Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
L'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (nella fattispecie la Corte, decidendo in ordine alle statuizioni civili rese dal giudice di appello, ha annullato con rinvio, rilevando l'insufficienza della motivazione dalla quale non risultava compiutamente accertato se alla mancanza di "guard-rail" lungo la strada potesse ricondursi - sotto il profilo dell'esistenza di un'insidia - l'evento dannoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2005, n. 31302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31302 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 18/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO CO - rel. Consigliere - N. 774
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 01699/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EL, n. in Roma il 19.12.1956;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11 marzo 2002;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CO Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per quanto concerne le statuizioni penali e per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per quanto riguarda le statuizioni civili.
Uditi i difensori delle parti civili, avv.ti Biondi Alfredo e De Jorio Filippo, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. Stravino Ettore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA
1.0 Il 27 marzo 2001 il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco -, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL UC per imputazione di cui agli artt. 113 e 590 c.p., per mancanza di querela, ed assolveva lo stesso da altra imputazione ex artt. 113, 589 c.p., perché il fatto non sussiste. Sui gravami del P.M. e delle parti civili, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'11 marzo 2002, affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio colposo e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale della stessa e della non menzione della condanna riportata), nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, cui assegnava una provvisionale.
1.1 Come accertato in fatto dai giudici del merito, verso le 5,50 del 9 ottobre 1994, in un tratto dell'Autostrada A3, Napoli-Salerno, l'autovettura di proprietà di CO GI, a bordo della quale si trovavano lo stesso GI e EF RA, era fuoriuscita dalla sede stradale ed era andata a collidere con una CA in calcestruzzo: nell'occorso, GI aveva riportato lesioni che lo avevano tratto a morte, e lesioni aveva riportato anche RA. Il tratto autostradale, nel punto in cui l'autovettura era fuoriuscita, non era protetto da guard-rail, ma da un cordolo in calcestruzzo, alto m. 0,25, ed in quel tratto era consentita una velocità massima di 90 km/h: trattavasi di un tratto rettilineo, immediatamente precedente un'ampia curva protetta da guard-rail. Si contestava a CI, quale dirigente dell'Area Tecnica della S.p.a. Autostrade Meridionali, di aver omesso di provvedere affinché quel tratto autostradale fosse dotato di "un adeguato sistema di protezione laterale (guard-rail metallico), sistema da considerare quale mezzo di protezione standard, di ordinaria amministrazione", così cagionando, per colpa, gli eventi lesivi di cui al capo di imputazione.
1.2 Il primo giudice, nel pervenire alla pronuncia assolutoria, rilevava: che, quanto alla velocità serbata dall'autovettura al momento del sinistro, i due consulenti tecnici intervenuti avevano fornito indicazioni diverse, l'uno indicandola in 90-100 km/h, l'altro in circa 135 km/h, ritenendo, tuttavia, più attendibile questa seconda indicazione, scaturente da una consulenza (ing. Ranzo) "molto più dettagliata e precisa"; che RA aveva dichiarato che GI si trovava alla guida ed egli nel sedile affianco, reclinato leggermente, e "sonnecchiava alquanto"; che si doveva "ragionevolmente escludere che lo sbandamento del veicolo sia dovuto ad eccessiva usura dei pneumatici oppure ad un guasto di carattere meccanico o elettrico"; che "la causa dell'uscita di strada debba essere ravvisata in un colpo di sonno del GI è spiegazione perfettamente plausibile..."; che, "in linea generale, non può escludersi che gravi, sul dirigente dell'Area Tecnica di una società autostradale un obbligo di vigilanza e controllo sui livelli di sicurezza della rete stradale, e quindi sulla conformità dell'assetto stradale alle normative antinfortunistiche vigenti...";
che "l'installazione della barriere metallica non era normativamente... obbligatoria per il responsabile della manutenzione della rete autostradale..., mentre solo in considerazione della particolare conformazione dei luoghi essa sarebbe stata opportuna";
che, tuttavia, sotto il profilo del nesso di causalità, "l'inesistenza del guard-rail non è stata causa esclusiva, bensì solo concausa della morte di GI CO..."; che "molto probabilmente la barriera metallica avrebbe protetto il veicolo dall'uscita di strada e quindi dall'urto sulle pareti della CA..., altro è, però, dire che sarebbe stato con ciò anche evitato l'esito letale"; che "... molto difficilmente le sole barriere laterali di protezione sarebbero state idonee a salvare la vita di GI CO..."; che, conclusivamente, la pronuncia assolutoria si imponeva "sotto il profilo del rapporto di causalità, di cui non è dimostrata la sussistenza nella fattispecie in esame".
1.3 Di contrario avviso era il giudice di appello, che, invece, perveniva alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato rilevando, tra l'altro: che, innanzitutto, alla guida dell'autovettura, al momento del sinistro, doveva ritenersi che si trovasse RA e non la vittima (e richiamava le emergenze processuali che a tanto inducevano, conclusivamente disponendo la trasmissione di copia di atti al P.M. competente); che "non vi è dubbio... che per le condizioni della strada, nella zona interessata dall'incidente ed in particolare per la presenza della PA..., le regole di comune prudenza e di buona andamento del servizio autostradale, desumibili dalla norma dell'art. 2043 c.c., suggerissero l'installazione di barriere laterali metalliche di protezione e, in base alle norme di cui all'art. 14 del codice stradale, che prescrivono l'apposizione di segnali di pericolo, nonché alla norma dell'art. 92 del D.P.R. 495/92 in relazione all'art. 39 del C.S., si imponesse la segnalazione del pericolo costituito dalla CA e dalla PA ..."; che doveva ritenersi che l'auto serbasse una velocità "comunque non superiore a 100 km/h", ritenendo "più probabili i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico del P.M. ing. Iovene..."; che "la morte del GI dovette verificarsi per effetto della rottura della vertebra cervicale, presumibilmente causata dall'impatto dell'auto con la CA o con il canale scolmatore"; che "se la CA e la PA fossero stati quanto meno isolati dalla strada, mediante un guard-rail posto a protezione della sede stradale, per tutta la lunghezza della curva e della PA, non si sarebbero determinati, con un alto grado di probabilità vicino alla certezza, gli impatti con la CA e con il canale..., che hanno determinato la morte del GI".
2.0 Avverso tale sentenza di condanna ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore.
Premesso di impugnare, con la sentenza, anche l'ordinanza dell'11 marzo 2002, con la quale era stata disattesa una eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M., denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 582, 583, 591, 1 c., lett. c) e 2 c., c.p.p.. Premesso che il P.M. aveva proposto appello mediante un telefax, deduce che illegittimamente era stata disattesa l'eccezione di inammissibilità di tale gravame, in tal guisa proposto, essendo il telefax "mezzo non idoneo a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto trasmesso suo tramite...";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 604.1, 516, 521, 522 c.p.p.. Rilevato che, sul presupposto che alla guida dell'autovettura fosse "proprio la vittima dell'omicidio colposo attribuito al CI", si era contestato all'imputato solo la omessa adozione di provvedimenti necessari "affinché la corsia Sud della A/3, nella zona compresa tra la piazzola di sosta n. 35 ed il ponte n. 24 fosse dotata di un adeguato sistema di protezione laterale (guard-rail metallico)..."; la responsabilità del ricorrente era stata, invece, poi ritenuta sul presupposto che alla guida dell'autovettura si trovasse non la vittima, ma "il suo amico EF RA"; e che egli avesse omesso di dare disposizioni in ordine alla "segnalazione del pericolo costituito dalla CA e dalla PA con relativo fosso o canale scolmatore" e di non essersi adoperato "affinché la CA venisse eliminata", sicché egli - lamenta il ricorrente - "è stato in secondo grado condannato per un fatto diverso da quello contestatogli e per il quale era stato giudicato in primo grado";
c) il vizio di motivazione. Con "motivazione assolutamente insufficiente" - si assume - era stata ritenuta la "doverosità dei comportamenti che il giudice di appello rimprovera (all'imputato) di non aver tenuto", con improprio ed erroneo riferimento all'art. 2043 c.c.: posto che "i guard-rail... sono costituiti da barriere metalliche con funzione di sicurezza passiva..., la scelta di collocare le barriere metalliche in questione lungo il bordo della sede stradale è affidata ad una difficile valutazione probabilistica ponderata della loro esistenza e, rispettivamente, della loro inesistenza sulle conseguenze della perdita di traiettoria di un veicolo...", ed al riguardo la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che la installazione di quelle barriere era consigliata "dalle condizioni della strada" e, in particolare, "dalla presenza della PA, di una certa pendenza", senza chiarire "quale fosse la pendenza della PA in questione e perché essa fosse tale da consigliare la collocazione del guard-rail..."; "nessuna norma prescrive l'eliminazione delle costruzioni o delle altre strutture fisse ubicate ai lati delle strade e fuori delle loro pertinenze", e "gli unici obblighi dell'ente proprietario o concessionario della strada consistono, a seconda dei casi, nella segnalazione del pericolo e/o nell'imposizione di un limite di velocità congruo e/o nella collocazione di una barriera di sicurezza atta ad evitare l'urto contro tali costruzioni o strutture fisse dei veicoli che abbiano subito una perdita di traiettoria o a contenerne le conseguenze prevedibili", e nella specie erano stati apposti segnali di pericolo, "il primo dei quali era installato addirittura 50,50 metri prima della CA", era stato imposto il limite di velocità di 90 km/h., "contrariamente a quanto affermato dalla Corte di secondo grado, ai lati della curva e per tutta la sua lunghezza era stato collocato un guard-rail.,.", che nel punto in cui l'autovettura era fuoriuscita dalla sede stradale "non può parlarsi della presenza di una vera e propria 'PA'...". Soggiunge che erroneamente era stato richiamato l'art. 92 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, che fa riferimento al segnale di "banchina pericolosa";
d) il vizio di motivazione, in riferimento al ritenuto nesso di causalità. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata illegittimamente ed illogicamente questo aveva ritenuto, "sulla base del solo e semplicistico rilievo che la collocazione del guard-rail a partire da almeno 70, anziché 31, metri, prima della CA militare..., avrebbe evitato, con un grado di probabilità vicino alla certezza, la morte" di GI, "anche nell'ipotesi in cui il CI avesse tenuto il comportamento doveroso che gli si rimprovera di aver omesso", senza considerare l'eventualità che, anche in tale ipotesi, "l'incidente, pur con una dinamica certamente diversa, fosse destinato, con eguale o maggiore grado di probabilità, ad avere un esito non diverso per la vita del GI...";
e) il vizio di motivazione "sul punto concernente l'attribuibilità al CI dell'obbligo di tenere le condotte che, secondo la Corte d'Appello, avrebbero evitato l'evento": lamenta il ricorrente che "nemmeno una parola la sentenza impugnata spende in ordine alla sussistenza della prova del conferimento al CI da parte della Società Autostrade Meridionali di una delega che comprendesse il potere ed il dovere di tenere le condotte doverose che gli si imputa di non aver tenute...".
2.1 Le parti civili, per mezzo dei difensori, hanno prodotto memoria. Premesso che la sentenza di primo grado era stata anche da loro impugnata, rilevano che, in ogni caso, anche se "in assurda ipotesi dovesse essere accolto il ricorso avversario sul punto della inammissibilità dell'impugnativa del P.M.....rimarrebbero salvi tutti gli effetti civili della sentenza relativi all'accoglimento dell'appello della parte civile...". Confutano, poi, la fondatezza dei motivi di ricorso, del quale chiedono il rigetto.
3.0 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Per come è dato, difatti, riscontrare dagli atti (che si abilitati a consultare deducendosi il vizio di violazione di legge) e per come, del resto, riconosce la impugnata ordinanza dell'11 marzo 2002 della Corte territoriale, il P.M. ebbe a proporre impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado con atto spedito per telefax;
i giudici del gravame hanno ritenuto la ritualità di tale mezzo di proposizione dell'appello richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 2^, n. 16/1991, ric. Callà, in CED, RV. 186421), secondo cui tale mezzo tecnologico "consente la perfetta ed integrale trasmissione del contenuto del documento di cui riproduce fotograficamente il testo e la sottoscrizione autografa". Ma, come fondatamente rileva il ricorrente, a fronte di tale risalente orientamento giurisprudenziale, è stato - anche prima di quella pronuncia, ma soprattutto successivamente - reiteratamente affermato il diverso principio, che appare di gran lunga maggioritario, secondo cui, ai sensi dell'art. 583 c.p.p. (regola che riguarda anche la parte pubblica impugnante), la spedizione dell'atto di impugnazione può avvenire solo con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice, essendo, perciò, esclusa la trasmissione per mezzo telefax, che, peraltro, non è idonea a garantire l'autenticità e la soggettiva provenienza dell'atto (Cass., Sez. 4^, n. 47959/2004, ric. Iannello ed altri, in CED, RV. 230288; id., Sez. 2^, n. 48234/2003, ric. Flammia, in CED Rv. 227082; id. Sez. 1^, n. 45711/2001, ric. P.M. in proc. Maiocchi, in CED Rv. 220370; id., Sez. 1^, n. 6285/1999, ric. Teresi, in CED Rv. 215020; id., Sez. 6^, n. 883/1998, ric. Todaro, in CED, Rv. 210818; id., Sez. 1^, n. 5530/1996, ric. Patacca, in CED, Rv. 206186; id., Sez. 1^, n. 1533/1996, ric. Ballan, in CED. RV. 204387; id., Sez. 1^, n. 3342/1993, ric. Melis, in CED, Rv. 195056;
id., Sez. 1^, n. 1676/1990, ric. Russano, in CED, Rv. 184757). Quel diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici del merito è stato da ultimo (isolatamente) ripreso da Cass., Sez. 3^, n. 9234/2002, ric. Lopetrone, non massimata (richiamata anche nella memoria delle parti civili). Ma, l'esplicitato argomentare di tale pronuncia non è idoneo a caducare l'opposto diverso orientamento come sopra affermatosi: ritenendosi, difatti, che quello del telefax sia "mezzo simmetrico a quello che è già diffusamente nella disponibilità del giudice (v., ad es. l'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p.), in virtù della norma 'aperta' contenuta nell'art. 150 c.p.p., la quale consente l'utilizzo di 'forme particolari' di comunicazione attraverso eterogenei strumenti, ... che trovano la loro conformità legale non già in un'enunciazione paradigmatica del sistema, ma nello specifico controllo che il giudice è chiamato ad esercitare sul conseguimento della finalità cui l'atto è predisposto", deve per contro rilevarsi che le forme di presentazione e spedizione dell'impugnazione sono tassativamente indicate dagli artt. 582 ("salvo che la legge disponga altrimenti") e 583 c.p.p.; che l'art. 64.4 disp. att. c.p.p. concerne solo la comunicazione di atti da parte del "giudice ad altro giudice" o "da parte del giudice al pubblico ministero...", che l'art. 150 c.p.p. concerne solo "forme particolari di notificazione disposte dal giudice".
Le altre sentenze citate nella memoria delle parti civili sono inafferenti alla questione che qui rileva: quella n. 216/2000 della Sez. 3^, ric. Krasniqi, concerne l'avviso della data fissata per l'udienza camerale ex art. 310 c.p.p.; così anche la sentenza n. 217/2003 della Sez. 1^, ric. Taher;
quella n. 5505/2003 della Sez. 2^, ric. Gregory, riguarda la mancata sottoscrizione di un atto di impugnazione presentato personalmente dal detenuto alla direzione carceraria.
3.1 L'appello del P.M. avrebbe, quindi, dovuto dichiararsi inammissibile. Conseguentemente, la sentenza impugnata, ai fini penali, va annullata senza rinvio, rimanendo assorbito il rilievo della frattanto intervenuta prescrizione del reato.
3.2 La sentenza di primo grado era stata impugnata anche dalle parti civili, e sulla ritualità di tale impugnazione non si propongono rilievi di sorta. Occorre, perciò, rendere le statuizioni del caso in ordine alle statuizioni civili rese dal giudice dell'appello, posto che, per un verso, al riguardo le parti civili avevano proposto, come s'è detto, rituale gravame, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., e che, per altro verso, ai sensi dell'art. 574.4 c.p.p.,
l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.
3.3 La pregiudiziale questione afferente alla dedotta mancata correlazione tra l'addebito contestato e la sentenza resa - supra, sub b) dei motivi di ricorso - è infondata. Difatti, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenirsi ad una diversità o ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
e la relativa indagine in ordine alla correlazione fra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, giacché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 16/1996). E nella specie, il diverso divisamento sulle ricostruite circostanze fattuali del caso e la specificazione dei profili di colpa addebitati non comportano una radicale diversità del fatto e, peraltro, il profilo di colpa concernente la omessa idonea sistemazione del guard-rail, che si è ritenuta causalmente determinativa dell'evento, è in ogni caso specificamente indicata nel capo di imputazione.
3.4. Infondato è anche l'altro pregiudiziale rilievo - supra, sub e) dei motivi di ricorso - concernente la "attribuibilità al CI dell'obbligo di tenere le condotte che, secondo la Corte di Appello, avrebbero evitato l'evento...". La riconducibilità al ricorrente della esigibilità di quella contestata condotta è collegata, nel capo di imputazione, alla circostanza di essere egli "dirigente dell'area tecnica della S.p.a. Autostrade Meridionali": ed al dirigente, già in virtù di tale rapporto con la persona giuridica nell'ambito della quale egli è inserito, competono certamente quei compiti di sorveglianza e di attivazione evocati dai giudici del merito, senza bisogno che al riguardo vi sia una specifica delega, già evidentemente insita nella stessa attribuzione di quelle funzioni e mansioni. Nè deduce il ricorrente che, per altra eventuale evenienza o diversa determinazione degli organi deliberativi della persona giuridica, proprio quel compito, naturalmente proprio, siccome collegato alla carica medesima, non facesse capo a lui, limitandosi a genericamente lamentare il "mancato accertamento in ordine ai contenuti funzionali di tale carica...".
3.5 Il ricorso è, tuttavia, fondato, per i profili che riguardano il nesso di causalità tra le condotte omissive addebitate e l'evento prodottosi, e la ragione della sussistenza del titolo risarcitorio. Nell'esaminare, difatti, i profili della ritenuta colposa condotta omissiva dell'imputato e del nesso di causalità della stessa con l'evento prodottosi, la sentenza impugnata rileva come in quel tratto autostradale "si imponesse la segnalazione del pericolo costituito dalla CA e dalla PA con relativo fosso o canale scolmatore, mentre al momento del sinistro... esisteva solo il segnale indicante il limite massimo di velocità, di 90 km/h, ed un guard-rail sul bordo destro della parte di strada in curva, solo a partire da 31 m. circa prima della CA". Rileva, poi, che "l'auto predetta non avrebbe urtato contro la CA e, successivamente, contro il canale di scarico, se il tratto autostradale in curva e quello immediatamente precedente, almeno per la lunghezza di 20-30 m., fosse stato protetto dalla barriera metallica".
Due, quindi, i ritenuti profili di colpa: non aver predisposto i dovuti segnali di pericolo, e non aver predisposto la barriera metallica, guard-rail, lungo tutto il tratto interessato. E, in tale contesto, sono stati richiamati gli artt. 2043 c.c., 14 C.d.S., e 92 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), quest'ultimo in relazione all'art. 39 del C.d.S.. L'art. 2043 c.c. è norma di carattere generale, che impone a colui che ha commesso un fatto illecito di risarcire il danno, in ossequio al principio del neminem laedere;
l'art. 14 del C.d.S. evoca i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, relativamente, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico della loro efficienza, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
l'art. 39 dello stesso testo legislativo disciplina i segnali verticali;
l'art. 92 del relativo Regolamento indica il segnale di banchina pericolosa, che deve essere apposto per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.
Ora, posto che i profili di colpa ravvisati sono, appunto, due, quello di non aver predisposto i segnali di pericolo e quello di non aver predisposto il mezzo di protezione dato dal guard-rail, quanto al primo fondatamente il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha, in sostanza, valutato la effettiva efficienza causale di tale addebitata omissione con l'evento prodottosi, giacché, avendo ritenuto che la perdita di controllo dell'auto da parte del conducente fosse "dovuta probabilmente ad un colpo di sonno..., che causò lo sbandamento a sinistra dell'auto", non ha poi valutato che, per tale circostanza, "il medesimo guidatore non era in grado di accorgersi o di adeguare la sua condotta di guida ad eventuali segnali di pericolo, esistenti o meno": esame e valutazioni, questi, che devono essere svolti dal giudice del merito nel dovuto giudizio c.d. controfattuale, dovendo egli pur sempre accertare se, ipotizzato come adempiuto l'obbligo imposto all'imputato, l'evento si sarebbe o meno egualmente verificato. Ed ipotizzato, appunto, che quei segnali di pericolo fossero stati, tutti, esaustivamente posti, avrebbero dovuto valutare i giudici del merito come su tale circostanza avrebbe inciso, con effetti fondamentalmente e definitivamente vanificatoli, il rilevato comportamento del conducente, che, colto "probabilmente" da "colpo di sonno", non avrebbe comunque potuto rendersi conto dell'avvertimento e del conseguente messaggio di attenzione e di prudenza contenuto in quei segnali.
Quanto, poi, alla barriera metallica di protezione, il guard-rail, accusatoriamente si prospetta che questo avrebbe dovuto essere predisposto quale mezzo di protezione, che, conseguentemente, poteva esplicare la sua funzione protettrice e salvifica, in quel delineato contesto delle condizioni del sito, ritenuto, sostanzialmente, pericoloso.
Ma, deve al riguardo rilevarsi che questa Suprema Corte ha più volte ritenuto che l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza;
qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (Cass., Sez. 4^ n. 32970/2004, ric. Santilli, in CED. Rv. 229145; id., Sez. 4^ n. 12826/2000, ric. Cocci ed altro, in CED, Rv. 217906; id., Sez. 4^ n. 478/1998, ric. P.M. in proc. Trufini, in CED. Rv. 210635; id., Sez. 4^ n. 3197/1990, ric. Esposito, in CED, Rv. 183578; id., Sez. 4^, n. 2546/1988, rie. Caloni, in CED. Rv. 177692). Proprio in tema di risarcimento del danno - che è il solo profilo che in questa sede residua e rileva -, anche la giurisprudenza civile di questa Suprema Corte ha tanto, a sua volta, ritenuto e ribadito (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 3^, n. 5670/1997, ric. Raimondo, in CED. Rv. 505441; id., Sez,. 3^, n. 809/1995, ric. Marinelli, in CED, Rv. 489898; id., Sez. 3^, n. 921/1988, ric. Gertl, in CED, Rv. 457286; v. anche Sez, Un., n. 10893/2001, ric. Pisanu). E la Corte Costituzionale (sent. n. 156 del 29 aprile 1999), nel delibare la legittimità costituzionale della "clausola generale" di cui all'art. 2043 c.c., ha richiamato il "diritto vivente", secondo il quale una responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione sussiste ogni qualvolta sia comprovatamente dimostrato che "l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico"; ha chiarito che "la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo"; ha, quindi, rilevato che "il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere:
venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c."; ha ulteriormente specificato che, "in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità", ed il relativo accertamento va svolto dal giudice del merito, che "ha il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità, nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, alla stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dell'art. 2043 c.c.". Deve riconoscersi che a siffatto esame non mostra di aver adempiuto la sentenza impugnata, che si è limitata, in sostanza, a conclusivamente rilevare che "se la CA e la PA fossero stati quanto meno isolati dalla strada, mediante un guard-rail..., non si sarebbero determinati, con un alto grado di probabilità vicino alla certezza, gli impatti con la CA e con il canale...", ma non ha affatto chiarito se quella circostanza avesse o meno determinato una situazione di insidia, o di trabocchetto, non rilevabile, in quanto tale, dal conducente dell'autovettura, ove avesse adottato "la normale diligenza che si richiede a chi conduce un veicolo e più in generale a chi usi una strada pubblica" (Cass., Sez. 4^ n. 12826/2000, cit.), in un contesto in cui pure si assume che la perdita di controllo dell'auto fosse "dovuta probabilmente ad un colpo di sonno...", e la sentenza di primo grado richiama che il tratto autostradale da cui fuoriuscì il veicolo era "un tratto rettilineo, immediatamente precedente l'ampia curva protetta dal guard-rail, la cui fascia iniziale veniva travolta dall'auto del GI" (ivi, pag. 2), e quella di secondo grado rileva che "la Toyota, a seguito del primo urto contro il cordolo di cemento che costeggia l'autostrada, è fuoriuscita dalla sede stradale a 50 mt. prima del massimo sviluppo della curva, dopo aver sfiorato e solo danneggiato (non divelto) la parte iniziale del guard rail..." (ivi, pag. 5).
3.6 La sentenza impugnata va, dunque, annullata, quanto alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla affermazione della responsabilità e alla condanna alla pena di legge. Annulla inoltre la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, al quale rimette anche per il regolamento delle spese tra le parti in questo grado. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005