Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, non costituiscono condizioni ostative alla concessione della detenzione domiciliare in favore della madre di minore portatore di handicap, la condizione di interdetta legale della donna, la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza alla prole, e nemmeno il superamento del limite di età degli anni dieci da parte del figlio, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 2003.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2015, n. 41190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41190 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
41 1 9 0/ 15 50 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente SENTENZA - Consigliere - 2427/2015- N. Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO N. 2426/2015 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EL N. IL 12/05/1965 avverso l'ordinanza n. 86/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 14/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/statite le conclusioni del PG Dott. Mario Pinelli, & puole he clients it rigetto del ricors;
Udit i difensor Avv.; que е Ritenuto in fatto.
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da PA LM di concessione di misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare), in quanto madre di figlio minorenne (ma di età superiore a dieci anni), portatore di handicap.
1.1 Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: dalle informative di polizia giudiziaria si evinceva che l'istante era conosciuta come moglie e sorella di esponenti di spicco di un noto gruppo camorristico (gli scissionisti); che l'istante non poteva essere considerata "l'unica persona in grado di prendersi cura del minore", essendo presenti all'interno del nucleo familiare due figlie, entrambe maggiorenni,e che la stessa, altresì, risulta impossibilitata a curare gli aspetti tecnico-giuridici ed amministrativi della cura del minore, in quanto legalmente interdetta, a seguito della condanna per il reato di riciclaggio, integrante il titolo esecutivo, attualmente sospeso.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, l'interessata, personalmente, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in relazione all'omessa concessione del beneficio della detenzione domiciliare, sostenendo: che l'argomento addotto dal tribunale secondo cui l'interdizione legale della ricorrente integrerebbe un impedimento alla cura del figlio minore al pari di quello secondo cui la presenza delle sorelle del minore sarebbe motivo sufficiente per esonerare la ricorrente dal diritto-dovere di curare la crescita e l'educazione del figlio minore, si pone in contrasto sia con il tenore letterale della norma da applicare alla fattispecie (l'art. 47 ter, comma 1 lettera a) Ord. Pen.) sia con un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, quale desumibile in particolare dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 5 dicembre 2003; che anche la valutazione di presunta pericolosità sociale della ricorrente, : ulteriore e "suggestivo" argomento addotto a sostegno della decisione di rigetto dell'istanza, deve ritenersi illegittima, in quanto ancorata ad elementi incongrui, quali i legami parentali della ricorrente, sol che si consideri che nei suoi confronti non è stata emessa condanna per uno dei reati ostativi alla concessione del beneficio, elencati nell'art. 4 bis Ord. Pen. ma per il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen., e che è stata invece assolta dall'imputazione di partecipazione al clan camorristico Amato-PA e che la sentenza di condanna ha escluso altresì l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il predetto sodalizio di tipo mafioso. fau 3. Con requisitoria del 27 marzo 2015 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto di rigettare il ricorso.
4. Con memoria pervenuta il 22 settembre 2015 la ricorrente, per il tramite del suo difensore, nel replicare alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento della richiesta di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ribadendo, anche attraverso pertinenti richiami giurisprudenziali, la fondatezza della richiesta della condannata. Considerato in diritto.
1. L'impugnazione proposta dalla PA è fondata e merita accoglimento.
1.1 L'ordinanza impugnata, invero, mentre ha ritenuto che il superamento del limite di età di dieci anni da parte del figlio minore della ricorrente non costituisse un dato ostativo alla concessione del richiesto beneficio, e ciò correttamente, atteso che il predetto era portatore di handicap ritenuto, sia pure implicitamente, "totalmente invalidante" con conseguente applicabilità al caso di specie del dictum della sentenza n. 350/2003 della Corte Costituzione (per altro non espressamente evocato), ha però ravvisato quali elementi ostativi all'applicazione della misura: - la presenza di altri familiari idonei a dare assistenza alla prole;
- la condizione di interdetta legale della ricorrente;
vincoli parentali della ricorrente con esponenti di spicco di un sodalizio di tipo mafioso.
1.2 Orbene, come a ragione sostenuto dal ricorrente, l'individuazione di tali elementi quali dati ostativi all'accoglimento dell'istanza deve ritenersi illegittima.
1.2.1 Ed invero, quanto alla prima delle condizioni ostative, è agevole rilevare che l'art. 47 ter, comma 1 lettera a), Ord. Pen., posto a fondamento della richiesta della PA, non prevede affatto l'accertamento di una impossibilità assoluta di assistenza alla prole di altri componenti del nucleo familiare, condizione espressamente contemplata dal legislatore, invece, con riferimento per altro all'assistenza materna, nella sola diversa ipotesi in cui il beneficio sia richiesto da parte del padre esercente la responsabilità genitoriale.
1.2.2 Incongrua deve ritenersi, altresì, la rilevanza ostativa alla concessione del beneficio riconosciuta dai giudici di merito all'applicazione nei confronti della ricorrente della pena accessoria dell'interdizione legale, e ciò verosimilmente, pur nel silenzio del provvedimento impugnato sul punto, in considerazione degli effetti sospensivi dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui all'art. 32 cod. pen.. фли е Premesso infatti che sono gli stessi giudici di merito, non senza qualche contraddizione, a riconoscere che l'interdizione legale incide soltanto sul piano giuridico ed amministrativo dell'assistenza del minore e non anche, quindi, par di comprendere, sullo svolgimento in concreto di un ruolo attivo da parte della ricorrente nella cura e nell'educazione del figlio minore disabile, sta di fatto, ad ogni buon conto, che la norma da applicare nel caso di specie, in base alla sua formulazione letterale, individua quale requisito per la concessione della detenzione domiciliare unicamente la condizione di madre. Solo in caso di istanza proposta dal padre, la norma richiede, invece, l'ulteriore condizione che si tratti di soggetto "esercente la responsabilità genitoriale". Al riguardo, del resto, è appena il caso di ricordare, che come opportunamente evidenziato dal giudice delle leggi nella già richiamata decisione del 2003, la detenzione domiciliare, contraddistinta all'origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato» e come la previsione della lettera a), in particolare, sia diretta a favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio» che potrebbe essere pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale. Il che costituisce per il figlio gravemente invalido, come rilevato in dottrina, un pregiudizio ancora più grave.
1.2.3 Quanto, infine, all'ulteriore rilievo dei giudici di merito concernente i legami parentali della PA con esponenti apicali di un clan camorristico, va rilevato che gli stessi giudici di merito, intanto, non risultano attribuire a tale dato, espressamente, una dichiarata valenza sintomatica di elevata pericolosità sociale, come tale ostativa all'applicazione della misura. Ad ogni buon conto, anche ove si intendesse attribuire, così come opinato dalla ricorrente, un siffatto significato al rilievo del tribunale, altrimenti superfluo, deve allora comunque riconoscersi, in tale eventualità, che mentre il comma 2 dell'art. 47 ter, Ord. Pen., abrogato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, prevedeva quale condizione ulteriore per la concessione della detenzione domiciliare "l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata" - utilizzando una formula ritenuta da autorevole dottrina "generica e assai poco tecnica" - attualmente la condizione ostativa risulta espressa negli artt. 4 bis e 58 quater Ord. Pen., e che nel provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento alla commissione da parte della PA di alcuno dei reati ostativi alla concessione del beneficio, sicché l'eventuale riconoscimento di una valenza ostativa a dei legami parentali, si rivela un'opzione interpretativa arbitraria, così come dedotto dal ricorrente. qu д 1.3 In presenza di tali insufficienze argomentative, s'impone, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, affinché proceda ad un nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015. Il Consignere estensore Yels Call Il Presidente 1 Chiefsi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 OTT 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA