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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa in grado d'appello
DA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lodi (LO), Via XX Settembre, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Giovanni Ramaioli, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Controparte_1
OM ) rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione nel P.IVA_1 CP_2 registro delle imprese di ON ), in persona del procuratore speciale Dr. P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via ON Nero, n. 82, Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Alibrandi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis in riforma integrale della qui impugnata sentenza n. 750/2023 pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., dal
Tribunale di Lodi, in persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, in data 21.7.2023 nella causa n. 3418/2021 R.G. e notificata in data 1.12.2023 così pronunciare:
A) in via principale e nel merito:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2023, pubblicata il 21.07.2023, e notificata in data
01.12.2023 emessa dal Tribunale di Lodi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società
“ e, per essa, dalla mandataria “ ; Controparte_1 CP_2 - conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 695/2021 del
30.08.2021 emesso dal Tribunale di Lodi;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
- accertata la sufficienza, logicità ed ordinarietà della motivazione resa dal giudice di primo grado (Tribunale di Lodi), a sostegno delle determinazioni finali dal medesimo assunte nell'ambito della sentenza n. 750/2023, emessa in data 21.7.2023;
- rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 750/2023, resa dal Tribunale di Parte_1
Lodi in data 21.7.2023; e, per l'effetto
- confermare in toto il contenuto e le statuizioni contenute nel predetto provvedimento giudiziario.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lodi emetteva in data 30.8.2021, su ricorso di Controparte_1
(di seguito, anche ”), il decreto ingiuntivo n. 695/21, con cui ingiungeva a CP_1
in qualità di fideiussore di il pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di Euro 139.981,45, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e Parte_1 deduceva:
-di essere stato socio di e di avere prestato fideiussione a garanzia Parte_2 delle obbligazioni contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di Euro
360.000,00;
-di avere proposto a ON dei HI di Siena, con scrittura privata del 11.2.2016, il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di Euro 108.000,00 - anziché di Euro
147.109,70 – mediante versamento di n. 36 rate mensili dell'importo di Euro 3.000,00 ciascuna, a decorrere dal 10.3.2016;
-di avere versato all'istituto bancario, a seguito della predetta transazione, la complessiva somma di Euro 12.258,40, onde l'importo dovuto ammontava a Euro
95.741,60, anziché ad Euro 139.891,45, stante il carattere novativo della scrittura transattiva;
-di avere l'istituto bancario accettato tacitamente la proposta, incassando le somme successivamente pagate dallo stesso opponente e di non avere il predetto istituto bancario comunicato la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che il credito era inesigibile.
pag. 2/8 3. e per essa, la mandataria si costituiva in Controparte_1 CP_2 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo:
− di avere acquistato da Banca ON dei HI di Siena S.p.A., a seguito di contratto di cessione, il credito oggetto di causa;
− di avere ON dei HI inviato a in data 12.5.2015, la Parte_2 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
−di avere, in data 11.2.2016, nella sua qualità di fideiussore di Parte_1
sottoscritto una “proposta di sistemazione stragiudiziale” della Parte_2 propria situazione debitoria, accettata in data 26.2.2016 da ON dei HI di Siena, la quale aveva precisato che resta “inteso che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate dalla Banca ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili” e che
“nell'ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato di tre rate consecutive alla scadenza pattuita, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto”;
− di non avere il fideiussore adempiuto al transazione.
4. Il Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata in data 21.7.2023, qui appellata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attore in opposizione al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che era incontestata fra le parti la conclusione di un accordo cd. “a saldo e stralcio” e che mancava, tuttavia, la prova dell'invio, da parte di ON dei HI di Siena, all'opponente della comunicazione del 26.2.2016 - che escludeva il carattere novativo dell'accordo e avvertiva la controparte della risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive – sicché si rendeva necessario valutare il carattere novativo o meno della transazione.
Secondo il Tribunale, dagli elementi in atti non era desumibile il carattere novativo della transazione, in quanto ON dei HI aveva accettato l'accordo cd. “a saldo e stralcio” al solo fine di evitare una futura controversia e ottenere un pagamento immediato, con la conseguenza che il venir meno dell'accordo transattivo faceva rivivere il rapporto obbligatorio preesistente.
Il Tribunale concludeva, dunque, nel senso che correttamente , quale CP_1 creditore cessionario, aveva azionato l'intero credito originariamente vantato nei confronti di Parte_1
Infine, secondo il Tribunale, era infondata l'eccezione di inesigibilità del credito, stante la ricorrenza del presupposto della insolvenza del debitore, deducibile direttamente con il ricorso per ingiunzione di pagamento.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando Parte_1 due motivi di gravame:
-contraddittorietà, insufficienza e erroneità della motivazione della sentenza in punto natura novativa della transazione;
pag. 3/8 -contraddittorietà, insufficienza e erroneità della motivazione della sentenza in punto quantificazione della somma versata da in adempimento della transazione. Pt_1 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura novativa della transazione intervenuta con ON dei HI. A tale riguardo, l'appellante, muovendo dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 1976
c.c., non può essere richiesta la risoluzione per inadempimento della transazione novativa, ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, del comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'omessa valutazione della mancata richiesta di ON dei HI di risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento – nemmeno in via strumentale – a conferma della natura novativa della transazione. Ha rilevato, poi, il difetto di prova dell'invio a della missiva Parte_1 del 26.2.2016 – con la quale l'istituto bancario aveva precisato il carattere non novativo della transazione. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando, in CP_1 primo luogo, che la “proposta di sistemazione stragiudiziale” del 11.2.2016 aveva determinato la modifica di un solo aspetto del precedente rapporto, ossia la quantificazione complessiva del debito e, in secondo luogo, che ON dei HI mai aveva manifestato la inequivoca volontà di acconsentire all'estinzione del rapporto preesistente e alla costituzione di un nuovo rapporto fra le parti né aveva inteso aderire ad un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, tanto da avere inserito nella comunicazione di accettazione della proposta del 26.2.2016 la espressa previsione che resta “inteso che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate dalla Banca ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili” e che
“nell'ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato di tre rate consecutive alla scadenza pattuita, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto”
(cfr. missiva del 26.2.2016, doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
L'appellata rilevava che, alla luce di tali previsioni, non era necessaria una espressa richiesta di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo, essendo la risoluzione la diretta conseguenza dell'azione di . CP_1
Rileva la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la natura non novativa della transazione – di cui alla scrittura del 16.2.2016 denominata “proposta di
pag. 4/8 sistemazione stragiudiziale” - conclusa fra e ON dei HI Parte_1 di Siena. Tale scrittura riporta testualmente che “Il sottoscritto Parte_3 trovandosi in una difficile situazione economica ed essendo intenzionato ad una
[...] soluzione bonaria, propone a saldo e stralcio dell'esposizione complessiva di € 147.109,70 relativa a sé ed al garante (…) l'importo di € 108.000,00 da versare in n. 36 rate mensili, consecutive, dell'importo di € 3.000,00 cadauna con prima rata il 10/03/2016 ed ultima 10/02/2019” (doc. 3 fasc. primo grado ). CP_1
Il giudice di primo grado ha puntualmente rilevato che le parti non hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni, ma si sono limitate ad apportare modifiche all'originaria obbligazione, senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
Osserva, in proposito, la Corte che, sul piano oggettivo, non si ravvisa una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello oggetto di accordo, ma, al contrario, emerge che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti riguardava esclusivamente la quantificazione del debito (da Euro 147.109,70 al minor importo di Euro 108.000,00) di cui all'originario rapporto e i nuovi termini di pagamento (in 36 rate mensili di Euro 3.000,00 caduna). Dal testo di tale scrittura non emerge, dunque, l'insorgenza di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente, ma, al contrario, l'originario rapporto – espressamente menzionato nella citata scrittura – costituisce la causa dell'accordo transattivo stesso.
Inoltre, sul piano soggettivo, non è ravvisabile in tale scrittura una inequivoca manifestazione di volontà novatrice, ossia la volontà di sostituire l'accordo transattivo ad un precedente rapporto, giacché la scrittura fa riferimento, quanto alla fonte dell'obbligazione, proprio alla esposizione debitoria originaria di verso Parte_2
ON dei HI.
Il giudice di primo grado ha, dunque, fatto una corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di qualificazione della transazione – in termini di transazione novativa o conservativa - secondo cui va qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di guisa che si verifica una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente;
per contro, è qualificabile come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali
(cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2015, n. 12876; Cass. Civ., Sez. III, 26.5.2020,
n. 9690; Cass. Civ., Sez. I, 2.3.2023, n. 6255).
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato, in quanto infondato.
pag. 5/8 2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione del Tribunale sull'ammontare del credito di . CP_1
In particolare, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il versamento della somma di Euro 12.258,00 - riconosciuto con valore confessorio anche da – e che, stante il carattere novativo della CP_1 transazione, il credito ammontava a Euro 95.742,00. L'appellata ha dedotto di avere tenuto in considerazione, nella CP_1 quantificazione del credito, sia il pagamento, da parte di della Parte_1 somma di Euro 12.258,00 portata da ON dei HI a decurtazione della primitiva esposizione debitoria, sia il versamento della somma di Euro 5.000,00, effettuato in data
25.3.2020, oltre il termine finale di rateizzazione concordato. Ha precisato che occorreva, tuttavia, fare il riferimento al credito oggetto dell'originario rapporto, che aveva ripreso efficacia, a seguito del venir meno dell'accordo transattivo.
Rileva la Corte che, una volta escluso il carattere novativo della transazione, l'ammontare del credito cui occorre fare riferimento è quello di cui all'originario rapporto obbligatorio intercorso fra e ON dei HI, ossia Parte_1
Euro 147.109,70 riportato nella scrittura del 11.2.2016 (doc. 3 fasc. primo grado CP_1
e nella comunicazione del 12.5.2015 (doc. 2 fasc. primo grado ) e non
[...] CP_1 già al minore importo di Euro 108.000,00 oggetto di saldo e stralcio, come invocato dall'appellante.
Né, a tale riguardo, assume rilievo il fatto che abbia azionato il credito CP_1 originario, senza preventivamente domandare la risoluzione della transazione, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa che il venir meno dell'accordo transattivo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti,
l'irrisolubilità della transazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2015, n. 12876; Cass.
Civ., Sez. III, 26.1.2006, n. 1690).
Nel caso di specie, posto che, come puntualmente rilevato dal primo giudice, la transazione conclusa è quella di cui alla comunicazione del 11.2.2016 inviata da all'istituto bancario (doc. 3 fasc. ) e pacificamente Parte_1 CP_1 accettata da quest'ultimo, l'accordo transattivo di cui alla citata comunicazione riporta testualmente che “Il pagamento determina la chiusura definitiva della mia esposizione debitoria nei vostri confronti, indicata in oggetto a soddisfazione totale della sorte capitale e di tutti gli oneri” (cfr. doc. 3 fasc. primo grado ). CP_1
La volontà delle parti era, dunque, nel senso che il pagamento di tutte le rate indicate nella scrittura transattiva (36 rate dell'importo di Euro 3.000,00 caduna) avrebbe comportato l'estinzione dell'originario rapporto.
pag. 6/8 Sotto questo profilo, la volontà di era nel senso di far derivare Parte_1 la definizione del rapporto nei termini della transazione – ossia con il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente dovuta - dal puntuale pagamento di tutte le rate concordate, come si evince dalla previsione che “in caso di Vostra accettazione della proposta, ad adempimento eseguito, il rapporto in oggetto si intenderà interamente definito e null'altro che sia da esso derivante, conseguente o comunque connesso, sarà dovuto tra le parti a qualsiasi titolo”. Orbene, non essendo intervenuto il pagamento, da parte dell'appellante, di tutte le 36 rate indicate, trova applicazione fra le parti l'originario rapporto, sicché correttamente ha azionato, quale causa petendi, detto rapporto. CP_1
Dall'importo del credito di cui all'originario rapporto fra e Parte_1
ON dei HI deve essere detratto l'importo di Euro 5.000,00 versato dall'appellante in data 25.3.2020 (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Non può, invece, essere tenuto in considerazione il versamento della somma di Euro
12.258,00 – come pretende l'appellante - in quanto, se da un lato, ne ha CP_1 riconosciuto il versamento, dall'altro lato, ha precisato che tale importo era stato portato da ON dei HI a decurtazione della primitiva esposizione debitoria di
[...] in relazione allo scoperto di conto corrente, come del resto risulta Parte_2 documentalmente dal prospetto datato 12.7.2021. Invero, l'esposizione creditoria originaria di nei confronti di ON dei Parte_2
HI ammontava a Euro 115.460,95 per saldo debitore di conto corrente (conto n. 45)
e Euro 52.853,86 per saldo debitore di conto anticipi fatture (n. 11899948), da cui andava detratto il versamento di Euro 12.258,00, come riportato nel prospetto del
12.7.2021 e nel ricorso monitorio.
Tale esposizione debitoria (pari, in linea capitale, a Euro 156.056,81) era stata quantificata in Euro 147.109,70 da ON dei HI nella comunicazione del 12.5.2015 indirizzata a (doc. 2 fasc. primo grado ) e tale importo è Parte_2 CP_1 stato indicato anche da nella “proposta di sistemazione” del Parte_1
11.2.2016. Dal che ne discende che l'importo di Euro 147.109,70 – riportata nella transazione - già teneva in considerazione il versamento dell'importo di Euro 12.258,00.
Come puntualmente accertato dal primo giudice, dopo la Parte_1 conclusione della transazione a saldo e stralcio, aveva documentato il solo versamento della somma di Euro 5.000,00. Sicché avuto riguardo all'originario importo del credito indicato “proposta di sistemazione” del 11.2.2016 (Euro 147.109,70) e detratto l'importo di Euro 5.000,00 si ottiene l'importo di Euro 142.109,70, che risulta maggiore di quello oggetto di ingiunzione (pari a Euro 139.981,45).
Il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto pag. 7/8 del valore della controversia (Euro 139.981,45), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 21.7.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre
IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa in grado d'appello
DA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lodi (LO), Via XX Settembre, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Giovanni Ramaioli, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Controparte_1
OM ) rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione nel P.IVA_1 CP_2 registro delle imprese di ON ), in persona del procuratore speciale Dr. P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via ON Nero, n. 82, Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Alibrandi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis in riforma integrale della qui impugnata sentenza n. 750/2023 pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., dal
Tribunale di Lodi, in persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, in data 21.7.2023 nella causa n. 3418/2021 R.G. e notificata in data 1.12.2023 così pronunciare:
A) in via principale e nel merito:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2023, pubblicata il 21.07.2023, e notificata in data
01.12.2023 emessa dal Tribunale di Lodi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società
“ e, per essa, dalla mandataria “ ; Controparte_1 CP_2 - conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 695/2021 del
30.08.2021 emesso dal Tribunale di Lodi;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
- accertata la sufficienza, logicità ed ordinarietà della motivazione resa dal giudice di primo grado (Tribunale di Lodi), a sostegno delle determinazioni finali dal medesimo assunte nell'ambito della sentenza n. 750/2023, emessa in data 21.7.2023;
- rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 750/2023, resa dal Tribunale di Parte_1
Lodi in data 21.7.2023; e, per l'effetto
- confermare in toto il contenuto e le statuizioni contenute nel predetto provvedimento giudiziario.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lodi emetteva in data 30.8.2021, su ricorso di Controparte_1
(di seguito, anche ”), il decreto ingiuntivo n. 695/21, con cui ingiungeva a CP_1
in qualità di fideiussore di il pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di Euro 139.981,45, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e Parte_1 deduceva:
-di essere stato socio di e di avere prestato fideiussione a garanzia Parte_2 delle obbligazioni contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di Euro
360.000,00;
-di avere proposto a ON dei HI di Siena, con scrittura privata del 11.2.2016, il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di Euro 108.000,00 - anziché di Euro
147.109,70 – mediante versamento di n. 36 rate mensili dell'importo di Euro 3.000,00 ciascuna, a decorrere dal 10.3.2016;
-di avere versato all'istituto bancario, a seguito della predetta transazione, la complessiva somma di Euro 12.258,40, onde l'importo dovuto ammontava a Euro
95.741,60, anziché ad Euro 139.891,45, stante il carattere novativo della scrittura transattiva;
-di avere l'istituto bancario accettato tacitamente la proposta, incassando le somme successivamente pagate dallo stesso opponente e di non avere il predetto istituto bancario comunicato la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che il credito era inesigibile.
pag. 2/8 3. e per essa, la mandataria si costituiva in Controparte_1 CP_2 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo:
− di avere acquistato da Banca ON dei HI di Siena S.p.A., a seguito di contratto di cessione, il credito oggetto di causa;
− di avere ON dei HI inviato a in data 12.5.2015, la Parte_2 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
−di avere, in data 11.2.2016, nella sua qualità di fideiussore di Parte_1
sottoscritto una “proposta di sistemazione stragiudiziale” della Parte_2 propria situazione debitoria, accettata in data 26.2.2016 da ON dei HI di Siena, la quale aveva precisato che resta “inteso che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate dalla Banca ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili” e che
“nell'ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato di tre rate consecutive alla scadenza pattuita, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto”;
− di non avere il fideiussore adempiuto al transazione.
4. Il Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata in data 21.7.2023, qui appellata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attore in opposizione al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che era incontestata fra le parti la conclusione di un accordo cd. “a saldo e stralcio” e che mancava, tuttavia, la prova dell'invio, da parte di ON dei HI di Siena, all'opponente della comunicazione del 26.2.2016 - che escludeva il carattere novativo dell'accordo e avvertiva la controparte della risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive – sicché si rendeva necessario valutare il carattere novativo o meno della transazione.
Secondo il Tribunale, dagli elementi in atti non era desumibile il carattere novativo della transazione, in quanto ON dei HI aveva accettato l'accordo cd. “a saldo e stralcio” al solo fine di evitare una futura controversia e ottenere un pagamento immediato, con la conseguenza che il venir meno dell'accordo transattivo faceva rivivere il rapporto obbligatorio preesistente.
Il Tribunale concludeva, dunque, nel senso che correttamente , quale CP_1 creditore cessionario, aveva azionato l'intero credito originariamente vantato nei confronti di Parte_1
Infine, secondo il Tribunale, era infondata l'eccezione di inesigibilità del credito, stante la ricorrenza del presupposto della insolvenza del debitore, deducibile direttamente con il ricorso per ingiunzione di pagamento.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando Parte_1 due motivi di gravame:
-contraddittorietà, insufficienza e erroneità della motivazione della sentenza in punto natura novativa della transazione;
pag. 3/8 -contraddittorietà, insufficienza e erroneità della motivazione della sentenza in punto quantificazione della somma versata da in adempimento della transazione. Pt_1 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura novativa della transazione intervenuta con ON dei HI. A tale riguardo, l'appellante, muovendo dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 1976
c.c., non può essere richiesta la risoluzione per inadempimento della transazione novativa, ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, del comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'omessa valutazione della mancata richiesta di ON dei HI di risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento – nemmeno in via strumentale – a conferma della natura novativa della transazione. Ha rilevato, poi, il difetto di prova dell'invio a della missiva Parte_1 del 26.2.2016 – con la quale l'istituto bancario aveva precisato il carattere non novativo della transazione. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando, in CP_1 primo luogo, che la “proposta di sistemazione stragiudiziale” del 11.2.2016 aveva determinato la modifica di un solo aspetto del precedente rapporto, ossia la quantificazione complessiva del debito e, in secondo luogo, che ON dei HI mai aveva manifestato la inequivoca volontà di acconsentire all'estinzione del rapporto preesistente e alla costituzione di un nuovo rapporto fra le parti né aveva inteso aderire ad un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, tanto da avere inserito nella comunicazione di accettazione della proposta del 26.2.2016 la espressa previsione che resta “inteso che la presente accettazione non produce novazione relativamente alle ragioni di credito vantate dalla Banca ed ai sottostanti titoli e che le scadenze sopra indicate sono da intendersi inderogabili” e che
“nell'ipotesi di mancata effettuazione e/o ritardo non giustificato di tre rate consecutive alla scadenza pattuita, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto”
(cfr. missiva del 26.2.2016, doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
L'appellata rilevava che, alla luce di tali previsioni, non era necessaria una espressa richiesta di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo, essendo la risoluzione la diretta conseguenza dell'azione di . CP_1
Rileva la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la natura non novativa della transazione – di cui alla scrittura del 16.2.2016 denominata “proposta di
pag. 4/8 sistemazione stragiudiziale” - conclusa fra e ON dei HI Parte_1 di Siena. Tale scrittura riporta testualmente che “Il sottoscritto Parte_3 trovandosi in una difficile situazione economica ed essendo intenzionato ad una
[...] soluzione bonaria, propone a saldo e stralcio dell'esposizione complessiva di € 147.109,70 relativa a sé ed al garante (…) l'importo di € 108.000,00 da versare in n. 36 rate mensili, consecutive, dell'importo di € 3.000,00 cadauna con prima rata il 10/03/2016 ed ultima 10/02/2019” (doc. 3 fasc. primo grado ). CP_1
Il giudice di primo grado ha puntualmente rilevato che le parti non hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni, ma si sono limitate ad apportare modifiche all'originaria obbligazione, senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
Osserva, in proposito, la Corte che, sul piano oggettivo, non si ravvisa una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello oggetto di accordo, ma, al contrario, emerge che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti riguardava esclusivamente la quantificazione del debito (da Euro 147.109,70 al minor importo di Euro 108.000,00) di cui all'originario rapporto e i nuovi termini di pagamento (in 36 rate mensili di Euro 3.000,00 caduna). Dal testo di tale scrittura non emerge, dunque, l'insorgenza di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente, ma, al contrario, l'originario rapporto – espressamente menzionato nella citata scrittura – costituisce la causa dell'accordo transattivo stesso.
Inoltre, sul piano soggettivo, non è ravvisabile in tale scrittura una inequivoca manifestazione di volontà novatrice, ossia la volontà di sostituire l'accordo transattivo ad un precedente rapporto, giacché la scrittura fa riferimento, quanto alla fonte dell'obbligazione, proprio alla esposizione debitoria originaria di verso Parte_2
ON dei HI.
Il giudice di primo grado ha, dunque, fatto una corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di qualificazione della transazione – in termini di transazione novativa o conservativa - secondo cui va qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di guisa che si verifica una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente;
per contro, è qualificabile come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali
(cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2015, n. 12876; Cass. Civ., Sez. III, 26.5.2020,
n. 9690; Cass. Civ., Sez. I, 2.3.2023, n. 6255).
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato, in quanto infondato.
pag. 5/8 2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione del Tribunale sull'ammontare del credito di . CP_1
In particolare, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il versamento della somma di Euro 12.258,00 - riconosciuto con valore confessorio anche da – e che, stante il carattere novativo della CP_1 transazione, il credito ammontava a Euro 95.742,00. L'appellata ha dedotto di avere tenuto in considerazione, nella CP_1 quantificazione del credito, sia il pagamento, da parte di della Parte_1 somma di Euro 12.258,00 portata da ON dei HI a decurtazione della primitiva esposizione debitoria, sia il versamento della somma di Euro 5.000,00, effettuato in data
25.3.2020, oltre il termine finale di rateizzazione concordato. Ha precisato che occorreva, tuttavia, fare il riferimento al credito oggetto dell'originario rapporto, che aveva ripreso efficacia, a seguito del venir meno dell'accordo transattivo.
Rileva la Corte che, una volta escluso il carattere novativo della transazione, l'ammontare del credito cui occorre fare riferimento è quello di cui all'originario rapporto obbligatorio intercorso fra e ON dei HI, ossia Parte_1
Euro 147.109,70 riportato nella scrittura del 11.2.2016 (doc. 3 fasc. primo grado CP_1
e nella comunicazione del 12.5.2015 (doc. 2 fasc. primo grado ) e non
[...] CP_1 già al minore importo di Euro 108.000,00 oggetto di saldo e stralcio, come invocato dall'appellante.
Né, a tale riguardo, assume rilievo il fatto che abbia azionato il credito CP_1 originario, senza preventivamente domandare la risoluzione della transazione, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa che il venir meno dell'accordo transattivo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti,
l'irrisolubilità della transazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2015, n. 12876; Cass.
Civ., Sez. III, 26.1.2006, n. 1690).
Nel caso di specie, posto che, come puntualmente rilevato dal primo giudice, la transazione conclusa è quella di cui alla comunicazione del 11.2.2016 inviata da all'istituto bancario (doc. 3 fasc. ) e pacificamente Parte_1 CP_1 accettata da quest'ultimo, l'accordo transattivo di cui alla citata comunicazione riporta testualmente che “Il pagamento determina la chiusura definitiva della mia esposizione debitoria nei vostri confronti, indicata in oggetto a soddisfazione totale della sorte capitale e di tutti gli oneri” (cfr. doc. 3 fasc. primo grado ). CP_1
La volontà delle parti era, dunque, nel senso che il pagamento di tutte le rate indicate nella scrittura transattiva (36 rate dell'importo di Euro 3.000,00 caduna) avrebbe comportato l'estinzione dell'originario rapporto.
pag. 6/8 Sotto questo profilo, la volontà di era nel senso di far derivare Parte_1 la definizione del rapporto nei termini della transazione – ossia con il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente dovuta - dal puntuale pagamento di tutte le rate concordate, come si evince dalla previsione che “in caso di Vostra accettazione della proposta, ad adempimento eseguito, il rapporto in oggetto si intenderà interamente definito e null'altro che sia da esso derivante, conseguente o comunque connesso, sarà dovuto tra le parti a qualsiasi titolo”. Orbene, non essendo intervenuto il pagamento, da parte dell'appellante, di tutte le 36 rate indicate, trova applicazione fra le parti l'originario rapporto, sicché correttamente ha azionato, quale causa petendi, detto rapporto. CP_1
Dall'importo del credito di cui all'originario rapporto fra e Parte_1
ON dei HI deve essere detratto l'importo di Euro 5.000,00 versato dall'appellante in data 25.3.2020 (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Non può, invece, essere tenuto in considerazione il versamento della somma di Euro
12.258,00 – come pretende l'appellante - in quanto, se da un lato, ne ha CP_1 riconosciuto il versamento, dall'altro lato, ha precisato che tale importo era stato portato da ON dei HI a decurtazione della primitiva esposizione debitoria di
[...] in relazione allo scoperto di conto corrente, come del resto risulta Parte_2 documentalmente dal prospetto datato 12.7.2021. Invero, l'esposizione creditoria originaria di nei confronti di ON dei Parte_2
HI ammontava a Euro 115.460,95 per saldo debitore di conto corrente (conto n. 45)
e Euro 52.853,86 per saldo debitore di conto anticipi fatture (n. 11899948), da cui andava detratto il versamento di Euro 12.258,00, come riportato nel prospetto del
12.7.2021 e nel ricorso monitorio.
Tale esposizione debitoria (pari, in linea capitale, a Euro 156.056,81) era stata quantificata in Euro 147.109,70 da ON dei HI nella comunicazione del 12.5.2015 indirizzata a (doc. 2 fasc. primo grado ) e tale importo è Parte_2 CP_1 stato indicato anche da nella “proposta di sistemazione” del Parte_1
11.2.2016. Dal che ne discende che l'importo di Euro 147.109,70 – riportata nella transazione - già teneva in considerazione il versamento dell'importo di Euro 12.258,00.
Come puntualmente accertato dal primo giudice, dopo la Parte_1 conclusione della transazione a saldo e stralcio, aveva documentato il solo versamento della somma di Euro 5.000,00. Sicché avuto riguardo all'originario importo del credito indicato “proposta di sistemazione” del 11.2.2016 (Euro 147.109,70) e detratto l'importo di Euro 5.000,00 si ottiene l'importo di Euro 142.109,70, che risulta maggiore di quello oggetto di ingiunzione (pari a Euro 139.981,45).
Il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto pag. 7/8 del valore della controversia (Euro 139.981,45), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 21.7.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre
IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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