Accoglimento
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 7799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7799 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07799/2025REG.PROV.COLL.
N. 07439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7439 del 2022, proposto da FA AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Filiberto Morelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Taranto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Antonia Gioffré, in Roma, via Tazzoli 2
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di LE (sezione prima) n. 285/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm. del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere FA Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Morelli;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione riceveva dal Comune di Taranto, in data 28 ottobre 2021, l’ordinanza del 16 agosto 2021, n. 43, recante l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, di € 20.000,00, per non aver ottemperato all’ordinanza comunale del 1° marzo 2016, n. 22, di demolizione delle opere abusive realizzate sul fabbricato di sua proprietà, sito in località Talsano, via Cannolicchi 13 (a catasto fabbricati censito al mappale 301, particella 318, subalterno 4), consistenti nel frazionamento dell’unità immobiliare, nella chiusura di un portico e nella realizzazione di un deposito pertinenziale.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di LE contestava la propria legittimazione passiva rispetto alla sanzione pecuniaria, sul rilievo che gli abusi sono stati commessi dalla defunta madre, destinataria del sopra menzionato ordine di demolizione; deduceva inoltre che la contestazione era stata formulata tardivamente, quando erà già scaduto il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ).
3. Il ricorso era respinto dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. Con riguardo al primo ordine di censure la sentenza affermava la natura reale della sanzione prevista dal citato art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia. Da ciò traeva il corollario della non applicabilità della disciplina normativa concernente le sanzioni amministrative di cui alla parimenti richiamata legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente infondatezza anche del secondo ordine di censure.
5. L’originario ricorrente ha proposto appello contro la pronuncia di primo grado.
6. Resiste il Comune di Taranto.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure di falsa applicazione del più volte citato art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia, ad un soggetto non responsabile dell’abuso edilizio sanzionato. Diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che in modo « assiomatico » avrebbe affermato la natura reale della sanzione pecuniaria, « strettamente collegata al ripristino dell’interesse pubblico violato », si sottolinea che nel testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, « operano sia misure ripristinatorie sia misure punitive », dacché la necessità di indagare la singola ipotesi. Sulla base di questa premessa si dovrebbe distinguere tra misure con funzione ripristinatoria e misure di carattere afflittivo, con solo queste ultime da considerarsi sanzioni amministrative in senso stretto, soggette pertanto alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alle medesime misure di carattere afflittivo andrebbe quindi ricondotta la sanzione pecuniaria prevista ex art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia, in ragione della sua finalità tipica, di « punire personalmente il trasgressore dell’obbligo di demolire l’opera abusiva nel termine assegnatogli di 90 giorni dalla notifica dell’ordine impartito 6 dall’Amministrazione con la relativa ordinanza », e prima ancora di strumento di « coazione indiretta » all’ottemperanza dell’ordine demolitorio. Sarebbero conseguentemente applicabili le conseguenze in punto illegittimità dell’ordinanza impugnata dedotte sin dal ricorso di primo grado.
2. Le censure sono fondate.
3. Ha carattere assorbente quella con cui il ricorrente contesta di essere soggetto alla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia, perché egli non ha commesso l’abuso edilizio per il quale è stata a suo tempo emessa l’ingiunzione a demolire e dunque non gli è imputabile l’inottemperanza sanzionata ai sensi della disposizione di legge ora richiamata.
4. Sul punto, come sottolineato in memoria conclusionale dall’appellante, è dirimente l’intervento nomofilattico dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 16. La pronuncia ora menzionata ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis , del testo unico dell’edilizia ha natura di sanzione amministrativa in senso stretto, soggetta pertanto ai principi della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, la sentenza dell’Adunanza plenaria ha chiarito che essa è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge di 90 giorni, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia.
5. Pertanto, diversamente da quanto statuito dalla sentenza appellata, non può essere attribuita alla sanzione pecuniaria alcuna funzione ripristinatoria della legalità urbanistico-edilizia violata dall’abuso contestato. Come invece sostiene l’appello, essa ha lo scopo di punire il soggetto che non vi ha ottemperato, così da rendere necessario l’intervento repressivo dell’autorità comunale, con il connesso esborso a carico della collettività. A quest’ultimo riguardo va richiamato l’art. 31, comma 4- ter , del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4- bis « spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico ».
6. Tutto ciò precisato, nel caso di specie è incontroverso che il ricorrente non è l’autore degli abusi edilizi sanzionati, ma come da esso dedotto egli è divenuto in seguito il proprietario dell’immobile interessato dagli interventi abusivi. La circostanza si ricava dalla stessa ordinanza impugnata, nella cui motivazione si fa menzione dell’ingiunzione a demolire di cui alla citata ordinanza comunale del 1° marzo 2016, n. 22, emessa nei confronti della di lui madre, a sua volta in qualità di erede del defunto coniuge. Ne deriva, in conformità ai sopra richiamati principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria, che nemmeno l’inottemperanza che fonda la sanzione pecuniaria può essere imputata al ricorrente.
7. In conclusione, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado va annullato l’atto sanzionatorio impugnato.
8. In punto spese di causa, in ragione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica risultata decisiva per la risoluzione delle questioni controverse può essere disposta la compensazione del primo grado. Per l’appello non si può invece derogare al criterio della soccombenza, avuto riguardo al fatto che l’amministrazione comunale resistente ha avuto un congruo tempo per ritirare in autotutela il provvedimento impugnato una volta emerse in modo palese le ragioni della sua illegittimità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso e annulla gli atti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condanna il Comune di Taranto a rifondere al ricorrente le spese del grado d’appello, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA Franconiero |
IL SEGRETARIO