Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3055/2020 R.G., promossa da: nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Derna N.2 98076 C.F. 1
Sant'Agata Militello presso lo studio dell'Avv. LA VILLETTA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9
UFFICIO LEGALE CP 2 presso lo studio dell'Avv. MONORITI
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' CP_1 alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR) pari a euro
1.360,00 e delle ultime tre mensilità della retribuzione, pari a euro 5.230,00, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80/92, a carico del Fondo di Garanzia. Il ricorrente ha comprovato di aver intrapreso, senza successo, azioni di recupero del credito nei confronti del datore di lavoro avendo ottenuto unParte 2 decreto ingiuntivo n. 207/2017 e successivamente esperito un pignoramento mobiliare con esito negativo.
Successivamente, il ricorrente ha presentato istanza di fallimento nei confronti del proprio ex datore di lavoro, la quale è stata rigettata per carenza dei presupposti di
Garanzia per ottenere la liquidazione delle somme spettanti, ma tale istanza è stata rigettata dall' CP_1 per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto.
L'CP 1 si è costituito in giudizio, eccependo la tardività della richiesta e sostenendo che il termine di prescrizione di un anno decorreva dal verbale di pignoramento negativo, avvenuto in data 16.05.2019, mentre la domanda è stata presentata solo il 4.10.2019.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio richiede una disamina approfondita della disciplina normativa dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80/92 e della decorrenza del termine prescrizionale per l'accesso al Fondo di Garanzia.
1. Termine di prescrizione e decadenza L'art. 2 del D.Lgs. n. 80/92 stabilisce che il Fondo di Garanzia intervenga esclusivamente per crediti retributivi maturati nei dodici mesi precedenti determinate date (apertura della procedura concorsuale, inizio dell'esecuzione forzata o cessazione del rapporto di lavoro).
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che il termine prescrizionale annuale decorre dalla data di avvio della procedura esecutiva o dall'apertura del fallimento (Cass. civ., Sez. Lav., n.
30712/2017). Pertanto, nel caso di specie, la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia, presentata il 4.10.2019, risulta tardiva, poiché il termine prescrizionale decorre dal 16.05.2019, data del pignoramento negativo, e sarebbe dovuta essere inoltrata entro il 16.05.2020.
Va inoltre evidenziato che il legislatore ha previsto tale termine in ragione della necessità di garantire un sistema previdenziale efficiente e sostenibile. L'applicazione rigorosa di tale termine trova giustificazione nell'intento di evitare abusi e ritardi nelle richieste di liquidazione da parte del Fondo di Garanzia.
2. Effetti della mancata dichiarazione di fallimento Il ricorrente sostiene che il rigetto dell'istanza di fallimento non debba precludere il diritto all'accesso al Fondo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che l'insinuazione al passivo fallimentare non interrompe la prescrizione nei confronti dell' CP_1 (Cass. civ., Sez. Lav., n. 26819/2016; Cass. civ., Sez.
Lav., n. 9210/2015). In assenza di eventi idonei a sospendere o interrompere la prescrizione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per tardività.
Il principio secondo cui l'accoglimento dell'istanza di fallimento avrebbe effetto interruttivo del termine prescrizionale è stato più volte escluso dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso, si rileva che la richiesta di fallimento, anche se non accolta, non può comportare una proroga del termine di prescrizione previsto dalla normativa di riferimento.
3. Conclusioni Sulla base delle premesse giuridiche sopra esposte, la domanda del ricorrente deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto all'accesso al Fondo di Garanzia, in quanto la richiesta amministrativa è stata presentata oltre il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente.
Inoltre, si evidenzia che, pur comprendendo le difficoltà incontrate dal ricorrente nell'ottenere il soddisfacimento del proprio credito, non è possibile derogare ai principi di diritto consolidati che regolano la materia.
Il rispetto dei termini prescrizionali garantisce la certezza del diritto e l'efficienza del sistema previdenziale.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso proposto dal Sig. Parte 1 nei confronti
•
dell' CP 1 per intervenuta prescrizione del diritto a percepire le somme richieste a carico del Fondo di Garanzia;
DICHIARA che, in presenza di dichiarazione di esonero ai sensi dell'art.
•
152 disp. att. c.p.c., il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, tenuto conto della complessità della controversia e della natura delle questioni trattate:
Così deciso in Patti 20/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo