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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 26.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°13453/2024
VERTENTE TRA
, c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , nata a C.F._2 Persona_1
Celano il 10.12.1927 deceduta il 16.8.2022, rappresentate e difese congiuntamente dall' Avv.
Paolo Palma che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Angelico n.70;
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Flaminia Chizzola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29; - RESISTENTE –
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, ritualmente notificato, le istanti in epigrafe indicate, premesso che in sede di omologa del 5.10.2023, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in capo alla de cuius la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 da marzo 2022 sino al decesso e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio del modello AP23 in data
2.11.2023 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., convenivano in giudizio l' lamentando che non era stato loro liquidato il dovuto per il riconosciuto CP_1
beneficio a favore della de cuius e chiedevano la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso posto che parte ricorrente CP_1 non ha provveduto alla presentazione della domanda di “liquidaizone dei ratei maturati non riscossi” della prestazione del de cuius, o, in subordine, rinviare in attesa Persona_1 dell'inoltro.
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Occorre in primis rilevare come la morte della de cuius, la quale ha preceduto l'instaurazione del giudizio per ATP intentato dall'erede legittimi le eredi istanti alla Parte_3
richiesta del maturato sino al decesso della dante causa.
Nel merito, risultano provati agli atti la sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa del marzo 2022 (vedi decreto di omologa) il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato (vedi autocertificazione depositata), la qualità di uniche eredi delle istanti, la notifica del provvedimento che ha definito il giudizio per ATP all' nonché prova dell'invio del CP_1
modello Ap23 per via telematica (pec) in data 2.11.2023.
Ha sostenuto la difesa dell' in comparsa che la trasmissione del modello AP23, pur CP_1
inviato telematicamente, non sarebbe avvenuto nelle forme richieste. Chiesti chiarimenti in merito alla normativa che disciplinasse la procedura di invio del modello AP23 la difesa dell' non ha fornito elementi a suffragio dell'eccezione sollevata in comparsa. CP_1
Accertato il diritto alla provvidenza, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di CP_1
aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione nel novembre 2023 dei modelli AP23. Ne consegue la condanna dell' al versamento in favore delle istanti di quanto maturato CP_1 dalla de cuius dall'1.4.2021 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa da parte della de cuius) sino al decesso in data
16.8.2022.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1
compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dal 1.4.2021 Persona_1 sino al 12.2.2022 e, per l'effetto, condanna l' al versamento alle eredi istanti dei ratei CP_1 maturati dell'indicata prestazione, oltre interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 26.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 26.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°13453/2024
VERTENTE TRA
, c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , nata a C.F._2 Persona_1
Celano il 10.12.1927 deceduta il 16.8.2022, rappresentate e difese congiuntamente dall' Avv.
Paolo Palma che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Angelico n.70;
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Flaminia Chizzola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29; - RESISTENTE –
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, ritualmente notificato, le istanti in epigrafe indicate, premesso che in sede di omologa del 5.10.2023, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in capo alla de cuius la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 da marzo 2022 sino al decesso e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio del modello AP23 in data
2.11.2023 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., convenivano in giudizio l' lamentando che non era stato loro liquidato il dovuto per il riconosciuto CP_1
beneficio a favore della de cuius e chiedevano la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso posto che parte ricorrente CP_1 non ha provveduto alla presentazione della domanda di “liquidaizone dei ratei maturati non riscossi” della prestazione del de cuius, o, in subordine, rinviare in attesa Persona_1 dell'inoltro.
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Occorre in primis rilevare come la morte della de cuius, la quale ha preceduto l'instaurazione del giudizio per ATP intentato dall'erede legittimi le eredi istanti alla Parte_3
richiesta del maturato sino al decesso della dante causa.
Nel merito, risultano provati agli atti la sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa del marzo 2022 (vedi decreto di omologa) il non ricovero in strutture a lunga degenza con retta a carico dello Stato (vedi autocertificazione depositata), la qualità di uniche eredi delle istanti, la notifica del provvedimento che ha definito il giudizio per ATP all' nonché prova dell'invio del CP_1
modello Ap23 per via telematica (pec) in data 2.11.2023.
Ha sostenuto la difesa dell' in comparsa che la trasmissione del modello AP23, pur CP_1
inviato telematicamente, non sarebbe avvenuto nelle forme richieste. Chiesti chiarimenti in merito alla normativa che disciplinasse la procedura di invio del modello AP23 la difesa dell' non ha fornito elementi a suffragio dell'eccezione sollevata in comparsa. CP_1
Accertato il diritto alla provvidenza, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di CP_1
aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione nel novembre 2023 dei modelli AP23. Ne consegue la condanna dell' al versamento in favore delle istanti di quanto maturato CP_1 dalla de cuius dall'1.4.2021 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa da parte della de cuius) sino al decesso in data
16.8.2022.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1
compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 dal 1.4.2021 Persona_1 sino al 12.2.2022 e, per l'effetto, condanna l' al versamento alle eredi istanti dei ratei CP_1 maturati dell'indicata prestazione, oltre interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 26.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari