Art. 1.
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".