Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento di sentenze penali straniere in esecuzione di accordi internazionali, il modello di procedimento da impiegare è quello previsto dall'art. 731 cod. proc. pen., anche quando non ricorre una delle evenienze previste dall'art. 12 cod. pen. (Fattispecie relativa a richiesta dell'Autorità giudiziaria Svizzera di disporre il trasferimento in favore del danneggiato di un bene immobile confiscato, formulata ai sensi dell'accordo Internazionale tra Svizzera e Italia del 10 settembre 1998).
Commentari • 2
- 1. Art. 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 46201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46201 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 1397
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 16878/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON PI LO N. IL 19/01/1940;
avverso la sentenza n. 2/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 28/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, per l'annullamento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova con sentenza del 28.2.13 ha disposto "il riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 c.p., n. 4, della sentenza definitiva emessa in data 12.2.2008 dalla Corte delle assisi Criminali di Lugano (CH)" nei confronti di MO PI OL. Con tale sentenza MO era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, "con la confisca ed assegnazione alla parte offesa ST Microelectronics NV (di Amsterdam) dell'immobile in Ospedaletti (Imperia) via Aurelia n. 50 di proprietà del MO, accatastato a fg 7 part. 118". La Corte distrettuale genovese "ordinava conseguentemente al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione in proprietà a favore della ST M NV" delle corrispondenti unità immobiliari.
Dalla sentenza si evince che il Procuratore Pubblico di Lugano aveva presentato nel tempo due richieste di assistenza giudiziaria:
- il 22.1.2007, per il sequestro conservativo dell'immobile in questione (disposto in data 26.4.2007 dal GIP di Sanremo su delega della Corte d'appello di Genova);
- il 7.2.2011, perché l'autorità giudiziaria italiana disponesse il trasferimento di quell'immobile in favore della parte civile, come disposto dalla sopravvenuta definitiva sentenza di condanna, con l'ordine al conservatore dei registri immobiliari competente di provvedere alle necessarie trascrizioni in favore della società beneficiarla.
2. Nell'interesse di MO i difensori hanno proposto ricorso enunciando tre motivi:
1- "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C ed E, per inosservanza di una norma prevista a pena di inammissibilità e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'avvenuta o meno presentazione di una "domanda dell'interessato" ai sensi dell'art. 741 c.p.p.". Erroneamente la Corte d'appello, dopo aver ricondotto la procedura all'art. 741 c.p.p. e riconosciuto che il procuratore generale non era legittimato a proporre la domanda per rendere efficaci le statuizioni civili, unico legittimato essendo l'interessato, avrebbe giudicato sufficiente la partecipazione della parte civile ST M NV di Amsterdam alla procedura ad integrare il presupposto imprescindibile della domanda. In particolare avrebbe dovuto essere considerata irrilevante la domanda presentata dal difensore con procura speciale all'udienza del 9.6.2012, in quanto la prima e conseguente sentenza della Corte genovese in data 3.10.2012 era stata annullata per violazione del contraddittorio a seguito di nullità della citazione di MO in quella parte della procedura, mentre nel successivo nuovo procedimento i difensori della parte civile si sarebbero limitati ad associarsi alle richieste della parte pubblica dopo aver presentato conforme memoria oltretutto sottoscritta solo dai difensori medesimi e non dalla parte.
2 - "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione agli artt. 732 e 741 c.p.p., per quanto attiene alla questione di competenza".
Due le deduzioni proposte.
Erroneamente la Corte d'appello avrebbe giudicato applicabile nella fattispecie il capoverso dell'art. 741 c.p.p., che, sostiene il ricorrente, andrebbe Mettò alla luce delle categorie contenute negli artt. 651 e 652 c.p.p., in relazione all'art. 654 c.p.p., (quindi riferendosi agli effetti civili diversi da risarcimento del danno e restituzioni): da qui l'applicazione della diversa regola di competenza territoriale, perché presupposto del provvedimento richiesto sarebbe pur sempre il riconoscimento delle statuizioni penali.
In ogni caso nella fattispecie si tratterebbe di far valere una confisca che, nel caso concreto e in ragione dell'ablazione di proprietà di un immobile che non risulterebbe collegato al reato e comunque di valore "che potrebbe essere superiore al credito vantato" dalla parte civile nei confronti di MO, sarebbe vera e propria misura sanzionatoria presupponente il riconoscimento delle disposizioni penali.
3- "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 733 c.p.p., per quanto attiene la contrarietà delle disposizioni della sentenza elvetica ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale", perché la sentenza svizzera avrebbe disposto un'assegnazione diretta di bene del debitore senza una preventiva stima e un'indicazione del credito residuo del danneggiato, così anche con danno degli altri creditori. Dal combinato disposto degli artt. 2741, 2744 e 2798 c.c., artt. 568 e 589 c.p.c., si evincerebbe il principio inderogabile del nostro ordinamento che esclude ogni assegnazione diretta senza stima del valore del bene e restituzione (o ripartizione nel caso di più creditori) dell'eventuale eccedenza. Tale principio, affermato anche dalla CEDU per la proporzionalità del valore dei beni oggetto di confisca rispetto al danno arrecato, sarebbe stato violato dalla sentenza elvetica che avrebbe in sostanza disposto un risarcimento del danno mediante confisca per attribuzione, in violazione del diritto di proprietà e del principio inderogabile indicato, non essendo pertinente al punto della decisione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 e richiamata dalla Corte distrettuale.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento della sentenza per mancanza della domanda dell'interessato, ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 12 c.p., n. 4. 3.1 La parte civile ST Microelectronics NV ha presentato articolata memoria per confutare le ragioni del ricorso, riprendendo in parte tematiche già devolute con precedente atto scritto ai Giudici distrettuali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso va rigettato perché infondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle argomentate dalla Corte d'appello di Genova, con la condanna conseguente del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. L'art. 73 del codice penale svizzero, nel contesto di norme sulla confisca, disciplina l'istituto degli "Assegnamenti al danneggiato", disponendo che "Se in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: ... b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
..." (http://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19370083/201307010000/311.0.pdf.
Al punto 13 del dispositivo la sentenza svizzera ha deliberato che "Deduzioni fatta delle spese e della tassa di giudizio, è ordinata la confisca dei seguenti averi patrimoniali con relativa assegnazione alla PC ST Microelectronics N.V. Amsterdam: ... 13.6 della particella 118, foglio 7, Immobile in via Aurelia Ponente nr. 50, Ospedaletti, di proprietà di MO PI OL".
Alla pagina 129 della sentenza vi è la motivazione specifica che sostiene quella deliberazione: "Il dispositivo 13.6 riguarda la confisca, con assegnazione alla Parte civile, della particella 118 ... . Tale provvedimento (peraltro non contestato da MO) si giustifica per il fatto che egli acquistò il fondo prima del 1999, ma lo ristrutturò, investendovi all'inarca Euro 600.000, con averi provenienti dalle note retrocessioni, eppertanto provento di reato. Inoltre è pacifico che MO pagò, sempre utilizzando provento di reato, gli interessi del mutuo ipotecario gravante l'immobile (e ciò in ragione di ulteriori Euro 200.000 circa)".
A p. 132 della sentenza la colpevolezza di MO è affermata in relazione all'imputazione di "amministrazione infedele qualificata", con l'indicazione di un danno cagionato alla propria datrice di lavoro (la parte civile) per l'importo di complessivi fr. 28.702.203 (di cui 26.110.690 convertiti a proprio indebito profitto, parzialmente risarciti in corso di inchiesta).
5.1 È opportuno, per esigenze di più efficace esposizione, osservare subito che i dati appena riferiti attestano innanzitutto la manifesta infondatezza e la genericità dell'ultima parte del secondo motivo e della parte del terzo motivo di ricorso che attengono alla tematica del valore del bene assegnato alla parte civile e della sua pertinenza alla condotta contestata a MO e per la quale questi è stato condannato.
Per più concorrenti ragioni: si tratta di aspetti che avrebbero dovuto eventualmente essere proposti o coltivati nel processo svizzero, mentre la sentenza da invece pure atto che MO non ha contestato il punto;
la sentenza spiega le ragioni della specifica pertinenza dell'immobile all'illecito; l'indicazione dell'entità del danno cagionato alla parte civile è incommensurabilmente maggiore del presunto valore dell'immobile.
Su nessuno di questi aspetti il ricorso svolge deduzioni specifiche, risolvendosi le censure in astratte, generiche e quindi irrilevanti prospettazioni, in termini di mera eventualità, contrastata da atti e motivazione dei Giudici svizzeri.
Manifestamente infondata è anche la parte del terzo motivo che deduce la contrarietà dell'istituto disciplinato dall'art. 73 c.p., svizzero ai principi fondamentali del nostro ordinamento. È sufficiente il richiamo anche alla mera disciplina del sequestro conservativo nel processo penale (artt. 316 e 320 c.p.p.) per evidenziare come la fattispecie giuridica della perdita della proprietà di un bene del condannato per consentire il risarcimento del danno cagionato alla parte civile, con attribuzione allo stesso del controvalore, sia fenomeno assolutamente fisiologico anche secondo il diritto nazionale.
Nè le diversità di disciplina nella concretizzazione della perdita di proprietà e della contestuale attribuzione della stessa, nel comune contesto della finalità di risarcimento specifico, assumono certo rilievo di "principio fondamentale" del nostro ordinamento, ciò che solo rileva essendo la sostanziale omogeneità del senso sistematico e dell'efficacia degli istituti.
6. È pacifico che l'originaria richiesta di attivazione della procedura oggetto dell'odierno giudizio provenga direttamente dall'autorità giudiziaria svizzera, che si è attivata autonomamente per dare concreta esecuzione a una propria deliberazione. Il dato si rivela assorbente, rispetto all'impostazione degli aspetti della legittimazione rispetto alla domanda di esecuzione e della competenza territoriale, come invece argomentati dalla Corte genovese e discussi dalle parti e, in particolare (che in definitiva è quel che rileva), oggetto dei primi due motivi di ricorso. Qui, infatti ed in altri termini, non vi è una deliberazione straniera che costituisce mero (e "statico") presupposto di una successiva, autonoma attivazione o della parte pubblica o del danneggiato, ai sensi dell'art. 12 c.p.. Vi è invece una specifica e rituale "domanda di assistenza giudiziaria internazionale urgente in materia penale ai sensi dell'art. 15.2 della Convenzione europea e dell'Accordo 10.9.1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l'applicazione", che viene presentata dal Ministero Pubblico del Canton Ticino ed ha per oggetto l'esecuzione della statuizione 13.6 del dispositivo, in giudicato.
La richiesta di provvedere perché venga disposta la trascrizione dell'attribuzione del diritto di proprietà su quell'immobile alla parte civile proviene pertanto direttamente dall'autorità giudiziaria svizzera, ed è volta a dare compiuto seguito alla propria deliberazione, rendendola efficace (come in effetti già argomentato nell'originaria richiesta 13.4.2011 del procuratore generale di Genova).
6.1 La norma codicistica che viene in rilievo è l'art. 731 c.p.p., che va interpretato anche alla luce della Relazione preliminare al vigente codice di rito. Questa (p. 156 e 157, par. sul Titolo 4^) ha spiegato che, nel regolare gli aspetti interni relativi alle forme di cooperazione internazionale e, in particolare, in tale ambito l'esecuzione di sentenze straniere al di fuori della casistica di cui all'art. 12 c.p., si è ritenuto che i più delicati problemi di adattamento della nuova normativa ai principi del sistema penale italiano (relativi alla corretta individuazione dei meccanismi attraverso i quali conferire alla sentenza straniera valore per l'ordinamento italiano si da poterne far derivare l'esecuzione) potessero essere adeguatamente risolti adottando in via generale, con opportuni aggiustamenti, il già noto istituto del "riconoscimento delle sentenze penali straniere".
Il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere (ed in particolare la competenza della Corte d'appello a provvedere previo contraddittorio sulla richiesta) è pertanto rito generale quando si tratti di dare esecuzione ad un obbligo pattizio internazionale, a prescindere dalla ricorrenza delle evenienze specificamente indicate nell'art. 12 c.p.. Tant'è che la seconda parte dell'art. 731 c.p.p., comma 2, espressamente dispone che il procuratore generale promuove il rito per il riconoscimento della sentenza straniera, finalizzato all'adempimento di obblighi conseguenti ad accordo internazionale, e, ove ne ricorrano gli specifici (e diversi) presupposti, richiede che tale riconoscimento sia deliberato "anché agli effetti previsti dall'art. 12 c.p., comma 1 n. 1 e 3 (fattispecie altrimenti disciplinata autonomamente dall'art. 730 c.p.p.).
6.2 Con tali premesse, va quindi osservato che: la procedura odierna è originata da autonoma diretta ed espressa richiesta dell'autorità giudiziaria straniera, conforme ad accordi internazionali (tra l'altro nulla essendo stato in contrario anche solo affermato dal ricorrente); tale richiesta si fonda su deliberazione definitiva adottata in esito ad esaustivo contraddittorio e dopo procedura comunque immune anche solo da mere allegazioni di alcuna irregolarità; la deliberazione presupposto della formale richiesta di assistenza giudiziaria già contiene anche il provvedimento efficace di attribuzione dell'immobile de quo alla parte civile, adottato a seguito di specifico contraddittorio con statuizione non impugnata avanti il giudice straniero competente, sicché sul punto nessun provvedimento deve essere adottato dall'autorità giudiziaria italiana;
in definitiva la stessa richiesta ha per oggetto l'incombente formale che deve assicurare l'esecuzione della esaustiva pronuncia straniera;
per quanto prima argomentato, non è ravvisabile alcun contrasto tra quella deliberazione ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro Stato.
Sussiste quindi piena legittimazione del procuratore generale distrettuale a promuovere la procedura, trattandosi appunto di richiesta di assistenza giudiziaria conforme ad accordi internazionali proveniente dalla stessa autorità straniera. Sul punto, va anche osservato che la sua istanza di dar seguito alla richiesta dell'autorità giudiziaria svizzera è necessariamente, e inevitabilmente, introduttiva dell'unico rito camerale che, come prima esposto, ai sensi dell'art. 731, 733 e 734 c.p.p., è previsto per quell'esito deliberativo.
In ordine alla competenza territoriale, quella del distretto dove ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero (ex art. 730 c.p.p.) rileva per i soli casi di riconoscimento per gli effetti previsti dal codice penale. Nel caso di specie, la lettura contestuale dell'art. 731 c.p.p., comma 1 bis, art. 733 c.p.p., comma 1 bis, art. 735 c.p.p., comma 6, artt. 738, 740, 740 bis e 740 ter c.p.p., alla luce dell'effettivo contenuto della sentenza svizzera e della conseguente richiesta di assistenza giudiziaria, impone di sussumere il provvedimento non già in un'autonoma delibera di confisca ai fini penali, bensì nell'ambito civilistico della soddisfazione della domanda risarcitoria proposta nel processo penale dalla parte civile, con il conseguente operare, anche mediante interpretazione estensiva, del diverso criterio del legame tra distretto e natura delle disposizioni civili cui dare efficacia (nella specie rilevando la competenza del conservatore dei registri immobiliari).
In altre parole, la peculiarità dell'istituto della confisca con assegnazione al danneggiato, disciplinato dall'art. 73 c.p., svizzero, è di partecipare di una natura certamente mista, dove tuttavia risulta in concreto prevalente la destinazione satisfattoria privata del bene già oggetto della proprietà del condannato, la cui efficacia è tuttavia tutelata direttamente dallo Stato, che si attiva autonomamente in coerenza (in una visione certo tutt'altro che commendevole di attenzione all'efficacia concreta delle proprie decisioni giurisdizionali).
Proprio la normativa codicistica nazionale appena richiamata, infatti, attesta la inadeguatezza di una lettura solo penalistica della richiesta svizzera (per tutte, non risulterebbero applicabili alla fattispecie, senza interpolazioni ermeneutiche non di scarsa entità, i disposti degli artt. 740 bis e 740 ter c.p.p.).
7. Per mera completezza argomentativa (tenuto conto della peculiarità della fattispecie all'esame di questa Corte suprema) appare opportuno osservare che ove pure si fosse condiviso l'inquadramento fatto proprio dalla Corte d'appello, comunque le concrete censure dei residui primi due motivi di ricorso dovrebbero giudicarsi infondate, con la conferma della statuizione impugnata anche per tale via.
Quanto all'aspetto afferente la procedibilità, è infatti assorbente la constatazione che lo stesso ricorso richiama una specifica domanda presentata dalla parte privata danneggiata a mezzo di difensore munito di procura speciale all'udienza del 9.6.12.
Il rilievo che il primo motivo rivolge a tale domanda non riguarda la sua intrinseca eventuale inefficacia o irregolarità bensì, e solo, la dedotta sua sopravvenuta irrilevanza in relazione ai problemi di notificazione che hanno inciso sulla regolarità del rapporto procedimentale conducendo all'annullamento della prima sentenza. Ma è evidente che l'irregolarità del contraddittorio, afferente il rapporto procedimentale, non ha alcuna rilevanza sulla esistenza della domanda di procedere (per quanto osservato da ritenersi immune da intrinseche inidoneità), che, una volta ritualmente proposta, costituisce atto di impulso ad efficacia permanente fino alla decisione nel merito della richiesta, in esito al compimento della pluralità di fasi rese necessarie dalle contingenze che si verificano nel sempre unico procedimento.
È poi palesemente infondata la lettura del capoverso dell'art. 741 c.p.p., contenuta nel secondo motivo.
La differenza tra commi 1 e 2, dell'art. 741 c.p.p., non riguarda il contenuto della domanda (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) ma il rito: il comma 1, presuppone pendente una richiesta autonoma della parte pubblica ai fini penali, nel cui conseguente procedimento si inserisce anche la domanda autonoma del danneggiato interessato (sicché i due aspetti vengono poi discussi e deliberati in unico contesto); il comma 2 riguarda il caso in cui la procedura si apre su esclusivo impulso della parte privata interessata ed ha ad oggetto della deliberazione solo la sua domanda.
Del resto, oltre al dato letterale (invero inequivoco) converge una considerazione sistematica. Se così non fosse: non vi sarebbe alcuna ragione di mutare i criteri di determinazione della competenza territoriale tra i possibili diversi oggetti ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p., mentre l'ancorare questa al casellario trova giustificazione nella precedente pendenza della richiesta della parte "pubblica", il provvedimento conclusivo ex art. 12 c.p., n. 1 e 3, dovendo poi essere lì annotato;
nel caso di "inerzia" della parte pubblica (spiegabile anche con la contingente mancanza di ragioni "penali" di alcuna rilevanza) la parte privata non avrebbe un rito (e quindi una possibilità) di attivare autonomamente l'esecuzione di un provvedimento straniero che la interessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013