Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche nel caso in cui la durata della custodia cautelare subita risulti superiore alla pena finale applicata con sentenza di patteggiamento, essendo irrilevante la durata della pena posta a base del calcolo ai fini della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2012, n. 32357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32357 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Ас MASSITE. → 3.2. 32357/ 12 { UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del 11\04\2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE composta dai magistrati: SENTENZA dott. MARZANO Francesco PRESIDENTE 1 dott. FOTI Giacomo Consigliere 604/2012 Consigliere rel. dott. IZZO Fausto Consigliere dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere dott. CASELLA Luca Vitelli REGISTRO GENERALE ha pronunciato la seguente NR. 33403\11 SENTENZA | Sul ricorso proposto dalla : RA ED, n. in Marocco il 27\4\1985 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Venezia del 25\2\2011 (n. 22\2010); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso;
RITENUTO in FATTO 1. Con ordinanza del 25\2\2011 la Corte di Appello di Venezia rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ZI ED. Questi, arrestato in data 2\9\2005, per il reato p. e p. dall'art. 73 T.U. 309 del 1990, era stato liberato in data 1\9\2006 per decorrenza dei termini di fase. Con sentenza del 8\11\2007 il G.I.P. di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli applicava la pena di mesi otto di reclusione ed € 2.000= di multa, riconosciuta l'attenuante del quinto comma dell'art. 73 e la diminuente del rito. Il ZI aveva avanzato quindi l'istanza di riparazione, in ragione dei quattro mesi di detenzione patiti in esubero rispetto alla pena irrogatagli. Ha osservato la Corte di merito, nel rigettare la richiesta, come la pena inflitta era stata di un anno, corrispondete a quella patita in custodia cautelare;
solo la particolare scelta del rito ne aveva determinato l'abbattimento a mesi otto. Inoltre la condanna faceva emergere il dolo e la colpa grave ostativa all'indennizzo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ZI, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto obiettivo era il fatto che ricorrente avesse patito una restrizione cautelare superiore alla pena in concerto irrogata, pertanto nessuna circostanza poteva opporsi al riconoscimento dell'indennizzo. CONSIDERATO in DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità, con l'ordinanza emessa dalle Sezioni Unite (n. 25084\2006) aveva sollevato il problema di stabilire se fosse o meno legittimo il primo comma dell'art. 314 nella parte in cui non era previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta. Sul dubbio di legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale (sent. 219/2008), dichiarando la "illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle ļ + imputazioni”. Ha precisato la Corte che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). E' stato quindi affermato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui "Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4187 del 30/10/2008Cc. (dep. 29/01/2009), Rv. 241855).
3.2. Nel caso di specie il ricorrente è stato sottoposto ad una custodia cautelare che è risultata superiore alla condanna subita. Ne consegue che, per il riconoscimento dell'indennizzo, è venuto meno il vincolo della necessità di una sentenza di proscioglimento secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, considerato, per quanto già esposto, che la custodia cautelare sofferta oltre il limite della condanna è astrattamente indennizzabile, una volte che il giudice ne abbia accertato l'esistenza e i presupposti. Né può dirsi che nel caso di specie la pena irrogata è in realtà di entità pari alla detenzione cautelare sofferta (un anno), in quanto l'abbattimento a mesi otto è stato dovuto alla diminuente del patteggiamento. Infatti ciò che rileva per la comparazione è la pena in concreto irrogata, sulla cui entità il giudice della cautela è chiamato a svolgere valutazioni prognostiche, come si evince dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 273 e del primo comma dell'art. 299 c.p.p. in tema di permanenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali.
3.3. Ciò detto non va però obliterato il principio solidaristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che trova il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare e pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati". Deve, conseguentemente, ritenersi che, per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 219/2008, il limite della non interferenza causale della condotta posta in essere dal richiedente operi anche nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione che concernono il soggetto condannato, sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli. In particolare anche in tale ipotesi sono rilevanti per la valutazione del giudice il dolo o colpa grave, ma la loro capacità ostativa deve essere riguardata non come concausa dell'errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste;
ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione della misura oltre l'entità della pena irrogata. Il giudice di merito dovrà quindi esaminare nuovamente la domanda di riparazione, da ritenere ammissibile per quanto in precedenza precisato, considerando anche quanto sottolineato dalla Corte costituzionale che ha evidenziato come, nella determinazione del quantum, il giudice della riparazione dovrà tener conto della peculiarità di ogni caso ed in particolare della circostanza che "il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena". Si impone per quanto detto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, cui rimette anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio. Così deciso in Roma il 11 aprile 2012 Il Consigliere estensore dott. Fausto ZO Il Presidente Dott. Francesco MARZANODott. Mancesco Martano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I FUNZIONARIOGIUDIZIARIOONARIO GI IV Sezione Penale Dott. Giovanni Ryellons DEPOSITATO IN CANCELLERIA Vous IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO10 2012