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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 40747/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Occhione, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980, pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato l'8/11/2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità. A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di essere affetta dalle patologie specificamente indicate in ricorso, contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, le quali ne determinano, oltre ad una totale invalidità, anche il bisogno di assistenza continua per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo, è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale. Con nota del 30/1/2025, tuttavia, il CTU nominato ha rappresentato che la perizianda non si è presentata per due volte alla visita fissata per l'inizio delle operazioni peritali, il giorno 7/1/2025 alle ore 15.30 e il giorno 28/1/2025 alle ore 18.00, senza addurre alcun impedimento. Fissata l'udienza del 17/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., al fine di verificare la perdurante sussistenza dell'interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del procedimento, quest'ultima non le depositava, nulla deducendo. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 4/11/2024 ed il presente ricorso depositato l'8/11/2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso è risultato non fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le
2 previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso della fase di ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Nel merito, tuttavia, la domanda è risultata non fondata, essendosi parte ricorrente sottratta alla visita medica fissata per l'inizio delle operazioni peritali, senza addurre giustificazioni.
È certo, infatti, che gravava interamente sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti sanitari per l'attribuzione delle provvidenze economiche azionate, secondo il principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c.. Sottraendosi alla visita medica disposta dal consulente, senza, peraltro, addurre tempestivamente alcun impedimento, malgrado il rinvio e l'onere di comparire personalmente, la ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui evincere la sussistenza di uno stato invalidante tale da riscontrare i presupposti di legge. Invero, l'essersi sottratta alle indagini peritali senza fornire al riguardo alcuna documentata giustificazione idonea ad integrare una causa di forza maggiore, determina un'ipotesi di decadenza in cui è incorsa la parte;
sicché non
3 può ritenersi fornita la prova in ordine alla sussistenza dei dedotti requisiti sanitari, nella misura in cui non ricorrono ragioni per disattendere le conclusioni fornite dalle competenti commissioni mediche della e dal perito Pt_2 nominato nella precedente fase di ATP, i quali tutti hanno escluso la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, consistenti nella totale invalidità e nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha reiteratamente espresso il principio consolidato secondo il quale il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia stata disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico;
ne consegue che la mancata - ed ingiustificata - presentazione dell'assicurato anche solo ad un'ulteriore visita medica, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dello accertamento della sussistenza o meno dello stato d'invalidità pensionabile, può giustificare il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla sussistenza di tale stato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2361 del 29/1/2019, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19577 del 26/8/2013, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29906 del 29/12/2011, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 101 del 5/1/2001, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3311 del 6/4/1999, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12662 dell'11/12/1995 e già Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2/3/04 del 3/4/1986). Nel caso in esame, d'altro canto, non è stata prodotta alcuna certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche – successiva alla visita da parte delle commissioni sanitarie e all'accertamento peritale già espletato nella fase di ATP
– da cui evincere l'invalidità totale o la sussistenza dei presupposti sanitari per necessitare di assistenza continua o l'impossibilità a deambulare. Consegue alle superiori considerazioni il rigetto della domanda, per carenza di prova. 3.3 D'altro canto, neppure è possibile disporre l'estinzione del giudizio, come pure domandato dalla parte ricorrente con le note del 6/3/2025, in carenza di idonea rinuncia, accettata dalla controparte costituita, ovvero dei presupposti di cui all'articolo 307 c.p.c..
4. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge. Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP. Nulla sulle spese di CTU disposta nel presente procedimento, in quanto
4 non espletata, in difetto di richiesta di rimborso di spese già sostenute.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio resa nella fase di ATP. Nulla a provvedere sulle spese di CTU nel presente procedimento. Roma, 11 marzo 2025. Il Giudice
Laura Cerroni
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