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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Caso Giudice
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10697 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 30/09/2025
tra
1) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F. 1
C.F._2 presso cui è elettivamente atti, dall'avv. DOMENICO DI STASIO (
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F. 3 Controparte_1
C.F._4 ) presso cui è elettivamente atti, dall'avv. ANTIMO FERRARO (
domiciliato
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 30/09/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02/12/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18/06/1994 dal quale erano nati due figli, Per_1 il 09/05/1996 e Per 2 il 17/08/2001, e di essersi separata con decreto di omologazione del
26/07/2012, ove era stato previsto l'obbligo del marito di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del marito. Riferiva che, con ricorso ex art. 710
c.p.c., aveva chiesto ed ottenuto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del marito. Deduceva che il figlio Per_1 era divenuto economicamente autosufficiente,
mentre la figlia Per_2 era maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Rappresentava di essere disoccupata a seguito della chiusura del negozio di sua proprietà. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo posto a carico del marito di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio
Per_1, l'obbligo a carico del marito di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2, nonché l'obbligo a carico dello stesso di versare un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 21/02/2020, si costituiva il resistente il quale, contestando in parte le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che il venir meno del rapporto coniugale era da ricondursi al disinteresse della moglie nei confronti della famiglia e del marito.
Rappresentava di essere disoccupato e di percepire soltanto il reddito di cittadinanza pari ad €
380,00 mensili, dai quali andavano sottratti € 250,00 per il pagamento del canone di locazione della casa in cui viveva;
pertanto, era costretto a farsi aiutare dai genitori. Deduceva che la moglie lavorava come scaffalista presso un esercizio commerciale, percependo uno stipendio superiore al suo. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto della domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, nonché l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/09/2020, il Presidente delegato, sentite le parti, revocava l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 (cfr. ordinanza del 23/09/2020). Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20).
La domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il presupposto dell'avanzata domanda costituito dalla separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/07/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, va confermata la revoca dell'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1, poiché risulta pacifico il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Va revocato altresì anche l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia Per_2, poiché dalla documentazione in atti risulta che la stessa si sia trasferita a Cesenatico, lavorando presso un agriturismo (cfr. verbale del 15/02/2023). Va sul punto rilevato che per pacifica ammissione di entrambe le parti la figlia Per_2 risulta trasferita, avendo lavorato Cesenatico presso un'attività di ristorazione (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 15 febbraio del
2023), avendo anche il resistente alla medesima udienza confermato il lavoro della figlia presso un agriturismo (cfr, anche l'estratto contributivo prodotto da parte resistente dal quale si ricava il lavoro espletato per il 2022 e il 2023 ), essendo peraltro venuta meno la legittimazione concorrente della ricorrente in ordine all'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne non più convivente con la madre (cfr, in atti).
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente va disattesa.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è disoccupata, ma dichiara di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 300,00 mensili. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la stessa ha subito un intervento chirurgico alla spalla (cfr. cartella clinica villa del sole del 29/05/2021, cartella clinica villa del sole intervento del 15/01/2014, cartella clinica villa del sole dimissione del 09/02/2020) e da quel momento è costretta a rinunciare a numerose offerte di lavoro che implicano un sollevamento di pesi (cfr. verbale del 27/06/2023). Inoltre, a sostegno e in aggiunta alle predette circostanze allega certificazione medica dalla quale risulta affetta da discopatia e versamento articolare (cfr. certificati medici marzo 2022). Il resistente, invece, non deposita documentazione idonea ad attestare la propria situazione reddituale, ma dagli allegati risulta che egli lavora presso la Controparte 2 percependo uno stipendio netto di circa € 670,00 (cfr.
CU2025, buste paga maggio, giugno e luglio 2025) e paga un canone di locazione pari ad €
250,00 mensili (cfr. contratto di locazione). La domanda della resistente non può trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, alcuna prova essendo stata fornita sul punto. Neppure infine sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerarsi che nella specie è assente una significativa disparità reddituale delle parti in considerazione della percezione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente (cfr. dichiarazioni dell'istante all'udienza del 15 febbraio del 2023) e del reddito minimo ricavato dal suo lavoro dal resistente circa 670,00 euro mensili, che ha a suo carico anche un canone di locazione di euro 250,00, essendo altresì emersa la sussistenza di una relazione stabile della medesima ricorrente con pensionato, che nel corso della sua escussioneParte_2
ha evidenziato di esserne il compagno sebbene i medesimi, a suo dire, convivano soltanto sporadicamente (cfr. deposizione testimoniale del 27 giugno 2023).
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RECALE (CE) il
18/06/1994 da Parte_1 nata a [...] il [...], e CP_1
,
[...] nato a [...] il [...]; "
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 8, Parte II,
Serie A, Anno 1994);
3. conferma la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_3
4. revoca l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia Per_4
[...] ;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 20/11/2025 Il Presidente est.
dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Caso Giudice
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10697 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 30/09/2025
tra
1) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F. 1
C.F._2 presso cui è elettivamente atti, dall'avv. DOMENICO DI STASIO (
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F. 3 Controparte_1
C.F._4 ) presso cui è elettivamente atti, dall'avv. ANTIMO FERRARO (
domiciliato
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 30/09/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02/12/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18/06/1994 dal quale erano nati due figli, Per_1 il 09/05/1996 e Per 2 il 17/08/2001, e di essersi separata con decreto di omologazione del
26/07/2012, ove era stato previsto l'obbligo del marito di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del marito. Riferiva che, con ricorso ex art. 710
c.p.c., aveva chiesto ed ottenuto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del marito. Deduceva che il figlio Per_1 era divenuto economicamente autosufficiente,
mentre la figlia Per_2 era maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Rappresentava di essere disoccupata a seguito della chiusura del negozio di sua proprietà. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo posto a carico del marito di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio
Per_1, l'obbligo a carico del marito di versare un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2, nonché l'obbligo a carico dello stesso di versare un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 21/02/2020, si costituiva il resistente il quale, contestando in parte le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che il venir meno del rapporto coniugale era da ricondursi al disinteresse della moglie nei confronti della famiglia e del marito.
Rappresentava di essere disoccupato e di percepire soltanto il reddito di cittadinanza pari ad €
380,00 mensili, dai quali andavano sottratti € 250,00 per il pagamento del canone di locazione della casa in cui viveva;
pertanto, era costretto a farsi aiutare dai genitori. Deduceva che la moglie lavorava come scaffalista presso un esercizio commerciale, percependo uno stipendio superiore al suo. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto della domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, nonché l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/09/2020, il Presidente delegato, sentite le parti, revocava l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 (cfr. ordinanza del 23/09/2020). Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20).
La domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il presupposto dell'avanzata domanda costituito dalla separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/07/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, va confermata la revoca dell'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1, poiché risulta pacifico il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Va revocato altresì anche l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia Per_2, poiché dalla documentazione in atti risulta che la stessa si sia trasferita a Cesenatico, lavorando presso un agriturismo (cfr. verbale del 15/02/2023). Va sul punto rilevato che per pacifica ammissione di entrambe le parti la figlia Per_2 risulta trasferita, avendo lavorato Cesenatico presso un'attività di ristorazione (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 15 febbraio del
2023), avendo anche il resistente alla medesima udienza confermato il lavoro della figlia presso un agriturismo (cfr, anche l'estratto contributivo prodotto da parte resistente dal quale si ricava il lavoro espletato per il 2022 e il 2023 ), essendo peraltro venuta meno la legittimazione concorrente della ricorrente in ordine all'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne non più convivente con la madre (cfr, in atti).
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente va disattesa.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è disoccupata, ma dichiara di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 300,00 mensili. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la stessa ha subito un intervento chirurgico alla spalla (cfr. cartella clinica villa del sole del 29/05/2021, cartella clinica villa del sole intervento del 15/01/2014, cartella clinica villa del sole dimissione del 09/02/2020) e da quel momento è costretta a rinunciare a numerose offerte di lavoro che implicano un sollevamento di pesi (cfr. verbale del 27/06/2023). Inoltre, a sostegno e in aggiunta alle predette circostanze allega certificazione medica dalla quale risulta affetta da discopatia e versamento articolare (cfr. certificati medici marzo 2022). Il resistente, invece, non deposita documentazione idonea ad attestare la propria situazione reddituale, ma dagli allegati risulta che egli lavora presso la Controparte 2 percependo uno stipendio netto di circa € 670,00 (cfr.
CU2025, buste paga maggio, giugno e luglio 2025) e paga un canone di locazione pari ad €
250,00 mensili (cfr. contratto di locazione). La domanda della resistente non può trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, alcuna prova essendo stata fornita sul punto. Neppure infine sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerarsi che nella specie è assente una significativa disparità reddituale delle parti in considerazione della percezione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente (cfr. dichiarazioni dell'istante all'udienza del 15 febbraio del 2023) e del reddito minimo ricavato dal suo lavoro dal resistente circa 670,00 euro mensili, che ha a suo carico anche un canone di locazione di euro 250,00, essendo altresì emersa la sussistenza di una relazione stabile della medesima ricorrente con pensionato, che nel corso della sua escussioneParte_2
ha evidenziato di esserne il compagno sebbene i medesimi, a suo dire, convivano soltanto sporadicamente (cfr. deposizione testimoniale del 27 giugno 2023).
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RECALE (CE) il
18/06/1994 da Parte_1 nata a [...] il [...], e CP_1
,
[...] nato a [...] il [...]; "
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 8, Parte II,
Serie A, Anno 1994);
3. conferma la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_3
4. revoca l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia Per_4
[...] ;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 20/11/2025 Il Presidente est.
dott. Giovanni D'Onofrio