CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 536/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellomo, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 14, è elettivamente domiciliata APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 proprio studio legale in Formia (LT), alla via Vitruvio n. 55 APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
NON COSTITUITA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 677/2023, depositata il 4.10.2023
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2022 innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, difendendosi in proprio, proponeva opposizione avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 0572021003933343900, notificatale dall' Controparte_3 il 7.11.2022 e avente ad oggetto la somma di euro 6.509,36 vantata dalla
[...]
a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa per l'anno 2009. La Parte_1 ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione di detta pretesa per essere trascorsi più di cinque anni da quando la stessa avrebbe potuto essere fatta valere;
sulla scorta di ciò chiedeva: - «- Nel merito, (…) l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720210039333439000 essendo la stessa nulla ed inefficace per i motivi tutti dedotti;
- In subordine, l'eventuale massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare», con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , contestando Parte_1
l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la mancata prescrizione del credito.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 677/2023, il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, così statuiva: «Dichiara che il credito di cui alla cartella di pagamento n. 057
2021 0039333439000 è prescritto», con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1
con un unico, articolato motivo.
[...]
Nell'atto di gravame rilevava, in particolare, la appellante che il termine prescrizionale Pt_1 operante nel caso de quo – contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale – era non già quinquennale, bensì decennale. Ebbene, avendo la omesso di comunicare il proprio reddito professionale CP_1
e il volume di affari entro il termine previsto dal Regolamento, tale termine era iniziato a decorrere soltanto il 30.9.2016, data in cui, in virtù di un controllo incrociato svolto con l'Anagrafe Tributaria, era stata acquisita la situazione reddituale ed economica relativa all'anno 2009. Peraltro – come del resto accertato dal giudice di prime cure – il decorso della prescrizione era comunque stato interrotto il 31.7.2020, data in cui la ha fatto pervenire alla atto di formale messa in Parte_1 CP_1 mora.
Chiedeva, quindi: «Accertata che alla data della notifica dell'atto impugnato non risulta decorsa la prescrizione decennale, confermare la regolarità della cartella esattoriale n. 057 2021
2 00393334390 e per l'effetto rigettare il ricorso in opposizione a cartella esattoriale avanzato in primo grado perché infondato in fatto e diritto», con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo Controparte_1 sull'applicabilità al caso in esame del termine prescrizionale quinquennale. Deduceva, altresì,
l'appellata che il dies a quo della prescrizione doveva essere ancorato non alla data in cui l'odierna appellante aveva svolto i suddetti controlli incrociati, ma – così come ritenuto dal primo giudice - nel
2010, “entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Non si costituiva in giudizio l' , cui il ricorso in appello era stato Controparte_2 notificato a titolo di denuntiatio litis.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è fondato.
2.1. Giova, preliminarmente, dare atto che oggetto di causa è soltanto l'asserita prescrizione del credito contributivo vantato dalla riguardante le eccedenze rispetto ai minimi, oltre agli Pt_1 accessori correlati;
nessuna contestazione è stata svolta, infatti, dall'odierna appellata in merito alla sussistenza dei presupposti da cui è sorta della pretesa.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 576 del 1980, «La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni».
Tale disposizione è stata, nel tempo, oggetto di plurimi interventi riformatori.
Il legislatore aveva, in un primo momento, ridotto il termine prescrizionale delle contribuzioni previdenziali e assistenziali da dieci a cinque anni, con una novella – quella contenuta all'art. 3 della legge n. 335 del 1995 – che, sin da subito, era stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile anche alle pretese contributive vantate dalla sull'assunto che essa avesse Parte_1 implicitamente abrogato il comma 1 del citato art. 19.
Successivamente, con l'art. 66 della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio
2013), il legislatore ha provveduto a reintrodurre, limitatamente ai crediti contributivi della
[...]
il termine decennale di prescrizione, prevedendo espressamente che «La disciplina in Pt_1 materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ». Parte_1
Orbene, al fine di stabilire se, nel caso di specie, operi il termine di prescrizione quinquennale ovvero quello decennale, occorre accertare se al credito vantato dalla sia o meno Parte_1 applicabile la disciplina dettata dal legislatore del '95.
3 Giova all'uopo richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6729 del 2013, riferendosi al termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art. 66 della legge n. 247 del 2012 in materia di contributi previdenziali dovuti alla , ha sancito che esso debba trovare applicazione «per il futuro, nonché (per Parte_1 le) prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente», con ciò statuendo che ogni fattispecie non ancora esaurita al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sfuggirà al termine prescrizionale quinquennale per soggiacere a quello – ben più favorevole per l'ente – di dieci anni.
Tale principio trova indiretta conferma nella sentenza n. 18953 del 2014, con cui la Corte, occupandosi della prescrizione di una pretesa contributiva relativa all'annualità 1990, ha precisato che, nel caso esaminato, fosse inapplicabile quanto disposto dalla legge 247 del 2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, «non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi» sulla base della disciplina previgente, con ciò implicitamente ribadendo quanto affermato appena un anno prima.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che al 2 febbraio 2013 – data di entrata in vigore della legge 247 del 2012 –, per il credito di cui trattasi (relativo all'anno 2009) non era ancora decorso il termine quinquennale. Di talché ad esso deve ritenersi applicabile il disposto del summenzionato art. 66, con la conseguenza che la pretesa della è destinata a prescriversi in dieci anni. Pt_1
2.2. Tanto chiarito, deve aggiungersi che il dies a quo della prescrizione è stato erroneamente ancorato dal giudice di primo grado alla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere corrisposti.
Deve osservarsi che il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980 stabilisce che, «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23».
A sua volta, il richiamato art. 17, al primo comma, afferma che «Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo
d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno».
Alla luce del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 17, comma, emerge chiaramente come il termine di prescrizione decorra non dalla data della scadenza dei contributi, ma da quella della comunicazione alla dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e del volume di affari Pt_1 dichiarato ai fini dell'IVA.
4 È opportuno precisare, tuttavia, che in tanto il termine di prescrizione può decorrere in quanto detta comunicazione vi sia stata.
Tale conclusione è stata, di recente, ribadita da Cass., Sez. Lav., sent. n. 35873 del 2021, la quale, occupandosi proprio di un caso di mancata comunicazione, ha avuto modo di chiarire che tale omissione «impatta sulla corretta applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, il quale sancisce che, se la dichiarazione è difforme al vero, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla Cassa SE (Cass. n. 27218 del 2018); il criterio costituisce un adattamento alla categoria dei liberi professionisti, della regola generale prevista per i rapporti di lavoro subordinati, per i quali vige il principio generale di automaticità delle prestazioni previdenziali;
tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito
a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, per Parte_1
l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che “La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione Parte_1 medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.”(Cass. n. 6259 del 2011)».
Come già affermato da Cass., Sez. Lav., sent. 9113 del 2007 (v., in senso conforme, Cass.,
Sez. Lav., sent. nn. 6729, 18730 e 26411 del 2013 e 18953 del 2014), la disciplina tratteggiata dalla legge n. 576 del 1980 «contiene la chiara distinzione tra “comunicazione omessa” e “comunicazione non conforme al vero”, e consente quindi di riferire solo alla prima, avuto riguardo alla disposizione dell'art. 19 sopra richiamata, l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale».
Orbene, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'odierna appellata non ha provveduto a trasmettere alla la dichiarazione dovuta ai sensi dell'art. 19. Pt_1
È appena il caso di precisare che non vale a dimostrare l'avvenuta comunicazione del cd.
“modello 5” la foto allegata dalla nel grado precedente (v. allegato “estratto archivi CP_1 [...]
depositato il 28.9.2023) – dalla quale, secondo l'odierna appellata., si evincerebbe che le Pt_1
5 uniche dichiarazioni mancanti sono quelle relative agli anni 2003 (mod. 5 del 2024) e 2006 (mod. 5 del 2007) –, atteso che dal contenuto di siffatto documento non si comprende né chi sia il titolare della posizione contributiva rappresentata (non vi è indicazione alcuna che trattasi di situazione riferibile alla , né la data in cui esso è stato formato (ben potendo la foto essere stata scattata CP_1 nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009).
Si tratta, dunque, di documento del tutto inidoneo a comprovare la trasmissione alla Pt_1 della comunicazione rilevante ai fini in esame.
Ciò posto, giova aggiungere che, come chiarito dalla S.C. (cfr. sent. n. 14135 del 2019),
«l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso»
Ebbene, come osservato, l'odierna appellata non ha provveduto, nel caso di specie, ad adempiere tale onere probatorio.
Deve, dunque, ritenersi che la prescrizione sia iniziata a decorrere soltanto in data 30 settembre 2016, quando la tramite i controlli effettuati in maniera incrociata con l'Anagrafe Pt_1 tributaria, ha appreso i dati relativi alla posizione reddituale della relativa all'anno 2009. CP_1
2.3. Giova, comunque, evidenziare che, se anche la prescrizione fosse iniziata a maturare alla data entro la quale, ai sensi dei richiamati artt. 19, comma 2, e 17, comma 1, la professionista avrebbe dovuto trasmettere la dichiarazione alla (ovvero il 30.9.2010), il termine decennale non sarebbe Pt_1 ugualmente spirato.
E invero, come emerge dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla (v. Pt_1 allegato n. 7 relativo alla memoria di costituzione in primo grado), essa ha provveduto a interrompere la prescrizione decennale, con valido atto di messa in mora, ricevuto dall'odierna appellata in data 31 luglio 2020.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di nei Controparte_1 confronti della e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al Pt_1 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Quanto all' , le spese di primo grado possono essere compensate (così Controparte_2 confermandosi la decisione del primo giudice sul punto) in considerazione dell'estraneità dell' CP_4 alle questioni concernenti la prescrizione della pretesa;
nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'agente per la riscossione, cui l'appello è stato notificato a titolo di mera denuntiatio litis.
6
P.Q.M.
in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede:
- rigetta le domande formulate da con l'originario ricorso;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.900,00 e quanto al secondo grado in euro 2.000,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese del primo grado nei confronti dell' ; Controparte_2
- nulla per le spese del grado nei confronti dell' . Controparte_2
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Magistrato Persona_1 ordinario in tirocinio.
7
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 536/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellomo, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 14, è elettivamente domiciliata APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 proprio studio legale in Formia (LT), alla via Vitruvio n. 55 APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
NON COSTITUITA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 677/2023, depositata il 4.10.2023
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2022 innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, difendendosi in proprio, proponeva opposizione avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 0572021003933343900, notificatale dall' Controparte_3 il 7.11.2022 e avente ad oggetto la somma di euro 6.509,36 vantata dalla
[...]
a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa per l'anno 2009. La Parte_1 ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione di detta pretesa per essere trascorsi più di cinque anni da quando la stessa avrebbe potuto essere fatta valere;
sulla scorta di ciò chiedeva: - «- Nel merito, (…) l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720210039333439000 essendo la stessa nulla ed inefficace per i motivi tutti dedotti;
- In subordine, l'eventuale massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare», con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , contestando Parte_1
l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la mancata prescrizione del credito.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 677/2023, il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, così statuiva: «Dichiara che il credito di cui alla cartella di pagamento n. 057
2021 0039333439000 è prescritto», con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1
con un unico, articolato motivo.
[...]
Nell'atto di gravame rilevava, in particolare, la appellante che il termine prescrizionale Pt_1 operante nel caso de quo – contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale – era non già quinquennale, bensì decennale. Ebbene, avendo la omesso di comunicare il proprio reddito professionale CP_1
e il volume di affari entro il termine previsto dal Regolamento, tale termine era iniziato a decorrere soltanto il 30.9.2016, data in cui, in virtù di un controllo incrociato svolto con l'Anagrafe Tributaria, era stata acquisita la situazione reddituale ed economica relativa all'anno 2009. Peraltro – come del resto accertato dal giudice di prime cure – il decorso della prescrizione era comunque stato interrotto il 31.7.2020, data in cui la ha fatto pervenire alla atto di formale messa in Parte_1 CP_1 mora.
Chiedeva, quindi: «Accertata che alla data della notifica dell'atto impugnato non risulta decorsa la prescrizione decennale, confermare la regolarità della cartella esattoriale n. 057 2021
2 00393334390 e per l'effetto rigettare il ricorso in opposizione a cartella esattoriale avanzato in primo grado perché infondato in fatto e diritto», con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo Controparte_1 sull'applicabilità al caso in esame del termine prescrizionale quinquennale. Deduceva, altresì,
l'appellata che il dies a quo della prescrizione doveva essere ancorato non alla data in cui l'odierna appellante aveva svolto i suddetti controlli incrociati, ma – così come ritenuto dal primo giudice - nel
2010, “entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Non si costituiva in giudizio l' , cui il ricorso in appello era stato Controparte_2 notificato a titolo di denuntiatio litis.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è fondato.
2.1. Giova, preliminarmente, dare atto che oggetto di causa è soltanto l'asserita prescrizione del credito contributivo vantato dalla riguardante le eccedenze rispetto ai minimi, oltre agli Pt_1 accessori correlati;
nessuna contestazione è stata svolta, infatti, dall'odierna appellata in merito alla sussistenza dei presupposti da cui è sorta della pretesa.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 576 del 1980, «La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni».
Tale disposizione è stata, nel tempo, oggetto di plurimi interventi riformatori.
Il legislatore aveva, in un primo momento, ridotto il termine prescrizionale delle contribuzioni previdenziali e assistenziali da dieci a cinque anni, con una novella – quella contenuta all'art. 3 della legge n. 335 del 1995 – che, sin da subito, era stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile anche alle pretese contributive vantate dalla sull'assunto che essa avesse Parte_1 implicitamente abrogato il comma 1 del citato art. 19.
Successivamente, con l'art. 66 della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio
2013), il legislatore ha provveduto a reintrodurre, limitatamente ai crediti contributivi della
[...]
il termine decennale di prescrizione, prevedendo espressamente che «La disciplina in Pt_1 materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ». Parte_1
Orbene, al fine di stabilire se, nel caso di specie, operi il termine di prescrizione quinquennale ovvero quello decennale, occorre accertare se al credito vantato dalla sia o meno Parte_1 applicabile la disciplina dettata dal legislatore del '95.
3 Giova all'uopo richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6729 del 2013, riferendosi al termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art. 66 della legge n. 247 del 2012 in materia di contributi previdenziali dovuti alla , ha sancito che esso debba trovare applicazione «per il futuro, nonché (per Parte_1 le) prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente», con ciò statuendo che ogni fattispecie non ancora esaurita al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sfuggirà al termine prescrizionale quinquennale per soggiacere a quello – ben più favorevole per l'ente – di dieci anni.
Tale principio trova indiretta conferma nella sentenza n. 18953 del 2014, con cui la Corte, occupandosi della prescrizione di una pretesa contributiva relativa all'annualità 1990, ha precisato che, nel caso esaminato, fosse inapplicabile quanto disposto dalla legge 247 del 2012 all'art. 66, in vigore dal 2/02/2013, «non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi» sulla base della disciplina previgente, con ciò implicitamente ribadendo quanto affermato appena un anno prima.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che al 2 febbraio 2013 – data di entrata in vigore della legge 247 del 2012 –, per il credito di cui trattasi (relativo all'anno 2009) non era ancora decorso il termine quinquennale. Di talché ad esso deve ritenersi applicabile il disposto del summenzionato art. 66, con la conseguenza che la pretesa della è destinata a prescriversi in dieci anni. Pt_1
2.2. Tanto chiarito, deve aggiungersi che il dies a quo della prescrizione è stato erroneamente ancorato dal giudice di primo grado alla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere corrisposti.
Deve osservarsi che il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980 stabilisce che, «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23».
A sua volta, il richiamato art. 17, al primo comma, afferma che «Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo
d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno».
Alla luce del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 17, comma, emerge chiaramente come il termine di prescrizione decorra non dalla data della scadenza dei contributi, ma da quella della comunicazione alla dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e del volume di affari Pt_1 dichiarato ai fini dell'IVA.
4 È opportuno precisare, tuttavia, che in tanto il termine di prescrizione può decorrere in quanto detta comunicazione vi sia stata.
Tale conclusione è stata, di recente, ribadita da Cass., Sez. Lav., sent. n. 35873 del 2021, la quale, occupandosi proprio di un caso di mancata comunicazione, ha avuto modo di chiarire che tale omissione «impatta sulla corretta applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, il quale sancisce che, se la dichiarazione è difforme al vero, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla Cassa SE (Cass. n. 27218 del 2018); il criterio costituisce un adattamento alla categoria dei liberi professionisti, della regola generale prevista per i rapporti di lavoro subordinati, per i quali vige il principio generale di automaticità delle prestazioni previdenziali;
tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito
a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, per Parte_1
l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che “La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione Parte_1 medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.”(Cass. n. 6259 del 2011)».
Come già affermato da Cass., Sez. Lav., sent. 9113 del 2007 (v., in senso conforme, Cass.,
Sez. Lav., sent. nn. 6729, 18730 e 26411 del 2013 e 18953 del 2014), la disciplina tratteggiata dalla legge n. 576 del 1980 «contiene la chiara distinzione tra “comunicazione omessa” e “comunicazione non conforme al vero”, e consente quindi di riferire solo alla prima, avuto riguardo alla disposizione dell'art. 19 sopra richiamata, l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale».
Orbene, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'odierna appellata non ha provveduto a trasmettere alla la dichiarazione dovuta ai sensi dell'art. 19. Pt_1
È appena il caso di precisare che non vale a dimostrare l'avvenuta comunicazione del cd.
“modello 5” la foto allegata dalla nel grado precedente (v. allegato “estratto archivi CP_1 [...]
depositato il 28.9.2023) – dalla quale, secondo l'odierna appellata., si evincerebbe che le Pt_1
5 uniche dichiarazioni mancanti sono quelle relative agli anni 2003 (mod. 5 del 2024) e 2006 (mod. 5 del 2007) –, atteso che dal contenuto di siffatto documento non si comprende né chi sia il titolare della posizione contributiva rappresentata (non vi è indicazione alcuna che trattasi di situazione riferibile alla , né la data in cui esso è stato formato (ben potendo la foto essere stata scattata CP_1 nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009).
Si tratta, dunque, di documento del tutto inidoneo a comprovare la trasmissione alla Pt_1 della comunicazione rilevante ai fini in esame.
Ciò posto, giova aggiungere che, come chiarito dalla S.C. (cfr. sent. n. 14135 del 2019),
«l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso»
Ebbene, come osservato, l'odierna appellata non ha provveduto, nel caso di specie, ad adempiere tale onere probatorio.
Deve, dunque, ritenersi che la prescrizione sia iniziata a decorrere soltanto in data 30 settembre 2016, quando la tramite i controlli effettuati in maniera incrociata con l'Anagrafe Pt_1 tributaria, ha appreso i dati relativi alla posizione reddituale della relativa all'anno 2009. CP_1
2.3. Giova, comunque, evidenziare che, se anche la prescrizione fosse iniziata a maturare alla data entro la quale, ai sensi dei richiamati artt. 19, comma 2, e 17, comma 1, la professionista avrebbe dovuto trasmettere la dichiarazione alla (ovvero il 30.9.2010), il termine decennale non sarebbe Pt_1 ugualmente spirato.
E invero, come emerge dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla (v. Pt_1 allegato n. 7 relativo alla memoria di costituzione in primo grado), essa ha provveduto a interrompere la prescrizione decennale, con valido atto di messa in mora, ricevuto dall'odierna appellata in data 31 luglio 2020.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di nei Controparte_1 confronti della e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al Pt_1 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Quanto all' , le spese di primo grado possono essere compensate (così Controparte_2 confermandosi la decisione del primo giudice sul punto) in considerazione dell'estraneità dell' CP_4 alle questioni concernenti la prescrizione della pretesa;
nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'agente per la riscossione, cui l'appello è stato notificato a titolo di mera denuntiatio litis.
6
P.Q.M.
in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede:
- rigetta le domande formulate da con l'originario ricorso;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.900,00 e quanto al secondo grado in euro 2.000,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese del primo grado nei confronti dell' ; Controparte_2
- nulla per le spese del grado nei confronti dell' . Controparte_2
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Magistrato Persona_1 ordinario in tirocinio.
7