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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2018
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1298/2018
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per parte convenuta l'avv. Fabio Celi in sostituzione dell'avv. Vincenzo Mandanici.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
L'avv. chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in subordine precisa le Pt_1 conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
si riporta, quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta delittuosa e la patologia psichica dell'attore, alle conclusioni e osservazioni del CTP, trattandosi di una concausa e non causa diretta;
l'aggressione subita è stata caratterizzata dal coinvolgimento di zone erogene, strangolamento etc, condotte idonee ad ingenerare la patologia riscontrata dal CTP;
l'avv. Celi precisa le conclusioni e si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa, nonché alle risultanze delle consulenze tecniche disposte;
chiede il rigetto delle domande i parte attrice, con vittoria di spese e compensi di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 9 N. R.G. 1298/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2018 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Roma n. 168; rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LL CO e giusta procura in atti. Parte_1
Attore contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._3 CP_3 C.F._4 domiciliati in Terme Vigliatore, Via Maceo n. 254; rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo
Mandanici giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2 CP_3
e non patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte perpetrate a suo danno dai convenuti ed accertati con sentenza n. 998/2013 della Corte d'Appello di Messina – anche a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto - passata in giudicato.
L'attore rappresentava, in particolare, che in data 17.05.2006, mentre si trovava in Terme Vigliatore,
c.da Pezze di Gala, veniva aggredito da , il quale, dopo un alterco verbale, lo colpiva Controparte_1 con violenti pugni al volto, torace e addome, facendolo urtare contro un'autovettura parcheggiata.
pagina 2 di 9 N. R.G. 1298/2018
Nell'aggressione intervenivano anche i genitori del convenuto, e Controparte_2 CP_3 che lo percuotevano e lo immobilizzavano, minacciandolo di morte.
Esponeva, quindi, di aver riportato, a seguito dell'episodio, lesioni personali (trauma cervicale, escoriazioni ed ecchimosi) e di aver sviluppato una grave sintomatologia psichica, con ricovero urgente presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Patti, ove veniva diagnosticata reazione paranoide acuta.
Deduceva, inoltre: che successivi accertamenti medici evidenziavano commozione labirintica post- traumatica, vertigini persistenti e cupololitiasi, con invalidità permanente vestibolare pari al 5%; che nel tempo, la patologia psichica si aggravava sino a configurare schizofrenia paranoide cronica e irreversibile, con necessità di trattamenti farmacologici permanenti e presa in carico dal servizio di igiene mentale;
che gli veniva riconosciuta dall' invalidità al 100%, con totale inabilità lavorativa. CP_4
L'attore deduceva, inoltre, che prima dell'aggressione conduceva vita normale, svolgeva attività lavorativa e sociale, mentre dopo i fatti lamentava di non aver potuto lavorare né condurre vita di relazione, subendo plurimi TSO.
Chiedeva, quindi, previo espletamento di CTU medico-legale, la condanna in solido dei convenuti ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.344,21 mensili per 13 mensilità), oltre spese mediche (€ 1.400,00), oltre al risarcimento dei danni biologici (invalidità permanente non inferiore al 40%), morali da reato ed esistenziali, con rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 05.02.2019, i convenuti eccepivano in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per genericità, non avendo il specificato l'ammontare, i criteri di calcolo e la tipologia dei danni richiesti. Pt_1
Nel merito, deducevano che il fatto storico accertato in sede penale riguardava lesioni personali guaribili in quindici giorni, come da capo di imputazione, e che l'attore non aveva fornito prova del nesso causale tra l'aggressione e le patologie psichiche e vestibolari indicate. Evidenziavano che il
TSO del 22.05.2006 per sindrome depressiva reattiva confermava una preesistente condizione patologica dell'attore e lamentavano la strumentalità e temerarietà della domanda risarcitoria, nella misura in cui pretendeva un'invalidità permanente del 40%, sostenendo che non vi fosse prova della correlazione tra le patologie certificate e l'evento del 17.05.2006.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione delle parti e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con ordinanza del 25.01.2022. pagina 3 di 9 N. R.G. 1298/2018
Con ordinanza del 29.11.2022 veniva disposta consulenza tecnica medico legale, con nomina all'uopo del dr. il quale, prestato il giuramento di rito ai sensi dell'art. 193 c.p.c., depositava Persona_1
l'elaborato peritale definitivo in data 04.09.2023.
Successivamente, a fronte delle contestazioni sollevate da parte attrice, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali attraverso la nomina del CTU dr. il quale prestava il Persona_2 giuramento di rito in data 27.10.2023 e depositava l'elaborato peritale definitivo in data 29.04.2024.
Indi, all'udienza del 16.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta, sulla base e nei limiti di quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, al fine di circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio, giova precisare che secondo quanto disposto dall'art. 651, primo comma, c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Conseguentemente, qualora in sede penale sia stato accertato il verificarsi del fatto storico di reato e condannato definitivamente l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, l'indagine del Giudice civile cui è demandata la detta liquidazione non può estendersi alla rivalutazione degli accadimenti storici posti a fondamento dell'an della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, già definitivamente accertati in sede penale, bensì va limitato all'accertamento, valutazione ed eventuale liquidazione dei danni rivendicati dalla persona offesa, odierna attrice. Secondo, infatti, il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile instaurato a seguito della declaratoria iuris di condanna al risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite 25 febbraio
2010, n. 4549).
Per contro, la generica condanna al risarcimento del danno in sede penale non limita l'attività istruttoria da svolgersi in questa sede all'accertamento del quantum bensì ricomprende anche l'accertamento della sussistenza di un reale pregiudizio e della sua causale riconducibilità all'evento lesivo.
pagina 4 di 9 N. R.G. 1298/2018
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo da parte attrice risulta che la
Corte di Appello di Messina con la citata sentenza 998/2013, passata in giudicato, ha ritenuto gli odierni convenuti colpevoli dei reati ascritti, condannandoli altresì al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi in sede civile. Parte_1
Consegue, dunque, che non può essere contestata la responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt.
2043 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti oggetto di accertamento penale.
Con riferimento al danno lamentato dall'attore, occorre rilevare quanto segue.
Il ha dedotto che in conseguenza dei fatti del 17.05.2006 lo stesso avrebbe riportato, oltre alle Pt_1 lesioni personali indicate in citazione, una grave sintomatologia psichica, caratterizzata da “ricoveri in tso, imputabili ai fatti subiti dai convenuti e causa la terapia con farmaci altamente ipnotici”, cui seguiva peraltro la rinuncia “alla propria realizzazione sia professionale che umana essendo oltretutto limitato negli spostamenti” (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Ebbene, l'istruttoria espletata ha tuttavia escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la dedotta patologia psichica e l'evento accertato in sede penale.
Dalla relazione peritale redatta dal CTU Dr. è emerso che “il sig. presenta Persona_2 Pt_1 una “Schizofrenia ad andamento cronico secondo il DSM 5 TR in soggetto con precedenti tratti schizotipici di personalità, Cupulolitiasi post traumatica quale esito di commozione labirintica sinistra da trauma regione temporo auricolare sx e pregresso trauma rachide cervicale con rigidità e limitazione funzionale”. Il presenta inoltre “Poliartrosi ad incidenza funzionale media;
Pt_1
Diabete mellito tipo II insulino dipendente con complicanze circolatorie gravi, amputazioni dita del piede;
Cardiopatia ipertensiva”” (v. pag. 13 della relazione tecnica).
Il CTU, circoscritta l'indagine peritale svolta (“L'attuale consulenza peritale nasce dalla richiesta di risarcimento del sig. relativa all'insorgenza di Schizofrenia paranoide cronica strettamente Pt_1 correlata, a suo dire, all'aggressione subita da parte di in data 17.05.2006” – v. pag. 13 della CP_1
CTU), ha specificato che: 1) “Al sig inoltre, nell'immediatezza dell'aggressione veniva Pt_1 certificato in data 10.06.2006 dal dott. , specialista in ORL, Esiti di recente Persona_3 commzione labirintica sinistra, post traumatica, con vertigini oggettive di posizione di forte intensità e breve durata;
tale diagnosi veniva confermata in data 26.04.2007 e in data 06.02.2017 con attestazione di danno biologico per invalidità percentuale del 5%. In relazione ai lamentati esiti ORL, il CTU ha ritenuto di far eseguire al sig. in data 20.02.2024 un esame clinico della Pt_1 funzionalità vestibolare presso la Clinica ORL dell' , che portava alla diagnosi di Controparte_5
“prove vestibolari depongono per la presenza di turbe posturali statiche e dinamiche. In rapporto al quadro clinico complessivo del paziente, risulta necessaria l'effettuazione di esame RMN del distretto pagina 5 di 9 N. R.G. 1298/2018 encefalico”. L'esame di RMN cerebrale non veniva eseguito su richiesta dell'avv difensore Pt_1 di fiducia del periziando. Il veniva sottoposto anche ad una valutazione audiologica eseguita Pt_1 presso la Clinica ORL dell' in data 06.03.2024, che poneva in evidenza Controparte_5
“ipoacusia neuro sensoriale bilaterale, limitata alle alte frequenze, da ricondurre a fenomeni di degenerazione senile dell'apparato uditivo. Il quadro audiometrico non presuppone la sussistenza di alcun nesso di causalità dell'audiopatia con eventuali fenomeni di natura traumatica””; 2) “La valutazione dell'eventuale risarcimento relativo ai danni subiti dall'aggressione, pertanto, si limita alla eventuale insorgenza della patologia schizofrenica in stretto legame etiopatogenetico con gli effetti dell'aggressione, considerato che nessun danno ORL è stato evidenziato dagli esami eseguiti e che le patologie internistiche riscontrate (Poliartrosi ad incidenza funzionale media;
Diabete mellito tipo II insulino dipendente con complicanze circolatorie gravi, amputazioni dita del piede;
Cardiopatia ipertensiva) sono insorte di recente e comunque in epoca successiva all'aggressione. Rimane pertanto da valutare se la schizofrenia paranoide diagnosticata dal CSM di Barcellona PG in data 06.06.2006 è insorta a seguito del trauma psichico e fisico avuta nell'aggressione subita”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU nominato ha quindi riferito che: “A nostro parere si è determinata una reale confusione diagnostica rispetto alla reazione da stress che di certo ha sperimentato il sig. dopo l'evento aggressivo traumatico e che ha determinato l'esigenza di un ricovero in Pt_1
Psichiatria con diagnosi alla dimissione in data 05.06.2006 di “reazione paranoide acuta” e quindi con risoluzione in quindici giorni. Tale diagnosi non è prevista nel DSM 5 TR ed è assimilabile al disturbo acuto da stress sindrome clinica acuta che, in alcuni casi, può conseguire a breve termine all'esposizione o al coinvolgimento in eventi "estremi": traumi, incidenti o atti di violenza. Tale quadro clinico si instaura rapidamente, dopo circa 48 ore dall'evento, e può durare - secondo l'attuale classificazione nosografica del DSM 5 TR - da tre giorni ad un mese. I sintomi caratteristici sono oltre quelli di tipo intrusivo, l'umore negativo, i sintomi dissociativi (senso alterato della realtà, percezioni alterate) sintomi di evitamento e sintomi di eccitazione e ipervigilanza (irritabilità, scoppi di ira, esagerata risposta di allarme) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text
Revision (DSM-5-TR). , Washington, DC, pp 313-319. E' Controparte_6 del tutto incomprensibile come a distanza di un solo giorno si sia potuto diagnosticare da parte del
CSM di Barcellona PG una Schizofrenia paranoide o Psicosi atipica (?) in assenza di fenomeni dispercettivi. E' da segnalare che alla visita effettuata a distanza di un anno (04.05.2007) viene riferito che il continua a lavorare, quindi non manifesta quelle alterazioni del funzionamento socio- Pt_1 lavorativo, indispensabili per una diagnosi psichiatrica. Solo nel settembre 2007 viene ricoverato per
Psicosi acuta, ma è trascorso un tempo sufficiente per sganciare tale quadro clinico dall'evento pagina 6 di 9 N. R.G. 1298/2018 traumatico inerente gli effetti dell'aggressione, specie se si considera che in data 06.10.2006 viene riportato che “non lamenta turbe del sonno, né fenomeni dispercettivi, né turbe del pensiero e che critica in maniera sufficiente i fatti. (…) Il subisce l'aggressione il 17.05.2006 e quindi non è Pt_1 verosimile che in pieno benessere abbia strutturato una agitazione psicomotoria in schizofrenico con ricovero ospedaliero il 22.05.2006 e quindi dopo soli 5 giorni. Né convince la diagnosi di schizofrenia paranoide fatta al CSM in data 06.06.2006 dopo 19 giorni dall'evento aggressione. Riteniamo più verosimile la diagnosi di disturbo psicotico NAS ”: un disturbo psichiatrico caratterizzato da un distacco dall'ambiente circostante, da forti difficoltà ad iniziare delle attività e a provare sentimenti autentici nei confronti delle altre persone, da incapacità lavorare come prima, dalla difficoltà a parlare con altre persone o non averne più voglia e non provare più piacere a farlo, che integra nei sintomi anche le caratteristiche schizotipiche di personalità evidenziate nel Buccheri, come sopra specificato, ma del tutto slegate dalle conseguenze dell'aggressione” (v. pag. 15-18 della relazione tecnica).
Sulla scorta delle puntuali risultanze peritali, da ritenersi redatte secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze - il quale costituisce altresì parte integrante della presente motivazione - il CTU ha dunque concluso che: “Il sig. Parte_1 in atto presenta una Schizofrenia secondo il DSM 5 TR, con precedenti tratti schizotipici di personalità. La genesi multifattoriale della schizofrenia non consente di riconoscerla come esito permanente dell'aggressione subita. Il ha riportato in occasione di tale aggressione come da Pt_1 certificazione della dott.ssa di data 18.05.2006 “un trauma al rachide cervicale con Persona_4 rigidità e limitazione funzionale, escoriazioni ed ecchimosi al collo, orecchio sx, faccia e torace.
Cefalea.” Veniva certificato inoltre un disturbo acuto da stress (reazione paranoide acuta), risolto dopo il ricovero in SPDC con dimissione in data 05.06.2006.” (v. pag. 18-19 della CTU).
Peraltro, alle medesime conclusioni è giunto altresì il CTU dr. che coerentemente con Persona_1 le risultanze della seconda consulenza tecnica, ha concluso che “ risulta affetto da Parte_1 schizofrenia paranoide cronica in soggetto con precedenti tratti schizotipici di personalita'. trattandosi di patologie a carattere organico con forte componente genetica non possono ritenersi esito permanente dell'aggressione subita” (v. pag. 13 della consulenza tecnica del 04.09.2023).
Passando quindi all'esame del quantum debeatur, deve darsi atto che il CTU, dr. ha Persona_2 accertato che “Il sig. ha avuto un'inabilità temporanea totale di giorni 15; ed un'inabilità Pt_1 temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 75”.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la
Tabella Unica Nazionale approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 – per la più condivisibile pagina 7 di 9 N. R.G. 1298/2018 giurisprudenza di legittimità utilizzabile quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 29/04/2025, n.11319) - con la precisazione che dette tabelle già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate.
Considerata l'età del danneggiato al momento dell'evento (32 anni), il risarcimento del danno subito da può determinarsi in complessivi € 6.037,50 a titolo di danno biologico temporaneo Parte_1 come di seguito ripartito: € 1.725,00 a titolo di danno da invalidità temporanea assoluta per giorni quindici, € 4.312,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni settantacinque.
Inoltre, con particolare riguardo alla “personalizzazione”, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che:
“La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile), può essere aumentata in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari (…) le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Negli stessi termini si è espressa
Cass. n. 11754/2018, nella cui massima si legge che solo “in presenza di specifiche circostanze di fatto
(…) che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari”, si “può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari”.
Tenuto conto di quanto sopra osservato in ordine alla maggiore intensità, secondo l'id quod plerumque accidit, delle sofferenze psicofisiche patite dalle vittime di reati dolosi rispetto a quelle derivanti a soggetti danneggiati da illeciti penalmente irrilevanti ovvero vittime di reati colposi, si ritiene opportuno procedere ad una personalizzazione in aumento della somma determinata a titolo di danno biologico, avuto anche riguardo alla peculiare vulnerabilità del in ragione di quanto emerso Pt_1 dalla CTU espletata. Pertanto, all'importo di € 6.037,50, come sopra liquidato, va aggiunta a titolo di personalizzazione la somma di € 603,75, pari al 10% del danno biologico, per complessivi € 6.641,25.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa pagina 8 di 9 N. R.G. 1298/2018 la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, Pt_2 in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di € 1.400,00 per spese mediche ed al triplo della pensione sociale, nella misura indicata in citazione, la stessa non può trovare accoglimento, in ragione dell'accertata insussistenza del nesso di causalità tra le condotte penalmente rilevanti attribuite ai convenuti e l'insorgere delle patologie psichiche connesse agli esborsi ed ai pretesi pregiudizi di carattere patrimoniale.
In conclusione, risulta dovuta all'attore, a ristoro dei danni patiti a causa delle condotte delittuose ascrivibili ai convenuti, la complessiva somma di € 6.641,25, oltre interessi riconosciuti sulla base di quanto innanzi motivato.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, come già liquidate con separati decreti, vanno in via definitiva poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1298/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di del risarcimento Parte_1 del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 6.641,25, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva.
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.085,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovute.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1298/2018
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per parte convenuta l'avv. Fabio Celi in sostituzione dell'avv. Vincenzo Mandanici.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
L'avv. chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in subordine precisa le Pt_1 conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
si riporta, quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta delittuosa e la patologia psichica dell'attore, alle conclusioni e osservazioni del CTP, trattandosi di una concausa e non causa diretta;
l'aggressione subita è stata caratterizzata dal coinvolgimento di zone erogene, strangolamento etc, condotte idonee ad ingenerare la patologia riscontrata dal CTP;
l'avv. Celi precisa le conclusioni e si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa, nonché alle risultanze delle consulenze tecniche disposte;
chiede il rigetto delle domande i parte attrice, con vittoria di spese e compensi di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 9 N. R.G. 1298/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2018 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Roma n. 168; rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LL CO e giusta procura in atti. Parte_1
Attore contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._3 CP_3 C.F._4 domiciliati in Terme Vigliatore, Via Maceo n. 254; rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo
Mandanici giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2 CP_3
e non patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte perpetrate a suo danno dai convenuti ed accertati con sentenza n. 998/2013 della Corte d'Appello di Messina – anche a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto - passata in giudicato.
L'attore rappresentava, in particolare, che in data 17.05.2006, mentre si trovava in Terme Vigliatore,
c.da Pezze di Gala, veniva aggredito da , il quale, dopo un alterco verbale, lo colpiva Controparte_1 con violenti pugni al volto, torace e addome, facendolo urtare contro un'autovettura parcheggiata.
pagina 2 di 9 N. R.G. 1298/2018
Nell'aggressione intervenivano anche i genitori del convenuto, e Controparte_2 CP_3 che lo percuotevano e lo immobilizzavano, minacciandolo di morte.
Esponeva, quindi, di aver riportato, a seguito dell'episodio, lesioni personali (trauma cervicale, escoriazioni ed ecchimosi) e di aver sviluppato una grave sintomatologia psichica, con ricovero urgente presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Patti, ove veniva diagnosticata reazione paranoide acuta.
Deduceva, inoltre: che successivi accertamenti medici evidenziavano commozione labirintica post- traumatica, vertigini persistenti e cupololitiasi, con invalidità permanente vestibolare pari al 5%; che nel tempo, la patologia psichica si aggravava sino a configurare schizofrenia paranoide cronica e irreversibile, con necessità di trattamenti farmacologici permanenti e presa in carico dal servizio di igiene mentale;
che gli veniva riconosciuta dall' invalidità al 100%, con totale inabilità lavorativa. CP_4
L'attore deduceva, inoltre, che prima dell'aggressione conduceva vita normale, svolgeva attività lavorativa e sociale, mentre dopo i fatti lamentava di non aver potuto lavorare né condurre vita di relazione, subendo plurimi TSO.
Chiedeva, quindi, previo espletamento di CTU medico-legale, la condanna in solido dei convenuti ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.344,21 mensili per 13 mensilità), oltre spese mediche (€ 1.400,00), oltre al risarcimento dei danni biologici (invalidità permanente non inferiore al 40%), morali da reato ed esistenziali, con rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 05.02.2019, i convenuti eccepivano in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per genericità, non avendo il specificato l'ammontare, i criteri di calcolo e la tipologia dei danni richiesti. Pt_1
Nel merito, deducevano che il fatto storico accertato in sede penale riguardava lesioni personali guaribili in quindici giorni, come da capo di imputazione, e che l'attore non aveva fornito prova del nesso causale tra l'aggressione e le patologie psichiche e vestibolari indicate. Evidenziavano che il
TSO del 22.05.2006 per sindrome depressiva reattiva confermava una preesistente condizione patologica dell'attore e lamentavano la strumentalità e temerarietà della domanda risarcitoria, nella misura in cui pretendeva un'invalidità permanente del 40%, sostenendo che non vi fosse prova della correlazione tra le patologie certificate e l'evento del 17.05.2006.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione delle parti e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con ordinanza del 25.01.2022. pagina 3 di 9 N. R.G. 1298/2018
Con ordinanza del 29.11.2022 veniva disposta consulenza tecnica medico legale, con nomina all'uopo del dr. il quale, prestato il giuramento di rito ai sensi dell'art. 193 c.p.c., depositava Persona_1
l'elaborato peritale definitivo in data 04.09.2023.
Successivamente, a fronte delle contestazioni sollevate da parte attrice, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali attraverso la nomina del CTU dr. il quale prestava il Persona_2 giuramento di rito in data 27.10.2023 e depositava l'elaborato peritale definitivo in data 29.04.2024.
Indi, all'udienza del 16.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta, sulla base e nei limiti di quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, al fine di circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio, giova precisare che secondo quanto disposto dall'art. 651, primo comma, c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Conseguentemente, qualora in sede penale sia stato accertato il verificarsi del fatto storico di reato e condannato definitivamente l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, l'indagine del Giudice civile cui è demandata la detta liquidazione non può estendersi alla rivalutazione degli accadimenti storici posti a fondamento dell'an della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, già definitivamente accertati in sede penale, bensì va limitato all'accertamento, valutazione ed eventuale liquidazione dei danni rivendicati dalla persona offesa, odierna attrice. Secondo, infatti, il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile instaurato a seguito della declaratoria iuris di condanna al risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite 25 febbraio
2010, n. 4549).
Per contro, la generica condanna al risarcimento del danno in sede penale non limita l'attività istruttoria da svolgersi in questa sede all'accertamento del quantum bensì ricomprende anche l'accertamento della sussistenza di un reale pregiudizio e della sua causale riconducibilità all'evento lesivo.
pagina 4 di 9 N. R.G. 1298/2018
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo da parte attrice risulta che la
Corte di Appello di Messina con la citata sentenza 998/2013, passata in giudicato, ha ritenuto gli odierni convenuti colpevoli dei reati ascritti, condannandoli altresì al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi in sede civile. Parte_1
Consegue, dunque, che non può essere contestata la responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt.
2043 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti oggetto di accertamento penale.
Con riferimento al danno lamentato dall'attore, occorre rilevare quanto segue.
Il ha dedotto che in conseguenza dei fatti del 17.05.2006 lo stesso avrebbe riportato, oltre alle Pt_1 lesioni personali indicate in citazione, una grave sintomatologia psichica, caratterizzata da “ricoveri in tso, imputabili ai fatti subiti dai convenuti e causa la terapia con farmaci altamente ipnotici”, cui seguiva peraltro la rinuncia “alla propria realizzazione sia professionale che umana essendo oltretutto limitato negli spostamenti” (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Ebbene, l'istruttoria espletata ha tuttavia escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la dedotta patologia psichica e l'evento accertato in sede penale.
Dalla relazione peritale redatta dal CTU Dr. è emerso che “il sig. presenta Persona_2 Pt_1 una “Schizofrenia ad andamento cronico secondo il DSM 5 TR in soggetto con precedenti tratti schizotipici di personalità, Cupulolitiasi post traumatica quale esito di commozione labirintica sinistra da trauma regione temporo auricolare sx e pregresso trauma rachide cervicale con rigidità e limitazione funzionale”. Il presenta inoltre “Poliartrosi ad incidenza funzionale media;
Pt_1
Diabete mellito tipo II insulino dipendente con complicanze circolatorie gravi, amputazioni dita del piede;
Cardiopatia ipertensiva”” (v. pag. 13 della relazione tecnica).
Il CTU, circoscritta l'indagine peritale svolta (“L'attuale consulenza peritale nasce dalla richiesta di risarcimento del sig. relativa all'insorgenza di Schizofrenia paranoide cronica strettamente Pt_1 correlata, a suo dire, all'aggressione subita da parte di in data 17.05.2006” – v. pag. 13 della CP_1
CTU), ha specificato che: 1) “Al sig inoltre, nell'immediatezza dell'aggressione veniva Pt_1 certificato in data 10.06.2006 dal dott. , specialista in ORL, Esiti di recente Persona_3 commzione labirintica sinistra, post traumatica, con vertigini oggettive di posizione di forte intensità e breve durata;
tale diagnosi veniva confermata in data 26.04.2007 e in data 06.02.2017 con attestazione di danno biologico per invalidità percentuale del 5%. In relazione ai lamentati esiti ORL, il CTU ha ritenuto di far eseguire al sig. in data 20.02.2024 un esame clinico della Pt_1 funzionalità vestibolare presso la Clinica ORL dell' , che portava alla diagnosi di Controparte_5
“prove vestibolari depongono per la presenza di turbe posturali statiche e dinamiche. In rapporto al quadro clinico complessivo del paziente, risulta necessaria l'effettuazione di esame RMN del distretto pagina 5 di 9 N. R.G. 1298/2018 encefalico”. L'esame di RMN cerebrale non veniva eseguito su richiesta dell'avv difensore Pt_1 di fiducia del periziando. Il veniva sottoposto anche ad una valutazione audiologica eseguita Pt_1 presso la Clinica ORL dell' in data 06.03.2024, che poneva in evidenza Controparte_5
“ipoacusia neuro sensoriale bilaterale, limitata alle alte frequenze, da ricondurre a fenomeni di degenerazione senile dell'apparato uditivo. Il quadro audiometrico non presuppone la sussistenza di alcun nesso di causalità dell'audiopatia con eventuali fenomeni di natura traumatica””; 2) “La valutazione dell'eventuale risarcimento relativo ai danni subiti dall'aggressione, pertanto, si limita alla eventuale insorgenza della patologia schizofrenica in stretto legame etiopatogenetico con gli effetti dell'aggressione, considerato che nessun danno ORL è stato evidenziato dagli esami eseguiti e che le patologie internistiche riscontrate (Poliartrosi ad incidenza funzionale media;
Diabete mellito tipo II insulino dipendente con complicanze circolatorie gravi, amputazioni dita del piede;
Cardiopatia ipertensiva) sono insorte di recente e comunque in epoca successiva all'aggressione. Rimane pertanto da valutare se la schizofrenia paranoide diagnosticata dal CSM di Barcellona PG in data 06.06.2006 è insorta a seguito del trauma psichico e fisico avuta nell'aggressione subita”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU nominato ha quindi riferito che: “A nostro parere si è determinata una reale confusione diagnostica rispetto alla reazione da stress che di certo ha sperimentato il sig. dopo l'evento aggressivo traumatico e che ha determinato l'esigenza di un ricovero in Pt_1
Psichiatria con diagnosi alla dimissione in data 05.06.2006 di “reazione paranoide acuta” e quindi con risoluzione in quindici giorni. Tale diagnosi non è prevista nel DSM 5 TR ed è assimilabile al disturbo acuto da stress sindrome clinica acuta che, in alcuni casi, può conseguire a breve termine all'esposizione o al coinvolgimento in eventi "estremi": traumi, incidenti o atti di violenza. Tale quadro clinico si instaura rapidamente, dopo circa 48 ore dall'evento, e può durare - secondo l'attuale classificazione nosografica del DSM 5 TR - da tre giorni ad un mese. I sintomi caratteristici sono oltre quelli di tipo intrusivo, l'umore negativo, i sintomi dissociativi (senso alterato della realtà, percezioni alterate) sintomi di evitamento e sintomi di eccitazione e ipervigilanza (irritabilità, scoppi di ira, esagerata risposta di allarme) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text
Revision (DSM-5-TR). , Washington, DC, pp 313-319. E' Controparte_6 del tutto incomprensibile come a distanza di un solo giorno si sia potuto diagnosticare da parte del
CSM di Barcellona PG una Schizofrenia paranoide o Psicosi atipica (?) in assenza di fenomeni dispercettivi. E' da segnalare che alla visita effettuata a distanza di un anno (04.05.2007) viene riferito che il continua a lavorare, quindi non manifesta quelle alterazioni del funzionamento socio- Pt_1 lavorativo, indispensabili per una diagnosi psichiatrica. Solo nel settembre 2007 viene ricoverato per
Psicosi acuta, ma è trascorso un tempo sufficiente per sganciare tale quadro clinico dall'evento pagina 6 di 9 N. R.G. 1298/2018 traumatico inerente gli effetti dell'aggressione, specie se si considera che in data 06.10.2006 viene riportato che “non lamenta turbe del sonno, né fenomeni dispercettivi, né turbe del pensiero e che critica in maniera sufficiente i fatti. (…) Il subisce l'aggressione il 17.05.2006 e quindi non è Pt_1 verosimile che in pieno benessere abbia strutturato una agitazione psicomotoria in schizofrenico con ricovero ospedaliero il 22.05.2006 e quindi dopo soli 5 giorni. Né convince la diagnosi di schizofrenia paranoide fatta al CSM in data 06.06.2006 dopo 19 giorni dall'evento aggressione. Riteniamo più verosimile la diagnosi di disturbo psicotico NAS ”: un disturbo psichiatrico caratterizzato da un distacco dall'ambiente circostante, da forti difficoltà ad iniziare delle attività e a provare sentimenti autentici nei confronti delle altre persone, da incapacità lavorare come prima, dalla difficoltà a parlare con altre persone o non averne più voglia e non provare più piacere a farlo, che integra nei sintomi anche le caratteristiche schizotipiche di personalità evidenziate nel Buccheri, come sopra specificato, ma del tutto slegate dalle conseguenze dell'aggressione” (v. pag. 15-18 della relazione tecnica).
Sulla scorta delle puntuali risultanze peritali, da ritenersi redatte secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze - il quale costituisce altresì parte integrante della presente motivazione - il CTU ha dunque concluso che: “Il sig. Parte_1 in atto presenta una Schizofrenia secondo il DSM 5 TR, con precedenti tratti schizotipici di personalità. La genesi multifattoriale della schizofrenia non consente di riconoscerla come esito permanente dell'aggressione subita. Il ha riportato in occasione di tale aggressione come da Pt_1 certificazione della dott.ssa di data 18.05.2006 “un trauma al rachide cervicale con Persona_4 rigidità e limitazione funzionale, escoriazioni ed ecchimosi al collo, orecchio sx, faccia e torace.
Cefalea.” Veniva certificato inoltre un disturbo acuto da stress (reazione paranoide acuta), risolto dopo il ricovero in SPDC con dimissione in data 05.06.2006.” (v. pag. 18-19 della CTU).
Peraltro, alle medesime conclusioni è giunto altresì il CTU dr. che coerentemente con Persona_1 le risultanze della seconda consulenza tecnica, ha concluso che “ risulta affetto da Parte_1 schizofrenia paranoide cronica in soggetto con precedenti tratti schizotipici di personalita'. trattandosi di patologie a carattere organico con forte componente genetica non possono ritenersi esito permanente dell'aggressione subita” (v. pag. 13 della consulenza tecnica del 04.09.2023).
Passando quindi all'esame del quantum debeatur, deve darsi atto che il CTU, dr. ha Persona_2 accertato che “Il sig. ha avuto un'inabilità temporanea totale di giorni 15; ed un'inabilità Pt_1 temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 75”.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la
Tabella Unica Nazionale approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 – per la più condivisibile pagina 7 di 9 N. R.G. 1298/2018 giurisprudenza di legittimità utilizzabile quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 29/04/2025, n.11319) - con la precisazione che dette tabelle già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate.
Considerata l'età del danneggiato al momento dell'evento (32 anni), il risarcimento del danno subito da può determinarsi in complessivi € 6.037,50 a titolo di danno biologico temporaneo Parte_1 come di seguito ripartito: € 1.725,00 a titolo di danno da invalidità temporanea assoluta per giorni quindici, € 4.312,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni settantacinque.
Inoltre, con particolare riguardo alla “personalizzazione”, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che:
“La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile), può essere aumentata in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari (…) le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Negli stessi termini si è espressa
Cass. n. 11754/2018, nella cui massima si legge che solo “in presenza di specifiche circostanze di fatto
(…) che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari”, si “può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari”.
Tenuto conto di quanto sopra osservato in ordine alla maggiore intensità, secondo l'id quod plerumque accidit, delle sofferenze psicofisiche patite dalle vittime di reati dolosi rispetto a quelle derivanti a soggetti danneggiati da illeciti penalmente irrilevanti ovvero vittime di reati colposi, si ritiene opportuno procedere ad una personalizzazione in aumento della somma determinata a titolo di danno biologico, avuto anche riguardo alla peculiare vulnerabilità del in ragione di quanto emerso Pt_1 dalla CTU espletata. Pertanto, all'importo di € 6.037,50, come sopra liquidato, va aggiunta a titolo di personalizzazione la somma di € 603,75, pari al 10% del danno biologico, per complessivi € 6.641,25.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa pagina 8 di 9 N. R.G. 1298/2018 la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, Pt_2 in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di € 1.400,00 per spese mediche ed al triplo della pensione sociale, nella misura indicata in citazione, la stessa non può trovare accoglimento, in ragione dell'accertata insussistenza del nesso di causalità tra le condotte penalmente rilevanti attribuite ai convenuti e l'insorgere delle patologie psichiche connesse agli esborsi ed ai pretesi pregiudizi di carattere patrimoniale.
In conclusione, risulta dovuta all'attore, a ristoro dei danni patiti a causa delle condotte delittuose ascrivibili ai convenuti, la complessiva somma di € 6.641,25, oltre interessi riconosciuti sulla base di quanto innanzi motivato.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, come già liquidate con separati decreti, vanno in via definitiva poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1298/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di del risarcimento Parte_1 del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 6.641,25, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva.
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.085,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovute.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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