilità temporanea al 50%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, considerata l'età del danneggiato, 64 anni, nel momento in cui si è manifestata e consolidata la patologia, in relazione all'inabilità temporanea totale e parziale, avuto riguardo al valore monetario per un
10 giorno di inabilità assoluta pari ad euro 115,00, spettano all'attore euro € 8.970,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta, € 2.846,25 per i giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 per quella al 50%.
Per un totale di euro 13.541,25 (di cui euro 6.770,625 a carico del
[...]
ed euro 6.770,625 a Controparte_3 carico dell' , oltre interessi legali fino al Controparte_5 soddisfo da calcolare sulla predetta somma da valutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza delle aziende convenute (nella misura della riconosciuta responsabilità) e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche, come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa, in € 5.077,00.
Le spese della C.T.U., disposta nel corso del processo, vengono poste definitivamente a carico delle aziende convenute in ragione della riconosciuta responsabilità in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. CE NA definitivamente pronunciando nella causa n. 110/2022 R.G. proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità sanitaria risarcitoria delle aziende convenute e conseguentemente condanna a risarcire all'attore i danni non patrimoniali patiti che vengono liquidati nella complessiva somma di euro 13.541,25 (di cui euro 6.770,625 a carico del Controparte_3 ed euro 6.770,625 a carico dell'
[...] Controparte_5
, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da
[...] devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati e operai;
- condanna le aziende convenute a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso per spese forfettarie, da ripartirsi a carico
[...] Reggio Calabria per la misura del 50% e Controparte_3 dell' per il restante 50%. Controparte_5
- pone definitivamente a carico delle convenute aziende sanitarie provinciali, nelle menzionate misure (del 50% e 50%), le spese della C.T.U.
Reggio Calabria, 2.11.25
Il giudice
CE NA
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria in persona del giudice, dott. CE NA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 19.06.2025, con concessione dei termini del 190 c.p.c. vertente tra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 133, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenza D'Amico che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- attore-
Contro
di Reggio Controparte_1 Calabria (C.F../p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il P.IVA_1 dr. , sedente in Reggio Calabria, alla Parte_2 Parte_3 via Provinciale, 24, , rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mollace ed Parte_4 elettivamente domiciliata in Reggio di Calabria alla via Nicolò da Reggio n. 11 presso quest'ultimo difensore, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in Messina, C/da Papardo, P.IVA elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Reggio Calabria, Via Gebbione 14 presso lo studio Avv.ta Daniela Giovanna Palumbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzù giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 7.1.2022, ritualmente notificato, citava Parte_1 a giudizio il Controparte_3 Contr
(di seguito per brevità il ”) e l
[...] Controparte_5 (il ”) chiedendo di:, “accertare e dichiarare la tenutezza
[...] CP_2 dell' per la responsabilità Controparte_6
1 medico - professionale dei sanitari dell' della medesima struttura Controparte_7 pubblica e, in solido, dell' , per la responsabilità medico Controparte_2
– professionale dei sanitari dell' della predetta struttura Controparte_8 sanitaria, al risarcimento del danno causato dalle lesioni patite e dalle menomazioni permanenti generate al sig. e per l'effetto, condannare l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_6 p.t. e l' , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierno attore per complessivi € 482.863,50 quale risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del primo ricovero. Con vittoria di spese e compensi di lite ed accessori come per legge”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che:
- in data 7.10.2016 veniva sottoposto ad un intervento cardio–chirurgico di bypass Aorto-coronarico + plastica valvolare mitralica presso l'U.O. Cardiochirurgia Ospedale Mater Dei di Bari, dal quale era dimesso il 15.10.2016, gli veniva prescritta la riabilitazione cardiologica intensiva in presenza di una F.E. = 35% e versamento pleurico basale sinistro ECG, ritmo sinusale stabile;
Contr
-in data 17.10.2016, veniva ricoverato presso il , reparto di riabilitazione cardiologica dalla quale veniva dimesso, dopo solo 5 giorni, con indicazione di proseguire il ciclo di riabilitazione dopo una settimana, il 29.10.2016, in regime di Day- Hospital;
- il 23.10.2016, dopo circa 18 ore le dimissioni dal reparto di Cardiologia Riabilitativa Contr del , le sue condizioni si aggravavano a tal punto da rendere necessario un immediato ricovero nel medesimo reparto di cardiologia per dispnea e tachiaritmia ed insorgenza Fibrillo-flutter atriale a rapida risposta ventricolare, in reparto veniva sottoposto a carico di infusione endovenosa di NE in soluzione fisiologica per circa 72 ore,
- il 2.11.2016, dopo un prelievo di tampone per esame colturale della ferita chirurgica sternale effettuato sin dal 28.10.2016, risultava positivo per stafilococco emolitico produttore di beta lattamasi;
- il 5 novembre, l'infettivologo prescriveva una terapia antibiotica, la quale veniva sospesa, al secondo giorno per presunta intolleranza, senza un preventivo consulto con l'infettivologo;
- il 14 novembre veniva dimesso dal reparto di cardiologia dell' Controparte_9
con la diagnosi di: “Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica
[...] cronica già rivascolarizzata con angioplastica di inserzione di stent medicati e con BAC, fibrillazione atriale persistente in TAO, diabete mellito I.D., versamento pleurico e anemia carenziale.”.
- veniva, quindi, ricoverato presso la casa di cura Villa Del Sole a Cosenza per effettuare il ciclo di riabilitazione intensiva cardiorespiratoria che avrebbe dovuto Contr eseguire presso il reparto U.O.C. Cardiologia del , dove restava per 34 giorni e durante i quali gli venivano praticate anche ben 4 toracentesi evacuative a causa del cospicuo versamento pleurico.
2 - persistendo il versamento pleurico, per motivi diagnostici e terapeutici, veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Toracica del Papardo dal 4 gennaio 2017 sino al 17 gennaio 2017, ove veniva sottoposto a toracentesi e toracoscopia con talcaggio.
- il 20 gennaio 2017, persistendo la sintomatologia dispnoica e perdurando le sofferenze, veniva nuovamente ricoverato d'urgenza, sempre presso lo stesso ospedale, per ulteriori valutazioni e cure;
- in data 7.2.2017 veniva dimesso con “catetere toracico a permanenza” da tenere a dimora per almeno 1/2 settimane;
- il 21 febbraio 2017 ricoverato d'urgenza, in stato settico, presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, dal quale venne dimesso in data 4 marzo 2017, con la diagnosi, come si legge nella lettera di dimissioni, “Polmonite da Enterococcus faecalis, versamento pleurico da Staplylococcus aureus, fibrillazione atriale cronica in TAO, pregressa anuloplastica mitralica, cardiopatia ischemica cronica, ipertiroidismo.”;
- il 15.05.2020 incaricava il Dott. per accertare in che misura si presenta Persona_1 la menomazione post-intervento cardiochirurgico e a chi fosse eventualmente addebitabile;
- il 3 agosto 2020 veniva effettuato infruttuosamente il tentativo di mediazione.
Eccepiva la piena responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura -in seguito all'intervento cardio-chirurgico di bypass aorto-coronarico con plastica valvolare mitralica, effettuato presso l' Controparte_10 per tutti i pregiudizi subiti che si concretizzavano in: infezione nosocomiale
[...] precoce da stafilococco aureus e secondario;
versamento pleurico massivo;
scompenso cardiaco con fibrillazione atriale permanente, con necessità di TAO, tireotossicosi da amiodarone;
diabete mellito da terapia cortisonica con necessità di terapia insulinica e antidiabetici orali.
Più in particolare, rappresentava che gli errori tecnici diagnostico-terapeutici commessi Contr da tutto il personale sanitario che lo ebbe in cura - sia presso il che presso il
- avevano compromesso irreversibilmente il suo recupero funzionale nel post- CP_2 intervento, generando nuove menomazioni permanenti e complicanze cardiologiche (scompenso cardiaco, aritmia, ischemia residua), mettendo in evidenza una condotta inficiata da negligenza, imperizia e imprudenza dei sanitari di entrambe le strutture.
Deduceva, in punto di diritto, la responsabilità contrattuale ex art 1228 cc., delle strutture sanitarie convenute, le quali rispondevano pure di eventuali errori del personale medico, e il suo pieno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per i danni subiti e subendo.
Evidenziava che secondo la relazione peritale, eseguita dal CTP dott. , Persona_1 era possibile affermare che, in conseguenza degli errori tecnici diagnostico-terapeutici importanti relativi ai trattamenti cui l'odierno attore era stato sottoposto, il danno biologico temporaneo subito era quantificabile in misura di giorni 150 di inabilità temporanea totale e di ulteriori giorni 90 di inabilità temporanea parziale;
quantificava il danno biologico permanente, nella misura pari al 55%, oltre il disagio psichico derivante dall'evento descritto, comprese le ulteriori incidenze negative determinate dalle coesistenti e preesistenti affezioni subite e documentate.
In ordine alla quantificazione del danno, chiedeva l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, trattandosi di lesione non di lieve entità, e quantificava il danno come di seguito: il danno non patrimoniale pari ad €. 386.105,00
3 (10.428,30x55x0,685); l'aumento per personalizzazione €. 64.350,00 (25% di 6.832,20x55x0,685); l'importo relativo alla invalidità temporanea totale pari ad €. 22.350,00 (149,00x150); l'importo relativo alla invalidità temporanea parziale pari ad
€. 10.057,50 (75% di 149,00x90); il tutto per un totale pari ad €. 482.863,50, oltre interessi legali dalla data dell'occorso sino al dì di effettivo soddisfo.
2.- Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, del 19.04.2022, il contestando la ricostruzione dei fatti operata dal CP_2
e respingendo ogni responsabilità sanitaria e/o eventuale altra forma di Parte_1 inadempimento imputabile alla struttura convenuta, essendosi svolta, la gestione clinica del paziente, nel pieno rispetto delle linee guida e della buona prassi medica.
Più in particolare, evidenziava che era stato esaminato il registro delle infezioni, nel quale vengono segnalati tutti gli esami microbiologici eseguiti sui degenti, e il germe isolato nel liquido pleurico del , stafilococco aureus, non è stato mai presente Parte_1 nei pazienti nei 4 mesi antecedenti al ricovero e dopo la dimissione dell'odierno attore.
Deduceva pertanto che non esisteva una responsabilità, né di natura contrattuale né extracontrattuale, in capo al personale medico operante nell'ente convenuto in quanto non sussiste in nesso causale tra la condotta del personale sanitario e il danno lamentato e di conseguenza veniva meno anche la pretesa risarcitoria.
Instava per il rigetto della domanda, perché priva di fondamento, con vittoria di spese e competenze.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta, del 9.05.2022, si costituiva in giudizio il Contr
contestando la domanda attorea. In particolare, evidenziava l'impossibilità di ricondurre i danni lamentati al non corretto comportamento dei sanitari del presidio ospedaliero, poiché non veniva indicato né in cosa consisterebbe l'eventuale errore tecnico nell'esecuzione della terapia riabilitativa e nel trattamento dell'infezione, né in cosa si sostanzierebbe il discostamento dalle linee guida sanitarie;
lamentava il difetto di prova relativo sia alla responsabilità della struttura che a quella dei medici, i quali avevano agito correttamente, nonché la genericità della richiesta risarcitoria, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda.
4.- Celebrata la prima udienza di comparizione e trattazione l'11.5.2022 venivano concessi i chiesti termini del 183 c.6 cpc.
Con ordinanza del 16.11.2022 il G.I., ritenuto opportuno ai fini del decidere disporre consulenza tecnica, nominava all'uopo il collegio peritale disponendo che rispondessero ai seguenti quesiti: “1) Esaminati gli atti e documenti di causa, sottoposto a visita il periziando ed effettuata ogni indagine clinico-strumentale reputata indispensabile, descrivano i ctu la storia clinica del paziente a decorrere dall'intervento chirurgico subito a Bari sino ad oggi ed il suo attuale stato di salute;
2) descrivano, più in particolare, i trattamenti sanitari eseguiti presso i due nosocomi convenuti, spiegando se siano ravvisabili nelle condotte dei relativi sanitari errori di natura commissiva od omissiva, tenuto conto della condizione clinica del paziente all'atto dei vari ricoveri e della migliore scienza ed esperienza del tempo nonché dei protocolli e delle linee guida del tempo in cui sono stati effettuati i singoli trattamenti;
3) nel caso di riscontrate condotte imprudenti, imperite o negligenti, dicano se le stesse abbiano provocato al paziente un aggravamento della sua patologia ed un prolungamento dei tempi di convalescenza;
4) dicano, più nello specifico, se all'attore sia residuato un danno biologico permanente non più reversibile, da intendersi come lesione della sua integrità psicofisica e da quantificarsi previa indicazione del danno
4 biologico complessivamente residuato all'attore in conseguenza dell'intervento cardio-chirugico subito, da cui poi deve essere decurtato il danno che l'attore avrebbe comunque riportato anche in caso di corretta esecuzione dei trattamenti sanitari cui è stato sottoposto, così da determinare il cd. danno differenziale diretta conseguenza delle condotte imprudenti, imperite o negligenti eventualmente accertate;
5) ai fini della risposta al precedente quesito indichino con precisione i ctu i baremes di riferimento, riportino la voce di danno utilizzata con la relativa percentuale ed, in caso di previsione di un range, spieghino accuratamente come siano giunti all'individuazione di una determinata percentuale;
6) quantifichino i giorni di inabilità temporanea assoluta e relativa direttamente ed univocamente riconducibili agli errori medici commessi, esclusi i giorni di inabilità che il paziente avrebbe comunque subito in caso di buon esito dei trattamenti, con specificazione dei criteri seguiti per la loro determinazione e per la percentuale di inabilità riconosciuta per ciascuna nonché della documentazione su cui questa valutazione si fonda;
7) nel caso in cui i ctu riscontrino una corresponsabilità in capo ad entrambe le strutture convenute, individuino percentualmente le quote delle rispettive responsabilità ovvero la porzione di danno attribuibile a ciascuna, spiegando l'iter logico all'uopo seguito e allo stesso modo indichino i giorni di inabilità temporanea assoluta e relativa partitamente ascrivibili a ciascuna struttura”;
Depositato, in data 12.04.2024, l'elaborato peritale, depositati i chiesti chiarimenti, e ridepositata la consulenza a firma di entrambi i medici del collegio siccome richiesto dalle parti. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.06.2025la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c.
5.- La domanda formulata da deve essere parzialmente accolta, nei limiti e Parte_1 per i motivi che si espongono.
Quanto alla disciplina applicabile al caso de quo deve rilevarsi che, l'attore ha rivolto le proprie pretese risarcitorie nei confronti delle strutture sanitarie convenute invocando la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. e 1228 c.c.
Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altro. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Controparte_11
- è obbligato a garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione,
[...] essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario
5 nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti i danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo, la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Così qualificata la domanda attorea, occorre rilevare, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che grava sul paziente danneggiato l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'evento di danno nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento
6 della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, in ossequio al principio del “più probabile che non”, il nesso di causalità si ritiene provato ogni qualvolta gli elementi probatori restituiscano una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Corte di cassazione n.14759/2007).
Orbene, per accertare, sul piano tecnico, i fatti della controversia, richiedendo il contenuto di questa la valutazione di dati specialistici e l'accertamento di questioni mediche, veniva disposta nel corso del processo una consulenza medico-legale d'ufficio.
Il collegio peritale, nella relazione depositata, dopo avere ripercorso la vicenda che ha interessato il , ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti evidenziando: “ In Parte_1 occasione dei ricoveri presso i due nosocomi convenuti si evidenzia (come ben rappresentato dal Dott. all'interno del suo elaborato) come la deiscenza Parte_5 sternale, seppur di lieve entità, non sia stata tenuta nella giusta considerazione fatto che ha determinato una contaminazione e di conseguenza una infezione ascessuale del polmone sinistro di tipo saccato risolto solo in occasione del ricovero del 02/2017 presso L'O. S. Andrea. Ad ogni dimissione dalle dette strutture veniva segnalata la presenza del versamento pleurico che di volta in volta veniva definito, in risoluzione oppure ridotto ma mai risolto e soprattutto veniva trattata la sintomatologia senza riuscire ad accertare con sicurezza l'agente eziologico che determinava in tempi brevi la ripresa sintomatologica (ciò avverrà soltanto al ricovero presso l'O. S. Andrea quando infatti si arriverà alla risoluzione), è stato più volte evidenziato come, addirittura, l'esame colturale effettuato in data 03/02/2017 presso l' CP_12 venisse poi concluso in data 05/05/2017 a tre mesi di distanza (sic!). Il fatto di aver sottovalutato e non trattato adeguatamente la deiscenza sternale (come ben evidenziato dal Dott. ha innescato il meccanismo a catena che ha portato al Parte_5 determinarsi della patologia infettiva polmonare vieppiù ingravescente risolta solo dopo il ricovero presso l'O. S. Andrea”.
I periti, circa le condotte tenute dai sanitari hanno dedotto : “Le condotte negligenti sopra riportate al punto precedente hanno determinato in acuto un aggravamento dello stato di salute in considerazione della patologia infettiva occorsa prolungando i tempi della convalescenza fino alla dimissione del 04/03/2017”, in relazione al danno biologico: “4) Relativamente alla valutazione di un eventuale danno biologico permanente e non più reversibile determinato dalla condotta dei sanitari occorre indicare che, contrariamente a quanto affermato nella relazione di parte attrice, la fibrillazione atriale e la intossicazione da amiodarone non possono essere considerate come determinate dalla condotta dei sanitari, come ben spiegato dal Dott. Parte_5 all'interno della propria relazione, in quanto la fibrillazione atriale, è di normale comparsa nella patologia coronarica trattata chirurgicamente quindi non è iatrogena, ma è legata alla metodica chirurgica che, inevitabilmente, essendo necessaria la manipolazione del cuore a livello dell'arteria polmonare dove risiedono particolari strutture elettriche dette rotori che possono essere danneggiate in corso di intervento
7 e che innescano la fibrillazione atriale parossistica e pertanto non può essere addotta alla problematica infettivologica ed inoltre l'utilizzo dell'amiodarone è da considerarsi, corretto in quanto farmaco indicato e con alti livelli di maneggevolezza nel trattamento della fibrillazione atriale, la comparsa dell' ipertiroidismo a seguito del trattamento è da considerarsi evento non prevedibile e non prevenibile, e corretto è stato l'intervento dei sanitari che , avvedutisi della comparsa dell'ipertiroidismo hanno sospeso il farmaco ed introdotto il tapazole. Stesso discorso vale per quanto riguarda la lamentata comparsa di diabete mellito i.d. legata, a detta del consulente di parte, all'utilizzo prolungato di farmaci cortisonici in quanto innanzitutto il paziente già in anamnesi, al ricovero presso l'O. Mater Dei di Bari, aveva riconosciuta “ridotta tolleranza ai carboidrati”, la somministrazione di insulina è avvenuta per un tempo strettissimo, alla ultima dimissione del 03/2017 la terapia prescritta era di una cps di metformina da 500 dopo pranzo, pertanto non si può (all'epoca dei fatti) né parlare di diabete insulino dipendente né di complicanze determinate dallo stesso tali da determinare il riconoscimento di un danno biologico. Rimane l'infezione batterica da stafilococco aureo secondaria alla deiscenza della ferita (non profonda così come scritto in relazione dal consulente di parte) che ha determinato il versamento pleurico e la polmonite, essendo questo un fatto acuto risolto in occasione del ricovero presso l'O. S. Andrea, non ha determinato un danno biologico permanente”; escludendo dunque il danno biologico è stato quantificato: “ considerando corretta la dimissione in ottava giornata effettuata dai sanitari della Mater Dei il periodo della riabilitazione cardiologica in condizioni di assenza di complicanze varia dai 15 ai 21 giorni, pertanto in condizioni normali la fase riabilitativa del periziando sarebbe dovuta durare fino al 06/11/2016; pertanto dalla data del 07/11/2016 al 04/04/2017 (termine della terapia di supporto allegata alle dimissioni dall'O. S. Andrea) andrà considerato il periodo di inabilità e nello specifico vanno considerati 78 (settantotto) giorni di ricovero di inabilità temporanea assoluta, 33 (trentatrè) giorni (ovvero i periodi intercorrenti tra i vari ricover) di inabilità temporanea al 75% ed infine ulteriori giorni 30 (trenta), relativi alla convalescenza dopo l'ultimo ricovero di inabilità temporanea al 50%”; da ultimo in relazione alla corresponsabilità hanno evidenziato: “Come affermato precedentemente, il non aver tenuto in debito conto la patologia infettiva e l'essersi concentrati sulla risoluzione dei sintomi senza approfondire in maniera corretta lo studio alla ricerca delle cause che avrebbero portato ad una terapia mirata ed ad una più rapida risoluzione della problematica è sostanzialmente ascrivibile ad entrambe le strutture pertanto riteniamo equo ripartire al 50% (cinquanta per cento) le responsabilità su ciascuna”.
Avverso tali conclusioni sono state mosse numerose osservazioni, i CTU rispondendo alle osservazioni, relativamente alle note ricevute da parte della Professoressa
[...]
(per il ) ed alle note ricevute da parte del Dott. Persona_2 CP_2 CP_13 Contr
e della Dottoressa (per il ) confermavano quanto ribadito
[...] Persona_3 più volte all'interno della bozza di relazione, ovvero, che: “l'essersi concentrati sulla risoluzione dei sintomi senza approfondire in maniera corretta lo studio e la ricerca delle cause che avrebbe potuto portare all'utilizzo di una terapia mirata e conseguentemente una più rapida risoluzione della problematica infettiva, ha determinato un meccanismo a cascata che ha inevitabilmente coinvolto entrambe le strutture e di certo anche quando il periziando si fosse sottoposto alla visita di controllo prevista dopo 20 giorni presso l' (anziché decidere per un CP_12 ricovero presso l'O.S. Andrea, avendo probabilmente perso fiducia nei sanitari che fino ad allora lo avevano avuto in cura) di certo i sanitari non avrebbero potuto avere
8 il risultato dell'esame colturale effettuato in data 03/02/2017 che, si ribadisce, viene concluso a tre mesi di distanza”.
Relativamente a quanto rilevato nelle note controdeduttive di parte attrice a firma del Dott. , ribadivano: “già il solo diabete mellito tipo uno o due, ove vi siano Persona_1 complicanze micro o macro-vascolari, determina una invalidità permanente tra il 41 e il 50%.; così anche l'ipertiroidismo secondo il suddetto D.M. comporta una invalidità permanente pari al 10%”. L'aver utilizzato il D.M. del 5.2.1992, denota evidentemente una scarsa conoscenza della materia, le tabelle utilizzate dal dottor sono Per_1 specifiche nella valutazione in termini di Invalidità Civile ai sensi della L. 118 del marzo 1971 e che nulla hanno a che fare con le tabelle dei testi e delle linee guida del danno biologico eventualmente patito dalla persona in ambito civilistico, sono valori numerici completamente diversi e distaccati dalla materia per cui è causa, insomma, (per fare un esempio alla portata di tutti) sarebbe come volere misurare la velocità in chilogrammi piuttosto che in chilometri orari”. Relativamente poi alla riferita doglianza di non aver tenuto nella giusta considerazione le linee guida per la riabilitazione, rappresentavano che: “nell'ambito della riabilitazione il ricovero previsto è mirato a migliorare la condizione fisica e psichica, specialmente indicato nei pazienti sottoposti a BPAC. Ma nel caso di specie, non bisogna dimenticare che il paziente aveva un ventricolo povero a bassa frazione di eiezione e pertanto poteva essere controindicata per es. la ginnastica callestenica pro-aritmica. Agli scriventi non è stato possibile rilevare le motivazioni su atti, di una dimissione dopo 5 gg., ma si deve presumere (in quanto più probabile che non) che il paziente non fosse ancora pronto ad eseguire gli esercizi fisici previsti, e pertanto ritenuto dimissibile per la impossibilità di eseguire tutto il protocollo previsto in un unico tempo. Tale comportamento non può essere considerata una omissione, in quanto il paziente poteva essere ripreso anche dopo 1 mese dall'evento acuto, anche con un programma di riabilitazione in DH”.
Ribadivano che: “E' stato, infatti, ampiamente dibattuto e dimostrato che la comparsa della fibrillazione atriale, dopo interventi quali quello cui è stato sottoposto il periziando, è una complicanza molto comune tale da avere una incidenza che può interessare un paziente su tre, nel caso in specie è altamente probabile che il meccanismo di determinismo della comparsa della fibrillazione atriale sia da imputarsi, come già riferito in bozza, a fattori quali la metodica chirurgica che, inevitabilmente, va a manipolare il cuore a livello della arteria polmonare dove risiedono particolari strutture elettriche dette rotori che possono essere danneggiate in corso di intervento e che innescano la F.A., specie se il paziente presenta una bassa frazione di eiezione (quale quella in esame) a causa di una serie di fattori bioumorali, soprattutto squilibri elettrolitici, che sono i principali fattori scatenanti della fibrillazione atriale e non sono legati a eventi esterni, come definito dal consulente. Tra le possibili cause vi sono l'ipopotassiemia e l'ipomagniesemia, che di solito si associano a bassi valori postoperatori e che sono ancora rilevanti anche dopo che è passato del tempo. L'affermazione sulla possibilità di fibrillazione atriale in seguito a un intervento di cardiochirurgia è puramente speculativa”.
Deducevano pertanto che: “Non esiste una correlazione diretta tra la fibrillazione atriale e la lesione sternale o altri eventi segnalati dal medico di parte. I pazienti affetti da patologie cardiache possono manifestare una fibrillazione atriale anche anni dopo l'intervento, che può essere legata a vari fattori come una bassa frazione di eiezione e quant'altro sopra descritto. Non è quindi corretto attribuire la causa di questa
9 condizione al fallimento della riabilitazione clinica o al completamento del ciclo di riabilitazione cardiaca”; inoltre, contrariamente a quanto più volte affermato dal consulente di parte attrice all'interno delle proprie note contro deduttive, deducevano Contr che della relazione di dimissione dal ricovero effettuato presso il e datata 14/11/2016 era evidente: “N.B.: il paziente si è rifiutato di eseguire CVE di fibrillazione atriale utile un periodo di riabilitazione cardiologica intensiva”.
Per quanto attiene alla questione sollevata dal ctp Dott. relativa alla comparsa Per_1 di ipertiroidismo legata all'uso dell'amiodarone ribadivano che il farmaco, utilizzato a seguito della comparsa della fibrillazione atriale, è preferito come opzione migliore tra i farmaci antiaritmici nel trattamento della fibrillazione atriale non avendo peraltro un effetto inotropo negativo, nel caso in questione, ha consentito (finché è stato utilizzato) ad evitare l'evenienza di una diminuzione della frazione di eiezione, di per sé già ridotta, il monitoraggio, attento e costante, ha consentito peraltro ad una pronta sostituzione del farmaco a riprova del corretto operato dei sanitari.
Relativamente alla doglianza sulla presunta comparsa di diabete iatrogeno determinata dall'uso prolungato di terapia cortisonica chiarivano che sotto l'aspetto valutativo la mera diagnosi di diabete non consente di riconoscere l'esistenza di un danno biologico come preteso dal ctp Dott. , del diabete semmai vanno a giudicarsi le Per_1 complicanze dallo stesso determinate, inoltre rappresentavano che, contrariamente a quanto affermato dal ctp Dott. , dal carteggio esaminato si ha notizia(una volta Per_1 che il periziando ha completato l'iter terapeutico) di un trattamento orale con basso dosaggio di metformina e sostanziale buon compenso dei valori glicemici non si ha notizia di complicanze da valutare (qualunque ne sia la causa di origine), alla luce di ciò ritenevano “corretto l'utilizzo dei cortisonici anche in una situazione di predisposizione al diabete, come nel caso in esame”.
Tanto premesso, codesto giudicante ritiene di poter condividere le conclusioni cui sono giunti i nominati consulenti, trattandosi, per come già ribadito, di elaborato esaustivo, chiaro, privo di vizi logici e di ragionamento e adeguatamente supportato da letteratura scientifica in merito al caso in esame.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze peritali e delle osservazioni dei consulenti delle parti può ritenersi provato, alla stregua del criterio che governa l'accertamento eziologico nel processo civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra le condotte negligenti sopra riportate e l'aggravamento dello stato di salute del Parte_1 in considerazione della patologia infettiva occorsa prolungando i tempi della convalescenza fino alla dimissione del 04/03/2017.
Più in particolare, in ordine alla responsabilità delle aziende, il collegio dei C.T.U. ha Contr concluso che la stessa può ascriversi rispettivamente in pari misura al e al
. CP_2
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, unico chiesto dall'attore, i consulenti 1) nessun danno biologico;
2) una inabilità temporanea, correttamente valutata in termini di danno differenziale, di: 78 (settantotto) giorni di ricovero di inabilità temporanea assoluta, 33 (trentatrè) giorni (ovvero i periodi intercorrenti tra i vari ricoveri) di inabilità temporanea al 75% ed infine ulteriori giorni 30 (trenta), relativi alla convalescenza dopo l'ultimo ricovero di inabilità temporanea al 50%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, considerata l'età del danneggiato, 64 anni, nel momento in cui si è manifestata e consolidata la patologia, in relazione all'inabilità temporanea totale e parziale, avuto riguardo al valore monetario per un
10 giorno di inabilità assoluta pari ad euro 115,00, spettano all'attore euro € 8.970,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta, € 2.846,25 per i giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 per quella al 50%.
Per un totale di euro 13.541,25 (di cui euro 6.770,625 a carico del
[...]
ed euro 6.770,625 a Controparte_3 carico dell' , oltre interessi legali fino al Controparte_5 soddisfo da calcolare sulla predetta somma da valutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza delle aziende convenute (nella misura della riconosciuta responsabilità) e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche, come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa, in € 5.077,00.
Le spese della C.T.U., disposta nel corso del processo, vengono poste definitivamente a carico delle aziende convenute in ragione della riconosciuta responsabilità in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. CE NA definitivamente pronunciando nella causa n. 110/2022 R.G. proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità sanitaria risarcitoria delle aziende convenute e conseguentemente condanna a risarcire all'attore i danni non patrimoniali patiti che vengono liquidati nella complessiva somma di euro 13.541,25 (di cui euro 6.770,625 a carico del Controparte_3 ed euro 6.770,625 a carico dell'
[...] Controparte_5
, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da
[...] devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati e operai;
- condanna le aziende convenute a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso per spese forfettarie, da ripartirsi a carico
[...] Reggio Calabria per la misura del 50% e Controparte_3 dell' per il restante 50%. Controparte_5
- pone definitivamente a carico delle convenute aziende sanitarie provinciali, nelle menzionate misure (del 50% e 50%), le spese della C.T.U.
Reggio Calabria, 2.11.25
Il giudice
CE NA
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