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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza 06/05//2025 N. 7108 /2024 R.G.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6
, Parte_7
- RICORRENTI -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta dalla resistente per i periodi di ferie, degli importi percepiti a titolo di indennità pulizia bus/autotreni; indennità di presenza, indennità giornaliera autotrenisti, indennità
IOMCG, indennità giornaliera 21/5/81 poi denominata indennità di turno;
con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze;
2) rigetta ogni residua domanda;
3) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per la determinazione degli importi spettanti ai ricorrenti in ragione di quanto previsto al punto sub 1) che precede;
4) spese al definitivo;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza parziale.
Milano, 06/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza 06/05//2025 N. 7108 /2024 R.G.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6
, Parte_7
- RICORRENTI -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta dalla resistente per i periodi di ferie, degli importi percepiti a titolo di indennità pulizia bus/autotreni; indennità di presenza, indennità giornaliera autotrenisti, indennità
IOMCG, indennità giornaliera 21/5/81 poi denominata indennità di turno;
con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze;
2) rigetta ogni residua domanda;
3) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per la determinazione degli importi spettanti ai ricorrenti in ragione di quanto previsto al punto sub 1) che precede;
4) spese al definitivo;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza parziale.
Milano, 06/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni