Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Rizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Gareri in Chiaravalle Centrale, via S. Antonio 37;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Catanzaro, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio (FVO) emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro, in data 22.03.2021, -OMISSIS- e notificato in data 02.04.2021 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’ U.T.G. Prefettura di Catanzaro e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. HE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro ha disposto il divieto di fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- per la durata di tre anni.
1. La misura di prevenzione personale è stata disposta sul presupposto che l'istante è stato fermato e controllato in data “-OMISSIS-, in questa Traversa -OMISSIS-, zona di spaccio, di questo centro, unitamente ad altro soggetto, gravato da precedenti di polizia, riferendo, nella circostanza di essersi recato in quel luogo per esperire sostanze stupefacenti per uso personale”.
2. A fondamento del ricorso, quindi, l’istante ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/90 e succ. mod. ed integr. In relazione agli artt. 24, 97 e 113 Costituzione. Difetto di motivazione, in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 159/11 in relazione all’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 e succ. mod. ed integr., stante la mancanza, nel provvedimento impugnato, dell’ordine di rimpatrio.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.Lgs. 159/11, in relazione all’art. 21 octies 241/90. Nullità, tenuto conto dell’inconferente riferimento ai precedenti di polizia presi in considerazione e della mancanza di motivazione circa il giudizio di pericolosità e la doverosa valutazione dell’attività lavorativa da questi svolta.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU., stante la violazione del diritto convenzionale alla libertà di circolazione, riconosciuto dall’art. 2 del Protocollo n. 4, in ragione dei
termini vaghi ed eccessivamente ampi delle previsioni di legge applicate nella fattispecie concreta.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione contestando nel merito la domanda di annullamento in quanto priva di fondamento.
5. Con ordinanza assunta n. -OMISSIS-, del 9 giugno 2021, la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora .
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
7. Occorre premettere che, in materia, la giurisprudenza ha statuito che “per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” (lett. a), a “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (lett. b) e di “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale”.
Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente l’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
Nell’ambito penalistico il concetto di “dedizione” sottende, infatti, che il reo dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato (conf. Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
Secondo i giudici di appello “...il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico. …” e che “…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica. …” e “In particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. …”. (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 aprile 20203, n. 3407).
8. Ciò posto, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, va detto che il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. In primo luogo, privo di pregio si rivela il primo motivo di ricorso con cui l’istante ha lamentato la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, considerato che, per giurisprudenza costante, la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza.
9.1. Invero, i provvedimenti di pubblica sicurezza come quello di cui si discute, infatti, si caratterizzano per la loro implicita funzione (anche) cautelare e per l’urgenza in re ipsa, in quanto diretti a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza; in questo sono assimilabili alle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco.
Del resto, la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto (ne è fatta menzione anche nell’atto impugnato in primo grado) e per questa via la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito (come tali non deducibili nel giudizio di legittimità) che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’autorità emanante, se vi fosse stato l’avviso (Consiglio di Stato. Sentenza n. 3451/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 857 del 2020).
10. Neanche meritevoli di condivisione si rivelano le censure ad oggetto la mancanza, nel provvedimento impugnato, dell’ordine di rimpatrio.
10.1 Invero, ben conosce il Collegio l’esistenza di un dibattito, nell’ambito della giurisprudenza penale, circa le conseguenze derivanti da eventuali carenze del contenuto del foglio di via obbligatorio; e invero: per un primo orientamento, la prescrizione che si sostanzia nell'ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al comune oggetto dell'ordine di allontanamento, rappresentano requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell'adozione del foglio di via obbligatorio (cfr., ex plurimis , Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2023, n. 34556); per l’opposto orientamento, l'assenza dell'ordine di rientro nel comune di residenza non incide sulla validità del provvedimento del questore che vieta il ritorno in un determinato territorio comunale (cfr., ex plurimis , Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2018, n. 460).
Orbene, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la fattispecie che è trattata nelle aule penali è sensibilmente diversa da quella oggetto dell’odierna decisione: le pronunce giurisprudenziali che si riferiscono al sopra citato primo orientamento giurisprudenziale giungono a giustificare la disapplicazione in bonam partem del provvedimento amministrativo di prevenzione ove la violazione delle sue prescrizioni sia posta a base della contestazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 76, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; il principio di tipicità in quella sede è invocato per impedire che la violazione di un precetto non conforme alla legge possa condurre a una condanna penale.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente contesta, in sede giurisdizionale amministrativa, direttamente il provvedimento questorile e lo fa per motivi che non attengono a prescrizioni contenutistiche assunte come lesive, quanto piuttosto a disposizioni che non lo sarebbero a sufficienza o non lo sarebbero in quella maggior misura che la legge vorrebbe in forza del principio di tipicità, con conseguente infondatezza della censura in esame (TAR Valle d’Aosta, sentenza n. 50 del 16 dicembre 2025).
Nel caso in esame, invero, è evidente che se l’Amministrazione integrasse il provvedimento, inserendovi l’obbligo di rientro nel comune di residenza, il deducente avrebbe conseguenze addirittura più gravose e maggiormente pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2022, n. 6259); in conclusione, l’ordine il rimpatrio nel Comune di residenza finirebbe per determinare un’ulteriore limitazione della sfera di libertà di movimento e la carenza di tale intimazione non è in grado di vulnerare la sfera giuridica dell’interessato, risultando anzi il difetto di tale ulteriore prescrizione più favorevole all’interessato.
Né può ritenersi che il provvedimento in esame sia nullo per difetto di uno dei suoi elementi essenziali; l’oggetto del provvedimento, invero, sebbene abbia una portata più limitata rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, sussiste ed è chiaramente individuabile nel divieto di far ritorno nel territorio dei comuni ivi indicati per l’arco temporale ivi precisato (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 122).
Ne deriva che le pronunce addotte a sostegno dell’invalidità del provvedimento impugnato appaiono inquadrabili in un contesto di disapplicazione incidentale nell’ambito di procedimenti attinenti questioni di responsabilità penale di modo che non si rivelano affatto conferenti al caso di specie.
11. Risulta manifestamente destituita di fondamento la doglianza attinente l’insufficienza della motivazione addotta rispetto tanto ai precedenti, tanto al giudizio di pericolosità, poiché entrambi i profili risultano del tutto palesi dalla mera lettura dell’atto.
11.1. Invero, il fatto che l’odierno ricorrente (che annovera precedenti di polizia in materia di stupefacenti, furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e non abbia alcun residenza o interessi di lavoro o validi motivi leciti per permanere in -OMISSIS-) fosse già soggetto ad avviso orale di P.S. e già destinatario della misura del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-(misura cessata il 21.3.2019) sembra rendere non irragionevole il provvedimento impugnato (motivato sull’essere stato egli fermato e controllato in data 11.3.2021 in zona spaccio del Comune di -OMISSIS-, unitamente ad altro soggetto gravato da precedenti di polizia).
11.2. Vi è più che rispetto alla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione il giudice amministrativo è tenuto ad un sindacato c.d. debole, implicante un limite alla statuizione finale, nel senso che, dopo avere accertato in modo pieno i fatti ed avere verificato il processo logico-valutativo svolto dall’Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene le valutazioni dell’Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.
12. Infine, infondate si rivelano anche le censure relative alla presunta violazione della CEDU.
12.1. Invero, l’art. 1 lett. c) cit. richiede che si tratti di soggetti “dediti alla commissione di reati”, pertanto si individua specificamente il “tipo di comportamento” assunto a presupposto della misura.
Inoltre, sempre nell’ottica di circoscrivere l’ambito delle azioni rilevanti, è pure richiesto che si tratti di reati che “offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, così facendosi riferimento a categorie di fatti ben delineate, il tutto da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui bisognerà dare conto nella motivazione (sentenza TAR Lazio Roma, 16 ottobre 2025, n. 17770).
Dunque, parimenti a quanto previsto dall’art. 1 lett. b) cit. (cfr. in merito la sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale), l’art. 1 lett. c) cit. è assistito da un sufficiente grado di precisione, diversamente dall’art. 1 lett. a), che oggetto della decisione n. 24/2019 della Consulta menzionata in parentesi, è stato ritenuto privo di tale caratteristica, facendo genericamente riferimento a “traffici delittuosi” senza alcun altro chiarimento.
13. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome integralmente infondato.
14. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata in data 9 giugno 2021, che va pertanto revocata.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore del Ministero resistente, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA UC, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
HE Di IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di IN | TA UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.