Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10200
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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La fattispecie prevista dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 costituisce tuttora reato. Questa non è depenalizzata poiché il secondo periodo del primo comma dell' art. 70, in materia di I.V.A. sui beni importati sul territorio dello Stato, dispone che si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Nella specie non si ha un rinvio "quod poenam", ma il rimando non può non estendersi ad ogni elemento che incide sulle sanzioni stesse quale presupposto della conseguenza giuridica, ed opera un rinvio recettizio all'intero titolo IX della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), successivamente trasfuso nel titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale). Ricostruzione corretta ove si consideri che l'I.V.A. dovuta all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato deve annoverarsi tra i diritti doganali di confine (art.34 del T.U.n. 43 del 1973)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10200
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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