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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
104 \
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Opposizione precetto
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
, nata a [...], Il 20.4.1978, residente in [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Daniela
Pavone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Vittorio Amedeo II n. 11,
- Parte appellante - contro
, cod. fisc. , residente in [...], rappresentata e difesa in froza CP_1 C.F._2
di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello dall'avv. Barbara Del Medico presso il cui studio in Settimo Torinese Via Chiomo n. 10 è elettivamente domiciliata,
- Parte appellata -
Udienza Collegiale di p.c. del 5.11.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere. In via preliminare: respingere l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata, poiché pretestuosa e palesemente infondata e comunque per i motivi già dedotti con note scritte sostitutive dell'udienza 21.12.2021.
1 Nel merito In via principale accogliere l'appello per i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, in riforma della sentenza n. 3272/2021 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice dr.ssa Giusta, nel giudizio recante R.G. 14561/2020, depositata in cancelleria in data 28.06.2021, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra ad agire esecutivamente nei confronti della IG.ra ; CP_1 Pt_1
dichiarare la carenza di un diritto di credito in capo alla IG.ra poiché non vi è la prova che CP_1
le spese di rifacimento del terrazzo nonché quelle per l'acquisto del materiale siano state effettivamente anticipate dalla IG.ra accertare l'infondatezza della domanda posta a fondamento del CP_1
presunto credito vantato dalla IG.ra e per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le CP_1
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione di appello;
disattendere, altresì, tutte le altre eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinanzi a questa
Corte per i motivi tutti meglio esposti nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 21.12.2021 conseguentemente condannare la IG.ra alla restituzione in favore della IG.ra CP_1 Pt_1
dell'importo percepito di € 5.296,80 (di cui € 3.357,28 per spese di precetto ed € 1.939,52 per
[...]
spese legali liquidate in sentenza), oltre agli interessi legali dalla data della ricezione (12.07.2021) al saldo effettivo, oltre € 200,00 per tassa di registro (doc. n. 5) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni ivi esposte nonché
l'ammissione delle produzioni documentali n. 3-4-5 perché successive alla sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
per assoluta genericità delle motivazioni e comunque per non avere una ragionevole probabilità
[...]
di essere accolto. In via principale e nel merito respingere la domanda di parte appellante, per manifesta infondatezza del gravame proposto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Condannare la IG.ra a corrispondere alla IG.ra una somma Pt_1 CP_1
da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva domandato al Tribunale di Parte_1
Torino che fosse dichiarata la nullità del precetto notificatole il 10.8.2020 ad iniziativa di CP_1
in quanto l'atto era privo dei requisiti richiesti dall'art. 480, 2° comma, cpc e non era fondato su idoneo
2 titolo esecutivo;
aveva chiesto inoltre che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva della IGnora ad agire esecutivamente nei confronti della IGnora;
aveva CP_1 Parte_1
domandato che il Tribunale dichiarasse l'inesistenza del diritto di credito in capo alla IGnora CP_1
aveva infine chiesto che l'opposta fosse condannata alla rifusione delle spese del giudizio. Ad
[...]
istruzione aveva dedotto prove orali e prodotto documentazione.
In fatto aveva ricostruito la vicenda contenziosa chiarendo che unitamente al fratello CP_1
ed alla madre , avevano chiesto un accertamento tecnico preventivo ex Parte_2 Controparte_2
art. 696 bis cpc al fine di far accertare di aver subito ingenti danni (quantificati in € 10.297,00), a causa di infiltrazioni d'acqua dal soffitto del locale di loro proprietà e provenienti dalla terrazza soprastante di proprietà di . La CTU era stata espletata. Parte_1
La IGnora aveva chiamato in causa la compagnia Creditras Ass.ni con la quale aveva stipulato Pt_1
apposita polizza ma la compagnia, costituendosi in giudizio, aveva contestato la operatività della copertura per le ipotesi di danno dedotte.
In data 2.10.2015 tutte le parti in causa avevano conciliato la controversia (la compagnia assicuratrice assumendo l'obbligo di manlevare la IGnora in merito al pagamento di € 3.000 quantificata Pt_1
come entità del danno patito) ed in particolare , , e CP_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_1
avevano concordato di far eseguire alla Impresa Individuale gli interventi che
[...] Parte_2
avevano individuato in: “demolizione della pavimentazione esistente con trasporto alla Pubblica discarica dei materiali di risulta;
creazione di un nuovo massetto per l'incollaggio delle piastrelle;
posa della rete metallica;
raccordo di tutti gli angoli perimetrali con la bandella denominata DI KE DI
ER 270 e 90 gradi;
posa della guaina UT RA incollata sopra il massetto;
fornitura e posa delle piastrelle e dello zoccolino a mezzo adesivi e relativa stuccatura;
fornitura e posa dei terminali ad “elle” lungo tutto il perimetro esterno del terrazzo;
creazione di giunti di dilatazione sul pavimento;
modifica di tutti i piantoni della ringhiera con relativo aggancio perimetrale sul frontalino.”
Avevano anche quantificato in € 16.500,00 oltre IVA il corrispettivo di detti lavori, concordando di suddividerne i costi in base al disposto di cui all'art. 1126 CC. Il titolare dell'impresa aveva sottoscritto
(anche) per accettazione e le parti avevano fissato al 31.12.2015 il termine per l'esecuzione degli interventi che però, sempre in base all'esposizione della IGnora , non erano stati avviati prima Pt_1
del 2018 (mese di agosto, ma con interruzione nel mese di settembre dello stesso anno, ripresa, a seguito di solleciti della , a settembre 2019, con nuova interruzione allorquando quest'ultima Pt_1
3 aveva constatato che non erano stati utilizzati i materiali indicati nel verbale di conciliazione ed il cantiere era stato abbandonato senza approntare alcuna misura di sicurezza).
In data 10.8.2020 era stato notificato da a l'atto di precetto con CP_1 Parte_1
intimazione del pagamento della somma di € 3.357,28 “... in virtù del predetto verbale di conciliazione
...”.
aveva lamentato la mancanza di indicazione della data di notifica del verbale di Parte_1
conciliazione ed aveva altresì affermato di non aver mai ricevuto notifica con formula di esso cosicchè, aveva concluso, l'atto di precetto opposto non era stato preceduto da notifica del titolo esecutivo.
Inoltre, aveva dedotto , le era stato intimato il pagamento di una quota pari ad un terzo di una Pt_1
sommatoria di fatture e scontrini che, o non erano riconducibili alla precettante ( ) o non CP_1
erano riferibili a materiali inerenti ai lavori di rifacimento del terrazzo (e di cui al verbale di conciliazione)
o, infine, non si collegavano a fatture quietanzate.
Da tutto ciò aveva dedotto la carenza di legittimazione di ad agire esecutivamente nei suoi CP_1
confronti.
Nel merito della vicenda che trovava fondamento nel verbale di conciliazione, aveva Parte_1
rilevato come tutto quanto previsto non si fosse ancora realizzato.
2. Si era costituita nel giudizio l'opposta, , ed aveva introdotto nuovi ed ulteriori elementi CP_1
in fatto, tutti riconducibili al contenzioso in essere per l'esecuzione dei lavori di cui al verbale di conciliazione 2.10.2015.
In particolare, aveva chiarito che la “... non consentiva la terminazione dei lavori ...” e per tale Pt_1
motivo era stata intrapresa apposita azione esecutiva avente ad oggetto gli obblighi di fare nascenti dall'impegno assunto con la sottoscrizione del detto verbale. Anche detta azione era stata opposta e pendeva giudizio dinanzi ad altro giudice del Tribunale di Torino. Veniva anche data informativa di altro contenzioso (RGE 4498/2020 Tribunale di Torino: opposizione a pignoramento presso terzi avviato da contro , sulla scorta del medesimo atto di precetto notificato il 10.8.2020). CP_1 Parte_1
In relazione ai singoli motivi di opposizione, aveva richiamato il principio in base al quale CP_1
“... l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, quando l'eIGenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso indicazioni o altri elementi contenuti nel precetto stesso ed idonei a far emergere senza incertezze l'atto in forza del quale si intende procedere esecutivamente ...” ed anche, che nel caso in
4 esame, il titolo esecutivo era stato notificato il 4.8.2020 unitamente all'atto di precetto per obblighi di fare (atto ritirato a mani della ). Pt_1
In relazione alle contestazioni sulla inesistenza del titolo esecutivo e sulla circostanza che l'atto di precetto si fondasse su titoli (fatture e scontrini non riferibili a ) parte opposta aveva CP_1
dedotto e confermato che il titolo esecutivo era appunto il verbale di conciliazione ed aveva giustificato i singoli documenti allegati come tutti riferibili all'esecuzione dei lavori descritti nel più volte richiamato verbale di conciliazione ed aveva affermato che tutte le spese per il rifacimento del terrazzo di proprietà della erano state fin lì sostenute dalla n via esclusiva. Pt_1 CP_1
3.La causa istruita solo documentalmente, è stata decisa con la sentenza n. 3272/2021 pubblicata il
28.6.2021 con la quale il Tribunale di Torino, accertato in concreto che la nullità del precetto era stata sanata (“... gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire;
sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto e, se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo ...”) ha ritenuto verosimilmente conosciuto dalla debitrice il titolo esecutivo azionato per esserle stato notificato il 4.8.2020 con l'atto di precetto per obblighi di fare.
Nel merito della contestazione e precisamente in relazione ai singoli documenti indicati, il primo giudice ha concluso che l'inerenza di essi all'accordo contenuto nel verbale di conciliazione era evidente oltre al fatto che la differenza, in meno, rispetto alla somma indicata nel verbale non poteva rappresentare un elemento di negazione della riferibilità dell'azione al titolo azionato (“... i documenti fiscali presentano i requisiti formali e contenutistici idonei a individuare la tipologia e quantità dei materiali acquistati per la realizzazione delle opere di risanamento del terrazzo di proprietà ; tali Pt_1
documenti indicano quale soggetto pagatore ...). CP_1
La disamina del carteggio intercorso fra i legali delle parti ha infine supportato il convincimento del
Tribunale in ordine alla infondatezza dell'opposizione proposta che è stata rigettata con condanna della alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
4. L'appello
La sentenza, notificata a mezzo PEC, è stata impugnata dalla opponente, soccombente, ed è stata censurata sia in relazione alla non corretta, si afferma, disamina della documentazione prodotta (i
5 singoli documenti di spesa non sono idonei a dimostrare né che il pagamento sia avvenuto e che vi abbia provveduto e neppure che la descrizione delle singole operazioni in essi contenute CP_1
sia oggettivamente riconducibile ai lavori di cui al verbale di conciliazione del 2.10.2015).
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe anche errato nell'accertare la tardività delle contestazioni formulate dall'opponente in merito alla non perfetta esecuzione dei lavori avendo, il giudice, male interpretato la circostanza relativa al tempo di posa in opera della pavimentazione (“...: le contestazioni svolte dalla IGnora a mezzo del proprio legale appaiono tempestive ed Parte_1
idonee al raggiungimento del loro scopo perché giunte contestualmente alla scoperta dei vizi e dei difetti dell'opera svolta, ovverosia nel momento in cui sono state posate guaina e piastrelle difformi da quelle concordate...”). Dando atto di aver anche provveduto al pagamento delle spese di lite, ne ha chiesto la condanna alla ripetizione con l'accoglimento del gravame.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
del gravame per la genericità dei suoi contenuti;
ha richiamato i capi sui quali non vi è stata contestazione e che sono coperti dal giudicato (“...la validità dell'atto di precetto notificato ed opposto ed il fatto che il titolo su cui è stata fondata l'esecuzione sia costituito dal verbale di conciliazione del
2.10.2015 e non dagli scontrini fiscali come sostenuto da controparte ...) e chiarito quali risultino ancora gli aspetti in contestazione: “...1) l'inesistenza di un diritto di credito in capo alla IG.ra stante CP_1
l'inidoneità degli scontrini fiscali a fungere da prova di avvenuto pagamento;
2) la tempestiva denuncia dei vizi delle opere di rifacimento da parte della IG.ra ...”. Pt_1
In detto contesto, ha confermato la correttezza del provvedimento impugnato, ha CP_1
prospettato l'inammissibilità della domanda, nuova a suo avviso, volta a far accertare l'effettiva emissione delle fatture e la loro validità ai fini fiscali, ha contraddetto in relazione alla scadenza del termine per la denuncia dei vizi, a prescindere dal tipo di contratto che si voglia individuare (“...tutte le eventuali irregolarità/difformità delle opere – ammesso e non concesso né provato che sussistano – realizzate dal IG. avrebbero dovuto essere fatte valere dalla IGnora nei confronti Parte_2 Pt_1
di quest'ultimo e non nei riguardi della IG.ra ...”) e ha concluso chiedendo che la Corte, con CP_1
il rigetto dell'appello, pronunci anche la condanna ex art. 96 cpc.
5. Con ordinanza depositata il 9.1.2024, la Corte, accertato che fra le parti e per il medesimo titolo esecutivo, pendeva altro contenzioso in appello (RG 1282/2022) aveva disposto il rinvio all'udienza del
30.4.2024 al fine di valutare l'opportunità e/o la necessità di riunire gli appelli.
6 6. Con ordinanza depositata il 14.5.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e, in quella data, è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata da parte appellata, d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, in quanto l'atto di gravame individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto d'impugnazione e le critiche che ad essa sono formulate.
Nel merito, la controversia deve essere valutata alla luce dei rapporti formali instaurati dalle parti e dai successivi accadimenti, come documentati in giudizio.
Nulla quaestio sul fatto che a seguito di danni all'immobile (anche) di , danni conseguenti CP_1
ad infiltrazioni dal terrazzo di proprietà , le parti avessero raggiunto un accordo formalizzato nel Pt_1
verbale del 2.10.2015 con il quale avevano concordato modalità dell'intervento manutentivo e relativi costi, oltre alla loro ripartizione ex art. 1126 CC.
L'esecuzione di questo accordo rappresenta la materia del contendere e l'opposizione proposta da
è sostanzialmente incentrata sulla contestazione che costei rivolge alle richieste di pagamento Pt_1
della quota di sua competenza degli interventi eseguiti sul terrazzo di sua proprietà.
Ritiene la Corte che siano estranei al presente giudizio le denunce di non corretta esecuzione dei lavori che, concordemente affidati alla ditta “ , a detta dovevano essere rivolte. Parte_2
Del tutto irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che la pretesa di la cui intimazione al CP_1
pagamento è contenuta nell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, sia quantitativamente inferiore a quanto indicato nel verbale di conciliazione che, pacificamente, rappresenta il titolo esecutivo azionato.
Neppure sono dirimenti ad avviso della Corte alcune delle deduzioni di parte appellante che parrebbe voler mettere in discussione la legittimazione dell'intimante ad ottenere il rimborso della CP_1
quota delle spese a lei spettante, sul presupposto che i documenti di spesa prodotti, non siano quietanzati e comunque siano privi di ulteriore prova dell'intervenuto saldo (la fattura emessa dalla ditta “ ” per € 2.500,00); parimenti non conferente è la circostanza che i documenti siano Parte_2
emessi in data che non sarebbe compatibile con l'esecuzione dei lavori (la fattura 17.1.2020 è successiva all'esecuzione dei lavori, datati novembre 2019) e che rechino indicazioni sulla destinazione delle merci che è differente rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (la fattura 22.11.2019).
7 Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che, in applicazione del consolidato principio in forza del quale i fatti costitutivi del diritto devono essere provati dal titolare di esso ancorchè costui sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (da ultimo, Cassazione sez. 3^, 10.4.2024 n. 9706), è onere di CP_1
dimostrare che la sua richiesta di pagamento della somma di € 3.357,28 oggetto dell'atto di
[...]
precetto opposto è fondata.
Ora, come si è detto, a supporto della domanda, l'intimante ha allegato il titolo esecutivo (il verbale di conciliazione del 2.10.2015) e documenti che attestano le spese sostenute, tuttavia – osserva la Corte
- alcuni documenti (e, segnatamente, la copia dello scontrino 19.10.2018 di € 230,58 e la copia di uno
“scontrino non fiscale” di € 1.574,09) sono del tutto privi di consistenza probatoria e non sono atti a dimostrare che si tratti di spese sostenute da (lo scontrino 19.10.2018 è intestato a CP_1 Pt_2
mentre quello non fiscale è anonimo e privo di descrizione della prestazione o di qualsiasi altro
[...]
elemento che lo connoti come documento di spesa attribuibile a ). CP_1
Viceversa, non sono condivisibili, per i fini prospettati dall'appellante, gli argomenti in forza dei quali anche le fatture 15.11.2019, 22.11.2019 e 17.1.2020, non sarebbero attinenti all'intimazione di pagamento rivoltale da . CP_1
Intanto deve rilevarsi che le eventuali irregolarità fiscali della fattura 15.11.2019 (assenza di bollo da €
2,00 e presunto regime fiscale dell'emittente che contraddirebbe la genuinità del documento) nulla hanno a che vedere con la prova che deve essere acquisita in questa sede processuale;
la non coincidenza del luogo di destinazione delle merci descritte nella fattura 22.11.2019, oltre ad essere deduzione non corretta (nella parte descrittiva del documento è scritto: “destinazione materiale: strada
Centrocroci 12 Pino Torinese”) è anche del tutto ininfluente ai fini della prova dell'acquisto e, evidentemente, del pagamento;
infine non appare IGnificativa la circostanza che i materiali descritti nella fattura 17.1.2020 potessero essere già stati impiegati nei lavori fin dal precedente mese di novembre 2019 (l'utilizzo di materiali in magazzino ed il successivo ripristino degli stessi non appare ipotesi così distante da una realtà aziendale).
Tanto chiarito - accertato che ha fornito prova di una parte delle spese che ha sostenuto CP_1
in relazione ai lavori concordati con il verbale di conciliazione del 2.10.2015, mentre, per contro, non possono ritenersi riferibili all'appellata le somme portate dallo scontrino fiscale 19.10.2018 (€ 230,58)
e dallo scontrino “non fiscale” anonimo (€ 1.574,09) - l'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e l'importo dovuto da a in esecuzione dell'accordo 2.10.2015, Parte_1 CP_1
8 rideterminato nella minor somma di € 2.567,13, pari ad 1/3 della complessiva somma di € 7.701,40
(fatture del 15.11.2019, 22.11.2019 e 17.1.2020).
Spese di lite
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 9064 del 12.04.2018; sez. 1, ord n. 21139 del
2.10.2020).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi possono essere compensate per 2/3, confermandone la liquidazione complessiva del primo giudice per € 1.620,00.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) della complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria in appello), le stesse si liquidano per il presente grado in complessivi € 1.923,00 di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria oltre € 174,00 per esborsi esenti.
Conseguentemente, parte appellata dovrà rimborsare a parte appellante 1/3 di tali importi e quindi €
537,00 per compensi del primo grado ed € 641,00 per compensi del presente grado, € 58,00 per esborsi esenti, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Importi da compensare con quanto già pagato da parte appellante e precisamente € 5.296,80 come indicato nell'atto introduttivo del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3272/2021 del Tribunale di Torino pubblicata il 28.6.2021 nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza disattesa, CP_1
accoglie parzialmente l'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 3272/2021 Parte_1
del Tribunale di Torino, ridetermina il dovuto da a in € 2.567,13; Parte_1 CP_1
9 dichiara compensate per 2/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna al CP_1
rimborso del residuo terzo in favore di , quota che liquida in € 537,00 per il primo grado Parte_1
ed in € 641,00 per compensi ed € 58,00 per esborsi per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Torino nella Camera di ConIGlio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti
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