Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2009, n. 25309
CASS
Sentenza 1 dicembre 2009

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In tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art. 1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2009, n. 25309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25309
    Data del deposito : 1 dicembre 2009

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