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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1637 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in persona del lrpt – –, domiciliata in Parte_1 Parte_2
Catanzaro (CZ), al viale De Filippis, 69, presso lo studio dell'avv. Domenico Fimiano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto;
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale opposta
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 168307 della Regione, notificata via pec il 6.3.2024,con la quale veniva ingiunto alla società il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, Parte_1 della somma di euro 1.272,00 per violazione dell'art. 7 co.3 All. 3 del dl.gs 151/2007, per aver la stessa effettuato il trasporto di animali vivi omettendo di osservare le pratiche di trasporto previste dalla normativa sopra richiamata.
In particolare, la sanzione veniva elevata in quanto la Polizia Stradale di Catanzaro, nell'immediatezza dell'accertamento verificava che il sig.
[...]
, in qualità di conducente, trasportava n.21 pecore e n.115 agnelli Per_1 su una superficie di soli 11 metri quadri, in violazione delle norme di legge.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che l'ordinanza oggetto di impugnazione dovesse essere considerata illegittima per diversi motivi.
In primo luogo, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza stante la nullità del verbale di accertamento n. 700015485177 del 21.3.2019, sull'assunto che nonostante sul luogo dell'infrazione fosse sopraggiunto il lrpt della
[...]
, l'infrazione veniva contestata esclusivamente al Pt_1 trasgressore/conducente con conseguente violazione dell'art.200 CDS che stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, non sussistendo tra l'altro nel caso in esame ragioni per una contestazione differita.
In secondo luogo, parte opponente evidenziava la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione, recando la stessa una motivazione meramente apparente dalla quale non era desumibile l'esatta condotta contestata, con conseguente lesione del diritto di difesa. Eccepiva inoltre l'esistenza di un errore nel verbale di accertamento, nella parte in cui gli accertatori avevano dichiarato che la superficie su cui venivano trasportati gli animali vivi era di 11 metri, anziché di 22 metri quadri, essendo l'autocarro munito di doppio piano di carico con secondo livello amovibile.
Riferiva, inoltre, di aver proposto ricorso amministrativo per chiedere l'annullamento, in via di autotutela, del verbale di accertamento a cui seguiva un rigetto per non essere i motivi meritevoli di accoglimento.
Fatte tali premesse, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di voler così provvedere:
• accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione gravata, in conseguenza della nullità del verbale che l'ha originata, per omessa contestazione immediata della violazione, in dispregio dell'art. 200 cds;
pag. 2/7 • accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione gravata per carenza di motivazione e/o la sua nullità per derivazione, in conseguenza della nullità del verbale che l'ha originata, a sua volta illegittimo per omessa indicazione della norma violata ,dei parametri di misura posti a fondamento della sua elevazione, oltre che per il palese errore materiale nella rilevazione della superficie di carico disponibile.Con vittoria di spese.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Riteneva il resistente del tutto inconsistenti le difese del ricorrente, essendo l'ordinanza ingiunzione pienamente legittima sia sotto il profilo processuale che di merito.
Preliminarmente, parte resistente eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito sull'assunto che nelle controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'art.22 L. 689/1981 prevede la competenza del giudice di pace salvo per le violazioni indicate nel comma IV del medesimo articolo.
Nel merito, parte resistente riteneva che l'ordinanza ingiunzione dovesse essere considerata legittima in quanto risultavano destituiti di fondamento i motivi evidenziati dal ricorrente. In particolare, la Controparte_1 riteneva che la mancata contestazione della sanzione non costituisse causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto alla notifica del verbale di accertamento della violazione nel termine prescritto. In ordine alla mancanza di motivazione, parte opposta evidenziava che gli accertatori avessero descritto con precisione la condotta sanzionata.
Tutto ciò premesso, parte resistente chiedeva il rigetto delle richieste istruttorie e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Rigettata con ordinanza del 7.02.2025 la richiesta di prova per testi formulata da parte ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'4/07/2025, poi differita al 7.11.2025 per la discussione ai sensi dell'art.429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre analizzare la questione di incompetenza del giudice adito sollevata da parte opposta. pag. 3/7 Tale eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Il giudicante, pur consapevole della mancanza di un orientamento uniforme espresso dalla giurisprudenza, ritiene che in materia di trasporto animali la competenza sia del Tribunale, in quanto la tutela del benessere degli animali, garantita anche dalla normativa che disciplina il trasporto del bestiame (fattispecie oggetto della presente lite), risultando orientata a garantire le condizioni concrete più idonee ad evitare agli animali trasportati sofferenze e dolori, è infatti funzionale alla prevenzione della insorgenza e della diffusione di eventuali malattie infettive e rientra quindi, a tutti gli effetti, nella materia igienico-sanitaria, nonché più in generale nella tutela della fauna. Non essendo precisata la circostanza che gli animali di cui al trasporto oggetto di lite, non fossero destinati al consumo umano, consegue che, anche nel caso concreto, le regole volte a garantire il benessere degli animali devono reputarsi strumentali rispetto alla salute del consumatore e, in generale, alla sicurezza alimentare. La concreta fattispecie rientra quindi nella previsione di cui al D.Lgs. 150/2011, art. 6 punto 4.
Nel merito l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
È privo di fondamento il primo motivo di opposizione, con cui parte opponente si duole della mancata immediata contestazione della condotta al legale rappresentante della società, sopraggiunto sul luogo, essendo stata la condotta contestata esclusivamente al conducente.
Ebbene, occorre premettere che la disciplina dettata dal D.Lgs. 151/2007, contenete le regole in ordine alla protezione degli animali durante il trasporto, prevede la contestazione immediata nei confronti del conducente/trasportatore (che non abbia osservato le pratiche di trasporto prescritte), il quale, deve conoscere tutte le prescrizioni da osservare nel caso concreto (a tale scopo frequenta, solitamente, un apposito corso formativo) ed è il (a volte unico) soggetto che, nel modo più immediato e diretto, ha la possibilità di acquisire la consapevolezza delle precise caratteristiche degli animali da trasportare, delle conseguenti prescrizioni da osservare e delle eventuali cautele da adottare nel corso del trasporto stesso. pag. 4/7 L'ordinanza-ingiunzione è quindi correttamente rivolta allo stesso. Del resto, come correttamente sottolineato da parte opposta, la mancata contestazione immediata del verbale nei confronti del legale rappresentante, non costituisce motivo di nullità dell'ingiunzione, purchè sia stata notificata nei termini di legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto dall'art.14 L.689/1981 (90 gg) , alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge il rispetto dei termini di legge dal momento che il verbale della polizia che ha accertato la violazione da parte del conducente era del 21.03.2019 mentre la notifica all'obbligato in solido veniva fatta il 13.04.2019 e quindi nel rispetto dei termini di 90 giorni.
Privo di pregio risulta, altresì, il secondo motivo di opposizione, relativo alla dedotta genericità (a parere dell'opponente, lesiva del diritto di difesa) del verbale di accertamento, non avendo gli accertatori indicato l'esatta condotta contestata. Contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, il predetto verbale (doc. 2 della parte opponente) menziona con chiarezza il fatto materiale oggetto di contestazione, senza arrecare alcun vulnus al diritto di difesa. Dal verbale si legge chiaramente la condotta contestata: (“…trasporto di animali vivi – 21 pecore e 115 agnelli – omettendo di osservare le pratiche di trasporto previste dall'allegato 3 del d.lgs 151 del 2007. All'atto del controllo risultavano violate le seguenti prescrizioni: gli spazi a disposizione devono corrispondere alle cifre riportate per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto. Nella fattispecie vi era una elevata densità di carico. Da come si evince dal modello 4 lo stesso trasportava 21 pecore e 115 agnelli su una superfice di 11 metri quadri.” Del resto, l'esatta comprensione da parte della società opponente del fatto pag. 5/7 contestato e della conseguente violazione è innegabile in quanto l'odierno opponente ha presentato scritti difensivi (affrontando il tema del trasporto degli animali) prima della emissione della ordinanza-ingiunzione. Senza fondamento è anche l'ultimo motivo di opposizione. Secondo la società opponente la ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima in quanto gli accertatori, avrebbero errato nel riportare l'esatta estensione dell'autocarro che, anziché avere una estensione di 11 metri quadri, presentava una capienza di 22 metri quadri, essendo l'autocarro munito di doppio piano di carico con secondo livello amovibile.
Il giudicante rileva anzitutto che l'errore a cui fa riferimento parte opponente non è stato riportato nel verbale, allorquando si legge nessuna dichiarazione. Ciononostante, anche laddove si volesse immaginare che l'autocarro presentasse al momento dell'accertamento una estensione di 22 metri quadri, tale circostanza non consente di ritenere illegittima la ordinanza impugnata, in quanto, seguendo i criteri di calcolo indicati dall'Allegato 3, proprio al punto 2.1 si legge: “Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del Regolamento CE n. 1/2005, contenente disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate richiamato nello stesso titolo del D.Lgs n. 151/2007, normativa violata.
Nello specifico, l'Allegato 1, al capo VII del Regolamento CE n. 1/2005 riporta gli spazi disponibili per gli animali che devono corrispondere alle dimensioni indicate nella tabella, parte integrante dell'Allegato stesso, in base alla tipologia degli animali ed al mezzo di trasporto. Sulla base della stessa, verificando i metri quadri per ciascun animale, ossia moltiplicando il numero della categoria degli animali in questione (agnelli e pecore/capre) per la superficie minima indicata nella colonna di riferimento (vedi tabella ivi allegata), risulta una densità di carico superiore ai 22 metri quadrati, tenendo conto, quindi, anche del doppio piano di carico dell'autocarro.
Ne consegue, quindi, la configurazione della violazione contestata con il verbale in esame, alla base dell'ordinanza-ingiunzione, oggi impugnata, pienamente fondata.
Ogni altra questione risulta assorbita. pag. 6/7 Per le ragioni sopra indicate, l'opposizione deve quindi essere respinta e l'ordinanza ingiunzione integralmente confermata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, in applicazione dello scaglione di riferimento e sulla base dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1637 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in persona del lrpt – –, domiciliata in Parte_1 Parte_2
Catanzaro (CZ), al viale De Filippis, 69, presso lo studio dell'avv. Domenico Fimiano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto;
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale opposta
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 168307 della Regione, notificata via pec il 6.3.2024,con la quale veniva ingiunto alla società il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, Parte_1 della somma di euro 1.272,00 per violazione dell'art. 7 co.3 All. 3 del dl.gs 151/2007, per aver la stessa effettuato il trasporto di animali vivi omettendo di osservare le pratiche di trasporto previste dalla normativa sopra richiamata.
In particolare, la sanzione veniva elevata in quanto la Polizia Stradale di Catanzaro, nell'immediatezza dell'accertamento verificava che il sig.
[...]
, in qualità di conducente, trasportava n.21 pecore e n.115 agnelli Per_1 su una superficie di soli 11 metri quadri, in violazione delle norme di legge.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che l'ordinanza oggetto di impugnazione dovesse essere considerata illegittima per diversi motivi.
In primo luogo, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza stante la nullità del verbale di accertamento n. 700015485177 del 21.3.2019, sull'assunto che nonostante sul luogo dell'infrazione fosse sopraggiunto il lrpt della
[...]
, l'infrazione veniva contestata esclusivamente al Pt_1 trasgressore/conducente con conseguente violazione dell'art.200 CDS che stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, non sussistendo tra l'altro nel caso in esame ragioni per una contestazione differita.
In secondo luogo, parte opponente evidenziava la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione, recando la stessa una motivazione meramente apparente dalla quale non era desumibile l'esatta condotta contestata, con conseguente lesione del diritto di difesa. Eccepiva inoltre l'esistenza di un errore nel verbale di accertamento, nella parte in cui gli accertatori avevano dichiarato che la superficie su cui venivano trasportati gli animali vivi era di 11 metri, anziché di 22 metri quadri, essendo l'autocarro munito di doppio piano di carico con secondo livello amovibile.
Riferiva, inoltre, di aver proposto ricorso amministrativo per chiedere l'annullamento, in via di autotutela, del verbale di accertamento a cui seguiva un rigetto per non essere i motivi meritevoli di accoglimento.
Fatte tali premesse, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di voler così provvedere:
• accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione gravata, in conseguenza della nullità del verbale che l'ha originata, per omessa contestazione immediata della violazione, in dispregio dell'art. 200 cds;
pag. 2/7 • accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione gravata per carenza di motivazione e/o la sua nullità per derivazione, in conseguenza della nullità del verbale che l'ha originata, a sua volta illegittimo per omessa indicazione della norma violata ,dei parametri di misura posti a fondamento della sua elevazione, oltre che per il palese errore materiale nella rilevazione della superficie di carico disponibile.Con vittoria di spese.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Riteneva il resistente del tutto inconsistenti le difese del ricorrente, essendo l'ordinanza ingiunzione pienamente legittima sia sotto il profilo processuale che di merito.
Preliminarmente, parte resistente eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito sull'assunto che nelle controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'art.22 L. 689/1981 prevede la competenza del giudice di pace salvo per le violazioni indicate nel comma IV del medesimo articolo.
Nel merito, parte resistente riteneva che l'ordinanza ingiunzione dovesse essere considerata legittima in quanto risultavano destituiti di fondamento i motivi evidenziati dal ricorrente. In particolare, la Controparte_1 riteneva che la mancata contestazione della sanzione non costituisse causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto alla notifica del verbale di accertamento della violazione nel termine prescritto. In ordine alla mancanza di motivazione, parte opposta evidenziava che gli accertatori avessero descritto con precisione la condotta sanzionata.
Tutto ciò premesso, parte resistente chiedeva il rigetto delle richieste istruttorie e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Rigettata con ordinanza del 7.02.2025 la richiesta di prova per testi formulata da parte ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'4/07/2025, poi differita al 7.11.2025 per la discussione ai sensi dell'art.429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre analizzare la questione di incompetenza del giudice adito sollevata da parte opposta. pag. 3/7 Tale eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Il giudicante, pur consapevole della mancanza di un orientamento uniforme espresso dalla giurisprudenza, ritiene che in materia di trasporto animali la competenza sia del Tribunale, in quanto la tutela del benessere degli animali, garantita anche dalla normativa che disciplina il trasporto del bestiame (fattispecie oggetto della presente lite), risultando orientata a garantire le condizioni concrete più idonee ad evitare agli animali trasportati sofferenze e dolori, è infatti funzionale alla prevenzione della insorgenza e della diffusione di eventuali malattie infettive e rientra quindi, a tutti gli effetti, nella materia igienico-sanitaria, nonché più in generale nella tutela della fauna. Non essendo precisata la circostanza che gli animali di cui al trasporto oggetto di lite, non fossero destinati al consumo umano, consegue che, anche nel caso concreto, le regole volte a garantire il benessere degli animali devono reputarsi strumentali rispetto alla salute del consumatore e, in generale, alla sicurezza alimentare. La concreta fattispecie rientra quindi nella previsione di cui al D.Lgs. 150/2011, art. 6 punto 4.
Nel merito l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
È privo di fondamento il primo motivo di opposizione, con cui parte opponente si duole della mancata immediata contestazione della condotta al legale rappresentante della società, sopraggiunto sul luogo, essendo stata la condotta contestata esclusivamente al conducente.
Ebbene, occorre premettere che la disciplina dettata dal D.Lgs. 151/2007, contenete le regole in ordine alla protezione degli animali durante il trasporto, prevede la contestazione immediata nei confronti del conducente/trasportatore (che non abbia osservato le pratiche di trasporto prescritte), il quale, deve conoscere tutte le prescrizioni da osservare nel caso concreto (a tale scopo frequenta, solitamente, un apposito corso formativo) ed è il (a volte unico) soggetto che, nel modo più immediato e diretto, ha la possibilità di acquisire la consapevolezza delle precise caratteristiche degli animali da trasportare, delle conseguenti prescrizioni da osservare e delle eventuali cautele da adottare nel corso del trasporto stesso. pag. 4/7 L'ordinanza-ingiunzione è quindi correttamente rivolta allo stesso. Del resto, come correttamente sottolineato da parte opposta, la mancata contestazione immediata del verbale nei confronti del legale rappresentante, non costituisce motivo di nullità dell'ingiunzione, purchè sia stata notificata nei termini di legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto dall'art.14 L.689/1981 (90 gg) , alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge il rispetto dei termini di legge dal momento che il verbale della polizia che ha accertato la violazione da parte del conducente era del 21.03.2019 mentre la notifica all'obbligato in solido veniva fatta il 13.04.2019 e quindi nel rispetto dei termini di 90 giorni.
Privo di pregio risulta, altresì, il secondo motivo di opposizione, relativo alla dedotta genericità (a parere dell'opponente, lesiva del diritto di difesa) del verbale di accertamento, non avendo gli accertatori indicato l'esatta condotta contestata. Contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, il predetto verbale (doc. 2 della parte opponente) menziona con chiarezza il fatto materiale oggetto di contestazione, senza arrecare alcun vulnus al diritto di difesa. Dal verbale si legge chiaramente la condotta contestata: (“…trasporto di animali vivi – 21 pecore e 115 agnelli – omettendo di osservare le pratiche di trasporto previste dall'allegato 3 del d.lgs 151 del 2007. All'atto del controllo risultavano violate le seguenti prescrizioni: gli spazi a disposizione devono corrispondere alle cifre riportate per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto. Nella fattispecie vi era una elevata densità di carico. Da come si evince dal modello 4 lo stesso trasportava 21 pecore e 115 agnelli su una superfice di 11 metri quadri.” Del resto, l'esatta comprensione da parte della società opponente del fatto pag. 5/7 contestato e della conseguente violazione è innegabile in quanto l'odierno opponente ha presentato scritti difensivi (affrontando il tema del trasporto degli animali) prima della emissione della ordinanza-ingiunzione. Senza fondamento è anche l'ultimo motivo di opposizione. Secondo la società opponente la ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima in quanto gli accertatori, avrebbero errato nel riportare l'esatta estensione dell'autocarro che, anziché avere una estensione di 11 metri quadri, presentava una capienza di 22 metri quadri, essendo l'autocarro munito di doppio piano di carico con secondo livello amovibile.
Il giudicante rileva anzitutto che l'errore a cui fa riferimento parte opponente non è stato riportato nel verbale, allorquando si legge nessuna dichiarazione. Ciononostante, anche laddove si volesse immaginare che l'autocarro presentasse al momento dell'accertamento una estensione di 22 metri quadri, tale circostanza non consente di ritenere illegittima la ordinanza impugnata, in quanto, seguendo i criteri di calcolo indicati dall'Allegato 3, proprio al punto 2.1 si legge: “Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del Regolamento CE n. 1/2005, contenente disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate richiamato nello stesso titolo del D.Lgs n. 151/2007, normativa violata.
Nello specifico, l'Allegato 1, al capo VII del Regolamento CE n. 1/2005 riporta gli spazi disponibili per gli animali che devono corrispondere alle dimensioni indicate nella tabella, parte integrante dell'Allegato stesso, in base alla tipologia degli animali ed al mezzo di trasporto. Sulla base della stessa, verificando i metri quadri per ciascun animale, ossia moltiplicando il numero della categoria degli animali in questione (agnelli e pecore/capre) per la superficie minima indicata nella colonna di riferimento (vedi tabella ivi allegata), risulta una densità di carico superiore ai 22 metri quadrati, tenendo conto, quindi, anche del doppio piano di carico dell'autocarro.
Ne consegue, quindi, la configurazione della violazione contestata con il verbale in esame, alla base dell'ordinanza-ingiunzione, oggi impugnata, pienamente fondata.
Ogni altra questione risulta assorbita. pag. 6/7 Per le ragioni sopra indicate, l'opposizione deve quindi essere respinta e l'ordinanza ingiunzione integralmente confermata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, in applicazione dello scaglione di riferimento e sulla base dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 7/7