Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5603/2024 promossa da:
, ass. Avv.ti Silvia Boldrini e Giacomo Lesca, Parte_1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 27.06.2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS per il CP_1 periodo dal 01/02/2006 al 30/07/2021 quantificato in euro 14.020,67 lordi, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio, pur riconoscendo il diritto di parte CP_1 ricorrente, ha contestato i conteggi formulati dalla controparte in quanto redatti su una base di calcolo risultata errata, ed ha quindi depositato un proprio conteggio con nota autorizzata del 26.11.2024.
Considerato:
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Pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la CP_1 richiesta distrazione di onorari e spese in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in CP_1
€ 1.864,020, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Lesca.
Torino, 30.01.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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