Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 14041
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Sentenza 2 ottobre 2014

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In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l'art. 732 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera), l'art. 741 dello stesso codice disciplina il caso in cui la sentenza straniera già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione; in tale seconda evenienza, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla corte d'appello nel cui distretto dovrebbero esser fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia già stato avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l'esecuzione delle statuizioni penali (dovendo in tal caso confluire, all'interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle disposizioni civili).

In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, qualora l'istante alleghi una traduzione della sentenza (nella specie asseverata con dichiarazione del traduttore dinanzi al giudice di pace), la Corte d'appello procedente è tenuta a disporre una traduzione officiosa solo se vi sia dubbio sull'attendibilità di quella prodotta, ovvero se l'utilizzo di quest'ultima possa pregiudicare i diritti di difesa della persona condannata, e sempre che sia stato eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata ulteriore traduzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'obbligo di traduzione potesse derivare dalla mancata conoscenza della lingua straniera da parte del difensore o dalle differenze grafiche nell'impaginazione del testo tradotto rispetto alla sentenza in lingua originale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 14041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14041
    Data del deposito : 2 ottobre 2014

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