Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
La fattispecie prevista dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 costituisce tuttora reato. Questa non è depenalizzata poiché il secondo periodo del primo comma dell' art. 70, in materia di I.V.A. sui beni importati sul territorio dello Stato, dispone che si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Nella specie non si ha un rinvio "quod poenam", ma il rimando non può non estendersi ad ogni elemento che incide sulle sanzioni stesse quale presupposto della conseguenza giuridica, ed opera un rinvio recettizio all'intero titolo IX della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), successivamente trasfuso nel titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale). Ricostruzione corretta ove si consideri che l'I.V.A. dovuta all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato deve annoverarsi tra i diritti doganali di confine (art.34 del T.U.n. 43 del 1973)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 2269
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N. 5366/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TRANE Quintino, n.a Brindisi il 24.9.1958 avverso la sentenza 21.11.1997 della Corte di Appello di Lecce Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.11.1997 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza 16.1.1997 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di NE Quintino in ordine ai reati di cui:
a) all'art. 282, lett. g), del D.P.R. n. 43/1973 (per avere fatto contrabbando di un apparato ricetrasmittente portatile mod. Standard 520, detenuto nella sua abitazione - acc. il 28.11.1992);
b) agli artt. 1, 67 e 70 del D.P.R. n. 633/1972 (per avere omesso il pagamento dell'I.V.A. dovuta all'importazione di tale apparecchio);
c) all'art. 18 del R.D. n. 1067/1923 (per avere intercettato le comunicazioni radiotelefoniche dei militari della Guardia di Finanza, sintonizzando l'apparecchio anzidetto sulle frequenze ad essi riservate)
e lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi sette di reclusione e lire 300.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito:
-- carenza di motivazione "nella parte in cui essa assume come certo fatto storico la introduzione nel territorio dello Stato della ricetrasmittente (per altro ingiustificatamente distrutta dalla polizia giudiziaria) sul presupposto delle caratteristiche merceologiche e tecniche dell'apparecchio sequestrato ma non individuato con i dati di riferimento di serie e produzione". La incertezza dell'identificazione dell'apparecchio, per la mancanza dei dati relativi, renderebbe impossibile escludere che esso fosse stato regolarmente importato;
-- erronea esclusione della intervenuta depenalizzazione della fattispecie di omesso pagamento della I.V.A. sull'importazione pur dopo la modificazione dell'art. 39 della legge n.689/1981;
-- carenza di motivazione "nella parte in cui riconosce sia la efficienza dell'apparato ricetrasmittente, che in quella in cui presuppone la memorizzazione dei canali di trasmissione della Guardia di Finanza";
-- erronea configurazione del reato di cui all'art. 18 del R.D. n.1067/1923 per il solo fatto della memorizzazione dei canali riservati, laddove il comportamento antigiuridico si realizza esclusivamente con l'attualità della intercettazione;
-- "mancanza di sufficiente motivazione sugli altri motivi di appello".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché tutte le doglianze sono infondate.
1. Quanto al mancato pagamento dei diritti di frontiera, l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla deposizione resa al dibattimento di primo grado dal verbalizzante maresciallo Parvolo, dalla quale, con argomentazioni logiche, sono stati desunti:
-- la fabbricazione giapponese (e quindi la provenienza extracomunitaria) della ricetrasmittente;
-- la mancata dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuto pagamento dei diritti doganali dovuti.
Le eccezioni connesse alla materiale impossibilità di esaminare, nella fattispecie concreta, il corpo del reato sono rimaste superate, senza possibilità di dubbi residui, dalla testimonianza anzidetta. Risulta altresì accertato che il luogo nel quale l'imputato è stato colto nel possesso della ricetrasmittente è situato entro una distanza di cinque chilometri dal lido del mare, e dunque entro la zona di vigilanza doganale terrestre determinata dall'art. 23 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43, circostanza che già da sola supera ogni questione circa la legittimità dell'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R., riconnessa alla sussistenza della duplice condizione della detenzione di merce di provenienza estera soggetta a diritti di confine e dell'incapacità del detentore di essa di dimostrarne la legittima provenienza.
Questa Corte Suprema, del resto, ha altresì affermato che i medesimi estremi di fatto, da soli o assieme ad altri elementi presuntivi in forza del principio generale del libero convincimento del giudice, ben Possono essere posti a base di un'affermazione di responsabilità per il reato di contrabbando, anche quando questo venga accertato fuori della zona di vigilanza (Cass., Sez. III, 10.9.1985, n. 7891). Il reato in questione, infatti, ha natura permanente e le cose per le quali non sia stato assolto l'obbligo di pagamento dei diritti di frontiera sono permanentemente nella condizione di evasione a tali diritti, sicché l'abusiva importazione delle merci accompagna queste ultime nei successivi eventuali passaggi di proprietà e determina un'ipotesi di contrabbando nei confronti di tutti coloro che ne siano venuti successivamente in possesso con la consapevolezza di detenere beni introdotti nello Stato in frode ai diritti doganali (Cass., Sez. III, 2.5.1987, n. 5469).
2. La fattispecie prevista dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 costituisce tuttora reato (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 8.4.1997, ric. Ticchi;
18.2.1998, ric. Zaccaria e 2.4.1998, ric. Rossini).
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (17.7.1995, n. 7930, ric. P.M. in proc. Zouine) si sono espresse, infatti, nel senso che, per effetto della modifica dell'art.39 della legge 24.11.1981, n.689, operata dall'art.2 della legge 28.12.1993, n.562, la disciplina delle violazioni finanziarie viene a coincidere perfettamente, in tema di presupposti e limiti della depenalizzazione, con la disciplina prevista per tutti gli altri reati dall'art.32 della citata legge n.689 del 1981. Ne consegue che ha assunto valore di principio generale e si applica a tutti i reati, compresi quelli finanziari, la disposizione di cui al secondo comma dell'art.32, secondo cui non sono depenalizzate le fattispecie che (come quella in esame) nelle ipotesi aggravate sono punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La fattispecie in esame, in particolare, non è depenalizzata poiché il secondo periodo del primo comma dell'art.70 del D.P.R. n.633/1972, in materia di I.V.A. sui beni importati nel territorio dello Stato, dispone testualmente che "si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".
L'interpretazione logica di tale disposizione normativa (tenuto anche conto del canone di ermeneusi lessicale secondo il quale le parole devono prendersi nella loro generalità) porta ad affermare che, nella specie, non si ha un mero rinvio "quoad poenam" susseguente alla formulazione di un particolare precetto, ma che il rimando alle "disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine", per quanto concerne le sanzioni, in assenza di una contestuale formulazione di comandi e divieti, non può non estendersi ad ogni elemento che incide sulle sanzioni stesse quale presupposto della conseguenza giuridica e si ricollega, dunque, alla palese "ratio legis" di operare in effetti un rinvio recettizio all'intero titolo IX della legge 25.9.1940, n. 1424 (legge doganale) successivamente trasfuso nel titolo VII del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale).
Ne consegue che:
-- è applicabile non solo la multa proporzionale all'imposta evasa ma anche, nei casi aggravati, la pena detentiva;
-- i soggetti attivi del reato sono indistintamente tutti coloro che effettuano importazioni imponibili e non solo gli operatori economici assoggettati al regime interno dell'I.V.A.;
-- non è prevista alcuna soglia minima di rilevanza penale ne' alcuna causa di esclusione della punibilità;
-- il delitto tentato è equiparato al delitto consumato;
-- è obbligatoria la confisca della cosa per la cui importazione l'imposta non è stata pagata.
Nè si profilano questioni di indeterminatezza della fattispecie penale (che qualche Autore, anche recentemente, non ha mancato di sollevare in dottrina) in ordine alla compatibilità della tecnica normativa di rinvio utilizzata in concreto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, desumibile nel nostro ordinamento dall'art. 25 della Costituzione. Il principio di tassatività, come è stato autorevolmente rilevato, appartiene alla logica stessa della norma intesa come norma-comando (un comando, infatti, può perseguire il suo scopo di essere eseguito solo se ed in quanto il destinatario è in grado di conoscerne il contenuto) e, secondo la dottrina prevalente, sta ad indicare il dovere, per il legislatore, di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito (sia per esigenze di certezza sia per evitare l'arbitrio del giudice nella fase di applicazione della legge penale) ciò che è penalmente illecito. Il problema cruciale della tassatività è dunque quello di stabilire il grado di determinatezza della fattispecie, necessario e sufficiente perché il principio in questione possa considerarsi soddisfatto, e la soddisfazione del principio deve escludersi quando la norma, per la vaghezza od elasticità dei connotati, non consente di individuare, tramite il ricorso ai canoni interpretativi riconosciuti, il tipo di fatto disciplinato.
Una esclusione siffatta non può prospettarsi per la fattispecie in esame, ove il D.P.R. n. 633/1972: agli artt. 67 e 68, fornisce e delimita la nozione delle operazioni di importazioni di beni nel territorio dello Stato, specificando analiticamente i casi non soggetti all'imposta; all'art. 69 fissa i criteri per la determinazione dell'imposta; all'art. 70, dopo avere prescritto che "l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione", tenuto conto che l'I.V.A. all'importazione va ricompresa nella categoria dei diritti doganali di confine, rinvia appunto - quanto al regime sanzionatorio - alle disposizioni penali delle leggi doganali relative a questi ultimi. Gli elementi descrittivi dei comportamenti illeciti sono certi e tutt'altro che elastici;
non vi è alcun riferimento a parametri valutativi non giuridici o alla possibilità di soluzioni alternative dipendenti esclusivamente dall'apprezzamento del giudice. Ciò che è essenziale tener presente, come già si è
accennato, è che l'I.V.A. dovuta all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato, pur non essendo un dazio doganale (si veda, in proposito, la sentenza 25.2.1988 resa nella causa n. 299/1986 della Corte di giustizia dell'Unione Europea), rientra pur sempre nella categoria dei "diritti doganali", intesi, nel loro complesso, come entrate derivanti dall'effettuazione di operazioni doganali in senso lato (art. 34 del T.U. 23.1.1973, n. 43). Il tributo in questione, in particolare, deve annoverarsi tra i "diritti doganali di confine" (art. 34, 2^ comma, del T.U. n. 43/1973), comprensivi altresì dei dazi doganali veri e propri, dei prelievi e delle altre imposizioni alla importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci di importazione, dei diritti di monopolio, delle sovrimposte di confine e di ogni altra imposta o sovrimposta di consumo. I tributi anzidetti, e fra di essi l'I.V.A. all'importazione, caratterizzati dalla comune natura, presuppongono l'ingresso del bene nel territorio dello Stato e vanno assolti in dogana, sicché il legislatore razionalmente ha inteso prevedere (oltre ad un comune particolare procedimento per la risoluzione delle controversie mediante contestazione ed impugnazione dell'accertamento) un unico regime sanzionatorio penale, dal momento che, nei casi in cui l'I.V.A. all'importazione è dovuta, essa può essere elusa con le medesime attività elusive degli altri diritti doganali di confine (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio).
Le singole fattispecie di reato, dunque, sono attualmente descritte nel Titolo VII del T.U. n. 43/1973 sulla legge doganale. Nessuna incompatibilità si profila, in particolare, con riferimento alle aggravanti previste dall'art. 295 del T.U. n. 43/1973, in quanto la necessità di assolvimento dell'I.V.A. in dogana rende evidente la rilevanza di comportamenti riferiti alla zona di vigilanza doganale, all'uso di mezzi di trasporto altrui, al possesso di anni, alla riunione di tre o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia [lett. a) e b) dell'art. 295]. La previsione di cui alla lettera d), poi, operante nei confronti di soggetti associati per svolgere attività contrabbandiera, ben può applicarsi quando il commesso delitto di evasione dell'imposta "sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita". Nulla quaestio circa l'ipotesi di connessione [lettera e)] con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione. Nessun problema di adeguamento si ricollega, infine, all'attribuzione di uno specifico rilievo alle situazioni di recidiva specifica, abitualità e professionalità (artt. 296-299).
3. Il 4^ comma dell'art. 18 del R.D. 8.2.1923, n. 1067, aggiunto dall'art. 2 del R.D. 14.6.1923, n. 1488, punisce "chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine".
Dall'inequivoca formulazione letterale della norma si evince, pertanto, che la sola intercettazione non è sufficiente ad integrare la condotta punibile, in quanto la captazione delle comunicazioni deve essere accompagnata dalla propalazione del loro contenuto oppure dall'uso indebito per qualsiasi fine (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n. 20, ric. P.M. in proc. Ceolin). E nella fattispecie in esame i giudici del merito, valutando con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici la deposizione resa al dibattimento di primo grado dal verbalizzante capitano Tummillo, hanno ritenuta accertata, in punto di fatto, l'effettiva illecita utilizzazione da parte del NE ("soggetto gravitante nell'ambiente del contrabbando di sigarette, come dimostrano i suoi plurimi e specifici precedenti penali in materia") delle comunicazioni intercettate a mezzo della ricetrasmittente in oggetto -- che recava memorizzate ben quattro frequenze utilizzate dalla Guardia di Finanza all'epoca del sequestro -- in operazioni contrabbandiere.
4. La residuale doglianza di carenza di motivazione "sugli altri motivi di appello", infine, oltre che generica, è assolutamente infondata, in quanto la Corte di merito ha respinto le richieste subordinate di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena facendo corretto ed adeguato riferimento ai precedenti penali dell'imputato, alle caratteristiche oggettive dei fatti ed alla prossimità ai minimi edittali della pena irrogata.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998