Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art. 1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2009, n. 25309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25309 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14017/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MO FA;
- intimata -
e sul ricorso 20225/2006 proposto da:
MO FA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 305/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/05/2005 R.G.N. 469/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2009 dal Consigliere Dott. STILE PAOLO;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 567 del 2004, il Tribunale di Milano dichiarava non ripetibili in misura di un quarto le somme erogale dall'INPS a FA CO di cui alla comunicazione del 3 maggio 2000, e condannava l'ente a rimborsare a quant'ultima quanto eventualmente trattenutole, oltre interessi e rivalutazione dalla data della trattenuta.
Secondo il Tribunale, la fattispecie andava risolta applicandosi non la L. n. 88 del 1989, art. 52, invocato in via principale dall'attrice, ma la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260, che aveva integralmente sostituito il precedente, e che a sua volta era stato sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 38, di tenore analogo, a ciò non ostando il fatto che la ripetizione fosse in parte avvenuta, dal momento che pendeva ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, lamentando come l'art. 38 cit. non potesse essere applicato al caso in esame, posto che le somme erano state recuperate integralmente dall'ente prima dell'entrata in vigore del medesimo.
L'appellata resisteva, svolgendo anche appello incidentale condizionato volto ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito maturato dall'1^ gennaio al 31 dicembre 1998, in subordine al 31 dicembre 1997, con condanna dell'ente a pagare le relative somme entro i limiti di irripetibilità.
Con sentenza del 13 aprile - 15 maggio 2005, l'adita Corte di Appello di Milano respingeva il gravame dell'INPS ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla assicurata, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava irripetibili le somme corrisposte alla CO dall'1^ dicembre 1996 al 31 dicembre 1998 con condanna alla restituzione degli importi trattenuti oltre ad accessori di legge.
A fondamento del decisum osservava che, nella specie, trovavano applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, commi 1 e 2: ai sensi del primo articolo, il ricorso amministrativo doveva ritenersi infondato in quanto la prestazione era stata effettuata a causa dell'omessa segnalazione all'ente, da parte della CO, di un suo reddito da fabbricato incidente su di un requisito della prestazione stessa;
ai sensi del secondo, tuttavia, l'INPS "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Pertanto, poiché nella specie, l'INPS non aveva effettuato la verifica annuale, richiesta da tale ultima disposizione, irripetibili erano, ormai, le somme riguardanti il periodo dall'1 dicembre 1996 al 31 dicembre 1998. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste LA CO con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.) Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 412 del 1991, art. 13, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che nel caso, come nella specie, di omissione da parte del pensionato della comunicazione all'INPS dei redditi percepiti, errato deve ritenersi l'assunto della Corte milanese, per il quale della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, andrebbe interpretato nel senso che anno per anno l'Istituto debba procedere alla verifica annuale e, qualora venga accertata l'esistenza di redditi non conosciuti dall'Istituto, debba poi operare il recupero dell'eventuale indebito entro l'anno successivo all'accertamento.
Il motivo merita accoglimento, non essendo condivisibile l'interpretazione della citata disposizione da parte del Collegio di merito, che, nel suo argomentare, manca di attribuire il giusto rilievo alla circostanza dell'omissione, da parte della pensionata, della comunicazione dei propri redditi, pur non essendo stato l'Istituto a conoscenza di tali dati, come risulta dalla stessa sentenza impugnata ove si afferma che la prestazione era stata effettuata "causa l'omessa segnalazione all'ente, da parte di CO, di un suo reddito da fabbricato incidente su di un requisito della prestazione stessa".
Come è noto l'erogazione indebita di somme a titolo di pensione da parte dell'Istituto previdenziale è stata, per la prima volta, disciplinata specificamente dal R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art.80, in base al quale "le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati".
Da allora vi è sempre stata una disciplina speciale per i pagamenti indebiti degli enti previdenziali, e alcune discipline subspeciali (ad es. D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11 quinquies e art. 8, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 683, che faculta le gestioni previdenziali a procedere al recupero delle somme erogate in eccedenza sul trattamento di pensione anche in deroga ai limiti posti al tempo dalla normativa speciale (Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166). Successivamente, la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, ha previsto una disciplina, sulla quale si era consolidata una giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 novembre 1989, n. 4805) e costituzionale (Corte Cost. 31 luglio 1990, n. 383), secondo la quale l'unico elemento ostativo alla ripetizione dell'indebito è costituito dal dolo.
La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), intitolato "Norme di interpretazione autentica", ha ridotto la portata dell'art. 52, comma 2, stabilendo che le sue disposizioni si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Investita dalla Corte di legittimità, la Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39 ha individuato nell'art. 13 quattro innovazioni, che non ne consentono perciò la qualificazione come norma interpretativa e la connessa applicazione: a) necessità, perché operi la sanatoria, che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non conosciuti già dall'ente competente.
Ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 1, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. Pertanto quando la indebita erogazione derivi dalla "omessa o incompleta segnalazione" di l'atti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all'Istituto, questo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperato lità.
Invece, nel caso sia l'Istituto ad omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all'Istituto medesimo e quindi non potrà pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente. Tale quadro normativo è stato radicalmente innovato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, c.d. allegato alla Legge finanziaria per il 1997) art. 1 commi 260 e 265, i quali, ferma la totale ripetibilità in caso di dolo, negli aliti casi modulano la ripetibilità stessa a seconda del reddito del percipiente.
L'orientamento prevalente, inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 marzo 1997 n. 2333, e seguito dalle sentenze successive della Sezione Lavoro (Cass. 30 maggio 1997 n. 4786; Cass.13 gennaio 1998 n. 240, 6756, 13131 e 14759 del 1999, 15819/2000; con la sola eccezione di Cass. 6369/1997), ritiene che la ripetibilità delle somme indebitamente erogate prima del 1^ gennaio 1996, indipendentemente dall'avvenuto recupero o meno dell'importo, è regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 265. La Corte ha rilevato che questa legge, come reso palese dal significato delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore quale risulta dal contesto e dagli atti parlamentari, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria indebitamente eseguiti prima del primo gennaio 1996, e, quindi, con effetto retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente, articolata nelle norme contenute nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, ed aventi ciascuna natura speciale o subspeciale rispetto all'art. 2033 c.c.). In ogni caso (comma 265) la ripetizione è proponibile per l'intera somma, qualora sia accertato il dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti dovuti dai predetti enti pubblici.
In conclusione, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, risultano ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali anteriori al primo gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale e quello soggettivo del pensionato.
Poiché sia il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80 sia la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, costituiscono normative succedutesi nel tempo dell'indebito previdenziale, anche tali norme sono sostituite, nei limiti temporali sopra indicati, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina del 1996 ha comportato alcuni ampliamenti oggettivi e soggettivi della tutela: ai trattamenti di famiglia, prima esclusi (Cass. Sez. un. 3 febbraio 1995 n. 1316); alle prestazioni dell'Enasarco, in quanto il comma 260 parla genericamente di enti pubblici di previdenza obbligatoria, ed a nulla rilevando la successiva privatizzazione della forma dell'ente, stante la sua permanente funzione pubblica (Cass. sez. un. 21 febbraio 2000 n. 30);
alle pensioni di guerra (comma 264).
Viceversa nulla è innovato per quanto riguarda la nozione del dolo. Si deve pertanto ritenere tuttora operante - come in analoghe occasioni ha posto in evidenza questa Corte - la identificazione autentica della nozione di dolo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 1, secondo cui la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore, che come tale informa anche la disciplina successiva di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente (Cass. 18 febbraio 2005 n. 10721). Essendo pacifico e, comunque accertato, che la CO omise di comunicare all'INPS un suo reddito da fabbricato incidente su di un requisito della prestazione, il ricorso principale va accolto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, con cui ci si duole della limitazione, operata dalla Corte di merito, della irripetibilità delle somme al periodo 1 dicembre 1996 al 31 dicembre 1998.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dalla CO con il ricorso introduttivo. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. art. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiarai assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da MO LA con il ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009