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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 533/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 533 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Sorrentino, giusta procura in atti;
-Attore opponente-
CONTRO
in p.l.r.p.t. (già (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gentile, giusta procura in atti
-Convenuta opposta -
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 615 comma 2 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificato in data 15.05.2015, promosso ai sensi dell'art. 72-bis D.p.R. 602/1973 da chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che venisse Controparte_2 dichiarato nullo il pignoramento.
A fondamento della domanda spiegata, l'attore deduceva l'illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei relativi crediti.
Il giudice dell'esecuzione sospendeva, inaudita altera parte, l'esecuzione del pignoramento in via provvisoria rinviando la decisione definitiva sull'stanza di sospensione all'udienza del 27.01.2016.
Si costituiva in giudizio in p.l.r.p.t., contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiedendo la revoca della concessa sospensiva, nonché il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza depositata in data 28.1.2016 il giudice dell'esecuzione “rilevata la competenza a decidere sui motivi di opposizione dell'ufficio giudiziario cui appartiene questo giudice, fissa il termine di giorni 60 per l'introduzione del relativo giudizio di merito dinanzi al magistrato che sarà designato, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini ridotti alla metà e le modalità previste in ragione della materia e del rito”.
Sulla base di tali premesse, in questa sede, l'odierno attore ha insistito per l'annullamento dell'atto di pignoramento opposto, deducendo che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.p.R. 602/1973 risulta essere assolutamente illegittimo in quanto afferente a crediti impignorabili, posto che il credito vantato dal nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze consiste, per come Parte_1 statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro, in un risarcimento danni per ingiusta detenzione, lo stesso, inerendo ad un diritto fondamentale della persona qual è la libertà personale ex art. 13 Cost., rientra a pieno titolo tra i crediti impignorabili.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_3 proposta perché infondata in fatto e in diritto.
Integrato il contraddittorio tra le parti, preso atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 12.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Esaminando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1
occorre precisare che, ai sensi dell'art 57 D.P.R. n.602/1973 nell'ambito delle procedure
[...] esecutive esattoriali non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 c.p.c. del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le sole opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell'espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 C.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “ L'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei, confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode…..La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U.
n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Alla luce dei suddetti principi, l'ordine di pagamento diretto da luogo ad una vera e propria procedura esecutiva, nell'ambito della quale possono essere proposte le opposizioni previste dagli artt. 615 e
617 C.p.c. Ciò premesso, venendo quindi alla disamina delle questioni, l'opposizione proposta da Parte_1
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
[...]
L'art. 545 c.p.c. stabilisce tassativamente quali siano i beni assolutamente e relativamente pignorabili.
Ed invero, “ Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza .Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31041 del 27/11/2019 ha sancito che “ l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso. Basti considerare che il relativo credito prescinde totalmente dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto e dalla sua situazione di povertà
o bisogno economico, trovando esclusivo titolo e fondamento nell'ingiustizia della detenzione da questi subita, pur in mancanza di colpe (secondo l'insegnamento di questa Corte, si tratta di “uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al “fisiologico” danno da privazione della libertà”; così
Cass. pen, Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014 – dep. 23/05/2014, Rv. 25923701)”. Tes_1
Di conseguenza, il relativo credito non può in nessun modo ritenersi compreso tra quelli per i quali l'art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all'art. 2740 c.c.), eccezionale regime evidentemente correlato al loro scopo, in senso lato alimentare o comunque diretto soddisfare necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore famiglia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 533 del 2016 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dell' (già Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 533 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Sorrentino, giusta procura in atti;
-Attore opponente-
CONTRO
in p.l.r.p.t. (già (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gentile, giusta procura in atti
-Convenuta opposta -
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 615 comma 2 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificato in data 15.05.2015, promosso ai sensi dell'art. 72-bis D.p.R. 602/1973 da chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che venisse Controparte_2 dichiarato nullo il pignoramento.
A fondamento della domanda spiegata, l'attore deduceva l'illegittimità del pignoramento per impignorabilità dei relativi crediti.
Il giudice dell'esecuzione sospendeva, inaudita altera parte, l'esecuzione del pignoramento in via provvisoria rinviando la decisione definitiva sull'stanza di sospensione all'udienza del 27.01.2016.
Si costituiva in giudizio in p.l.r.p.t., contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiedendo la revoca della concessa sospensiva, nonché il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza depositata in data 28.1.2016 il giudice dell'esecuzione “rilevata la competenza a decidere sui motivi di opposizione dell'ufficio giudiziario cui appartiene questo giudice, fissa il termine di giorni 60 per l'introduzione del relativo giudizio di merito dinanzi al magistrato che sarà designato, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini ridotti alla metà e le modalità previste in ragione della materia e del rito”.
Sulla base di tali premesse, in questa sede, l'odierno attore ha insistito per l'annullamento dell'atto di pignoramento opposto, deducendo che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.p.R. 602/1973 risulta essere assolutamente illegittimo in quanto afferente a crediti impignorabili, posto che il credito vantato dal nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze consiste, per come Parte_1 statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro, in un risarcimento danni per ingiusta detenzione, lo stesso, inerendo ad un diritto fondamentale della persona qual è la libertà personale ex art. 13 Cost., rientra a pieno titolo tra i crediti impignorabili.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_3 proposta perché infondata in fatto e in diritto.
Integrato il contraddittorio tra le parti, preso atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 12.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Esaminando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1
occorre precisare che, ai sensi dell'art 57 D.P.R. n.602/1973 nell'ambito delle procedure
[...] esecutive esattoriali non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 c.p.c. del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le sole opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell'espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 C.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “ L'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei, confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode…..La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U.
n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Alla luce dei suddetti principi, l'ordine di pagamento diretto da luogo ad una vera e propria procedura esecutiva, nell'ambito della quale possono essere proposte le opposizioni previste dagli artt. 615 e
617 C.p.c. Ciò premesso, venendo quindi alla disamina delle questioni, l'opposizione proposta da Parte_1
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
[...]
L'art. 545 c.p.c. stabilisce tassativamente quali siano i beni assolutamente e relativamente pignorabili.
Ed invero, “ Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza .Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31041 del 27/11/2019 ha sancito che “ l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso. Basti considerare che il relativo credito prescinde totalmente dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto e dalla sua situazione di povertà
o bisogno economico, trovando esclusivo titolo e fondamento nell'ingiustizia della detenzione da questi subita, pur in mancanza di colpe (secondo l'insegnamento di questa Corte, si tratta di “uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al “fisiologico” danno da privazione della libertà”; così
Cass. pen, Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014 – dep. 23/05/2014, Rv. 25923701)”. Tes_1
Di conseguenza, il relativo credito non può in nessun modo ritenersi compreso tra quelli per i quali l'art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all'art. 2740 c.c.), eccezionale regime evidentemente correlato al loro scopo, in senso lato alimentare o comunque diretto soddisfare necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore famiglia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 533 del 2016 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore dell' (già Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì