Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2015, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina prot. n.11906 del 25 febbraio 2015 del dirigente del dipartimento riqualifucazione urbana del Comune di Gaeta con la quale è stata respinta l'istanza prot. n.18773 del 12 maggio 2014 tesa al riesame della pratica di sanatoria edilizia presentata in data 2 marzo 1995;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha mpugnato la determina del 25 febbraio 2015, adottata dai competenti uffici del Comune di Gaeta, con la quale è stata respinta l'istanza del 12 maggio 2014 tesa al riesame della pratica di sanatoria edilizia ex articolo 13 legge n. 47/85, presentata in data 2 marzo 1995.
L’istante ha lamentato l'illegittimità dell'atto, in primo luogo deducendo l'errore sostanziale in cui sarebbe in corso il comune laddove avrebbe trattato l'istanza de qua quale istanza di condono ex articolo 31 della ridetta legge 47/85 e non già come istanza di sanatoria edilizia ex articolo 13 della medesima legge.
In secondo luogo, l’esponente ha contestato il merito del diniego, assumendo l’insufficiente istruttoria svolta dal comune e la piena conformità delle opere oggetto di sanatoria alla disciplina urbanistico-edilizia.
L’istante ha dunque concluso per l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Gaeta si è costituito con memoria di mero stile, depositando documentazione.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 28 gennaio 2025.
Il ricorso è fondato nei termini che presto si specificano.
Di là dalla qualificazione dell'atto gravato e dal contestato riferimento all’articolo 31 della legge 47/85, rileva il vizio di carenza istruttoria dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Risulta infatti dagli atti come le opere oggetto di sanatoria non comportino aumento di volumetria o di superfici utili e si risolvano in modifiche interne all’immobile, tali da non alterare in modo significativo le caratteristiche dell'edificio originario ovvero comportare la realizzazione di organismi diversi per caratteristiche tipologiche e volumetriche.
Per converso, il provvedimento gravato non dà conto in modo completo dei motivi ostativi che impedirebbero la chiesta sanatoria, se non mediante un laconico riferimento al grafico e alla relazione tecnica allegata all'istanza di condono, dai quali non emergerebbe il cambio d'uso del locale in rilievo e il completamento delle opere (circostanza quest’ultima che non risulta però accertata in modo inequivoco).
Per altro, l’apparente natura delle opere in rilievo neppure sembrerebbe pregiudicare la conformità paesaggistica, questione anche questa non debitamente affrontata dagli uffici comunali o comunque non emergente dal provvedimento.
Entro tali limiti, il ricorso può dunque essere accolto, con riveniente annullamento dell'atto.
Resta impregiudicato il rinnovato esercizio del potere da parte del comune resistente, il quale avrà cura di riconsiderare l'istanza all'esito di rinnovata e più completa istruttoria e nei limiti conformativi segnati dalla presente decisione.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO