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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore avv. CAMPAGNA ANNA, pec
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ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CZMIL JAN, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA, N. 102, 47921 RIMINI presso il difensore avv. CZMIL JAN
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza, svoltasi in presenza, ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del giorno 4.06.2025 ed, in particolare:
- parte attrice come da note conclusive autorizzate depositate in data 23.05.2025, ovvero
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa - accertare il diritto della ricorrente al compenso per le attività dettagliate in narrativa e liquidare, in conformità alla legge ed ai principi richiamati in corso d'atto, il compenso dovuto dalla Sig.ra CP_1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], codice fiscale
, all'Avv. del foro di Forlì, nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Parte_1 con studio in Forlì (FC), Via G. Regnoli, n. 23, codice fiscale , per l'attività CodiceFiscale_4 prestata, liquidazione che si propone in complessivi Euro 60.186,00=, oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA), o nella somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia. e per l'effetto - Condannare per l'effetto la Sig.ra nata a [...] il CP_1 01/05/1969 e ivi residente in [...], codice fiscale C.F._3
, al pagamento della somma che verrà determinata e ritenuta equa e di giustizia a favore
[...] dell'Avv. del foro di Forlì, nata a [...] il [...], con studio in Forlì (FC), Parte_1
pagina 1 di 11 Via G. Regnoli, n. 23, codice fiscale . Con vittoria in ogni caso delle spese di CodiceFiscale_4 lite, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”;
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza disattesa: - disporre il mutamento del rito e dunque la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, in ragione della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies, c. 1., c.p.c., determinata dalla circostanza che i fatti di causa sono controversi e che le istanze istruttorie della resistente (tese a confermare che l'Avv. si è limitata a sottoscrivere gli atti predisposti dall'Avv. Compagni) Pt_1 presuppongono un'istruttoria non sommaria;
- nel merito, in principalità, accertare e dichiarare che la Sig.ra non deve alcun compenso all'Avv. - sempre nel merito, in via di CP_1 Parte_1 estremo subordine, ridurre il compenso chiesto dall'Avv. in ragione di quanto esposto in Pt_1 narrativa, al di sotto dei vigenti parametri ministeriali. Vinte le spese. In via istruttoria: A. si chiede che il Sig. Giudice ordini all'Avv. di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei verbali di Pt_1 tutte le udienze svolte dinanzi alla CTP di Forlì, nei procedimenti aventi R.G. n. 160/2014 e 161/2014, nonché n. 126/2015 e 127/2015 e n. 106/2016 e 107/2016, al fine di confermare che alle udienze ha sempre partecipato l'Avv. AV Compagni quale sostituto dell'Avv. la stessa richiesta di Pt_1 acquisizione documentale viene formulata anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c.; B. si chiede ammettersi prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che è stata CP_1 destinataria di diversi avvisi di accertamento, tutti scaturenti dal PVC stilato dalla G.d.F. il 17.10.2014? 2) Vero che l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla resistente due avvisi di accertamento (per dichiarazione dei redditi infedele e per la mancata compilazione del quadro RW) in relazione a ciascuno dei seguenti anni di imposta: 2004-2005-2006-2007-2008-2009? 3) Vero che per la consequenziale assistenza legale la Sig.ra ha incaricato l'Avv. AV Compagni? 4) Vero CP_1 che l'Avv. Compagni s'è occupato di ogni fase del contenzioso tributario, sia in primo che in secondo grado, sino alla revoca del mandato? 5) Vero che l'Avv. Compagni ha detto alla Sig.ra CP_1 che della pratica si sarebbe occupato sempre e solo lui (studiandola, redigendo gli atti difensivi, partecipando alle udienze) ma lo avrebbe fatto senza comparire e facendo sottoscrivere gli atti e le procure alla collega 6) Vero che la Sig.ra non conosceva l'Avv. Controparte_2 CP_1 e non l'ha mai incontrata? 7) Vero che a fronte delle perplessità sollevate dalla Controparte_2 cliente sul fatto che gli atti sarebbero stati firmati da un avvocato diverso, che non conosceva, l'Avv. Compagni ha risposto alla Sig.ra di non preoccuparsi, che avrebbe pensato a tutto lui e CP_1 si sarebbe interfacciato direttamente con la collega 8) Vero che per tranquillizzare la Sig.ra Pt_1 anche sul lato economico, l'Avv. Compagni preparò e firmò le due dichiarazioni che le si CP_1 mostrano, corrispondenti ai docc. 1 e 2 di parte resistente? 9) Vero che quando l'Avv. Compagni consegnò le dichiarazioni di cui al capitolo precedente alla Sig.ra aggiunse che l'Avv. CP_1 l'aveva già contattata lui e s'era detta d'accordo a figurare come firmataria degli atti dell'Avv. Pt_1 Compagni? 10) Vero che l'Avv. Compagni riferì più volte alla Sig.ra che all'Avv. non CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto pagare nulla, perché la pratica l'avrebbe seguita direttamente e solo lui e si sarebbe regolato direttamente con la collega? 11) Vero che la Sig.ra ha firmato avanti all'Avv. CP_1
Compagni e in presenza soltanto di lui tutte le procure intestate all'Avv. per i contenziosi Pt_1 tributari avanti alla CTP di Forlì relativi agli anni di imposta 2004-2005-2006? 12) Vero che per i due avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2006 tutta l'attività difensiva avanti alla CTP di Forlì è stata svolta dall'Avv. AV Compagni, mentre l'Avv. Visani s'è limitata a firmare gli atti del processo? 13) Vero che quando la Sig.ra chiese all'Avv. Compagni come mai per CP_1 l'impugnazione degli accertamenti relativi al 2006 non aveva preparato la stessa dichiarazione scritta di cui ai docc. 1 e 2, l'Avv. Compagni rispose che ormai non ce n'era più bisogno visto che era “orami chiaro” che valeva quanto fatto in precedenza e che la Sig.ra “doveva fidarsi”? 14) Vero che CP_1 nell'autunno del 2017 tra l'Avv. Compagni e la Sig.ra sono intercorse trattative volte a CP_1 quantificare in maniera forfettaria il compenso spettante al primo per l'assistenza della seconda nel pagina 2 di 11 contenzioso tributario di cui sopra? 15) Vero che suddette trattative sono state effettuate, per conto della Sig.ra dalla sorella e dal Dott. commercialista della CP_1 Parte_2 Persona_1 società Valle del Savio S.r.l.? 16) Vero che all'esito delle ridette trattative l'Avv. Compagni ha accettato di quantificare in € 85.000 il proprio compenso, al netto degli acconti già percepiti? 17) Vero che di questi € 85.000: (a) € 10.000 dovevano essere versati all'Avv. come richiesto CP_3 dall'Avv. Compagni;
(b) € 75.000 dovevano essere versati direttamente all'Avv. Compagni? 18) Vero che il 30.1.2018 l'Avv. Compagni ha percepito dalla società Valle Del Savio S.r.l. un acconto di € 50.000 oltre accessori, che ha poi fatturato alla medesima? 19) Vero che tale acconto di € 50.000 era riferito al contenzioso tributario di ? Si indicano a testi su tutti i capitoli: il Dott. CP_1 Per_1
la Sig.ra la Sig.ra e l'Avv. AV Compagni, salvo
[...] Testimone_1 Testimone_2 altri”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.03.2023 e ritualmente notificato alla controparte, l'avv. (di seguito anche solo professionista e/o difensore) conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito anche solo cliente e/o contribuente) al CP_1 fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle domande così come precisate all'udienza del 4.06.2025. Occorre, infatti, premettere che la presente controversia trae origine da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, segnatamente di rappresentanza, assistenza e difesa legale, asseritamente intercorso tra l'avv. e e per cui il professionista, previo accertamento del Parte_1 CP_1 relativo diritto e previa determinazione nel relativo quantum, domanda la corresponsione del compenso professionale spettante per l'attività difensiva svolta in favore della cliente in relazione ai procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 svolta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e conclusa, previa riunione, in data 18 gennaio 2016, con pronuncia di annullamento dei due avvisi di accertamento contestati ed impugnati da riferibili all'anno di imposta 2006 e recanti una pretesa CP_1 fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a complessivi euro 5.074.486,00. Conseguentemente al giudizio tributario, pienamente favorevole per la contribuente, quest'ultima contestava in via stragiudiziale la pretesa creditoria del difensore, che rivendicava il compenso professionale spettante, asserendo di non aver conferito alcun mandato all'avv. e di aver Parte_1 già regolato in precedenza la posizione economica con il proprio legale di fiducia, avv. AV Compagni, unico sostanziale destinatario del mandato professionale rilasciato. Quanto alla posizione dell'avv. AV Compagni, terzo rispetto al rapporto giuridico di litispendenza intercorrente tra le odierne parti processuali, parte ricorrente sosteneva che, in ogni caso, un eventuale accordo di regolamentazione della prestazione professionale intercorrente tra l'avv. AV Compagni e – comunque da provarsi documentalmente - non possa produrre nei propri confronti CP_1 alcun vincolo obbligatorio, idoneo a caducare il proprio diritto al compenso professionale, per l'attività difensiva svolta in forza delle procure alle liti rilasciate dal cliente, attesa la propria asserita mancata partecipazione al perfezionamento di un siffatto accordo e, dunque, la propria estraneità allo stesso. La richiesta di pagamento inoltrata in via stragiudiziale dal professionista rimaneva inevasa, nonostante i plurimi solleciti effettuati dall'odierna parte ricorrente prima dell'introduzione del presente giudizio. Parte attrice dava atto, altresì, della complessità e della qualità della prestazione professionale, non ancora retribuita, in ragione delle questioni trattate e della mole di documentazione esaminata e, con applicazione delle tariffe forensi, nei valori medi, proponeva un compenso per l'attività difensiva complessivamente prestata pari ad euro 60.186,00, oltre accessori di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, si costituiva
[...] contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
pagina 3 di 11 In particolare, parte convenuta per un verso, contestava in radice la pretesa di CP_1 controparte, sia allegando che tale prestazione intellettuale era stata, de facto, esperita dall'avv. AV Compagni, unico legale sostanzialmente incaricato in forza di procura alle liti, il quale, tuttavia, per ragioni di opportunità e di insindacabile senso etico, aveva ritenuto di dovere operare nell'ombra, avvalendosi di collaboratori prestanome, tra cui la stessa odierna ricorrente, sia deducendo di aver già integralmente saldato le proprie spettanze in favore dell'avv. AV Compagni in relazione a tutto il contenzioso tributario in essere. Resisteva, quindi, allegando e documentando la CP_1 continua ed esclusiva interazione avvenuta in via esclusiva con l'avv. AV Compagni, nonché producendo documento firmato congiuntamente dagli avvocati e AV Compagni, Parte_1 avente ad oggetto le unanimi dichiarazioni di costoro, tese ad escludere qualsivoglia rapporto giuridico ed economico tra la contribuente e l'avv. CP_1 Parte_1 Per altro verso ed in via di estremo subordine, parte convenuta contestava il quantum della pretesa creditoria avversaria, definendo l'attività difensiva svolta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì di carattere “seriale”, quindi non complessa e meritevole di riduzione rispetto ai valori tariffari medi, ed inoltre rilevava la medesimezza dei fatti storici sottesi alle due autonome impugnazioni di avvisi di accertamento relativi allo stesso anno di imposta che, infatti, sono poi stati oggetto di riunione da parte del giudice adito, con conseguente e necessario divieto di duplicazione dei compensi, come richiesto dalla controparte. All'udienza del 15.11.2023, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice confermava l'idoneità del rito prescelto da parte ricorrente in ragione dei presupposti di legge, non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 26.09.2024, che veniva poi differita alla successiva udienza del 12.06.2025. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 35 del 27.11.2024, il presente fascicolo veniva riassegnato alla scrivente, la quale con decreto del 19.12.2025 ricalendarizzava la trattazione della causa e fissava avanti a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., che si terrà in presenza, al giorno 4.06.2025, revocando ogni precedente fissazione e concedendo sin d'ora alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza calendarizzata per il deposito di eventuali e brevi note conclusive. All'udienza del 4.06.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva ampia ed approfondita discussione orale della causa;
all'esito il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
Le domande attoree proposte dal professionista avv. nei confronti del cliente Parte_1 sono fondate e vanno, dunque, accolte per le ragioni di cui alla seguente motivazione, CP_1 con conseguente accoglimento della domanda di accertamento e di condanna dell'odierna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice del complessivo importo in linea capitale pari ad euro 60.186,00, a titolo di compensi per l'attività difensiva giudiziale svolta dal professionista in favore del cliente, oltre accessori di legge, come meglio indicato in dispositivo. 1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a ricordare in linea generale che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
pagina 4 di 11 Sempre in via generale, è necessario poi precisare che, con riguardo allo specifico thema decidendum della presente controversia, il prestatore d'opera, anche intellettuale, ha diritto a percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore del cliente, in quanto il contratto d'opera intellettuale si caratterizza per il nesso di corrispettività tra la prestazione di lavoro autonomo e il pagamento di un corrispettivo. In particolare, si ha un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.
“quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Con specifico riferimento al corrispettivo, inoltre, l'art. 2225 c.c., prima, e l'art. 2233 c.c., poi, con riferimento alla fattispecie del compenso nelle professioni intellettuali, fornisce l'elenco dei criteri di determinazione dello stesso e attribuisce alla pattuizione tra le parti il ruolo di fonte primaria. Soltanto qualora essa manchi o qualora le parti pur avendo pattuito il corrispettivo non abbiano fornito la relativa prova, per la relativa quantificazione dovrà farsi ricorso a uno dei criteri suppletivi legislativamente previsti. Proprio in ragione dell'esistenza di tali criteri suppletivi di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c., la mancata definizione pattizia del corrispettivo non da luogo alla nullità del contratto, bensì consente la determinazione dello stesso secondo le tariffe professionali o secondo gli usi ovvero in via residuale per opera del giudice. Pertanto, non può che richiamarsi la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale in base alla quale “nel contratto di prestazione d'opera professionale l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un'obbligazione contrattuale” (cfr. Cass. n. 38592 del 6.12.2021 e Cass. n. 18286 del 11.07.2018).
Ancora in ordine al puntuale tema di compensi dell'avvocato, si deve richiamare l'ontologica autonomia e distinzione tra il contratto di patrocinio e la procura ad litem, atto unilaterale del cliente di attribuire all'avvocato il potere di rappresentanza processuale (cfr. Cass. n. 8863 del 31.03.2021), nonché il condivisibile ed univoco principio giuridico – applicabile al caso di specie - per cui, ferma la libertà dei contenuti, anche economici, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi, del contratto di patrocinio ovvero dell'accordo circa la prestazione dell'attività professionale verso pagamento del compenso spettante al professionista, “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”, come disposto dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. n. 24213 del 8.09.2021). Un tale onere di forma scritta e le conseguenti limitazioni probatorie riguardano, dunque, unicamente il patto di determinazione del compenso ad opera delle parti, che peraltro, alla luce della disciplina di settore di cui alla legge n. 247/2012, deve avvenire in un momento iniziale ovvero “all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (art. 13, comma 2) e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. In ultima analisi ed in relazione alla specifica questione relativa all'onere della prova in relazione ai crediti del professionista spettanti a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in favore del cliente / committente, si ricorda l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza per cui “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. ex multis Cass. n. 21522 del 20.08.2019). 2. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, si ritiene che in atti sia stata raggiunta adeguata prova circa l'effettiva conclusione del contratto di patrocinio e la conseguente esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti processuali avente ad oggetto l'attività difensiva giudiziale svolta nell'ambito dei procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì – relativi all'impugnazione dei due avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015, notificati al contribuente in data 19.12.2015 e riferibili all'anno di imposta 2006 (cfr. doc. nn.
1-19 e 28 parte ricorrente) - in favore del cliente da parte del professionista CP_1 legale, incaricato dalla stessa parte convenuta, avv. Parte_1
pagina 5 di 11 2.1 Nel caso di specie, in primo luogo, non vi è dubbio che, anche alla luce delle allegazioni e delle specifiche contestazioni di parte, nonché di quanto emerso documentalmente nel corso dell'istruttoria espletata, parte attrice abbia adeguatamente provato la fonte contrattuale del proprio diritto al compenso ovvero il conferimento dello specifico incarico professionale per la prestazione di attività difensiva giudiziale, in sede tributaria, tesa all'ottenimento della pronuncia di annullamento dei due avvisi di accertamento, riferibili all'anno di imposta 2006, notificati al contribuente CP_1 il primo, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per dichiarazione dei redditi infedele per euro 2.239.486,00 e, il secondo, avente ad oggetto ulteriore richiesta di pagamento di sanzioni per euro 2.835.000,00 in ragione della pretesa mancata compilazione del quadro RW da parte del contribuente (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). Gravi, precisi e concordanti sono infatti gli elementi probatori, emersi in atti e che portano a ritenere sussistente la conclusione di un contratto di patrocinio, vincolante per le parti contraenti. Da un lato, nonostante le plurime contestazioni sollevate sotto vari aspetti dall'odierna parte convenuta e che verranno analizzate nel proseguo, va senza dubbio evidenziata la circostanza fattuale non in contestazione e comunque documentale per cui il cliente ha sottoscritto, di CP_1 proprio pugno e senza effettuare alcun disconoscimento nell'ambito del presente giudizio, in data 15.02.2016, due mandati ad litem con cui espressamente delegava l'avv. a Parte_1 rappresentarla e difenderla nei predetti procedimenti tributari (cfr. doc. n. 3 parte ricorrente). Tali mandati ad litem – peraltro offerti in comunicazione da entrambe le parti processuali – risultano materialmente allegati in calce ai due ricorsi effettivamente depositati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con cui sono stati introdotti da parte del contribuente i procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte resistente e doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente). Peraltro, in forza della documentazione processuale prodotta in atti, si evince come il contribuente
[...] si sia costituita in giudizio e abbia partecipato ai due procedimenti innanzi alla Commissione CP_1
Tributaria Provinciale di Forlì, sempre con la difesa tecnica dell'avv. come emerge Parte_1 tanto dalle ordinanze cautelari di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati, quanto dalla sentenza n. 315/2016 emessa a definizione dei procedimenti riuniti in data 6.10.2016 (cfr. doc. nn. 7, 9 e 12 parte ricorrente); provvedimenti giudiziali tutti comunicati alla parte ricorrente tramite l'indirizzo pec del predetto difensore, avv. ritualmente indicato nella premessa dei ricorsi Parte_1 introduttivi depositati (cfr. doc. nn. 8, 10, 16 e 17 parte ricorrente). Dall'altro lato, un tale univoco corredo documentale trova puntuale riscontro in ragione della parimenti non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. circostanza fattuale per cui, come affermato dalla stessa parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, il cliente all'epoca CP_1 dei fatti era consapevole dell'incompatibilità dell'avv. AV Compagni, precedente difensore di fiducia, alla difesa tecnica della contribuente medesima innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì in ragione del legame professionale che legava quest'ultimo al Presidente della Seconda Sezione della predetta Commissione, avv. Roberto Roccari. L'indiscussa consapevolezza in capo al cliente di una tale ragione di opportunità CP_1 conferma, pertanto, l'espressa manifestazione unilaterale di volontà resa dall'odierna parte convenuta al momento della sottoscrizione delle procure ad litem rilasciate in data 15.02.2016 nei confronti dell'avv. nonché l'originaria volontà di stipulare un contratto di patrocinio direttamente Parte_1 con l'odierna parte ricorrente-attrice. In tal senso, si osserva come parte convenuta non abbia nemmeno allegato, in aggiunta, l'esistenza di eventuali vizi del consenso della stessa prestato all'epoca dei fatti. Anzi, una tale originaria volontà manifestata dal cliente ha trovato puntuale conferma CP_1 per fatti concludenti nel corso dell'esecuzione dell'accordo contrattuale tra le odierne parti processuali, non essendovi prova in atti né di un'eventuale revoca del mandato conferito all'avv. né Parte_1 tantomeno della sostituzione del difensore nelle more dei procedimenti svoltisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e ancora dovendosi sottolineare come non siano state prodotte contestazioni sul punto, antecedenti alla richiesta di pagamento dei propri compensi, datata pagina 6 di 11 27.03.2019 ed inoltrata al cliente dall'avv. in data 1.04.2019 (cfr. doc. n. 19 parte Parte_1 ricorrente e doc. n. 28 parte resistente). Sono, infatti, tutte successive le contestazioni stragiudiziali aventi ad oggetto il mancato conferimento di uno specifico incarico professionale all'odierna parte attrice da parte di e della conseguente infondatezza della pretesa creditoria da essa CP_1 vantata (cfr. doc. nn. 20 e 24 parte ricorrente).
In ultima analisi, poi, si deve rilevare come in un tale contesto, per un verso, risulti privo di rilievo dirimente per la posizione del cliente che ha in concreto beneficiato dell'attività difensiva giudiziale prestata dal professionista che si è conclusa con l'accoglimento delle domande proposte, in via cautelare e nel merito, dal contribuente, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (cfr. doc. nn. da 1 a 19 parte ricorrente), la problematica relativa all'effettiva redazione degli scritti difensivi sottoscritti e depositati in giudizio dal difensore avv. in forza di valide Parte_1 procure ad litem, e alle concrete modalità di collaborazione tra i professionisti interessati. Per altro verso, la carenza di prova, circa preventive contestazioni in merito all'effettivo svolgimento dell'attività difensiva giudiziale sollevate dal cliente prima della richiesta stragiudiziale CP_1 di pagamento dei compensi inviata dall'avv. deve essere ulteriormente valorizzata in Parte_1 considerazione dei contenuti delle precedenti dichiarazioni congiunte rilasciate all'odierna parte convenuta dagli avv.ti e AV Compagni in data 20.02.2014 e in data 15.02.2015 in Parte_1 relazione agli accordi economici tra le parti contraenti in ordine ai compensi spettanti per gli incarichi professionali espletati per l'impugnazione di avvisi di accertamento notificati sempre alla medesima contribuente, ma relativi agli anni di imposta 2004 e 2005 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte resistente). Essendo intercorso un accordo scritto in merito ai rapporti tra le medesime parti interessate in relazione ai precedenti quattro procedimenti tributari instaurati dalla contribuente innanzi alla CP_1 Commissione Tributaria Regionale (cfr. doc. nn. 14-17 parte resistente), risulta quantomeno singolare che, se le parti avessero davvero voluto regolare analogamente i propri rapporti in relazione all'attività difensiva giudiziale commissionata e svolta nell'ambito dei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte resistente e doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente), non abbiano parimenti provveduto a redigere apposite scritture private per accordarsi in tal senso. In aggiunta e per completezza espositiva, si deve rilevare che anche le contestazioni sollevate con comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta con riferimento alla dedotta CP_1 funzione di prestanome dell'avv. nell'ambito dei procedimenti instaurati e condotti Parte_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, per cui è causa, risultano non condivisibili ed in ogni caso non supportate da idonei elementi probatori. Infatti, anche a voler ammettere la natura simulata del contratto di patrocinio intercorso tra il cliente e l'avv. qualificando ex officio un tale rapporto contrattuale in termini di CP_1 Parte_1 simulazione relativa ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., non si rinviene in atti idonea prova del contratto dissimulato che le medesime parti contraenti avrebbero inteso realmente stipulare ovvero non vi è in atti alcuna prova circa un'eventuale dichiarazione di rinuncia da parte del difensore che ha validamente patrocinato i, già più volte richiamati, procedimenti tributari nn. 106/2016 e 107/2016, a percepire il compenso allo stesso spettante spettante per l'attività professionale svolta e/o a cedere il proprio credito nei confronti del cliente in favore dell'avv. AV Compagni. Tutti i summenzionati presupposti ed elementi probatori non possono, pertanto, che far ritenere provato un rapporto contrattuale diretto tra le parti processuali in relazione ai fatti per cui è causa e alla effettiva debenza da parte del cliente del compenso spettante al professionista legale delegato alla rappresentanza e alla difesa processuale e che risulti adempiente alle obbligazioni assunte. 2.2 Parimenti documentata in atti è, in secondo luogo, l'effettiva esecuzione della prestazione professionale commissionata con esito favorevole per il cliente in ragione dell'ottenimento della pronuncia n. 315/2016 emessa in data 6.10.2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì a definizione dei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 riuniti nell'ambito della medesima sentenza pagina 7 di 11 (cfr. doc. nn. da 1 a 18 e 33 parte ricorrente), con cui è stato disposto l'annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015 impugnati dal contribuente
CP_1 Lo svolgimento delle singole attività difensive giudiziali documentate in atti – dall'instaurazione dei giudizi in sede tributaria mediante deposito di due distinti ricorsi, all'ottenimento del provvedimento cautelare di sospensione degli avvisi di accertamento e ancora fino alla pronuncia di annullamento – peraltro costituiscono circostanze fattuali non specificamente contestate e che pertanto devono essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Parte convenuta, anzi, con le proprie difese tese a dimostrare l'inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'avv. che agiva in qualità di prestanome dell'avv. AV Compagni, ne Parte_1 conferma l'effettiva esecuzione a regola d'arte. 2.3 In terzo luogo, poi, parte attrice allega lo specifico inadempimento del cliente che, avendo ricevuto la richiesta di pagamento del compenso del professionista legale in data 1.04.2019 e successivi solleciti di pagamento (cfr. doc. nn. 19-24 parte ricorrente) e avendo beneficiato in concreto dell'attività difensiva giudiziale posta in essere dall'avv. a ciò delegato dal Parte_1 contribuente (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente), non ha provveduto ad alcun CP_1 pagamento del compenso spettante al difensore in relazione ai due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Al contrario, invece, si rileva come il cliente non abbia fornito, nella presente CP_1 sede giudiziale, adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche solo parziale, del proprio debito nei confronti del professionista adempiente, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Sotto un primo profilo di analisi e anche volendo comunque aderire all'impostazione difensiva di parte convenuta, non vi è prova in atti dell'effettivo pagamento dei compensi spettanti, quantomeno nelle mani dell'avv. AV Compagni, ritenuto dal cliente il proprio unico difensore di CP_1 fiducia. Ciò è stato, altresì, avallato dalla Corte di Appello di Bologna che, pronunciandosi in relazione ai diversi compensi professionali spettanti per la difesa tecnica svolta in favore del contribuente in precedenti procedimenti incardinati davanti alla Commissione Tributaria Regionale (cfr. doc. nn. 14-17 parte resistente e doc. nn. 29, 30 e 47 parte ricorrente), ha accertato l'assenza di prova di un valido accordo tra e l'avv. AV Compagni omnicomprensivo in relazione a tutta l'attività CP_1 difensiva giudiziale posta in essere in sede tributaria resasi necessaria alla luce delle verifiche e degli accertamenti fiscali condotti dall'Agenzia delle Entrate in relazione al contribuente, con emissione di plurimi avvisi di accertamento (cfr. doc. n. 34 parte ricorrente). Sotto un secondo profilo di analisi ed in via assorbente, non vi è prova in atti né dell'eventuale pagamento dei compensi professionali spettanti direttamente nei confronti del difensore, avv. Parte_1
né tantomeno sufficiente prova di un altro fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa creditoria
[...] azionata nella presente sede giudiziale, non potendosi ritenere che le scritture private datate 20.02.2014 e 15.02.2015 e sottoscritte dall'odierna parte attrice aventi ad oggetto la rinuncia “(…) ad ogni e qualsivoglia richiesta economica nei confronti della sig.ra in relazione ai CP_1 summenzionati ricorsi, attività che sarà integralmente regolata dall'avv. AV Compagni stesso” (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte resistente), possano avere efficacia vincolante anche per il futuro, essendo espressamente limitate ai precedenti procedimenti tributari instaurati innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati al contribuente per gli anni di imposta 2004 e 2005. Analoga dichiarazione scritta da parte dell'avv. in relazione all'attività difensiva Parte_1 giudiziale svolta per ottenere l'annullamento dei distinti avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015 non è stata offerta in comunicazione, né tantomeno è stato prodotto un valido patto scritto, eventualmente, intercorso tra le parti per la determinazione dei pagina 8 di 11 relativi compensi spettanti al difensore, nell'ambito dell'accertato contratto di patrocinio conclusosi direttamente tra il cliente e l'avv. CP_1 Parte_1 Dunque, si deve rilevare che la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice, oltre ad essere stata supportata da idonei elementi probatori, non è stata in ogni caso smentita da contrapposte ed univoche risultanze istruttorie, fornite e/o richieste da parte convenuta costituita nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria. 3. Accertato, quindi, il pieno diritto di parte attrice, avv. al compenso spettante Parte_1 per l'attività difensiva giudiziale dalla stessa posta in essere utilmente in favore del cliente
[...] nei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria CP_1 Provinciale di Forlì, va inoltre verificata la correttezza del quantum richiesto, in ragione delle contestazioni e doglianze sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, si deve brevemente ricordare che, al fine di determinare le somme che devono essere liquidate a titolo di compenso nelle professioni intellettuali, nell'ipotesi di mancanza di prova della preventiva determinazione scritta ad opera delle parti contraenti – come avvenuto nel caso di specie -, si deve procedere “secondo le tariffe o gli usi” ed in via residuale lo stesso deve essere determinato dal giudice, in linea con l'art. 2233 c.c. e facendo rigorosa applicazione della disciplina di settore prevista dal decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014. In primis, occorre verificare la domanda alla luce dei valori stabiliti dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 parametrati al valore della causa in base al contributo unificato, nonché alla qualità e quantità delle attività giudiziali compiute dal difensore – in linea generale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” – ai fini dell'individuazione dei parametri tariffari da applicare a singolo caso di specie e del conseguente obbligo di motivazione in capo al giudice (cfr. Cass. n. 10438 del 19.04.2023 e Cass. n. 15006 del 28.05.2021). In aggiunta, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del summenzionato decreto ministeriale n. 55/2014, all'avvocato spetta il pagamento dei compensi per l'attività effettivamente prestata, in ipotesi anche per i giudizi iniziati ma non compiuti. Pertanto, tali compensi vanno liquidati per l'opera intellettuale svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. Ancora e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, occorre, altresì, richiamare il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. n. 20147 del 03.09.2013 e Cass. n. 22883 del 10.11.2015). 3.2 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto e richiamato, nel caso di specie, non vi è dubbio alla luce dell'esame degli scritti difensivi e della documentazione giudiziale offerta in comunicazione dalle parti, che il compenso richiesto parte attrice in complessivi euro 60.186,00, oltre relativi oneri ed accessori, sia congrua in relazione all'attività difensiva giudiziale prestata in favore del cliente e in linea con le tabelle forensi ratione temporis vigenti. In primo luogo, legittima e previamente concordata con il cliente, come risultante dal contesto fattuale sopra descritto, è la strategia difensiva posta in essere dal difensore nominato, avv. Parte_1
nel senso di proporre due autonomi giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento n.
[...] e n. THF01SP02030/2015 notificati al medesimo contribuente in relazione al CodiceFiscale_5 medesimo anno di imposta (2006), in ragione della documentata circostanza per cui gli stessi, pur inquadrandosi in una medesima posizione fiscale, avevano ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, per dichiarazione dei redditi infedele (euro 2.239.486,00) e, dall'altro lato, per mancata compilazione del quadro RW (euro 2.835.000,00) (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente e doc. nn. 13 e 14 parte resistente). In secondo luogo, essendo stata la riunione disposta solo all'esito dei due procedimenti tributari nn. 106/2016 e 107/2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con pronuncia n. 315/2016 pagina 9 di 11 (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente) e avendo il difensore svolto in entrambi i fascicoli attività difensiva in tutte le fasi processuali – di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria) -, nonché nel corso di entrambi i procedimenti della fase cautelare per l'ottenimento della sospensiva, come emergente dalla documentazione prodotta, si ritiene equa la liquidazione delle spese di lite, per ciascun procedimento tributario, in relazione al valore delle rispettive domande proposte dal contribuente, per l'attività giudiziale concretamente prestata in tutte le predette fasi processuali. In terzo luogo, risulta altresì equa la richiesta di pagamento dei compensi con applicazione dei valori medi tariffari (cfr. doc. nn. 19, 28, 31 e 32 parte ricorrente), in quanto pur in uno stesso contesto fattuale di base – posizione fiscale del contribuente in relazione agli anni di imposta CP_1 2004, 2005 e 2006, a seguito di una medesima verifica condotta dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. n. 35 parte ricorrente) – non può dirsi che i due giudizi instaurati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, per cui è causa, possano qualificarsi in termini di posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, essendo inevitabilmente dotate di autonomia avendo ad oggetto distinte pretese violazioni fiscali (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). In aggiunta, l'applicazione di un tale parametro tabellare è congruo, anche tenuto conto per un verso della predisposizione in serie di ricorsi tributari per diversi anni d'imposta su analoghe questioni giuridiche, ma per altro verso in ragione della concreta diversità della posizione tributaria del contribuente anno per anno e, quindi, della necessità di analizzare diversa documentazione contabile nonché di svolgere autonoma e distinta attività di approfondimento in relazione a ciascun distinto avviso di accertamento oggetto di impugnazione giudiziale. In ultima analisi e per analoghe, ma contrapposte ragioni, si deve evidenziare come risulti sostanzialmente ingiustificata ed in ogni caso eccessiva la riduzione dei compensi liquidabili secondo i valori medi tabellari, proposta da parte convenuta, in base a deduzioni basate unicamente su criteri stilistici di redazione grafica degli atti, nonché di applicazione in generale delle medesime questioni giuridiche, senza tener conto delle peculiarità dei singoli casi di specie trattati. In sintesi ed in conclusione, alla luce dell'attività giudiziale effettivamente svolta e documentata in favore del cliente deve trovare integrale accoglimento la domanda di pagamento CP_1 somme in linea capitale, proposta da parte attrice avv. Parte_1 Gli importi sino ad ora liquidati solo relativi unicamente ai compensi professionali spettanti al difensore e, pertanto, come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale n. del 10.03.2014, alla posta del compenso devono essere aggiunte altre poste così determinate: il quindici per cento della somma relativa al compenso per spese generali, IVA e CPA sulla parte imponibile. Parte attrice, invece, non ha domandato nulla per quanto riguarda spese specifiche. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi nelle fasi di studio ed introduttiva, mentre nei valori minimi con riferimento alle fasi di trattazione / istruttoria e decisoria, che si sono rispettivamente svolte mediante partecipazione ad due udienze di trattazione, senza la redazione di memorie istruttorie e senza la necessità di svolgere attività istruttoria orale, in considerazione della natura documentale e giuridica della causa, nonché mediante deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La liquidazione viene effettuata in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
pagina 10 di 11 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande attoree proposte nei propri confronti, come chiarito nei CP_1 precedenti paragrafi di motivazione. 4.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna di parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, si è resa necessaria la risoluzione di plurime questioni giuridiche controverse e la complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 994/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice avv. nei confronti di parte Parte_1 convenuta per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'esistenza di un rapporto di patrocinio diretto tra le parti contranti avv.
in qualità di professionista legale, e il cliente in relazione all'attività Parte_1 CP_1 difensiva giudiziale relativa all'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì degli avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015, relativi all'anno di imposta 2006, notificati al contribuente.
3. NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice avv. CP_1 Parte_1
a titolo di compenso professionale, la somma pari ad euro 60.186,00, oltre il quindici per
[...] cento di tale somma per spese generali, IVA e Cassa sulla parte imponibile.
4. NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice avv. CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...] compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche documentate pari a complessivi euro 786,00, per contributo unificato e relativo bollo;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore avv. CAMPAGNA ANNA, pec
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ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CZMIL JAN, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA, N. 102, 47921 RIMINI presso il difensore avv. CZMIL JAN
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza, svoltasi in presenza, ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del giorno 4.06.2025 ed, in particolare:
- parte attrice come da note conclusive autorizzate depositate in data 23.05.2025, ovvero
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa - accertare il diritto della ricorrente al compenso per le attività dettagliate in narrativa e liquidare, in conformità alla legge ed ai principi richiamati in corso d'atto, il compenso dovuto dalla Sig.ra CP_1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], codice fiscale
, all'Avv. del foro di Forlì, nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Parte_1 con studio in Forlì (FC), Via G. Regnoli, n. 23, codice fiscale , per l'attività CodiceFiscale_4 prestata, liquidazione che si propone in complessivi Euro 60.186,00=, oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA), o nella somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia. e per l'effetto - Condannare per l'effetto la Sig.ra nata a [...] il CP_1 01/05/1969 e ivi residente in [...], codice fiscale C.F._3
, al pagamento della somma che verrà determinata e ritenuta equa e di giustizia a favore
[...] dell'Avv. del foro di Forlì, nata a [...] il [...], con studio in Forlì (FC), Parte_1
pagina 1 di 11 Via G. Regnoli, n. 23, codice fiscale . Con vittoria in ogni caso delle spese di CodiceFiscale_4 lite, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”;
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza disattesa: - disporre il mutamento del rito e dunque la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, in ragione della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies, c. 1., c.p.c., determinata dalla circostanza che i fatti di causa sono controversi e che le istanze istruttorie della resistente (tese a confermare che l'Avv. si è limitata a sottoscrivere gli atti predisposti dall'Avv. Compagni) Pt_1 presuppongono un'istruttoria non sommaria;
- nel merito, in principalità, accertare e dichiarare che la Sig.ra non deve alcun compenso all'Avv. - sempre nel merito, in via di CP_1 Parte_1 estremo subordine, ridurre il compenso chiesto dall'Avv. in ragione di quanto esposto in Pt_1 narrativa, al di sotto dei vigenti parametri ministeriali. Vinte le spese. In via istruttoria: A. si chiede che il Sig. Giudice ordini all'Avv. di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei verbali di Pt_1 tutte le udienze svolte dinanzi alla CTP di Forlì, nei procedimenti aventi R.G. n. 160/2014 e 161/2014, nonché n. 126/2015 e 127/2015 e n. 106/2016 e 107/2016, al fine di confermare che alle udienze ha sempre partecipato l'Avv. AV Compagni quale sostituto dell'Avv. la stessa richiesta di Pt_1 acquisizione documentale viene formulata anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c.; B. si chiede ammettersi prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che è stata CP_1 destinataria di diversi avvisi di accertamento, tutti scaturenti dal PVC stilato dalla G.d.F. il 17.10.2014? 2) Vero che l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla resistente due avvisi di accertamento (per dichiarazione dei redditi infedele e per la mancata compilazione del quadro RW) in relazione a ciascuno dei seguenti anni di imposta: 2004-2005-2006-2007-2008-2009? 3) Vero che per la consequenziale assistenza legale la Sig.ra ha incaricato l'Avv. AV Compagni? 4) Vero CP_1 che l'Avv. Compagni s'è occupato di ogni fase del contenzioso tributario, sia in primo che in secondo grado, sino alla revoca del mandato? 5) Vero che l'Avv. Compagni ha detto alla Sig.ra CP_1 che della pratica si sarebbe occupato sempre e solo lui (studiandola, redigendo gli atti difensivi, partecipando alle udienze) ma lo avrebbe fatto senza comparire e facendo sottoscrivere gli atti e le procure alla collega 6) Vero che la Sig.ra non conosceva l'Avv. Controparte_2 CP_1 e non l'ha mai incontrata? 7) Vero che a fronte delle perplessità sollevate dalla Controparte_2 cliente sul fatto che gli atti sarebbero stati firmati da un avvocato diverso, che non conosceva, l'Avv. Compagni ha risposto alla Sig.ra di non preoccuparsi, che avrebbe pensato a tutto lui e CP_1 si sarebbe interfacciato direttamente con la collega 8) Vero che per tranquillizzare la Sig.ra Pt_1 anche sul lato economico, l'Avv. Compagni preparò e firmò le due dichiarazioni che le si CP_1 mostrano, corrispondenti ai docc. 1 e 2 di parte resistente? 9) Vero che quando l'Avv. Compagni consegnò le dichiarazioni di cui al capitolo precedente alla Sig.ra aggiunse che l'Avv. CP_1 l'aveva già contattata lui e s'era detta d'accordo a figurare come firmataria degli atti dell'Avv. Pt_1 Compagni? 10) Vero che l'Avv. Compagni riferì più volte alla Sig.ra che all'Avv. non CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto pagare nulla, perché la pratica l'avrebbe seguita direttamente e solo lui e si sarebbe regolato direttamente con la collega? 11) Vero che la Sig.ra ha firmato avanti all'Avv. CP_1
Compagni e in presenza soltanto di lui tutte le procure intestate all'Avv. per i contenziosi Pt_1 tributari avanti alla CTP di Forlì relativi agli anni di imposta 2004-2005-2006? 12) Vero che per i due avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2006 tutta l'attività difensiva avanti alla CTP di Forlì è stata svolta dall'Avv. AV Compagni, mentre l'Avv. Visani s'è limitata a firmare gli atti del processo? 13) Vero che quando la Sig.ra chiese all'Avv. Compagni come mai per CP_1 l'impugnazione degli accertamenti relativi al 2006 non aveva preparato la stessa dichiarazione scritta di cui ai docc. 1 e 2, l'Avv. Compagni rispose che ormai non ce n'era più bisogno visto che era “orami chiaro” che valeva quanto fatto in precedenza e che la Sig.ra “doveva fidarsi”? 14) Vero che CP_1 nell'autunno del 2017 tra l'Avv. Compagni e la Sig.ra sono intercorse trattative volte a CP_1 quantificare in maniera forfettaria il compenso spettante al primo per l'assistenza della seconda nel pagina 2 di 11 contenzioso tributario di cui sopra? 15) Vero che suddette trattative sono state effettuate, per conto della Sig.ra dalla sorella e dal Dott. commercialista della CP_1 Parte_2 Persona_1 società Valle del Savio S.r.l.? 16) Vero che all'esito delle ridette trattative l'Avv. Compagni ha accettato di quantificare in € 85.000 il proprio compenso, al netto degli acconti già percepiti? 17) Vero che di questi € 85.000: (a) € 10.000 dovevano essere versati all'Avv. come richiesto CP_3 dall'Avv. Compagni;
(b) € 75.000 dovevano essere versati direttamente all'Avv. Compagni? 18) Vero che il 30.1.2018 l'Avv. Compagni ha percepito dalla società Valle Del Savio S.r.l. un acconto di € 50.000 oltre accessori, che ha poi fatturato alla medesima? 19) Vero che tale acconto di € 50.000 era riferito al contenzioso tributario di ? Si indicano a testi su tutti i capitoli: il Dott. CP_1 Per_1
la Sig.ra la Sig.ra e l'Avv. AV Compagni, salvo
[...] Testimone_1 Testimone_2 altri”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.03.2023 e ritualmente notificato alla controparte, l'avv. (di seguito anche solo professionista e/o difensore) conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito anche solo cliente e/o contribuente) al CP_1 fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle domande così come precisate all'udienza del 4.06.2025. Occorre, infatti, premettere che la presente controversia trae origine da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, segnatamente di rappresentanza, assistenza e difesa legale, asseritamente intercorso tra l'avv. e e per cui il professionista, previo accertamento del Parte_1 CP_1 relativo diritto e previa determinazione nel relativo quantum, domanda la corresponsione del compenso professionale spettante per l'attività difensiva svolta in favore della cliente in relazione ai procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 svolta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e conclusa, previa riunione, in data 18 gennaio 2016, con pronuncia di annullamento dei due avvisi di accertamento contestati ed impugnati da riferibili all'anno di imposta 2006 e recanti una pretesa CP_1 fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a complessivi euro 5.074.486,00. Conseguentemente al giudizio tributario, pienamente favorevole per la contribuente, quest'ultima contestava in via stragiudiziale la pretesa creditoria del difensore, che rivendicava il compenso professionale spettante, asserendo di non aver conferito alcun mandato all'avv. e di aver Parte_1 già regolato in precedenza la posizione economica con il proprio legale di fiducia, avv. AV Compagni, unico sostanziale destinatario del mandato professionale rilasciato. Quanto alla posizione dell'avv. AV Compagni, terzo rispetto al rapporto giuridico di litispendenza intercorrente tra le odierne parti processuali, parte ricorrente sosteneva che, in ogni caso, un eventuale accordo di regolamentazione della prestazione professionale intercorrente tra l'avv. AV Compagni e – comunque da provarsi documentalmente - non possa produrre nei propri confronti CP_1 alcun vincolo obbligatorio, idoneo a caducare il proprio diritto al compenso professionale, per l'attività difensiva svolta in forza delle procure alle liti rilasciate dal cliente, attesa la propria asserita mancata partecipazione al perfezionamento di un siffatto accordo e, dunque, la propria estraneità allo stesso. La richiesta di pagamento inoltrata in via stragiudiziale dal professionista rimaneva inevasa, nonostante i plurimi solleciti effettuati dall'odierna parte ricorrente prima dell'introduzione del presente giudizio. Parte attrice dava atto, altresì, della complessità e della qualità della prestazione professionale, non ancora retribuita, in ragione delle questioni trattate e della mole di documentazione esaminata e, con applicazione delle tariffe forensi, nei valori medi, proponeva un compenso per l'attività difensiva complessivamente prestata pari ad euro 60.186,00, oltre accessori di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, si costituiva
[...] contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
pagina 3 di 11 In particolare, parte convenuta per un verso, contestava in radice la pretesa di CP_1 controparte, sia allegando che tale prestazione intellettuale era stata, de facto, esperita dall'avv. AV Compagni, unico legale sostanzialmente incaricato in forza di procura alle liti, il quale, tuttavia, per ragioni di opportunità e di insindacabile senso etico, aveva ritenuto di dovere operare nell'ombra, avvalendosi di collaboratori prestanome, tra cui la stessa odierna ricorrente, sia deducendo di aver già integralmente saldato le proprie spettanze in favore dell'avv. AV Compagni in relazione a tutto il contenzioso tributario in essere. Resisteva, quindi, allegando e documentando la CP_1 continua ed esclusiva interazione avvenuta in via esclusiva con l'avv. AV Compagni, nonché producendo documento firmato congiuntamente dagli avvocati e AV Compagni, Parte_1 avente ad oggetto le unanimi dichiarazioni di costoro, tese ad escludere qualsivoglia rapporto giuridico ed economico tra la contribuente e l'avv. CP_1 Parte_1 Per altro verso ed in via di estremo subordine, parte convenuta contestava il quantum della pretesa creditoria avversaria, definendo l'attività difensiva svolta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì di carattere “seriale”, quindi non complessa e meritevole di riduzione rispetto ai valori tariffari medi, ed inoltre rilevava la medesimezza dei fatti storici sottesi alle due autonome impugnazioni di avvisi di accertamento relativi allo stesso anno di imposta che, infatti, sono poi stati oggetto di riunione da parte del giudice adito, con conseguente e necessario divieto di duplicazione dei compensi, come richiesto dalla controparte. All'udienza del 15.11.2023, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice confermava l'idoneità del rito prescelto da parte ricorrente in ragione dei presupposti di legge, non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 26.09.2024, che veniva poi differita alla successiva udienza del 12.06.2025. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 35 del 27.11.2024, il presente fascicolo veniva riassegnato alla scrivente, la quale con decreto del 19.12.2025 ricalendarizzava la trattazione della causa e fissava avanti a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., che si terrà in presenza, al giorno 4.06.2025, revocando ogni precedente fissazione e concedendo sin d'ora alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza calendarizzata per il deposito di eventuali e brevi note conclusive. All'udienza del 4.06.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva ampia ed approfondita discussione orale della causa;
all'esito il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
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Le domande attoree proposte dal professionista avv. nei confronti del cliente Parte_1 sono fondate e vanno, dunque, accolte per le ragioni di cui alla seguente motivazione, CP_1 con conseguente accoglimento della domanda di accertamento e di condanna dell'odierna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice del complessivo importo in linea capitale pari ad euro 60.186,00, a titolo di compensi per l'attività difensiva giudiziale svolta dal professionista in favore del cliente, oltre accessori di legge, come meglio indicato in dispositivo. 1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a ricordare in linea generale che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
pagina 4 di 11 Sempre in via generale, è necessario poi precisare che, con riguardo allo specifico thema decidendum della presente controversia, il prestatore d'opera, anche intellettuale, ha diritto a percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore del cliente, in quanto il contratto d'opera intellettuale si caratterizza per il nesso di corrispettività tra la prestazione di lavoro autonomo e il pagamento di un corrispettivo. In particolare, si ha un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.
“quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Con specifico riferimento al corrispettivo, inoltre, l'art. 2225 c.c., prima, e l'art. 2233 c.c., poi, con riferimento alla fattispecie del compenso nelle professioni intellettuali, fornisce l'elenco dei criteri di determinazione dello stesso e attribuisce alla pattuizione tra le parti il ruolo di fonte primaria. Soltanto qualora essa manchi o qualora le parti pur avendo pattuito il corrispettivo non abbiano fornito la relativa prova, per la relativa quantificazione dovrà farsi ricorso a uno dei criteri suppletivi legislativamente previsti. Proprio in ragione dell'esistenza di tali criteri suppletivi di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c., la mancata definizione pattizia del corrispettivo non da luogo alla nullità del contratto, bensì consente la determinazione dello stesso secondo le tariffe professionali o secondo gli usi ovvero in via residuale per opera del giudice. Pertanto, non può che richiamarsi la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale in base alla quale “nel contratto di prestazione d'opera professionale l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un'obbligazione contrattuale” (cfr. Cass. n. 38592 del 6.12.2021 e Cass. n. 18286 del 11.07.2018).
Ancora in ordine al puntuale tema di compensi dell'avvocato, si deve richiamare l'ontologica autonomia e distinzione tra il contratto di patrocinio e la procura ad litem, atto unilaterale del cliente di attribuire all'avvocato il potere di rappresentanza processuale (cfr. Cass. n. 8863 del 31.03.2021), nonché il condivisibile ed univoco principio giuridico – applicabile al caso di specie - per cui, ferma la libertà dei contenuti, anche economici, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi, del contratto di patrocinio ovvero dell'accordo circa la prestazione dell'attività professionale verso pagamento del compenso spettante al professionista, “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”, come disposto dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. n. 24213 del 8.09.2021). Un tale onere di forma scritta e le conseguenti limitazioni probatorie riguardano, dunque, unicamente il patto di determinazione del compenso ad opera delle parti, che peraltro, alla luce della disciplina di settore di cui alla legge n. 247/2012, deve avvenire in un momento iniziale ovvero “all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (art. 13, comma 2) e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. In ultima analisi ed in relazione alla specifica questione relativa all'onere della prova in relazione ai crediti del professionista spettanti a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in favore del cliente / committente, si ricorda l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza per cui “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. ex multis Cass. n. 21522 del 20.08.2019). 2. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, si ritiene che in atti sia stata raggiunta adeguata prova circa l'effettiva conclusione del contratto di patrocinio e la conseguente esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti processuali avente ad oggetto l'attività difensiva giudiziale svolta nell'ambito dei procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì – relativi all'impugnazione dei due avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015, notificati al contribuente in data 19.12.2015 e riferibili all'anno di imposta 2006 (cfr. doc. nn.
1-19 e 28 parte ricorrente) - in favore del cliente da parte del professionista CP_1 legale, incaricato dalla stessa parte convenuta, avv. Parte_1
pagina 5 di 11 2.1 Nel caso di specie, in primo luogo, non vi è dubbio che, anche alla luce delle allegazioni e delle specifiche contestazioni di parte, nonché di quanto emerso documentalmente nel corso dell'istruttoria espletata, parte attrice abbia adeguatamente provato la fonte contrattuale del proprio diritto al compenso ovvero il conferimento dello specifico incarico professionale per la prestazione di attività difensiva giudiziale, in sede tributaria, tesa all'ottenimento della pronuncia di annullamento dei due avvisi di accertamento, riferibili all'anno di imposta 2006, notificati al contribuente CP_1 il primo, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per dichiarazione dei redditi infedele per euro 2.239.486,00 e, il secondo, avente ad oggetto ulteriore richiesta di pagamento di sanzioni per euro 2.835.000,00 in ragione della pretesa mancata compilazione del quadro RW da parte del contribuente (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). Gravi, precisi e concordanti sono infatti gli elementi probatori, emersi in atti e che portano a ritenere sussistente la conclusione di un contratto di patrocinio, vincolante per le parti contraenti. Da un lato, nonostante le plurime contestazioni sollevate sotto vari aspetti dall'odierna parte convenuta e che verranno analizzate nel proseguo, va senza dubbio evidenziata la circostanza fattuale non in contestazione e comunque documentale per cui il cliente ha sottoscritto, di CP_1 proprio pugno e senza effettuare alcun disconoscimento nell'ambito del presente giudizio, in data 15.02.2016, due mandati ad litem con cui espressamente delegava l'avv. a Parte_1 rappresentarla e difenderla nei predetti procedimenti tributari (cfr. doc. n. 3 parte ricorrente). Tali mandati ad litem – peraltro offerti in comunicazione da entrambe le parti processuali – risultano materialmente allegati in calce ai due ricorsi effettivamente depositati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con cui sono stati introdotti da parte del contribuente i procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte resistente e doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente). Peraltro, in forza della documentazione processuale prodotta in atti, si evince come il contribuente
[...] si sia costituita in giudizio e abbia partecipato ai due procedimenti innanzi alla Commissione CP_1
Tributaria Provinciale di Forlì, sempre con la difesa tecnica dell'avv. come emerge Parte_1 tanto dalle ordinanze cautelari di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati, quanto dalla sentenza n. 315/2016 emessa a definizione dei procedimenti riuniti in data 6.10.2016 (cfr. doc. nn. 7, 9 e 12 parte ricorrente); provvedimenti giudiziali tutti comunicati alla parte ricorrente tramite l'indirizzo pec del predetto difensore, avv. ritualmente indicato nella premessa dei ricorsi Parte_1 introduttivi depositati (cfr. doc. nn. 8, 10, 16 e 17 parte ricorrente). Dall'altro lato, un tale univoco corredo documentale trova puntuale riscontro in ragione della parimenti non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. circostanza fattuale per cui, come affermato dalla stessa parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, il cliente all'epoca CP_1 dei fatti era consapevole dell'incompatibilità dell'avv. AV Compagni, precedente difensore di fiducia, alla difesa tecnica della contribuente medesima innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì in ragione del legame professionale che legava quest'ultimo al Presidente della Seconda Sezione della predetta Commissione, avv. Roberto Roccari. L'indiscussa consapevolezza in capo al cliente di una tale ragione di opportunità CP_1 conferma, pertanto, l'espressa manifestazione unilaterale di volontà resa dall'odierna parte convenuta al momento della sottoscrizione delle procure ad litem rilasciate in data 15.02.2016 nei confronti dell'avv. nonché l'originaria volontà di stipulare un contratto di patrocinio direttamente Parte_1 con l'odierna parte ricorrente-attrice. In tal senso, si osserva come parte convenuta non abbia nemmeno allegato, in aggiunta, l'esistenza di eventuali vizi del consenso della stessa prestato all'epoca dei fatti. Anzi, una tale originaria volontà manifestata dal cliente ha trovato puntuale conferma CP_1 per fatti concludenti nel corso dell'esecuzione dell'accordo contrattuale tra le odierne parti processuali, non essendovi prova in atti né di un'eventuale revoca del mandato conferito all'avv. né Parte_1 tantomeno della sostituzione del difensore nelle more dei procedimenti svoltisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e ancora dovendosi sottolineare come non siano state prodotte contestazioni sul punto, antecedenti alla richiesta di pagamento dei propri compensi, datata pagina 6 di 11 27.03.2019 ed inoltrata al cliente dall'avv. in data 1.04.2019 (cfr. doc. n. 19 parte Parte_1 ricorrente e doc. n. 28 parte resistente). Sono, infatti, tutte successive le contestazioni stragiudiziali aventi ad oggetto il mancato conferimento di uno specifico incarico professionale all'odierna parte attrice da parte di e della conseguente infondatezza della pretesa creditoria da essa CP_1 vantata (cfr. doc. nn. 20 e 24 parte ricorrente).
In ultima analisi, poi, si deve rilevare come in un tale contesto, per un verso, risulti privo di rilievo dirimente per la posizione del cliente che ha in concreto beneficiato dell'attività difensiva giudiziale prestata dal professionista che si è conclusa con l'accoglimento delle domande proposte, in via cautelare e nel merito, dal contribuente, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (cfr. doc. nn. da 1 a 19 parte ricorrente), la problematica relativa all'effettiva redazione degli scritti difensivi sottoscritti e depositati in giudizio dal difensore avv. in forza di valide Parte_1 procure ad litem, e alle concrete modalità di collaborazione tra i professionisti interessati. Per altro verso, la carenza di prova, circa preventive contestazioni in merito all'effettivo svolgimento dell'attività difensiva giudiziale sollevate dal cliente prima della richiesta stragiudiziale CP_1 di pagamento dei compensi inviata dall'avv. deve essere ulteriormente valorizzata in Parte_1 considerazione dei contenuti delle precedenti dichiarazioni congiunte rilasciate all'odierna parte convenuta dagli avv.ti e AV Compagni in data 20.02.2014 e in data 15.02.2015 in Parte_1 relazione agli accordi economici tra le parti contraenti in ordine ai compensi spettanti per gli incarichi professionali espletati per l'impugnazione di avvisi di accertamento notificati sempre alla medesima contribuente, ma relativi agli anni di imposta 2004 e 2005 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte resistente). Essendo intercorso un accordo scritto in merito ai rapporti tra le medesime parti interessate in relazione ai precedenti quattro procedimenti tributari instaurati dalla contribuente innanzi alla CP_1 Commissione Tributaria Regionale (cfr. doc. nn. 14-17 parte resistente), risulta quantomeno singolare che, se le parti avessero davvero voluto regolare analogamente i propri rapporti in relazione all'attività difensiva giudiziale commissionata e svolta nell'ambito dei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte resistente e doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente), non abbiano parimenti provveduto a redigere apposite scritture private per accordarsi in tal senso. In aggiunta e per completezza espositiva, si deve rilevare che anche le contestazioni sollevate con comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta con riferimento alla dedotta CP_1 funzione di prestanome dell'avv. nell'ambito dei procedimenti instaurati e condotti Parte_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, per cui è causa, risultano non condivisibili ed in ogni caso non supportate da idonei elementi probatori. Infatti, anche a voler ammettere la natura simulata del contratto di patrocinio intercorso tra il cliente e l'avv. qualificando ex officio un tale rapporto contrattuale in termini di CP_1 Parte_1 simulazione relativa ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., non si rinviene in atti idonea prova del contratto dissimulato che le medesime parti contraenti avrebbero inteso realmente stipulare ovvero non vi è in atti alcuna prova circa un'eventuale dichiarazione di rinuncia da parte del difensore che ha validamente patrocinato i, già più volte richiamati, procedimenti tributari nn. 106/2016 e 107/2016, a percepire il compenso allo stesso spettante spettante per l'attività professionale svolta e/o a cedere il proprio credito nei confronti del cliente in favore dell'avv. AV Compagni. Tutti i summenzionati presupposti ed elementi probatori non possono, pertanto, che far ritenere provato un rapporto contrattuale diretto tra le parti processuali in relazione ai fatti per cui è causa e alla effettiva debenza da parte del cliente del compenso spettante al professionista legale delegato alla rappresentanza e alla difesa processuale e che risulti adempiente alle obbligazioni assunte. 2.2 Parimenti documentata in atti è, in secondo luogo, l'effettiva esecuzione della prestazione professionale commissionata con esito favorevole per il cliente in ragione dell'ottenimento della pronuncia n. 315/2016 emessa in data 6.10.2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì a definizione dei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 riuniti nell'ambito della medesima sentenza pagina 7 di 11 (cfr. doc. nn. da 1 a 18 e 33 parte ricorrente), con cui è stato disposto l'annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015 impugnati dal contribuente
CP_1 Lo svolgimento delle singole attività difensive giudiziali documentate in atti – dall'instaurazione dei giudizi in sede tributaria mediante deposito di due distinti ricorsi, all'ottenimento del provvedimento cautelare di sospensione degli avvisi di accertamento e ancora fino alla pronuncia di annullamento – peraltro costituiscono circostanze fattuali non specificamente contestate e che pertanto devono essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Parte convenuta, anzi, con le proprie difese tese a dimostrare l'inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'avv. che agiva in qualità di prestanome dell'avv. AV Compagni, ne Parte_1 conferma l'effettiva esecuzione a regola d'arte. 2.3 In terzo luogo, poi, parte attrice allega lo specifico inadempimento del cliente che, avendo ricevuto la richiesta di pagamento del compenso del professionista legale in data 1.04.2019 e successivi solleciti di pagamento (cfr. doc. nn. 19-24 parte ricorrente) e avendo beneficiato in concreto dell'attività difensiva giudiziale posta in essere dall'avv. a ciò delegato dal Parte_1 contribuente (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente), non ha provveduto ad alcun CP_1 pagamento del compenso spettante al difensore in relazione ai due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Al contrario, invece, si rileva come il cliente non abbia fornito, nella presente CP_1 sede giudiziale, adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche solo parziale, del proprio debito nei confronti del professionista adempiente, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Sotto un primo profilo di analisi e anche volendo comunque aderire all'impostazione difensiva di parte convenuta, non vi è prova in atti dell'effettivo pagamento dei compensi spettanti, quantomeno nelle mani dell'avv. AV Compagni, ritenuto dal cliente il proprio unico difensore di CP_1 fiducia. Ciò è stato, altresì, avallato dalla Corte di Appello di Bologna che, pronunciandosi in relazione ai diversi compensi professionali spettanti per la difesa tecnica svolta in favore del contribuente in precedenti procedimenti incardinati davanti alla Commissione Tributaria Regionale (cfr. doc. nn. 14-17 parte resistente e doc. nn. 29, 30 e 47 parte ricorrente), ha accertato l'assenza di prova di un valido accordo tra e l'avv. AV Compagni omnicomprensivo in relazione a tutta l'attività CP_1 difensiva giudiziale posta in essere in sede tributaria resasi necessaria alla luce delle verifiche e degli accertamenti fiscali condotti dall'Agenzia delle Entrate in relazione al contribuente, con emissione di plurimi avvisi di accertamento (cfr. doc. n. 34 parte ricorrente). Sotto un secondo profilo di analisi ed in via assorbente, non vi è prova in atti né dell'eventuale pagamento dei compensi professionali spettanti direttamente nei confronti del difensore, avv. Parte_1
né tantomeno sufficiente prova di un altro fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa creditoria
[...] azionata nella presente sede giudiziale, non potendosi ritenere che le scritture private datate 20.02.2014 e 15.02.2015 e sottoscritte dall'odierna parte attrice aventi ad oggetto la rinuncia “(…) ad ogni e qualsivoglia richiesta economica nei confronti della sig.ra in relazione ai CP_1 summenzionati ricorsi, attività che sarà integralmente regolata dall'avv. AV Compagni stesso” (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte resistente), possano avere efficacia vincolante anche per il futuro, essendo espressamente limitate ai precedenti procedimenti tributari instaurati innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati al contribuente per gli anni di imposta 2004 e 2005. Analoga dichiarazione scritta da parte dell'avv. in relazione all'attività difensiva Parte_1 giudiziale svolta per ottenere l'annullamento dei distinti avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015 non è stata offerta in comunicazione, né tantomeno è stato prodotto un valido patto scritto, eventualmente, intercorso tra le parti per la determinazione dei pagina 8 di 11 relativi compensi spettanti al difensore, nell'ambito dell'accertato contratto di patrocinio conclusosi direttamente tra il cliente e l'avv. CP_1 Parte_1 Dunque, si deve rilevare che la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice, oltre ad essere stata supportata da idonei elementi probatori, non è stata in ogni caso smentita da contrapposte ed univoche risultanze istruttorie, fornite e/o richieste da parte convenuta costituita nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria. 3. Accertato, quindi, il pieno diritto di parte attrice, avv. al compenso spettante Parte_1 per l'attività difensiva giudiziale dalla stessa posta in essere utilmente in favore del cliente
[...] nei due procedimenti nn. 106/2016 e 107/2016 innanzi alla Commissione Tributaria CP_1 Provinciale di Forlì, va inoltre verificata la correttezza del quantum richiesto, in ragione delle contestazioni e doglianze sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, si deve brevemente ricordare che, al fine di determinare le somme che devono essere liquidate a titolo di compenso nelle professioni intellettuali, nell'ipotesi di mancanza di prova della preventiva determinazione scritta ad opera delle parti contraenti – come avvenuto nel caso di specie -, si deve procedere “secondo le tariffe o gli usi” ed in via residuale lo stesso deve essere determinato dal giudice, in linea con l'art. 2233 c.c. e facendo rigorosa applicazione della disciplina di settore prevista dal decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014. In primis, occorre verificare la domanda alla luce dei valori stabiliti dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 parametrati al valore della causa in base al contributo unificato, nonché alla qualità e quantità delle attività giudiziali compiute dal difensore – in linea generale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” – ai fini dell'individuazione dei parametri tariffari da applicare a singolo caso di specie e del conseguente obbligo di motivazione in capo al giudice (cfr. Cass. n. 10438 del 19.04.2023 e Cass. n. 15006 del 28.05.2021). In aggiunta, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del summenzionato decreto ministeriale n. 55/2014, all'avvocato spetta il pagamento dei compensi per l'attività effettivamente prestata, in ipotesi anche per i giudizi iniziati ma non compiuti. Pertanto, tali compensi vanno liquidati per l'opera intellettuale svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. Ancora e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, occorre, altresì, richiamare il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. n. 20147 del 03.09.2013 e Cass. n. 22883 del 10.11.2015). 3.2 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto e richiamato, nel caso di specie, non vi è dubbio alla luce dell'esame degli scritti difensivi e della documentazione giudiziale offerta in comunicazione dalle parti, che il compenso richiesto parte attrice in complessivi euro 60.186,00, oltre relativi oneri ed accessori, sia congrua in relazione all'attività difensiva giudiziale prestata in favore del cliente e in linea con le tabelle forensi ratione temporis vigenti. In primo luogo, legittima e previamente concordata con il cliente, come risultante dal contesto fattuale sopra descritto, è la strategia difensiva posta in essere dal difensore nominato, avv. Parte_1
nel senso di proporre due autonomi giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento n.
[...] e n. THF01SP02030/2015 notificati al medesimo contribuente in relazione al CodiceFiscale_5 medesimo anno di imposta (2006), in ragione della documentata circostanza per cui gli stessi, pur inquadrandosi in una medesima posizione fiscale, avevano ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, per dichiarazione dei redditi infedele (euro 2.239.486,00) e, dall'altro lato, per mancata compilazione del quadro RW (euro 2.835.000,00) (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente e doc. nn. 13 e 14 parte resistente). In secondo luogo, essendo stata la riunione disposta solo all'esito dei due procedimenti tributari nn. 106/2016 e 107/2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con pronuncia n. 315/2016 pagina 9 di 11 (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente) e avendo il difensore svolto in entrambi i fascicoli attività difensiva in tutte le fasi processuali – di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria) -, nonché nel corso di entrambi i procedimenti della fase cautelare per l'ottenimento della sospensiva, come emergente dalla documentazione prodotta, si ritiene equa la liquidazione delle spese di lite, per ciascun procedimento tributario, in relazione al valore delle rispettive domande proposte dal contribuente, per l'attività giudiziale concretamente prestata in tutte le predette fasi processuali. In terzo luogo, risulta altresì equa la richiesta di pagamento dei compensi con applicazione dei valori medi tariffari (cfr. doc. nn. 19, 28, 31 e 32 parte ricorrente), in quanto pur in uno stesso contesto fattuale di base – posizione fiscale del contribuente in relazione agli anni di imposta CP_1 2004, 2005 e 2006, a seguito di una medesima verifica condotta dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. n. 35 parte ricorrente) – non può dirsi che i due giudizi instaurati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, per cui è causa, possano qualificarsi in termini di posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, essendo inevitabilmente dotate di autonomia avendo ad oggetto distinte pretese violazioni fiscali (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente). In aggiunta, l'applicazione di un tale parametro tabellare è congruo, anche tenuto conto per un verso della predisposizione in serie di ricorsi tributari per diversi anni d'imposta su analoghe questioni giuridiche, ma per altro verso in ragione della concreta diversità della posizione tributaria del contribuente anno per anno e, quindi, della necessità di analizzare diversa documentazione contabile nonché di svolgere autonoma e distinta attività di approfondimento in relazione a ciascun distinto avviso di accertamento oggetto di impugnazione giudiziale. In ultima analisi e per analoghe, ma contrapposte ragioni, si deve evidenziare come risulti sostanzialmente ingiustificata ed in ogni caso eccessiva la riduzione dei compensi liquidabili secondo i valori medi tabellari, proposta da parte convenuta, in base a deduzioni basate unicamente su criteri stilistici di redazione grafica degli atti, nonché di applicazione in generale delle medesime questioni giuridiche, senza tener conto delle peculiarità dei singoli casi di specie trattati. In sintesi ed in conclusione, alla luce dell'attività giudiziale effettivamente svolta e documentata in favore del cliente deve trovare integrale accoglimento la domanda di pagamento CP_1 somme in linea capitale, proposta da parte attrice avv. Parte_1 Gli importi sino ad ora liquidati solo relativi unicamente ai compensi professionali spettanti al difensore e, pertanto, come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale n. del 10.03.2014, alla posta del compenso devono essere aggiunte altre poste così determinate: il quindici per cento della somma relativa al compenso per spese generali, IVA e CPA sulla parte imponibile. Parte attrice, invece, non ha domandato nulla per quanto riguarda spese specifiche. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi nelle fasi di studio ed introduttiva, mentre nei valori minimi con riferimento alle fasi di trattazione / istruttoria e decisoria, che si sono rispettivamente svolte mediante partecipazione ad due udienze di trattazione, senza la redazione di memorie istruttorie e senza la necessità di svolgere attività istruttoria orale, in considerazione della natura documentale e giuridica della causa, nonché mediante deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La liquidazione viene effettuata in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
pagina 10 di 11 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande attoree proposte nei propri confronti, come chiarito nei CP_1 precedenti paragrafi di motivazione. 4.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna di parte resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, si è resa necessaria la risoluzione di plurime questioni giuridiche controverse e la complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 994/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice avv. nei confronti di parte Parte_1 convenuta per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'esistenza di un rapporto di patrocinio diretto tra le parti contranti avv.
in qualità di professionista legale, e il cliente in relazione all'attività Parte_1 CP_1 difensiva giudiziale relativa all'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì degli avvisi di accertamento n. THFCOSP01148/2015 e n. THF01SP02030/2015, relativi all'anno di imposta 2006, notificati al contribuente.
3. NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice avv. CP_1 Parte_1
a titolo di compenso professionale, la somma pari ad euro 60.186,00, oltre il quindici per
[...] cento di tale somma per spese generali, IVA e Cassa sulla parte imponibile.
4. NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice avv. CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...] compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche documentate pari a complessivi euro 786,00, per contributo unificato e relativo bollo;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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