Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03352/2026REG.PROV.COLL.
N. 00270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2025, proposto dalla società SV Edil S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Cacio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Abruzzo, sede dell’Aquila, sez. I, 29 maggio 2024 n.285, che ha respinto il ricorso n. 63/2019 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune de l’Aquila:
a) dell’ordinanza 26 marzo 2013 n.24 e prot. n.21147, conosciuta in data imprecisata, con cui il Sindaco ha disposto in merito alle strutture operative provvisorie a servizio delle maestranze impegnate nei cantieri per la ricostruzione a seguito del sisma del 2009 ed ha revocato le ordinanze 12 agosto 2010 n.711 e prot. n.31553 e 8 febbraio 2011 n.37 e prot. n.6376;
b) della deliberazione 27 ottobre 2015 n.392, con cui la Giunta ha stabilito il termine di 18 mesi per la rimozione di tali strutture, realizzate a seguito delle ordinanze revocate;
c) dell’avviso pubblico 24 aprile 2016, recante la comunicazione di avvio del procedimento volto a verificare l'ottemperanza alla delibera precedente, nel senso dell'eliminazione delle strutture provvisorie o della loro conformazione;
d) dell’avviso 6 novembre – 8 novembre 2018 prot. n.0107864, notificato a mezzo pec alla ricorrente il successivo 9 novembre, con cui il Settore rigenerazione urbana – Ufficio ispettorato urbanistico, ha comunicato l'inizio dei controlli intesi a verificare l'eliminazione dei manufatti provvisori ed il ripristino dello stato dei luoghi;
di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. GI RN alla pubblica udienza del giorno 05 marzo 2026;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO
1.Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione prima, la società S.V. Edil S.r.l. impugnava una serie di atti adottati dal Comune dell’Aquila nell’ambito della gestione delle strutture operative provvisorie realizzate a seguito del sisma del 2009, chiedendone l’annullamento.
1.1. In particolare, venivano impugnati:
i)l’ordinanza sindacale n. 24, del 26 marzo 2013, con cui era stata disposta la revoca delle precedenti ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011;
ii)la deliberazione della Giunta comunale n. 392, del 27 ottobre 2015, che aveva fissato un termine di 18 mesi per la rimozione delle strutture operative provvisorie;
iii)l’avviso pubblico del 24 aprile 2016 di avvio del procedimento amministrativo volto alla verifica dell’ottemperanza alla predetta deliberazione;
iv)nonché la successiva comunicazione del novembre 2018, relativa all’avvio di controlli sull’eliminazione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi.
1.2. La società ricorrente deduceva a sostegno del ricorso plurimi motivi di illegittimità, lamentando, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria, la lesione del legittimo affidamento e l’erronea interpretazione della natura e degli effetti delle ordinanze emergenziali che avevano consentito la realizzazione delle strutture.
Esponeva, in fatto, che i manufatti erano stati realizzati in forza delle ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, adottate per far fronte alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sismica, le quali avevano consentito, in via derogatoria, la realizzazione di strutture provvisorie al servizio delle maestranze impegnate nei cantieri.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza e dell’avvio della fase di riqualificazione urbana, il Comune aveva progressivamente disposto il superamento del regime derogatorio, imponendo la rimozione dei manufatti ovvero la loro eventuale regolarizzazione, ove compatibili con la disciplina urbanistica vigente.
3.Costituitosi in giudizio, il Comune dell’Aquila resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
4.Con sentenza n. 285 del 2024, il T.a.r. per l’Abruzzo respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte, sul presupposto della natura contingibile e temporanea delle ordinanze originarie e della legittimità della successiva scelta dell’amministrazione di porre fine al regime emergenziale.
5.Avverso tale pronuncia la società S.V. Edil S.r.l. ha proposto appello, chiedendone la riforma, riproponendo le censure già dedotte in primo grado.
6.Si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune dell’Aquila, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.
7.All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1.Con un primo mezzo di gravame la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la comunicazione di avvio del procedimento in forma impersonale, mediante la pubblicazione nell’albo pretorio e su un quotidiano locale, lamentando che, a fronte di un numero determinato di destinatari, pari a 106 soggetti, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere con comunicazioni individuali, anche tramite posta elettronica certificata. Ha sostenuto, pertanto, la violazione degli artt. 7, 8 e 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l’erroneità del richiamo analogico, operato dal primo giudice, all’art. 11, del d.P.R. n. 327 del 2001.
1.1. Il motivo è infondato.
I manufatti oggetto del presente giudizio sono stati realizzati in forza delle Ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, adottate nell’ambito della gestione delle strutture operative provvisorie realizzate a seguito del sisma del 2009 – mediante un regime eccezionale e derogatorio – la realizzazione di strutture operative provvisorie a servizio dei cantieri.
Conclusa ex lege la fase emergenziale (art. 67-bis l. n. 134/2012), l’Amministrazione comunale ha avviato un processo di ripianificazione e riqualificazione urbana ed ambientale. In tale quadro:
i)con deliberazione G.C. n. 392, del 27 ottobre 2015, ha ritenuto non più sussistente il rischio di degrado ambientale, urbano e sociale che aveva giustificato il ricorso alle misure extra ordinem , disponendo la rimozione delle SOP entro 18 mesi dall’avvio del relativo procedimento, e demandando al Settore competente le attività di vigilanza edilizia;
ii)con avviso pubblico del 24 aprile 2016, ha comunicato ai titolari delle strutture l’obbligo di rimozione e ripristino, prospettando la possibilità di regolarizzazione solo in presenza di conformità urbanistico-edilizia e assenza di contrasto con la normativa paesaggistico-ambientale;
iii)con deliberazione G.C. n. 468, del 24 ottobre 2017, ha ribadito la cessazione della fase emergenziale e la necessità di ricondurre le esigenze logistiche della ricostruzione nell’alveo delle procedure ordinarie, mediante soluzioni reperibili nel patrimonio immobiliare esistente, disponendo l’avvio delle procedure di accertamento;
iv)infine, l’Ispettorato Urbanistico ha preannunciato l’espletamento di controlli a partire dal marzo 2018 per verificare l’avvenuta rimozione e, in caso di inottemperanza, l’adozione delle misure conseguenti.
1.2. Tanto premesso, in senso contrario rispetto alla prospettazione della società appellante va osservato che l’ordinamento conosce ipotesi nelle quali, in presenza di una pluralità particolarmente ampia di destinatari, la comunicazione individuale dell’avvio del procedimento può essere sostituita da forme di pubblicità generale idonee a garantire comunque un’adeguata conoscibilità dell’azione amministrativa. In tale prospettiva, si colloca l’art. 11, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il quale, nell’ambito del procedimento espropriativo, stabilisce che l’avviso è comunicato personalmente agli interessati, mentre, ove il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione può essere effettuata mediante pubblico avviso.
Benché la disposizione richiamata sia dettata con specifico riguardo alle procedure ablatorie, il relativo criterio quantitativo può essere valorizzato sul piano interpretativo anche al di fuori dello stretto ambito espropriativo, in quanto espressivo di un principio di carattere generale circa il contemperamento tra le esigenze di partecipazione procedimentale e quelle di funzionalità ed economicità dell’azione amministrativa. Tale previsione, infatti, rende manifesta la valutazione del legislatore secondo cui, al di sopra di una determinata soglia numerica di destinatari, la comunicazione impersonale non si pone, di per sé, in contrasto con le garanzie partecipative, purché sia realizzata mediante forme di pubblicità concretamente idonee a rendere conoscibile l’avvio del procedimento.
Ne consegue che, a fronte di una platea di destinatari superiore a cinquanta soggetti, non può ritenersi illegittima, in linea di principio, la scelta dell’Amministrazione di fare ricorso a modalità generalizzate di comunicazione, trattandosi di una soluzione coerente con criteri di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione procedimenti diversi da quello espropriativo, laddove ricorra un’analoga esigenza di gestione unitaria di una pluralità di posizioni omogenee. Nel caso di specie, essendo pacifico che le comunicazioni depositate erano 106, la scelta della pubblicazione nell’albo pretorio e su un quotidiano locale non può ritenersi, di per sé, illegittima.
Sotto tale profilo, pertanto, la modalità comunicativa prescelta dall’Amministrazione deve ritenersi immune dai vizi dedotti, avendo fatto applicazione di un criterio compatibile con i principi generali che governano il procedimento amministrativo.
2. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la lesione del principio del legittimo affidamento.
2.1. In particolare, la società appellante ha evidenziato che la struttura fu realizzata solo dopo l’espresso assenso comunale del 9 maggio 2013, intervenuto successivamente sia alla cessazione dello stato di emergenza sia all’adozione dell’ordinanza sindacale n. 24/2013, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe ingenerato nella società il ragionevole convincimento della perdurante legittimità della realizzazione e dell’utilizzo del manufatto per tutto il tempo necessario alla ricostruzione post-sisma.
2.2. Il motivo non è fondato.
Non è ravvisabile, nel caso in esame, l’asserita aspettativa qualificata alla permanenza delle strutture di cui trattasi.
2.2.1. Occorre, al riguardo, muovere dalla premessa secondo cui le ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011 costituiscono ordinanze contingibili e urgenti.
Le c.d. ordinanze libere o extra ordinem sono, come noto, provvedimenti che l’amministrazione può adottare per fare fronte a situazioni non fronteggiabili attraverso procedimenti tipizzati.
In tali casi, la legge conferisce a determinate autorità poteri a contenuto indeterminato, non prestabilito dalla legge, ma rimessi alla valutazione discrezionale dell’organo amministrativo investito della gestione emergenziale.
Esse, come è stato rilevato anche in dottrina, derogano non tanto al principio di nominatività, ma a quello di tipicità, ovvero al principio della predeterminazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi, in tal senso realizzando una parziale deroga al principio di legalità-garanzia.
Il carattere temporaneo delle ordinanze extra ordinem consente di ritenere che le deroghe che esse apportano anche alla legge non le fa assurgere al rango di fonti normative, ma alla categoria dell’atto amministrativo.
La Corte costituzionale (con le sentenze: 2 luglio 1956, n. 8; 27 maggio 1961, n. 26; 14 aprile 1995, n. 127) ha fissato le seguenti condizioni di “tolleranza” delle ordinanze in esame, sotto il profilo della relativa compatibilità con il principio di legalità: efficacia limitata nel tempo; adeguata motivazione; rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico; divieto di intervenire in materie coperte da riserva di legge assoluta (nelle materie soggette a riserva relativa occorre che la legge delimiti la discrezionalità dell’organo a cui il potere è stato attribuito).
Come un costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, ha avuto modo di chiarire, “ il potere di ordinanza costituisce lo strumento o la “valvola di sicurezza”, attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite. Il potere in questione è stato icasticamente definito “derogatorio”, al fine di evidenziare il peculiare tratto distintivo di “esorbitare” dalle regole che scandiscono l’attività amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474 sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533).” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).
La pertinente disciplina individua, oltre all’autorità competente e agli interessi pubblici tutelabili, i presupposti di emanazione del provvedimento, costituiti dalla “contingibilità” e dall’“urgenza”.
La “ contingibilità ”, intesa nell’accezione di “ necessità ”, implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; e, specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).
L’“ urgenza ” consiste, invece, nella “ materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14 ottobre 2019, n.6951).
L’ordinanza contingibile e urgente può essere sindacata per l’insussistenza di taluno dei suoi presupposti e, dunque, per l’insussistenza della contingibilità ovvero dell’urgenza, nonché quando, pur sussistendone i presupposti per l’emanazione, il provvedimento violi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità” (Cons. Stato, sez. IV; 7 aprile 2025, n. 2945).
2.2.2. Tanto premesso, nel caso in esame i manufatti realizzati in forza delle ordinanze comunali contestate devono ritenersi rientrare nel genus delle ordinanze extra ordinem .
In tal senso depone in primo luogo il contenuto dichiarativo delle ordinanze in esame, secondo il quale esse hanno la finalità di prevenire “ gravi fenomeni di degrado ambientale, sociale ed urbano ”, connessi al proliferare di sistemazioni alloggiative improprie e alla realizzazione incontrollata di strutture precarie a servizio dei cantieri, in un contesto in cui il sisma aveva reso difficoltoso il reperimento di alloggi ordinari.
Ne consegue che la ratio delle ordinanze deve essere individuata – come chiaramente emerge dalle relative premesse e dal conseguente contenuto – nell’esigenza contingente di garantire salute, igiene, sicurezza, ordine pubblico e dignità delle condizioni di vita e lavoro nel periodo di emergenza, e non in un assetto strutturalmente destinato a protrarsi sino alla conclusione, in tempi indefiniti, della ricostruzione.
Ne deriva che tali ordinanze nascono per definizione come provvisorie, sicché il destinatario, sin dalla presentazione della comunicazione prevista dalle ordinanze, non può che essere consapevole della temporaneità del regime derogatorio e della conseguente necessità della loro rimozione una volta venute meno le condizioni che ne giustificavano l’adozione.
2.2.3. Non convince del contrario la circostanza dedotta dalla parte appellante, secondo cui la struttura sarebbe stata realizzata a seguito di un “nulla osta” comunale del 9 maggio 2013.
Le verifiche effettuate dall’amministrazione comunale nel periodo di vigenza delle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011 erano, infatti, esclusivamente finalizzate ad accertare la conformità dell’intervento ai parametri stabiliti dalle medesime ordinanze.
In caso di esito positivo di tali verifiche, l’intervento avrebbe dovuto essere assentito unicamente nell’ambito del quadro normativo eccezionale delineato dalle citate ordinanze.
In tale contesto, l’evenienza evocata dalla parte appellante non vale a trasformare una disciplina emergenziale e provvisoria in una posizione di stabile consolidamento, incompatibile con la natura e la funzione delle ordinanze contingibili e urgenti.
Di qui l’infondatezza del motivo in esame.
3. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha interpretato l’ordinanza sindacale n. 24/2013 come idonea a travolgere anche gli effetti già prodotti dalle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011.
3.1. Secondo la prospettazione della società appellante, detta ordinanza avrebbe disposto soltanto la revoca delle ordinanze stesse per il futuro, impedendo ulteriori realizzazioni, ma non imponendo la rimozione dei manufatti già legittimamente assentiti e realizzati.
4. Con un quarto mezzo di gravame la società appellante ha, altresì, contestato l’interpretazione accolta dalla decisione impugnata circa la funzione delle ordinanze sindacali del 2010 e del 2011, deducendo che le stesse non erano dirette esclusivamente a fronteggiare l’emergenza abitativa e igienico-sanitaria connessa alla fase immediatamente successiva al sisma, ma anche a consentire, agevolare e rendere più efficiente l’attività di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato, mediante la disponibilità di depositi, magazzini, uffici e strutture di servizio per le imprese impegnate nei cantieri.
In tale prospettiva, il presupposto della permanenza delle strutture sarebbe troverebbe giustificazione nel solo stato di emergenza, ma anche nel perdurare delle esigenze oggettive della ricostruzione.
5. I motivi terzo e quarto sono connessi e possono, dunque, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
5.1. In primo luogo, non coglie nel segno la prospettazione dell’appellante, secondo la quale la finalità delle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011 sarebbe stata quella di agevolare l’attività imprenditoriale delle imprese impegnate nella ricostruzione, con conseguente collegamento della durata degli effetti delle ordinanze non allo stato emergenziale, bensì all’intero procedimento di ricostruzione.
Tale ricostruzione, infatti, come già si è avuto modo di osservare in occasione dell’esame del secondo motivo di appello, non trova riscontro nel tenore delle ordinanze in esame, che risultano fondate sulla finalità di prevenire “ gravi fenomeni di degrado ambientale, sociale ed urbano ”, connessi al proliferare di sistemazioni alloggiative improprie e alla realizzazione incontrollata di strutture precarie a servizio dei cantieri, in un contesto in cui il sisma aveva reso difficoltoso il reperimento di alloggi ordinari.
5.2. Più in generale, la tesi della parte appellante è contraddetta dal contenuto della deliberazione di Giunta n. 468/2017, la quale individua come obiettivo principale dell’Amministrazione comunale la progressiva riqualificazione delle aree interessate dalle trasformazioni conseguenti al sisma, con particolare riguardo agli interventi provvisori che ostacolano una compiuta definizione della città e del suo rapporto con il contesto rurale circostante, naturale e valorizzato (punto 1). Inoltre, la deliberazione ribadisce che, conclusa la fase emergenziale, le esigenze connesse alla sistemazione di persone e beni impiegati nella ricostruzione debbano essere soddisfatte mediante il ricorso al patrimonio immobiliare esistente, secondo le procedure ordinarie (punto 2). Ne consegue che la ratio delle ordinanze in esame deve essere individuata – come emerge chiaramente dal loro tenore contenutistico– nell’esigenza contingente di garantire salute, igiene, sicurezza, ordine pubblico e dignità delle condizioni di vita e lavoro nel periodo di emergenza, e non in un assetto strutturalmente destinato a protrarsi sino alla conclusione, in tempi indefiniti, della ricostruzione.
6. Con un quinto mezzo di gravame l’appellante lamenta che il TAR, con la decisione impugnata, avrebbe erroneamente ridimensionato la portata della sentenza n. 813/2015 del medesimo Tribunale amministrativo, passata in giudicato, resa in analoga vicenda.
6.1. Secondo la parte appellante, da tale precedente emergerebbe il principio per il quale alla cessazione dello stato di emergenza non conseguirebbe automaticamente la rimozione degli effetti prodotti dalle ordinanze emergenziali, essendo invece necessaria una rivalutazione concreta delle circostanze del singolo caso e della posizione del privato.
La deliberazione comunale n. 392/2015, in quanto atto generale e indifferenziato, si porrebbe dunque, secondo l’appellante, in contrasto con tale giudicato.
6.2. Il motivo è infondato.
6.2.1. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo n. 813/2015 non possa essere interpretata nel senso auspicato dalla parte appellante.
Detta pronuncia ha escluso che, al tempo del giudizio, i manufatti fossero qualificabili come abusivi in assenza di un provvedimento specifico di rimozione, ma, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, non ha affermato – né avrebbe potuto farlo – la perdurante efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti nonostante un successivo intervento di abrogazione e l’avvio di un procedimento volto alla rimozione degli effetti.
Ne consegue la necessità di distinguere tra la valutazione di non abusività di un intervento in un determinato momento storico, compiuta alla luce dell’assetto provvedimentale allora vigente, e il diverso profilo concernente la pretesa ultrattività di misure extra ordinem una volta cessata la situazione emergenziale e ripristinata la disciplina ordinaria.
La prima attiene, infatti, a una verifica circoscritta nel tempo e strettamente correlata al contesto normativo eccezionale; la seconda implica, invece, il riconoscimento di un effetto protratto di tali misure oltre i limiti temporali che ne giustificavano l’adozione, evenienza che non trova fondamento nel sistema.
6.2.2. Parimenti, il richiamo alla necessità di considerare la posizione del privato, contenuto nella pronuncia richiamata, deve essere inteso con riferimento all’esercizio dei poteri di autotutela su singoli titoli o determinazioni amministrative.
Tale principio non è, pertanto, automaticamente estensibile all’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso in esame, l’Amministrazione comunale abbia inteso porre fine, in via generale, al regime derogatorio, procedendo al ripristino dell’ordinario assetto di governo del territorio.
7. Con un sesto mezzo di gravame la società appellante deduce la violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale post-sisma e delle stesse ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, lamentando, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe considerato solo una delle finalità poste a base della disciplina derogatoria, ossia quella di prevenire fenomeni di degrado e disordine, trascurando invece la distinta e concorrente finalità di assicurare alle imprese strumenti logistici e operativi indispensabili per la ricostruzione. Su tali basi, ha denunciato l’erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà tra atti e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa.
7.1. Il motivo è infondato.
Come già si è avuto in precedenza modo di osservare, l’assunto della parte appellante è smentito dal contenuto della deliberazione Giuntale n. 468/2017, che indica quale “ obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale la progressiva riqualificazione delle aree interessate dalle trasformazioni indotte a seguito del sisma con particolare riferimento agli interventi di natura provvisoria che inficiano la realizzazione di un’autentica definizione di città e dei suoi rapporti con il circostante ambiente rurale naturale integro e valorizzato ” (punto 1 del deliberato) e ribadisce che “ al termine della fase di emergenza le esigenze legate alla sistemazione di cose e persone impiegate nella ricostruzione possano e debbano essere soddisfatte attraverso il reperimento di soluzioni nell’ambito del patrimonio immobiliare esistente, secondo procedure ordinarie ” (punto 2 del deliberato).
8. Con un settimo mezzo di gravame la parte appellante ha riproposto il motivo del ricorso di primo grado concernente la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che le strutture operative provvisorie, in quanto manufatti leggeri prefabbricati destinati a soddisfare esigenze temporanee, non sarebbero qualificabili come interventi di nuova costruzione.
8.1. Ha, al riguardo, dedotto che il Comune, prima di disporne indiscriminatamente la rimozione, avrebbe dovuto accertarne in concreto la temporaneità, la perdurante connessione con i lavori di ricostruzione e la conformità ai presupposti posti dalle ordinanze del 2010 e del 2011, valutando eventualmente la possibilità di regolarizzazione.
8.2. Il motivo non è fondato.
Individuata, sulla base delle complessive ragioni sopra esposte, la ratio delle ordinanze nell’esigenza di consentire la temporanea sistemazione logistica dei lavoratori e dei cantieri in una fase in cui non erano reperibili soluzioni ordinarie, appare razionale – e non sindacabile nel merito – la scelta dell’Amministrazione, una volta ripristinate condizioni alloggiative e logistiche ordinarie, di cessare gli effetti del regime emergenziale e ricondurre il governo del territorio alla disciplina ordinaria.
9.In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.270/2025 R.G.), lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore del Comune de l’Aquila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR GA NI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
GI RN, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GI RN | FR GA NI |
IL SEGRETARIO