Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l'art. 732 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera), l'art. 741 dello stesso codice disciplina il caso in cui la sentenza straniera già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione; in tale seconda evenienza, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla corte d'appello nel cui distretto dovrebbero esser fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia già stato avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l'esecuzione delle statuizioni penali (dovendo in tal caso confluire, all'interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle disposizioni civili).
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, qualora l'istante alleghi una traduzione della sentenza (nella specie asseverata con dichiarazione del traduttore dinanzi al giudice di pace), la Corte d'appello procedente è tenuta a disporre una traduzione officiosa solo se vi sia dubbio sull'attendibilità di quella prodotta, ovvero se l'utilizzo di quest'ultima possa pregiudicare i diritti di difesa della persona condannata, e sempre che sia stato eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata ulteriore traduzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'obbligo di traduzione potesse derivare dalla mancata conoscenza della lingua straniera da parte del difensore o dalle differenze grafiche nell'impaginazione del testo tradotto rispetto alla sentenza in lingua originale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 14041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14041 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO NN - Presidente - del 02/10/2014
Dott. CONTI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1501
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18730/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
IN ER, nato a [...] il [...];
AG IE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 17/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 18/12/2013 con la quale la Corte d'appello di Genova ha disposto il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 c.p., n. 4, della sentenza in data 12/04/2013 del Tribunale di Grande istanza di Nizza, con la quale IN ER e AG IE sono stati tra l'altro condannati in solido, con riguardo ai delitti di truffa ed altro, al risarcimento dei danni in favore di NE NN e TT NA. La Corte territoriale, sollecitata al riconoscimento dai creditori dei condannati, ha notato come il Tribunale francese avesse direttamente provveduto sulle loro pretese risarcitorie, quantificando il danno ed indicando i criteri di computo degli interessi.
Non si tratterebbe dunque del riconoscimento della sentenza straniera da attuare allo scopo di farne valere le statuizioni penali in un giudizio civile instaurando, come tale regolato dall'art. 732 c.p.p., ma del riconoscimento direttamente pertinente alle statuizioni civili della sentenza straniera, e quindi di fattispecie riconducibile all'art. 741 c.p.p.. In particolare - prosegue la Corte - il procedimento sarebbe stato attivato a norma del comma 2 della norma citata, con la conseguente applicazione del criterio di competenza territoriale indicato nella medesima norma (corte d'appello nel cui distretto la statuizioni civili "dovrebbero essere fatte valere"). Nella specie, l'azione è stata promossa nel luogo di residenza di uno dei due debitori (Ventimiglia), l'altra risiedendo all'estero, e sarebbe dunque infondata la tesi difensiva, secondo cui la competenza apparterebbe alla Corte d'appello di Roma, in applicazione del criterio indicato nell'ultima parte dell'art. 732 c.p.p.. In particolare, gli eventuali atti esecutivi sarebbero esperibili appunto a Ventimiglia, in applicazione dei criteri fissati agli artt. 26 e 33 c.p.c.). Si legge ancora nel provvedimento impugnato, per quanto ormai rileva, che non sarebbe necessaria una traduzione ufficiale della sentenza da riconoscere, la quale è stata prodotta in copia autentica con certificazione della relativa irrevocabilità. La sentenza è infatti redatta in una lingua "universalmente nota" (quella francese), conosciuta dalle parti e dal Giudice, ed è comunque accompagnata da una traduzione che rende conto anche della corrispondenza tra pagine del provvedimento originale e testo tradotto, effettuata a cura di parte ma asseverata innanzi al giudice di pace. Del resto - si nota - nessuna censura sarebbe stata spesa in merito alla corrispondenza dei testi.
2. Ricorrono personalmente IN e AG, deducendo anzitutto - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e d), - vizi di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 731 e 125 c.p.p.. La Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere la competenza territoriale dell'omologa Corte romana, equivocando anche il senso delle eccezioni degli interessati. Si legge nel ricorso che i riferimenti all'art. 741 c.p.p., sarebbero frutto di un errore materiale, e che comunque si sarebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 731 c.p.p.. Viene poi dedotta - in relazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e d),- la violazione degli artt. 109 e 125 c.p.p. e art. 26 delle relative disp. att..
Ammesso che le parti ed il giudice conoscessero la lingua francese, ciò non sarebbe dimostrato per il difensore, e vi sarebbe stata dunque una indebita compressione delle garanzie difensive. La traduzione asseverata, inoltre, non ripartirebbe il testo delle pagine in perfetta corrispondenza con l'originale. Dunque la sentenza impugnata andrebbe annullata.
3. Secondo il Procuratore generale, la Corte territoriale avrebbe fatto corretta applicazione del criterio di competenza territoriale indicato dell'art. 741 c.p.p., comma 2. Quanto alla seconda censura, sarebbe effettivamente irrituale il riferimento ad un criterio empirico (l'universale conoscenza della lingua utilizzata nella specie), dovendo gli atti del processo utilizzare la lingua italiana, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge. Nondimeno, sarebbe lecita l'utilizzazione della traduzione asseverata, in assenza di qualsiasi obiezione circa l'effettiva corrispondenza al testo tradotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, e devono dunque essere respinti. Dal rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
2. Sono infondate anzitutto le censure relative alla pretesa incompetenza territoriale della Corte di appello genovese. Quest'ultima ha esattamente ritenuto, infatti, che detta competenza andasse stabilita a norma dell'art. 741 c.p.p., comma 2 e dunque con riguardo al distretto nel cui ambito dovranno essere fatte valere le statuizioni civili della sentenza straniera posta ad oggetto della richiesta di riconoscimento.
In sostanza i ricorrenti (che giungono a prospettare l'eventualità di un errore materiale della Corte d'appello) hanno sostenuto e sostengono, piuttosto confusamente, che dovrebbe applicarsi il criterio di competenza territoriale indicato agli artt. 731 e 732 del codice di rito, il quale valorizza il luogo di nascita della persona cui si riferisce il provvedimento straniero, e per i nati all'estero stabilisce la competenza della Corte d'appello di Roma. La tesi è priva di fondamento.
L'art. 731 si riferisce alle procedure di riconoscimento finalizzate all'esecuzione penale, e pertanto promosse dall'Autorità pubblica, secondo la procedura prevista dalla norma. Quanto all'art. 732, l'oggetto della previsione va identificato anche in rapporto alla norma "concorrente" dell'art. 741 c.p.p.. La prima delle due disposizioni, come si evince anche dal suo tenore letterale, regola il caso della parte privata che intenda far valere il giudicato penale di condanna al fine di conseguire, con un nuovo ed autonomo giudizio, le restituzioni od il risarcimento del danno. Deve ritenersi, quindi, che la sentenza straniera, nel caso regolato dalla norma, non abbia provveduto al proposito, o comunque non contenga disposizioni civili suscettibili di diretta esecuzione nel territorio nazionale. Si tratta in sostanza dell'ipotesi delineata nella seconda parte dell'art. 12 c.p., comma 1, n.
4. L'art. 741 disciplina invece l'ipotesi cui si riferisce la prima parte della disposizione appena citata, e cioè il caso in cui l'Autorità straniera abbia adottato disposizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di immediata e diretta esecuzione. È vero che la norma, attraverso l'articolazione in due commi, identifica due diversi criteri di determinazione della competenza territoriale, ma la distinzione non si fonda sulla diversità d'oggetto delle domande proposte, quanto piuttosto sulla ricorrenza o non della obiettiva connessione con altra procedura di riconoscimento: nell'un caso e nell'altro, si tratta di rendere esecutive statuizioni civili dell'Autorità straniera, e non di ottenerne dall'Autorità italiana sulla base della condanna penale inflitta all'estero.
Questa Corte ha già stabilito quanto segue: "la differenza dell'art. 741 c.p.p., commi 1 e 2, non riguarda il contenuto della domanda
(artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) ma il rito: il comma 1, presuppone pendente una richiesta autonoma della parte pubblica ai fini penali, nel cui conseguente procedimento si inserisce anche la domanda autonoma del danneggiato interessato (sicché i due aspetti vengono poi discussi e deliberati in unico contesto); il comma 2 riguarda il caso in cui la procedura si apre su esclusivo impulso della parte privata interessata ed ha ad oggetto della deliberazione solo la sua domanda. Del resto, oltre al dato letterale (invero inequivoco) converge una considerazione sistematica. Se così non fosse: non vi sarebbe alcuna ragione di mutare i criteri di determinazione della competenza territoriale tra i possibili diversi oggetti ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p., mentre l'ancorare questa al casellario trova giustificazione nella precedente pendenza della richiesta della parte "pubblica", il provvedimento conclusivo ex art. 12 c.p., n. 1 e 3, dovendo poi essere lì annotato;
nel caso di "inerzia" della parte pubblica (spiegabile anche con la contingente mancanza di ragioni "penali" di alcuna rilevanza) la parte privata non avrebbe un rito (e quindi una possibilità) di attivare autonomamente l'esecuzione di un provvedimento straniero che la interessa" (Sez. 6^, Sentenza n. 46201 del 01/10/2013, rv. 258027). Si comprende in particolare, mancando la vis actractiva del criterio competenziale stabilito per il riconoscimento della sentenza a fini penali, e trattandosi unicamente di procedere alla esecuzione civile, l'adozione del criterio indicato dell'art. 741, comma 2, ed applicato nella specie.
Resta solo da aggiungere, a tale ultimo proposito, che l'effettiva eseguibilità nel distretto genovese delle disposizioni civili della sentenza di cui si tratta non risulta essere stata posta in discussione nel giudizio di merito, e comunque non è oggetto di rilievo mediante i ricorsi per cassazione. I ricorrenti, come si è visto, si sono limitati ad assumere che avrebbe dovuto essere adottato un diverso criterio di determinazione della competenza.
3. Sono infondate anche le censure che attengono alla mancanza di una traduzione officiosa della sentenza penale di cui è stato chiesto il riconoscimento.
Va premesso, in proposito, che nella procedura de qua è stata prodotta, a cura della parte proponente, una traduzione della sentenza francese, asseverata dal traduttore con dichiarazione innanzi al giudice di pace. La strumentalità dei rilievi sulle differenze grafiche tra provvedimento originale e traduzione è stata ben posta in rilievo dalla Corte territoriale ed appare chiarissima, considerando oltretutto che il traduttore ha curato di indicare il cambio di pagina dell'originale nel testo predisposto in lingua italiana. D'altra parte eventuali difformità tra testo francese e testo italiano non sono neppure ipotizzate esplicitamente: il ricorso, che non lamenta l'incompetenza linguistica degli interessati ma del loro difensore (sic), si limita ad evocare una pretesa incidenza delle differenze grafiche sulla possibilità di "sapere con certezza" quale sia il contenuto del provvedimento da riconoscere. Ora, ribadito che la pretesa indicata da ultimo va considerata addirittura stravagante, potrebbe inferirsene una immediata conclusione di infondatezza delle censure difensive. I ricorrenti, in effetti, non sembrano escludere che l'osservanza delle prescrizioni sulla lingua degli atti possa essere assicurata mediante una traduzione di parte, essendosi appunto limitati a prospettare vizi (inesistenti) dell'atto concretamente prodotto nel caso di specie. Per mera esigenza di completezza va comunque rilevato che - ove si fosse inteso (oscuramente) proporla - la tesi dell'irrilevanza dell'atto asseverato sarebbe a sua volta priva di fondamento. La Corte territoriale non può essere seguita quando in sostanza assume che la traduzione della sentenza da riconoscere sarebbe irrilevante, ove si trattasse di una lingua "universalmente conosciuta" e comunque nota al giudice ed alle parti. Il principio non è stravagante come pare ai ricorrenti, essendo stato ripreso dalla giurisprudenza di legittimità che riguarda la problematica in esame con riferimento al processo civile, ed in particolare l'art. 123 del codice di rito (Sez. civ. 2^, Sentenza n. 1991 del 06/06/1969, rv. 341211). È vero d'altra parte che la legge processuale, tanto sul versante penale che su quello civile, prescrive l'uso della lingua italiana (salve le eccezioni su base territoriale) per il compimento degli atti del processo, ma non implica certo il divieto di acquisire documenti in lingua straniera formati fuori dal procedimento medesimo, ne' implica un obbligo generalizzato ed indiscriminato di traduzione ufficiale (cioè disposta dal giudice ed effettuata da un traduttore nominato dall'ufficio) il cui assolvimento condizioni l'utilizzazione dell'atto (con riferimento all'art. 109 c.p.p., si veda, ex multis, Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013, rv. 256571; con riferimento all'art. 122 c.p.p., Sez. civ. 6 - 1, Ordinanza n. 4416 del 23/02/2011, rv 616926). Nel processo civile è affermato correntemente il principio per il quale la traduzione officiosa è disposta discrezionalmente dal giudice, ed è ovvio che il fattore principale, a fini di orientamento dell'indicata discrezionalità, è costituito dall'esistenza di un'attendibile traduzione di parte: "il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa" (Sez. civ. 1^, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011, rv. 619248; in senso analogo, Sez. civ. 1^, Sentenza n. 27593 del 28/12/2006, rv. 593612; Sez. civ. 6 - 1, Ordinanza n. 4416 del 23/02/2011, rv. 616926; per l'inutilità della traduzione officiosa,
(anche in mancanza dell'atto di parte, nel caso di documenti redatti in lingua facilmente comprensibile, Sez. civ. 3^, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013, rv. 625480). Questo principio, cui la Corte genovese si è ispirata esplicitamente, non può essere meccanicamente trasferito nella procedura di riconoscimento della sentenza penale straniera, neppure quella attinente in via esclusiva (come nella specie) all'esecuzione delle statuizioni civili, poiché si discute pur sempre di un procedimento di natura penalistica, comunque regolato dalle norme del rito penale.
Va negato, tuttavia, che nel procedimento penale viga un principio generalizzato di irrilevanza (tamquam non essent) delle traduzioni non officiose dei documenti extraprocessuali acquisiti. Una tale regola - ferme restando le garanzie pertinenti alla comprensione linguistica ed al contraddittorio, recentemente implementate anche in applicazione del diritto sovranazionale -non si desume da alcun elemento normativo o sistematico. La disciplina per l'intervento dell'interprete e del traduttore era ed è dettata in rapporto all'incompetenza linguistica dell'imputato, e non riguarda dunque il problema posto nel caso odierno, che attiene alla (pretesa) incompetenza linguistica del difensore.
In ogni caso, nel testo previgente dell'art. 143 c.p.p., comma 2, la traduzione dello scritto straniero era disposta "quando occorre". Nel testo attuale, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b), risulta pertinente il dettato del comma 3 (nel comma 2 si allude chiaramente alla sentenza quale atto conclusivo d'una fase del procedimento, per l'impugnazione del quale va garantita la comprensione linguistica da parte dell'imputato). Ed anche questa norma non configura un obbligo sanzionato da inutilizzabilità: "la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza".
Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte riconosce con una certa frequenza, per implicito, la valenza di affidabili traduzioni di parte, ed anzi giunge a prospettare oneri di allegazione per la parte medesima, che non potrebbero essere assolti se non, appunto, con traduzioni asseverate. Più volte, ad esempio, è stato affermato che nella procedura di riesame sarebbe la parte che vi ha interesse, anche quella privata, a dover produrre una traduzione italiana dei documenti in lingua straniera (Sez. 3^, Sentenza n. 15380 del 03/03/2010, rv. 246607; Sez. 5^, Sentenza n. 40909 del 22/10/2010, rv. 248503). L'orientamento non è incontrastato, ma ai fini che qui interessano va rilevato come le pronunce contrarie neghino l'irrilevanza della produzione attuata senza traduzione di accompagnamento, ma non si spingano certo a considerare inidonea una traduzione siffatta (Sez. 6^, Sentenza n. 758 del 27/02/1995, rv. 201140).
Nella procedura ex art. 741 c.p.p., comma 2, che si instaura direttamente per l'iniziativa della parte privata, potrebbe apparire addirittura dubbia l'ammissibilità di una richiesta di riconoscimento che non fosse accompagnata da una traduzione asseverata, necessaria, almeno con riguardo alle lingue meno conosciute, addirittura per orientare il giudice nelle valutazioni preliminari al procedimento. Del che non sembrano dubitare neanche i ricorrenti, posto che, come si è visto, le critiche più intellegibili al provvedimento impugnato riguardano le modalità di esecuzione della traduzione di parte, e non la sua rilevanza in generale.
Altro discorso, naturalmente, riguarda il caso in cui la parte avversa, o lo stesso giudice, maturino ragioni di dubbio circa la fedeltà della traduzione all'originale, in ordine a passaggi che possano incidere sul diritto alla comprensione linguistica e più in generale alla difesa, oltreché sulla retta percezione giudiziale di circostanze influenti sulla decisione. In questo caso la discrezionalità nella designazione d'un traduttore ufficiale (e quindi indipendente) andrebbe in concreto orientata in senso positivo. Così infatti si esprime la giurisprudenza di legittimità, riguardo a casi concernenti documenti extraprocessuali introdotti per una qualunque finalità nella base cognitiva del giudizio: "l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione: fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese" (Sez. 6^, Sentenza n. 44418 del 29/10/2008, rv. 241657; nello stesso senso, ex multis, Sez. 4^, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003, rv. 229667). Nel caso di specie, come si è visto, non è stata allegata alcuna incompetenza linguistica della parte assimilabile allo "imputato", e comunque non è stato svolto alcun rilievo concreto sulla traduzione offerta dalla parte richiedente, se non la strumentale ed inaccoglibile doglianza sulle differenze grafiche di impaginazione. Non v'era dunque alcuna necessità, in qualunque modo presidiata da una sanzione processuale, di disporre una traduzione officiosa della sentenza di cui è stato operato il riconoscimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2015