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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 410/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente rel.
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 410/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.12.2024
DA
(P. IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con i proc. e dom. avv.ti C.F._1 Parte_3 C.F._2
CA UD e LA RI del Foro di Udine, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
CONTRO
(Codice Fiscale Partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
di Gruppo ), con il proc. e dom. avv. Claudio Francesco Clausi del Foro di Cosenza, P.IVA_3
giusta procura in atti;
[...] (Codice Fiscale/Partita IVA n. , con il proc. e Controparte_2 P.IVA_4
dom. avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
(C.F. – P.IVA ) con Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6
il proc. e dom. avv. Alberto Freschi del Foro di Udine, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1003/2024 pubbl. il 06.11.2024, notificata il 14.11.2024.
Causa iscritta a ruolo il 17.12.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
-Per parti appellanti:
“In via principale di merito
accogliere l'appello spiegato per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto D e, per l'effetto ferme le statuizioni afferenti all'impignorabilità della polizza stipulata dalla signora con Parte_3
“Zurich Investment Life s.p.a.” in data 8 giugno 2023, in riforma della sentenza n.1003/2024 emessa dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice Dott. F. Venier nell'ambito del giudizio N.R.G.
164/2024, depositata in cancelleria in data 06.11.2024, notificata il 14.11.2024, statuire:
In punto all'assenza del titolo quale presupposto indefettibile dell'azione esecutiva, accogliere l'appello spiegato riformando la sentenza gravata e per l'effetto dichiarare nulle/annullabili le cartelle di pagamento n. 115 2021 00128092 79 000 - N 115 2021 00128092 79 001 - N 115 2021 00128092
79 002 emesse da nei confronti degli attori tutti e ciò per le ragioni Controparte_2
esposte in narrativa al primo motivo d'appello lettera D. punto 1, nonché dichiarare conseguentemente nulli/annullabili/inefficaci tutti gli atti di pignoramento notificati ed indicati in atto di opposizione al pignoramento RG E. 752/2023, nonché nel procedimento di merito RG 164/2024, ordinando agli istituti terzi pignorati l'immediata liberazione/svincolo delle somme e dei rapporti tutti riconducibili agli attori.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle esposte eccezioni contenute nel paragrafo D n. 1 dell'appello spiccato, relative all'assenza di titolo e, confermata l'impignorabilità
della polizza, si chiede ulteriormente che:
In punto alla nullità delle fideiussioni di cui al paragrafo D. 2
Voglia l'adita Corte in ragione dell'eccezione la nullità – inefficacia di cui sopra, riformare la sentenza n. 1003/2024, riconoscendo l'inesistenza del giudicato in punto alla eccepita nullità delle fideiussioni:
dichiarare la nullità della sentenza gravata limitatamente all'eccezione di nullità delle fideiussioni;
accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale così come rilevata nel processo di primo grado;
conseguentemente dichiarare l'incompetenza del Tribunale di I grado a favore del Tribunale delle
Imprese sezione specializzata di Milano, assumendo tutte le conseguenti statuizioni.
In ulteriore subordine
In punto alla nullità delle fideiussioni in generale sempre di cui al paragrafo D n.2
Voglia l'adita Corte, qualora non venisse accolta l'eccezione di incompetenza funzionale e si ritenesse invero competente il Giudice di primo grado, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la nullità - inefficacia totale o parziale delle fideiussioni originarie per tutte le ragioni esposte in narrativa al punto 2 lettera D dei motivi d'appello e per l'effetto dichiarare nulla/inefficacie l'escussione dei garanti signori ed per gli importi oggetto di Parte_2 Parte_3
esecuzione, assumendo tutte le conseguenti statuizioni.
In punto alla riforma della condanna alle spese paragrafo D n.3
Voglia l'adita Corte, riformare la gravata sentenza accogliendo il motivo d'appello di cui al punto 3
del paragrafo D e nello specifico: accogliere la domanda relativa alla mancata liquidazione in favore del soggetto pignorato
[...]
delle spese nei confronti dell' e per l'effetto statuire sul punto;
Pt_3 CP_4
per quanto attiene alla condanna degli appellanti in favore della terza chiamata riformare l'impugnata sentenza per tutte le ragioni esposte in motivo.
IN ORDINE ALLO SPIEGATO APPELLO INCIDENTALE DI ADER:
RESPINGERE integralmente l'appello incidentale in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente le statuizioni dell'impugnata sentenza afferenti all'impignorabilità della polizza stipulata dalla signora con Parte_3
"Zurich Investment Life s.p.a." in data 8 giugno 2023, per le seguenti ragioni:
1) L'appello incidentale è inammissibile per carenza di interesse, essendo stata già riconosciuta l'impignorabilità della polizza dal Tribunale;
2) Nel merito, l'appello incidentale è infondato in quanto:
a) La polizza presenta caratteristiche di natura previdenziale come correttamente accertato dal primo giudice;
b) Sussiste effettiva copertura del rischio demografico;
c) L'ADE non ha assolto l'onere probatorio circa la natura speculativa del prodotto;
d) La valutazione del Tribunale è conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia."
Per tutte le domande con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria,
Ci si riporta alla produzione documentale versata in uno con atto di appello.”
-Per parte appellata Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure come meglio emarginata in epigrafe e così, rigettare l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
-Per parte appellata : Controparte_2
“preliminarmente dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per i motivi esposti in
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA ED APPELLO INCIDENTALE;
2) in subordine e salvo gravame, ove l'appello proposto venisse dichiarato ammissibile, si chiede rigettarlo integralmente perché infondato in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento del proposto appello incidentale, si chiede la riforma del capo della sentenza indicato in narrativa della COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA ED APPELLO
INCIDENTALE, con ogni statuizione conseguenziale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso spese forfettarie, anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono tutte le domande e le eccezioni non accolte nel giudizio e nella sentenza di primo grado.”
-Per parte appellata : Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: dichiarare l'appello della società Parte_1
di e di inammissibile o manifestamente infondato ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; respingere l'istanza degli appellanti di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata n.1003/2024 del Tribunale di Udine;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello formulato dalla società Parte_1
nonché dai sigg.De e le domande ed eccezioni tutte proposte
[...] Parte_2 Parte_3
dagli attori-appellanti in quanto inammissibili, infondati e/o comunque non provati e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.1003/2024 del Tribunale di Udine;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PREGIUDIZIALE: richiamando espressamente le sentenze n.17/2022 e n.53/2023 del Tribunale di Udine - ed eccependo l'intervenuto giudicato in ordine agli accertamenti e statuizioni tutti colà contenuti con ogni conseguente preclusione - e n.522/2023 e 3/2024 della Corte d'Appello di Trieste, si chiede venga respinta ogni eccezione/domanda/censura proposta dagli opponenti/appellanti in ordine alla validità/efficacia/altro del rapporto di finanziamento concesso da alla società (doc.3 CP_5 Parte_1
del fascicolo del giudizio di 1^) e della fideiussione rilasciata dai e Pt_4 Parte_2 [...]
(doc.9 del fascicolo del giudizio di 1^), perché inammissibile, improcedibile e/o del tutto Pt_3
infondata; con vittoria di spese e compensi di lite;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: respingersi le domande, eccezioni e censure tutte proposte dagli opponenti/appellanti nei confronti di in relazione alle quali è stata CP_6
svolta da quest'ultima la chiamata in causa di , in quanto inammissibili, improcedibili, CP_3
improponibili, infondate e non provate, richiamando espressamente le sentenze n.17/2022 e n.53/2023 del Tribunale di Udine - ed eccependo l'intervenuto giudicato in ordine agli accertamenti e statuizioni tutte colà contenuti con ogni conseguente preclusione - e n.522/2023 e 3/2024 della Corte
d'Appello di Trieste nonché rilevando l'assenza di legittimazione passiva di al riguardo;
CP_3
con vittoria di spese e compensi di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: respingersi ogni domanda svolta da nei confronti di chiamata in causa, perché inammissibile, CP_6 CP_3
improcedibile, infondata e non provata, escludendosi qualsiasi responsabilità di e/o CP_3
legittimazione passiva in relazione ad eventi/comportamenti riferibili/ascrivibili esclusivamente a e/o successivi all'escussione della garanzia del Fondo ex L.662/1996 e liquidazione CP_6
della perdita, da cui possa esser derivata la decadenza/invalidità/inoperatività/nullità della fideiussione rilasciata dai e e/o per l'assenza di titolo esecutivo Parte_5 Parte_3
idoneo ad intraprendere l'espropriazione esecutiva oggetto di opposizione (esec.mob. n.752/2023) e/o per l'impignorabilità della polizza vita di cui si controverte;
spese e compensi di lite,
integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione da parte del Tribunale di Udine del fascicolo d'ufficio del giudizio di 1^
grado n.164/2024 R.G..”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.1.2024, la e i sig.ri e Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Parte_2 Parte_1
, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Udine l'
[...] Controparte_2
e la proponendo opposizione
[...] Controparte_1
all'esecuzione presso terzi promossa nei loro confronti dall' sulla Controparte_2
base di un credito originariamente sorto in capo a e con la garanzia del Controparte_7
Fondo costituito presso la quale si era Controparte_8
surrogata nel credito ai sensi dell'art.1203 c.c..
Gli opponenti chiedevano che venisse dichiarata la nullità o comunque l'annullamento delle tre cartelle di pagamento emesse da nei confronti di tutti gli attori, e dichiarata l'inefficacia degli CP_4
atti di pignoramento notificati alla sig.ra nella sua qualità di garante-fideiussore; Parte_3
chiedevano altresì che venisse dichiarata l'impignorabilità della polizza guaranteed o partial garanteed linked stipulata da Parte_3
Gli opponenti eccepivano l'inesistenza di un titolo esecutivo e la conseguente annullabilità delle cartelle esattoriali, la nullità della fideiussione rilasciata da e in Parte_2 Parte_3
favore di e la impignorabilità del credito della discendente dalla polizza Parte_1 Pt_3
stipulata con la Zurich Investments Life S.p.a..
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_9
chiedeva la reiezione dell'opposizione, deducendo di aver agito correttamente nell'attività di recupero del credito;
sosteneva inoltre la validità delle fideiussioni rilasciate dagli attori in favore della
[...]
nonché la possibilità di pignorare il credito della fondato sulla polizza Parte_1 Pt_3
stipulata con la Zurich Investment Life S.p.a.; chiedeva inoltre che venisse disposta la chiamata in causa della che ha incorporato la Controparte_10 Controparte_7
al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi spesa od onere che potesse conseguire
[...]
dall'invalidità delle fideiussioni prestate in favore del creditore originario.
Si costituiva in giudizio la quale si dichiarava estranea ai fatti di causa relativi alle questioni CP_4
civilistiche fra gli attori e gli istituti di credito, e contestava l'asserita impignorabilità della polizza assicurativa.
Chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , la quale si Controparte_3
dichiarava estranea alle domande riguardanti gli atti esecutivi posti in essere dai convenuti;
la terza chiamata evidenziava che la validità delle fideiussioni era già stata accertata in altri due giudizi, e la relativa statuizione era passata in giudicato.
Il giudice di primo grado dichiarava l'impignorabilità della polizza stipulata da con Parte_3
Zurich Investment Life S.p.a., ordinando lo svincolo delle somme oggetto del credito pignorato, e respingeva i restanti motivi di opposizione.
In relazione al primo motivo di opposizione di parte attrice, ovvero quello relativo alla improcedibilità
dell'esecuzione per assenza di titolo esecutivo, il Giudice di prime cure riteneva che la valenza pubblicistica del credito esonerasse il gestore del Fondo dal previo ottenimento di un titolo esecutivo.
Il secondo ordine di motivi di opposizione, invece, verteva sulla nullità delle fideiussioni prestate da
Parte
e in favore della per violazione del disposto del punto 4.4. Parte_2 Parte_3
della parte II del d.m.23.9.2005, che prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo
non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Nel caso di specie il
Fondo aveva garantito il fidanzamento per la quota dell'80% e secondo i convenuti la fideiussione non avrebbe potuto eccedere la residua quota del 20%, pari ad euro 240.000,00. Il giudice riteneva infondata la contestazione in quanto per “garanzie bancarie” si devono intendere quelle rilasciate da una banca a non quelle in favore di una banca.
Il giudice esaminava poi l'ulteriore motivo di nullità delle fideiussioni posto a base dell'opposizione,
ovvero la conformità delle stesse allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, del quale alcune clausole erano state ritenute nulle dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust con provvedimento n.55 del 2.5.2005.
Al riguardo il Giudice di Udine osservava che erano passate in giudicato due sentenze tra le parti costituite nel presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo e causa per la dichiarazione di inefficacia di una donazione), in cui veniva sancita la validità delle fideiussioni, e che rilevavano nel presente giudizio. Riteneva quindi sussistente un'efficacia riflessa del giudicato, essendo
, surrogatosi alla banca finanziatrice, titolare di un diritto dipendente dalla Controparte_1
situazione definita nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice rilevava che effettivamente il precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato di competenza della Sezione specializzata per le Imprese, ma osservava che sulla domanda di nullità delle fideiussioni si era formato il giudicato seppure davanti a giudice incompetente;
l'incompetenza anche inderogabile costituisce infatti motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto. In ogni modo il giudice rilevava che l'eccezione di nullità sarebbe stata infondata in quanto la decisione dell'Autorità di vigilanza si riferiva solo alle fideiussioni omnibus e non a quelle specifiche e comunque i convenuti non avevano dimostrato (ma solo dedotto) che in assenza delle clausole nulle la banca non avrebbe concluso la fideiussione (in particolare a fronte della affermazione della Banca che la avrebbe comunque conclusa per ottenere una garanzia).
Non vi era poi spazio per una valutazione di meritevolezza, riservata ai contratti atipici, essendo il contratto tipico.
Osservava inoltre il giudice che, delle clausole asseritamente nulle, l'unica potenzialmente rilevante era la deroga all'art.1957 c.c.: gli opponenti avevano infatti eccepito che il termine di sei mesi a pena di decadenza decorrerebbe dalla scadenza delle singole rate del mutuo garantito e non dalla risoluzione del contratto, e che ciò si applicherebbe anche al creditore surrogatosi. Richiamando
giurisprudenza di legittimità, il giudice negava la fondatezza di tale tesi e rilevava che il creditore che si surroga al creditore originario ben può avvalersi della iniziativa già intrapresa da questi, e nel caso di specie la banca aveva tempestivamente agito.
Il terzo ordine di contestazioni, infine, era relativo alla sola posizione di la quale si Parte_3
opponeva al pignoramento della polizza vita da lei stipulata con la Zurich Investments Life S.p.a..
In relazione a tale questione, il Giudice di Udine riteneva fondata l'eccezione di impignorabilità della polizza.
Pertanto il Tribunale dichiarava l'impignorabilità della polizza vita stipulata da con Parte_3
Zurich investment Life S.p.a. e per l'effetto ordinava lo svincolo delle somme oggetto del credito pignorato;
respingeva, invece, gli altri motivi di opposizione all'esecuzione presso terzi iniziata nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Par Avverso la sentenza proponevano appello e i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
indicando come primo motivo quello dell'illegittimità della procedura esecutiva esattoriale;
Contr sostenevano che in seguito alla surrogazione legale che si era verificata tra la e la , CP_3
Contr Parte tra la e la e si era instaurato un rapporto di natura squisitamente Pt_2 Pt_3
Contr privatistica, il che comportava l'obbligo per la di dotarsi di un valido titolo esecutivo al fine di escutere i propri debitori.
Sostenevano infatti gli appellanti che ai sensi del decreto 602/1973, che rinvia per la riscossione inerente ai rapporti di natura privatistica all'art. 21 del d.lgs. 46/1999, “ le entrate previste
dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da
titolo avente efficacia esecutiva”.
Contr Pertanto, alla luce degli art. 17 e 21 del d.lgs. 46/1999, la per recuperare quanto pagato a titolo di garanzia si sarebbe dovuta previamente dotare di un titolo esecutivo idoneo alla riscossione, non avendo la una competenza ad emettere il ruolo come qualsiasi ente creditore. CP_3 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano l'insussistenza del giudicato implicito in punto nullità delle fideiussioni e rinnovavano l'eccezione di nullità delle stesse, in particolare con riguardo all'eccezione di decadenza di cui all'art.1957 c.c..
Il primo giudice aveva richiamato il giudicato intervenuto in due precedenti giudizi: procedimento
RG 2047/2020 (Trib. di Udine opposizione decreto ingiuntivo – parti ./. Controparte_7 [...]
e procedimento RG 2536/2020 (Trib. di Udine dell'azione CP_11 Controparte_12
revocatoria promossa da contro ). Controparte_7 Pt_3 Parte_2
Osservavano gli appellanti che la eccepita questione della incompetenza inderogabile in favore della
Sezione Specializzata Impresa era stata superata dal giudice nel procedimento RG 2047/2020
ritenendo che non vi fosse domanda sul punto di una decisione con efficacia di giudicato, ma che si trattasse di una questione pregiudiziale che poteva essere risolta con mero accertamento incidentale.
Evidenziavano di avere in tali giudizi proposto solo eccezione riconvenzionale in punto nullità delle fideiussioni e di avere sempre dedotto l'incompetenza del Tribunale ordinario.
Sostenevano che in punto nullità delle fideiussioni non può ritenersi formato un giudicato, in quanto unico Tribunale competente a pronunciarsi nel merito è il Tribunale delle Imprese di Milano, ed insistevano pertanto per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza con richiesta di rinvio alle sezioni specializzate.
Per quanto attiene alla eccezione della nullità delle fideiussioni, gli appellanti deducevano che la nullità delle clausole trova applicazione anche alle fideiussioni specifiche.
Contestavano il ragionamento operato dal giudice di primo grado, circa l'eventuale nullità solo parziale del contratto;
sostenevano che (ora 360) aveva imposto, ai fini Controparte_7
dell'erogazione del finanziamento, la sottoscrizione dei contratti di fideiussione da parte del Pt_2
e della contenenti le clausole contrarie a quanto statuito da Banca d'Italia con Pt_3
provvedimento n.55 del 2.5.2005, con esplicita previsione in delibera che il rilascio delle fideiussioni era condizione essenziale per la concessione del finanziamento. Sarebbe pertanto provato che la non avrebbe mai accettato una fideiussione diversa da quella dello schema sottoposto a CP_3 [...] e poiché tale schema era stato inserito nella delibera di accoglimento del Pt_2 Pt_3
finanziamento ed era lo schema in uso alle BCC;
rilevavano di avere depositato oltre 200 contratti che confermano il sistema anticoncorrenziale.
Secondo gli appellanti la circostanza che la banca non avrebbe sottoscritto il contratto senza le clausole nulle discende dall'uso del contratto prestampato e precompilato, le cui condizioni sono state unilateralmente imposte dalla banca ad esclusiva tutela dei propri interessi e in assenza di qualsivoglia contraddittorio con i garanti.
Quanto alla decadenza ex art.1957 c.c. gli appellanti deducevano che la decorrenza sarebbe dalla scadenza delle singole rate di mutuo e non dalla risoluzione del contratto;
evidenziavano che il contratto di mutuo prevedeva l'automatica decadenza dal beneficio del termine con il mancato pagamento di una sola rata di mutuo e pertanto il dies a quo sarebbe al 21.9.2019.
Contr Sostenevano poi che anche avrebbe dovuto dopo la surroga agire entro sei mesi in giudizio,
cosa che non aveva fatto.
Con il terzo motivo gli appellanti contestavano l'immotivata compensazione delle spese di lite tra gli stessi e e la condanna alle spese nei confronti di . Controparte_2 CP_3
Contro Osservavano gli appellanti che aveva formulato in via di eccezione riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti di , per spese che dovessero derivare dalla CP_3
Contr illegittimità delle fideiussioni, e quindi non aveva richiesto alla garantita la restituzione CP_3
dell'importo ad essa rogato ma solo un non precisato risarcimento del danno.
Gli appellanti avevano invece dichiarato di non svolgere alcuna domanda nei confronti della CP_3
ritenendo la chiamata in causa infondata.
si costituiva in questo grado rilevando come, Controparte_1
per quanto attiene alla censura relativa all'asserita inesistenza di un valido titolo esecutivo, essa si fondava su una errata interpretazione della natura del rapporto debito/credito tra essa banca e gli attuali appellanti. Affermava che, per effetto del richiamo all'art.9 comma 5 D.L.vo 123/1998, contenuto nell'art. 2
comma 4 DM 20.6.2005 n.18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale. Doveva pertanto ritenersi del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, “costituendo l'art. 9 5° comma D.L.vo 123/1998, la deroga tipizzata alla
disciplina prevista dall'art. 21 del DL.vo 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura
privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo
quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.”.
Contr Pertanto, secondo non vi era obbligo di notificare alcun atto presupposto alla riscossione e,
conseguentemente, deve ritenersi legittima la procedura di riscossione avviata.
Per quanto attiene alla censura di nullità delle fideiussioni in relazione alla violazione della normativa
Contr Antitrust, sosteneva che non aveva offerto alcuna prova del fatto che la Parte_1 CP_3
non avrebbe concluso il contratto in assenza di tali clausole che violano la concorrenza.
Contr Inoltre, la difesa della ribadiva che la nullità può essere solo parziale e che non può in alcun modo configurarsi la nullità delle fideiussioni.
Si costituiva proponendo altresì appello incidentale. CP_4
L eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_2
formulato in modo difforme da quanto prevede l'art. 342 cpc novellato.
In secondo luogo, si dichiarava estranea alle censure degli appellanti, chiedendo che venisse CP_4
statuito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché le censure erano rivolte al solo Ente
impositore.
Nel merito contestava i motivi di appello ritenendo corretta la decisione del Tribunale. CP_4
proponeva inoltre appello incidentale con un solo motivo, Controparte_2
censurando il capo della sentenza in cui era stata dichiarata l'impignorabilità della polizza vita stipulata dalla con la Zurich Investment S.p.a.. Pt_3 Rilevava che è proprio compito quello di individuare i beni aggredibili dei debitori ed eseguire CP_4
il pignoramento sugli stessi, mentre l'escussa non aveva indicato i motivi per cui la propria polizza sulla vita avrebbe natura impignorabile;
sosteneva la possibilità di aggredire la polizza della Pt_3
in quanto dal contratto assicurativo emergevano elementi speculativi e non previdenziali della stessa.
Costituendosi nel presente grado, faceva rilevare anzitutto Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello della del e della perché non rispettoso Parte_1 Pt_2 Pt_3
dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c..
Contestava poi i tre motivi dell'appello principale, e con riguardo al primo motivo relativo all'inesistenza di un titolo esecutivo prodromico ai fini del pignoramento, rilevava di non avere “né
interesse né legittimazione ad agire/contraddire al riguardo trattandosi di rapporto/azione
instaurata autonomamente e di iniziativa da nei confronti Parte_6
degli obbligati”.
Contr Con riguardo al giudicato implicito, rilevava che il rapporto debito/credito tra e gli attuali
[... appellanti era sorto dal finanziamento contratto dalla società e l'allora Parte_1 CP_3
tale rapporto obbligatorio era stato oggetto di accertamento definitivo dall'autorità CP_7
giudiziaria poiché sono passate in giudicato le due sentenze ad esso relative ( sent. 17/2022 e 53/2023)
rese, rispettivamente nelle cause iscritte all'RG 2047/2020 e 2536/2020.
In entrambi i procedimenti, in relazione alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, era stata dichiarata la “perfetta ed integrale esistenza/validità/efficacia/operatività della fideiussione”.
Rilevava poi l'appellata che recente giurisprudenza aveva ritenuto non rientranti nelle nullità ABI le fideiussioni specifiche e ribadiva che era onere dei fideiussori dimostrare che la nullità delle clausole si sarebbe estesa all'intero contratto.
Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. formulata dagli appellanti, la difesa della affermava di aver agito giudizialmente nel termine a propria disposizione per CP_3 non incorrere nella predetta decadenza, e cioè nel termine di 6 mesi dalla “scadenza dell'ultima rata
(di mutuo) ovvero, in caso di risoluzione anticipata, da questa”.
Affermava, infatti, che “è documentale che la ha promosso le sue istanze CP_3 CP_3
tempestivamente in giudizio, avendo <<comunicato alla mutuataria la risoluzione del contratto in < i>
data 24.02.2020 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli obbligati
(società debitrice e garanti) in data 17.03.2020>> essendo rilevante la data del deposito del ricorso
per decreto ingiuntivo e non quella, successiva, notificata agli obbligati”.
Con riguardo alle spese di lite, affermava che correttamente il giudice di Udine ne aveva CP_3
disposto la rifusione in proprio favore, quale terza chiamata, in quanto la chiamata in causa era fondata e non frutto di un'iniziativa infondata e arbitraria del convenuto.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione relativa alla formulazione dell'atto di impugnazione, posto che l'atto di citazione in appello contiene una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
1.1 Sul primo motivo (assenza di titolo esecutivo) si deve richiamare un precedente di questa Corte
(sent.235/2024) che a sua volta richiamava la decisione della Suprema Corte – Ordinanza Sez. 3 n.
9657/24, la quale ha affermato: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un
diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto
comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione
coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi
prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla
l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e
confermativa del regime già vigente”.
Questa Corte (sent.n.235/2024) ha rilevato: “Di conseguenza non risulta necessario che la
[...]
si munisca di apposito titolo per procedere esecutivamente e nemmeno che intimi Controparte_1
precetto al riguardo del suo credito, potendosi avvalere, come detto, della specifica previsione
normativa in tema di ricorso all'esecuzione esattoriale.
Non assume rilievo dirimente il tema della revoca della provvidenza pubblica ottenuta, posto che
l'inadempienza nella restituzione della somma mutuata fa sorgere l'obbligo di garanzia pubblica e,
così, consente la conseguente surroga e l'intervento del creditore privilegiato”.
Anche Cass.Sez.3 sentenza n. 32148/2024 ha affermato: “In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo
al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la
procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche
nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore
dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il
privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità
delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito,
quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Da ultimo Cass.n.9678/2025 ha ribadito che ”la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai
fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima”.
Il primo motivo deve ritenersi pertanto infondato.
2. Quanto al secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata è motivata sotto diversi profili.
Si deve rilevare anzitutto che vi sono numerose pronunce della Suprema Corte che hanno espressamente escluso l'estensione della nullità delle clausole ABI alle fideiussioni specifiche;
la sentenza n.27243/2024 citata dagli appellanti contiene invece solo un obiter dictum dal quale si desumerebbe che la nullità può riguardare anche una fideiussione specifica, ma trattasi di un mero inciso in motivazione.
Secondo Cass.21841/2024 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di
clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2,
comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile
espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura
anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro
estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le
conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche
alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Secondo Cass.26847/2024 “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.
55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato
per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso
contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza
potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi in assoluto non proponibile la questione di nullità in relazione alle due fideiussioni oggetto di causa, il che rende superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni del primo giudice.
2.3 Si osserva in ogni modo, con riguardo alla clausola ex art.1957 c.c., che la decadenza non si sarebbe comunque consumata, dovendo attribuirsi a , a seguito della surroga, gli atti del CP_1
creditore principale.
Cass.2301/2004 ha affermato che “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ.
per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia
proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in
scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la
divisione in rate costituisce solo una 2 obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima
della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ.
decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”. (conforme
Cass.14498/2011).
2.4 Quanto al giudicato relativo ai due precedenti procedimenti definiti avanti al Tribunale di Udine,
si deve preliminarmente rilevare che non vi è questione di competenza della Sezione specializzata in questo giudizio, in cui la nullità viene fatta valere in via di eccezione.
La questione deve in ogni caso ritenersi irrilevante anche con riguardo all'efficacia di giudicato riflesso dei due precedenti giudizi.
Cass.31476/2019 ha affermato che “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento,
anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di
inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.
Secondo Cass.5377/2023 “La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro
eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce
conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa,
se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite;
pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti
collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano
strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa
e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della
declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse
i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché
attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva)”.
Gli appellanti hanno dedotto che la surroga non comporti successione nel rapporto accessorio di garanzia ma solo nel rapporto principale di finanziamento. Secondo Cass.29216/2008, in tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario, a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore.
Per quanto esposto anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestavano l'immotivata compensazione selle spese di lite tra gli stessi e , nonché la condanna alla rifusione delle spese Controparte_2
nei confronti di . CP_3
3.1 La compensazione delle spese nei confronti di era stata motivata dal primo giudice con CP_4
riferimento alla natura dubbia della polizza assicurativa riconosciuta impignorabile, motivazione che quanto al primo grado deve essere condivisa, considerata anche la posizione processuale di CP_4
con riguardo alle altre questioni oggetto di causa.
3.2 La condanna alle spese nei confronti della era motivata dal fatto che la chiamata in CP_3
causa di quest'ultima era giustificata nel caso la fideiussione venisse ritenuta nulla.
Secondo Cass.n.6144/2024 “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute
dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in
causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa
si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale
dell'attore nei confronti del terzo chiamato”.
La Corte rileva che la chiamata in causa di è comunque riconducibile alle infondate difese CP_3
Contro degli odierni appellanti, che avevano proposto l'eccezione di nullità delle fideiussioni;
conseguentemente aveva formulato in via di eccezione riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti di per spese che dovessero derivare dalla illegittimità delle CP_3
fideiussioni, e quindi si tratta di domanda cagionata dalle difese attoree che non presenta carattere di arbitrarietà o irragionevolezza.
Anche il terzo motivo deve essere pertanto disatteso.
4. Quanto all'appello incidentale proposto da lo stesso riguarda la dichiarata impignorabilità CP_4
della polizza vita stipulata da con Zurich Investments Life S.p.a.. Pt_3
Trattasi di polizza del tipo unit linked che prevede che il capitale assicurato sia agganciato all'andamento delle quote di un organismo collettivo di gestione del risparmio.
Il Tribunale ha osservato che: “La polizza stipulata da prevede che in caso di morte Parte_3
dell'assicurata entro i 70 anni, la Compagnia è tenuta a liquidare il maggiore importo tra i premi
pagati e il valore delle quote al momento del decesso (art.
2.1 della polizza – doc. 5 di parte attrice)
e che l'importo liquidato possa essere convertito in una rendita vitalizia (art. 13 della polizza),
mentre, nel caso di morte oltre i 70 anni, prevede solo la liquidazione del controvalore alla data del
decesso delle quote degli OICR in cui i premi sono stati investiti, con una eventuale minima
maggiorazione.
Si tratta dunque di una polizza che, sulla base individuati da Cass. 9418/2024 sarebbe per la prima
parte guaranteed unit linked e per la seconda parte unit linked pura.
La polizza presenta un “rischio demografico” per la compagnia assicuratrice, rappresentata dal
momento in cui si verificherà, durante la vigenza del contratto, l'evento assicurato e tale
considerazione, unitamente al sempre più ampio riconoscimento di una funzione assicurativa delle
polizze unit linked da parte della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia,
di cui ha dato atto la stessa banca convenuta, induce ad escludere la pignorabilità delle somme
dovute ad in forza della polizza stipulata con Zurich Investments Life s.p.a.”. Parte_3
La citata Cass. ordinanza n.9418/2024 ha affermato: “In tema di polizze assicurative sulla vita,
occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la
restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial
guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei
premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta
dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico
dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con
diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre
riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere
dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale
rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza
stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il
recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al
momento della morte del contraente assicurato)”.
cita invece la successiva Cass.n.21022/2024: “La polizza "unit-linked" può essere qualificata CP_4
come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma
in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato
alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di
morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza
prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun
indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui
è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza
"unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il
contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e
che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile)”.
Si osserva che dalle condizioni della polizza oggetto di causa discende per l'assicurata che fino al compimento dei 70 anni di età non vi sia il rischio di perdere l'ammontare dei premi;
è nata Pt_3
nel 1963 e la funzione assicurativa deve ritenersi sussistente.
5. Stante il rigetto dell'appello principale, gli appellanti devono essere condannati a pagare a e a le spese anche del presente grado Controparte_14 CP_3
di giudizio, liquidate secondo i valori medi (comprendendo anche la fase della sospensiva) in base al valore della causa.
5.1 In applicazione del principio di soccombenza, al quale in questo grado non vi sono motivi per derogare, posto che ha ritenuto di proporre appello incidentale Controparte_2
avverso il capo della sentenza relativo alla polizza, deve essere invece condannata alla CP_4
rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di liquidate secondo i valori Parte_3
medi in relazione alle cause di valore indeterminato di media complessità.
In considerazione della posizione processuale di , le spese del presente Controparte_15
A , e devono essere Controparte_16 Parte_7 Parte_2 CP_4
interamente compensate.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo agli appellanti e all'appellante incidentale per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, e nei confronti di Parte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, e Controparte_17 Controparte_2 Controparte_18
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_8 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_17
in persona del legale rappresentante, le spese del presente grado, liquidate in euro 12.156,00
[...] per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_8 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_18 in persona del legale rappresentante, le spese del presente grado, liquidate in euro
[...]
12.156,00 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- compensa interamente tra le parti e , e Parte_8 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado;
Controparte_2
- condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_2 Parte_3 grado, liquidate in euro 12.156,00 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente rel.
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 410/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.12.2024
DA
(P. IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con i proc. e dom. avv.ti C.F._1 Parte_3 C.F._2
CA UD e LA RI del Foro di Udine, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
CONTRO
(Codice Fiscale Partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
di Gruppo ), con il proc. e dom. avv. Claudio Francesco Clausi del Foro di Cosenza, P.IVA_3
giusta procura in atti;
[...] (Codice Fiscale/Partita IVA n. , con il proc. e Controparte_2 P.IVA_4
dom. avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
(C.F. – P.IVA ) con Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6
il proc. e dom. avv. Alberto Freschi del Foro di Udine, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1003/2024 pubbl. il 06.11.2024, notificata il 14.11.2024.
Causa iscritta a ruolo il 17.12.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
-Per parti appellanti:
“In via principale di merito
accogliere l'appello spiegato per i motivi tutti dedotti in narrativa al punto D e, per l'effetto ferme le statuizioni afferenti all'impignorabilità della polizza stipulata dalla signora con Parte_3
“Zurich Investment Life s.p.a.” in data 8 giugno 2023, in riforma della sentenza n.1003/2024 emessa dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice Dott. F. Venier nell'ambito del giudizio N.R.G.
164/2024, depositata in cancelleria in data 06.11.2024, notificata il 14.11.2024, statuire:
In punto all'assenza del titolo quale presupposto indefettibile dell'azione esecutiva, accogliere l'appello spiegato riformando la sentenza gravata e per l'effetto dichiarare nulle/annullabili le cartelle di pagamento n. 115 2021 00128092 79 000 - N 115 2021 00128092 79 001 - N 115 2021 00128092
79 002 emesse da nei confronti degli attori tutti e ciò per le ragioni Controparte_2
esposte in narrativa al primo motivo d'appello lettera D. punto 1, nonché dichiarare conseguentemente nulli/annullabili/inefficaci tutti gli atti di pignoramento notificati ed indicati in atto di opposizione al pignoramento RG E. 752/2023, nonché nel procedimento di merito RG 164/2024, ordinando agli istituti terzi pignorati l'immediata liberazione/svincolo delle somme e dei rapporti tutti riconducibili agli attori.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle esposte eccezioni contenute nel paragrafo D n. 1 dell'appello spiccato, relative all'assenza di titolo e, confermata l'impignorabilità
della polizza, si chiede ulteriormente che:
In punto alla nullità delle fideiussioni di cui al paragrafo D. 2
Voglia l'adita Corte in ragione dell'eccezione la nullità – inefficacia di cui sopra, riformare la sentenza n. 1003/2024, riconoscendo l'inesistenza del giudicato in punto alla eccepita nullità delle fideiussioni:
dichiarare la nullità della sentenza gravata limitatamente all'eccezione di nullità delle fideiussioni;
accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale così come rilevata nel processo di primo grado;
conseguentemente dichiarare l'incompetenza del Tribunale di I grado a favore del Tribunale delle
Imprese sezione specializzata di Milano, assumendo tutte le conseguenti statuizioni.
In ulteriore subordine
In punto alla nullità delle fideiussioni in generale sempre di cui al paragrafo D n.2
Voglia l'adita Corte, qualora non venisse accolta l'eccezione di incompetenza funzionale e si ritenesse invero competente il Giudice di primo grado, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la nullità - inefficacia totale o parziale delle fideiussioni originarie per tutte le ragioni esposte in narrativa al punto 2 lettera D dei motivi d'appello e per l'effetto dichiarare nulla/inefficacie l'escussione dei garanti signori ed per gli importi oggetto di Parte_2 Parte_3
esecuzione, assumendo tutte le conseguenti statuizioni.
In punto alla riforma della condanna alle spese paragrafo D n.3
Voglia l'adita Corte, riformare la gravata sentenza accogliendo il motivo d'appello di cui al punto 3
del paragrafo D e nello specifico: accogliere la domanda relativa alla mancata liquidazione in favore del soggetto pignorato
[...]
delle spese nei confronti dell' e per l'effetto statuire sul punto;
Pt_3 CP_4
per quanto attiene alla condanna degli appellanti in favore della terza chiamata riformare l'impugnata sentenza per tutte le ragioni esposte in motivo.
IN ORDINE ALLO SPIEGATO APPELLO INCIDENTALE DI ADER:
RESPINGERE integralmente l'appello incidentale in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente le statuizioni dell'impugnata sentenza afferenti all'impignorabilità della polizza stipulata dalla signora con Parte_3
"Zurich Investment Life s.p.a." in data 8 giugno 2023, per le seguenti ragioni:
1) L'appello incidentale è inammissibile per carenza di interesse, essendo stata già riconosciuta l'impignorabilità della polizza dal Tribunale;
2) Nel merito, l'appello incidentale è infondato in quanto:
a) La polizza presenta caratteristiche di natura previdenziale come correttamente accertato dal primo giudice;
b) Sussiste effettiva copertura del rischio demografico;
c) L'ADE non ha assolto l'onere probatorio circa la natura speculativa del prodotto;
d) La valutazione del Tribunale è conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia."
Per tutte le domande con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria,
Ci si riporta alla produzione documentale versata in uno con atto di appello.”
-Per parte appellata Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure come meglio emarginata in epigrafe e così, rigettare l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
-Per parte appellata : Controparte_2
“preliminarmente dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per i motivi esposti in
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA ED APPELLO INCIDENTALE;
2) in subordine e salvo gravame, ove l'appello proposto venisse dichiarato ammissibile, si chiede rigettarlo integralmente perché infondato in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento del proposto appello incidentale, si chiede la riforma del capo della sentenza indicato in narrativa della COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA ED APPELLO
INCIDENTALE, con ogni statuizione conseguenziale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso spese forfettarie, anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono tutte le domande e le eccezioni non accolte nel giudizio e nella sentenza di primo grado.”
-Per parte appellata : Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: dichiarare l'appello della società Parte_1
di e di inammissibile o manifestamente infondato ai sensi
[...] Parte_2 Parte_3
degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; respingere l'istanza degli appellanti di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata n.1003/2024 del Tribunale di Udine;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello formulato dalla società Parte_1
nonché dai sigg.De e le domande ed eccezioni tutte proposte
[...] Parte_2 Parte_3
dagli attori-appellanti in quanto inammissibili, infondati e/o comunque non provati e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.1003/2024 del Tribunale di Udine;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PREGIUDIZIALE: richiamando espressamente le sentenze n.17/2022 e n.53/2023 del Tribunale di Udine - ed eccependo l'intervenuto giudicato in ordine agli accertamenti e statuizioni tutti colà contenuti con ogni conseguente preclusione - e n.522/2023 e 3/2024 della Corte d'Appello di Trieste, si chiede venga respinta ogni eccezione/domanda/censura proposta dagli opponenti/appellanti in ordine alla validità/efficacia/altro del rapporto di finanziamento concesso da alla società (doc.3 CP_5 Parte_1
del fascicolo del giudizio di 1^) e della fideiussione rilasciata dai e Pt_4 Parte_2 [...]
(doc.9 del fascicolo del giudizio di 1^), perché inammissibile, improcedibile e/o del tutto Pt_3
infondata; con vittoria di spese e compensi di lite;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: respingersi le domande, eccezioni e censure tutte proposte dagli opponenti/appellanti nei confronti di in relazione alle quali è stata CP_6
svolta da quest'ultima la chiamata in causa di , in quanto inammissibili, improcedibili, CP_3
improponibili, infondate e non provate, richiamando espressamente le sentenze n.17/2022 e n.53/2023 del Tribunale di Udine - ed eccependo l'intervenuto giudicato in ordine agli accertamenti e statuizioni tutte colà contenuti con ogni conseguente preclusione - e n.522/2023 e 3/2024 della Corte
d'Appello di Trieste nonché rilevando l'assenza di legittimazione passiva di al riguardo;
CP_3
con vittoria di spese e compensi di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: respingersi ogni domanda svolta da nei confronti di chiamata in causa, perché inammissibile, CP_6 CP_3
improcedibile, infondata e non provata, escludendosi qualsiasi responsabilità di e/o CP_3
legittimazione passiva in relazione ad eventi/comportamenti riferibili/ascrivibili esclusivamente a e/o successivi all'escussione della garanzia del Fondo ex L.662/1996 e liquidazione CP_6
della perdita, da cui possa esser derivata la decadenza/invalidità/inoperatività/nullità della fideiussione rilasciata dai e e/o per l'assenza di titolo esecutivo Parte_5 Parte_3
idoneo ad intraprendere l'espropriazione esecutiva oggetto di opposizione (esec.mob. n.752/2023) e/o per l'impignorabilità della polizza vita di cui si controverte;
spese e compensi di lite,
integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione da parte del Tribunale di Udine del fascicolo d'ufficio del giudizio di 1^
grado n.164/2024 R.G..”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.1.2024, la e i sig.ri e Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Parte_2 Parte_1
, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Udine l'
[...] Controparte_2
e la proponendo opposizione
[...] Controparte_1
all'esecuzione presso terzi promossa nei loro confronti dall' sulla Controparte_2
base di un credito originariamente sorto in capo a e con la garanzia del Controparte_7
Fondo costituito presso la quale si era Controparte_8
surrogata nel credito ai sensi dell'art.1203 c.c..
Gli opponenti chiedevano che venisse dichiarata la nullità o comunque l'annullamento delle tre cartelle di pagamento emesse da nei confronti di tutti gli attori, e dichiarata l'inefficacia degli CP_4
atti di pignoramento notificati alla sig.ra nella sua qualità di garante-fideiussore; Parte_3
chiedevano altresì che venisse dichiarata l'impignorabilità della polizza guaranteed o partial garanteed linked stipulata da Parte_3
Gli opponenti eccepivano l'inesistenza di un titolo esecutivo e la conseguente annullabilità delle cartelle esattoriali, la nullità della fideiussione rilasciata da e in Parte_2 Parte_3
favore di e la impignorabilità del credito della discendente dalla polizza Parte_1 Pt_3
stipulata con la Zurich Investments Life S.p.a..
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_9
chiedeva la reiezione dell'opposizione, deducendo di aver agito correttamente nell'attività di recupero del credito;
sosteneva inoltre la validità delle fideiussioni rilasciate dagli attori in favore della
[...]
nonché la possibilità di pignorare il credito della fondato sulla polizza Parte_1 Pt_3
stipulata con la Zurich Investment Life S.p.a.; chiedeva inoltre che venisse disposta la chiamata in causa della che ha incorporato la Controparte_10 Controparte_7
al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi spesa od onere che potesse conseguire
[...]
dall'invalidità delle fideiussioni prestate in favore del creditore originario.
Si costituiva in giudizio la quale si dichiarava estranea ai fatti di causa relativi alle questioni CP_4
civilistiche fra gli attori e gli istituti di credito, e contestava l'asserita impignorabilità della polizza assicurativa.
Chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , la quale si Controparte_3
dichiarava estranea alle domande riguardanti gli atti esecutivi posti in essere dai convenuti;
la terza chiamata evidenziava che la validità delle fideiussioni era già stata accertata in altri due giudizi, e la relativa statuizione era passata in giudicato.
Il giudice di primo grado dichiarava l'impignorabilità della polizza stipulata da con Parte_3
Zurich Investment Life S.p.a., ordinando lo svincolo delle somme oggetto del credito pignorato, e respingeva i restanti motivi di opposizione.
In relazione al primo motivo di opposizione di parte attrice, ovvero quello relativo alla improcedibilità
dell'esecuzione per assenza di titolo esecutivo, il Giudice di prime cure riteneva che la valenza pubblicistica del credito esonerasse il gestore del Fondo dal previo ottenimento di un titolo esecutivo.
Il secondo ordine di motivi di opposizione, invece, verteva sulla nullità delle fideiussioni prestate da
Parte
e in favore della per violazione del disposto del punto 4.4. Parte_2 Parte_3
della parte II del d.m.23.9.2005, che prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo
non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Nel caso di specie il
Fondo aveva garantito il fidanzamento per la quota dell'80% e secondo i convenuti la fideiussione non avrebbe potuto eccedere la residua quota del 20%, pari ad euro 240.000,00. Il giudice riteneva infondata la contestazione in quanto per “garanzie bancarie” si devono intendere quelle rilasciate da una banca a non quelle in favore di una banca.
Il giudice esaminava poi l'ulteriore motivo di nullità delle fideiussioni posto a base dell'opposizione,
ovvero la conformità delle stesse allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, del quale alcune clausole erano state ritenute nulle dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust con provvedimento n.55 del 2.5.2005.
Al riguardo il Giudice di Udine osservava che erano passate in giudicato due sentenze tra le parti costituite nel presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo e causa per la dichiarazione di inefficacia di una donazione), in cui veniva sancita la validità delle fideiussioni, e che rilevavano nel presente giudizio. Riteneva quindi sussistente un'efficacia riflessa del giudicato, essendo
, surrogatosi alla banca finanziatrice, titolare di un diritto dipendente dalla Controparte_1
situazione definita nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice rilevava che effettivamente il precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato di competenza della Sezione specializzata per le Imprese, ma osservava che sulla domanda di nullità delle fideiussioni si era formato il giudicato seppure davanti a giudice incompetente;
l'incompetenza anche inderogabile costituisce infatti motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto. In ogni modo il giudice rilevava che l'eccezione di nullità sarebbe stata infondata in quanto la decisione dell'Autorità di vigilanza si riferiva solo alle fideiussioni omnibus e non a quelle specifiche e comunque i convenuti non avevano dimostrato (ma solo dedotto) che in assenza delle clausole nulle la banca non avrebbe concluso la fideiussione (in particolare a fronte della affermazione della Banca che la avrebbe comunque conclusa per ottenere una garanzia).
Non vi era poi spazio per una valutazione di meritevolezza, riservata ai contratti atipici, essendo il contratto tipico.
Osservava inoltre il giudice che, delle clausole asseritamente nulle, l'unica potenzialmente rilevante era la deroga all'art.1957 c.c.: gli opponenti avevano infatti eccepito che il termine di sei mesi a pena di decadenza decorrerebbe dalla scadenza delle singole rate del mutuo garantito e non dalla risoluzione del contratto, e che ciò si applicherebbe anche al creditore surrogatosi. Richiamando
giurisprudenza di legittimità, il giudice negava la fondatezza di tale tesi e rilevava che il creditore che si surroga al creditore originario ben può avvalersi della iniziativa già intrapresa da questi, e nel caso di specie la banca aveva tempestivamente agito.
Il terzo ordine di contestazioni, infine, era relativo alla sola posizione di la quale si Parte_3
opponeva al pignoramento della polizza vita da lei stipulata con la Zurich Investments Life S.p.a..
In relazione a tale questione, il Giudice di Udine riteneva fondata l'eccezione di impignorabilità della polizza.
Pertanto il Tribunale dichiarava l'impignorabilità della polizza vita stipulata da con Parte_3
Zurich investment Life S.p.a. e per l'effetto ordinava lo svincolo delle somme oggetto del credito pignorato;
respingeva, invece, gli altri motivi di opposizione all'esecuzione presso terzi iniziata nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Par Avverso la sentenza proponevano appello e i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
indicando come primo motivo quello dell'illegittimità della procedura esecutiva esattoriale;
Contr sostenevano che in seguito alla surrogazione legale che si era verificata tra la e la , CP_3
Contr Parte tra la e la e si era instaurato un rapporto di natura squisitamente Pt_2 Pt_3
Contr privatistica, il che comportava l'obbligo per la di dotarsi di un valido titolo esecutivo al fine di escutere i propri debitori.
Sostenevano infatti gli appellanti che ai sensi del decreto 602/1973, che rinvia per la riscossione inerente ai rapporti di natura privatistica all'art. 21 del d.lgs. 46/1999, “ le entrate previste
dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da
titolo avente efficacia esecutiva”.
Contr Pertanto, alla luce degli art. 17 e 21 del d.lgs. 46/1999, la per recuperare quanto pagato a titolo di garanzia si sarebbe dovuta previamente dotare di un titolo esecutivo idoneo alla riscossione, non avendo la una competenza ad emettere il ruolo come qualsiasi ente creditore. CP_3 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano l'insussistenza del giudicato implicito in punto nullità delle fideiussioni e rinnovavano l'eccezione di nullità delle stesse, in particolare con riguardo all'eccezione di decadenza di cui all'art.1957 c.c..
Il primo giudice aveva richiamato il giudicato intervenuto in due precedenti giudizi: procedimento
RG 2047/2020 (Trib. di Udine opposizione decreto ingiuntivo – parti ./. Controparte_7 [...]
e procedimento RG 2536/2020 (Trib. di Udine dell'azione CP_11 Controparte_12
revocatoria promossa da contro ). Controparte_7 Pt_3 Parte_2
Osservavano gli appellanti che la eccepita questione della incompetenza inderogabile in favore della
Sezione Specializzata Impresa era stata superata dal giudice nel procedimento RG 2047/2020
ritenendo che non vi fosse domanda sul punto di una decisione con efficacia di giudicato, ma che si trattasse di una questione pregiudiziale che poteva essere risolta con mero accertamento incidentale.
Evidenziavano di avere in tali giudizi proposto solo eccezione riconvenzionale in punto nullità delle fideiussioni e di avere sempre dedotto l'incompetenza del Tribunale ordinario.
Sostenevano che in punto nullità delle fideiussioni non può ritenersi formato un giudicato, in quanto unico Tribunale competente a pronunciarsi nel merito è il Tribunale delle Imprese di Milano, ed insistevano pertanto per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza con richiesta di rinvio alle sezioni specializzate.
Per quanto attiene alla eccezione della nullità delle fideiussioni, gli appellanti deducevano che la nullità delle clausole trova applicazione anche alle fideiussioni specifiche.
Contestavano il ragionamento operato dal giudice di primo grado, circa l'eventuale nullità solo parziale del contratto;
sostenevano che (ora 360) aveva imposto, ai fini Controparte_7
dell'erogazione del finanziamento, la sottoscrizione dei contratti di fideiussione da parte del Pt_2
e della contenenti le clausole contrarie a quanto statuito da Banca d'Italia con Pt_3
provvedimento n.55 del 2.5.2005, con esplicita previsione in delibera che il rilascio delle fideiussioni era condizione essenziale per la concessione del finanziamento. Sarebbe pertanto provato che la non avrebbe mai accettato una fideiussione diversa da quella dello schema sottoposto a CP_3 [...] e poiché tale schema era stato inserito nella delibera di accoglimento del Pt_2 Pt_3
finanziamento ed era lo schema in uso alle BCC;
rilevavano di avere depositato oltre 200 contratti che confermano il sistema anticoncorrenziale.
Secondo gli appellanti la circostanza che la banca non avrebbe sottoscritto il contratto senza le clausole nulle discende dall'uso del contratto prestampato e precompilato, le cui condizioni sono state unilateralmente imposte dalla banca ad esclusiva tutela dei propri interessi e in assenza di qualsivoglia contraddittorio con i garanti.
Quanto alla decadenza ex art.1957 c.c. gli appellanti deducevano che la decorrenza sarebbe dalla scadenza delle singole rate di mutuo e non dalla risoluzione del contratto;
evidenziavano che il contratto di mutuo prevedeva l'automatica decadenza dal beneficio del termine con il mancato pagamento di una sola rata di mutuo e pertanto il dies a quo sarebbe al 21.9.2019.
Contr Sostenevano poi che anche avrebbe dovuto dopo la surroga agire entro sei mesi in giudizio,
cosa che non aveva fatto.
Con il terzo motivo gli appellanti contestavano l'immotivata compensazione delle spese di lite tra gli stessi e e la condanna alle spese nei confronti di . Controparte_2 CP_3
Contro Osservavano gli appellanti che aveva formulato in via di eccezione riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti di , per spese che dovessero derivare dalla CP_3
Contr illegittimità delle fideiussioni, e quindi non aveva richiesto alla garantita la restituzione CP_3
dell'importo ad essa rogato ma solo un non precisato risarcimento del danno.
Gli appellanti avevano invece dichiarato di non svolgere alcuna domanda nei confronti della CP_3
ritenendo la chiamata in causa infondata.
si costituiva in questo grado rilevando come, Controparte_1
per quanto attiene alla censura relativa all'asserita inesistenza di un valido titolo esecutivo, essa si fondava su una errata interpretazione della natura del rapporto debito/credito tra essa banca e gli attuali appellanti. Affermava che, per effetto del richiamo all'art.9 comma 5 D.L.vo 123/1998, contenuto nell'art. 2
comma 4 DM 20.6.2005 n.18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale. Doveva pertanto ritenersi del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, “costituendo l'art. 9 5° comma D.L.vo 123/1998, la deroga tipizzata alla
disciplina prevista dall'art. 21 del DL.vo 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura
privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo
quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.”.
Contr Pertanto, secondo non vi era obbligo di notificare alcun atto presupposto alla riscossione e,
conseguentemente, deve ritenersi legittima la procedura di riscossione avviata.
Per quanto attiene alla censura di nullità delle fideiussioni in relazione alla violazione della normativa
Contr Antitrust, sosteneva che non aveva offerto alcuna prova del fatto che la Parte_1 CP_3
non avrebbe concluso il contratto in assenza di tali clausole che violano la concorrenza.
Contr Inoltre, la difesa della ribadiva che la nullità può essere solo parziale e che non può in alcun modo configurarsi la nullità delle fideiussioni.
Si costituiva proponendo altresì appello incidentale. CP_4
L eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_2
formulato in modo difforme da quanto prevede l'art. 342 cpc novellato.
In secondo luogo, si dichiarava estranea alle censure degli appellanti, chiedendo che venisse CP_4
statuito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché le censure erano rivolte al solo Ente
impositore.
Nel merito contestava i motivi di appello ritenendo corretta la decisione del Tribunale. CP_4
proponeva inoltre appello incidentale con un solo motivo, Controparte_2
censurando il capo della sentenza in cui era stata dichiarata l'impignorabilità della polizza vita stipulata dalla con la Zurich Investment S.p.a.. Pt_3 Rilevava che è proprio compito quello di individuare i beni aggredibili dei debitori ed eseguire CP_4
il pignoramento sugli stessi, mentre l'escussa non aveva indicato i motivi per cui la propria polizza sulla vita avrebbe natura impignorabile;
sosteneva la possibilità di aggredire la polizza della Pt_3
in quanto dal contratto assicurativo emergevano elementi speculativi e non previdenziali della stessa.
Costituendosi nel presente grado, faceva rilevare anzitutto Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello della del e della perché non rispettoso Parte_1 Pt_2 Pt_3
dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c..
Contestava poi i tre motivi dell'appello principale, e con riguardo al primo motivo relativo all'inesistenza di un titolo esecutivo prodromico ai fini del pignoramento, rilevava di non avere “né
interesse né legittimazione ad agire/contraddire al riguardo trattandosi di rapporto/azione
instaurata autonomamente e di iniziativa da nei confronti Parte_6
degli obbligati”.
Contr Con riguardo al giudicato implicito, rilevava che il rapporto debito/credito tra e gli attuali
[... appellanti era sorto dal finanziamento contratto dalla società e l'allora Parte_1 CP_3
tale rapporto obbligatorio era stato oggetto di accertamento definitivo dall'autorità CP_7
giudiziaria poiché sono passate in giudicato le due sentenze ad esso relative ( sent. 17/2022 e 53/2023)
rese, rispettivamente nelle cause iscritte all'RG 2047/2020 e 2536/2020.
In entrambi i procedimenti, in relazione alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, era stata dichiarata la “perfetta ed integrale esistenza/validità/efficacia/operatività della fideiussione”.
Rilevava poi l'appellata che recente giurisprudenza aveva ritenuto non rientranti nelle nullità ABI le fideiussioni specifiche e ribadiva che era onere dei fideiussori dimostrare che la nullità delle clausole si sarebbe estesa all'intero contratto.
Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. formulata dagli appellanti, la difesa della affermava di aver agito giudizialmente nel termine a propria disposizione per CP_3 non incorrere nella predetta decadenza, e cioè nel termine di 6 mesi dalla “scadenza dell'ultima rata
(di mutuo) ovvero, in caso di risoluzione anticipata, da questa”.
Affermava, infatti, che “è documentale che la ha promosso le sue istanze CP_3 CP_3
tempestivamente in giudizio, avendo <<comunicato alla mutuataria la risoluzione del contratto in < i>
data 24.02.2020 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli obbligati
(società debitrice e garanti) in data 17.03.2020>> essendo rilevante la data del deposito del ricorso
per decreto ingiuntivo e non quella, successiva, notificata agli obbligati”.
Con riguardo alle spese di lite, affermava che correttamente il giudice di Udine ne aveva CP_3
disposto la rifusione in proprio favore, quale terza chiamata, in quanto la chiamata in causa era fondata e non frutto di un'iniziativa infondata e arbitraria del convenuto.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione relativa alla formulazione dell'atto di impugnazione, posto che l'atto di citazione in appello contiene una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
1.1 Sul primo motivo (assenza di titolo esecutivo) si deve richiamare un precedente di questa Corte
(sent.235/2024) che a sua volta richiamava la decisione della Suprema Corte – Ordinanza Sez. 3 n.
9657/24, la quale ha affermato: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un
diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto
comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione
coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi
prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla
l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e
confermativa del regime già vigente”.
Questa Corte (sent.n.235/2024) ha rilevato: “Di conseguenza non risulta necessario che la
[...]
si munisca di apposito titolo per procedere esecutivamente e nemmeno che intimi Controparte_1
precetto al riguardo del suo credito, potendosi avvalere, come detto, della specifica previsione
normativa in tema di ricorso all'esecuzione esattoriale.
Non assume rilievo dirimente il tema della revoca della provvidenza pubblica ottenuta, posto che
l'inadempienza nella restituzione della somma mutuata fa sorgere l'obbligo di garanzia pubblica e,
così, consente la conseguente surroga e l'intervento del creditore privilegiato”.
Anche Cass.Sez.3 sentenza n. 32148/2024 ha affermato: “In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo
al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la
procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche
nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore
dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il
privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità
delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito,
quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Da ultimo Cass.n.9678/2025 ha ribadito che ”la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai
fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima”.
Il primo motivo deve ritenersi pertanto infondato.
2. Quanto al secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata è motivata sotto diversi profili.
Si deve rilevare anzitutto che vi sono numerose pronunce della Suprema Corte che hanno espressamente escluso l'estensione della nullità delle clausole ABI alle fideiussioni specifiche;
la sentenza n.27243/2024 citata dagli appellanti contiene invece solo un obiter dictum dal quale si desumerebbe che la nullità può riguardare anche una fideiussione specifica, ma trattasi di un mero inciso in motivazione.
Secondo Cass.21841/2024 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di
clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2,
comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile
espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura
anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro
estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le
conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche
alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Secondo Cass.26847/2024 “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.
55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato
per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso
contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza
potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi in assoluto non proponibile la questione di nullità in relazione alle due fideiussioni oggetto di causa, il che rende superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni del primo giudice.
2.3 Si osserva in ogni modo, con riguardo alla clausola ex art.1957 c.c., che la decadenza non si sarebbe comunque consumata, dovendo attribuirsi a , a seguito della surroga, gli atti del CP_1
creditore principale.
Cass.2301/2004 ha affermato che “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ.
per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia
proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in
scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la
divisione in rate costituisce solo una 2 obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima
della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ.
decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”. (conforme
Cass.14498/2011).
2.4 Quanto al giudicato relativo ai due precedenti procedimenti definiti avanti al Tribunale di Udine,
si deve preliminarmente rilevare che non vi è questione di competenza della Sezione specializzata in questo giudizio, in cui la nullità viene fatta valere in via di eccezione.
La questione deve in ogni caso ritenersi irrilevante anche con riguardo all'efficacia di giudicato riflesso dei due precedenti giudizi.
Cass.31476/2019 ha affermato che “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento,
anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di
inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.
Secondo Cass.5377/2023 “La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro
eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce
conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa,
se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite;
pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti
collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano
strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa
e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della
declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse
i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché
attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva)”.
Gli appellanti hanno dedotto che la surroga non comporti successione nel rapporto accessorio di garanzia ma solo nel rapporto principale di finanziamento. Secondo Cass.29216/2008, in tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario, a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore.
Per quanto esposto anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestavano l'immotivata compensazione selle spese di lite tra gli stessi e , nonché la condanna alla rifusione delle spese Controparte_2
nei confronti di . CP_3
3.1 La compensazione delle spese nei confronti di era stata motivata dal primo giudice con CP_4
riferimento alla natura dubbia della polizza assicurativa riconosciuta impignorabile, motivazione che quanto al primo grado deve essere condivisa, considerata anche la posizione processuale di CP_4
con riguardo alle altre questioni oggetto di causa.
3.2 La condanna alle spese nei confronti della era motivata dal fatto che la chiamata in CP_3
causa di quest'ultima era giustificata nel caso la fideiussione venisse ritenuta nulla.
Secondo Cass.n.6144/2024 “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute
dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in
causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa
si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale
dell'attore nei confronti del terzo chiamato”.
La Corte rileva che la chiamata in causa di è comunque riconducibile alle infondate difese CP_3
Contro degli odierni appellanti, che avevano proposto l'eccezione di nullità delle fideiussioni;
conseguentemente aveva formulato in via di eccezione riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti di per spese che dovessero derivare dalla illegittimità delle CP_3
fideiussioni, e quindi si tratta di domanda cagionata dalle difese attoree che non presenta carattere di arbitrarietà o irragionevolezza.
Anche il terzo motivo deve essere pertanto disatteso.
4. Quanto all'appello incidentale proposto da lo stesso riguarda la dichiarata impignorabilità CP_4
della polizza vita stipulata da con Zurich Investments Life S.p.a.. Pt_3
Trattasi di polizza del tipo unit linked che prevede che il capitale assicurato sia agganciato all'andamento delle quote di un organismo collettivo di gestione del risparmio.
Il Tribunale ha osservato che: “La polizza stipulata da prevede che in caso di morte Parte_3
dell'assicurata entro i 70 anni, la Compagnia è tenuta a liquidare il maggiore importo tra i premi
pagati e il valore delle quote al momento del decesso (art.
2.1 della polizza – doc. 5 di parte attrice)
e che l'importo liquidato possa essere convertito in una rendita vitalizia (art. 13 della polizza),
mentre, nel caso di morte oltre i 70 anni, prevede solo la liquidazione del controvalore alla data del
decesso delle quote degli OICR in cui i premi sono stati investiti, con una eventuale minima
maggiorazione.
Si tratta dunque di una polizza che, sulla base individuati da Cass. 9418/2024 sarebbe per la prima
parte guaranteed unit linked e per la seconda parte unit linked pura.
La polizza presenta un “rischio demografico” per la compagnia assicuratrice, rappresentata dal
momento in cui si verificherà, durante la vigenza del contratto, l'evento assicurato e tale
considerazione, unitamente al sempre più ampio riconoscimento di una funzione assicurativa delle
polizze unit linked da parte della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia,
di cui ha dato atto la stessa banca convenuta, induce ad escludere la pignorabilità delle somme
dovute ad in forza della polizza stipulata con Zurich Investments Life s.p.a.”. Parte_3
La citata Cass. ordinanza n.9418/2024 ha affermato: “In tema di polizze assicurative sulla vita,
occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la
restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial
guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei
premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta
dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico
dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con
diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre
riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere
dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale
rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza
stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il
recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al
momento della morte del contraente assicurato)”.
cita invece la successiva Cass.n.21022/2024: “La polizza "unit-linked" può essere qualificata CP_4
come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma
in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato
alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di
morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza
prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun
indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui
è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza
"unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il
contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e
che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile)”.
Si osserva che dalle condizioni della polizza oggetto di causa discende per l'assicurata che fino al compimento dei 70 anni di età non vi sia il rischio di perdere l'ammontare dei premi;
è nata Pt_3
nel 1963 e la funzione assicurativa deve ritenersi sussistente.
5. Stante il rigetto dell'appello principale, gli appellanti devono essere condannati a pagare a e a le spese anche del presente grado Controparte_14 CP_3
di giudizio, liquidate secondo i valori medi (comprendendo anche la fase della sospensiva) in base al valore della causa.
5.1 In applicazione del principio di soccombenza, al quale in questo grado non vi sono motivi per derogare, posto che ha ritenuto di proporre appello incidentale Controparte_2
avverso il capo della sentenza relativo alla polizza, deve essere invece condannata alla CP_4
rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di liquidate secondo i valori Parte_3
medi in relazione alle cause di valore indeterminato di media complessità.
In considerazione della posizione processuale di , le spese del presente Controparte_15
A , e devono essere Controparte_16 Parte_7 Parte_2 CP_4
interamente compensate.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo agli appellanti e all'appellante incidentale per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, e nei confronti di Parte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, e Controparte_17 Controparte_2 Controparte_18
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_8 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_17
in persona del legale rappresentante, le spese del presente grado, liquidate in euro 12.156,00
[...] per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_8 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_18 in persona del legale rappresentante, le spese del presente grado, liquidate in euro
[...]
12.156,00 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- compensa interamente tra le parti e , e Parte_8 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado;
Controparte_2
- condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_2 Parte_3 grado, liquidate in euro 12.156,00 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Marina Vitulli