Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/04/2025, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5209 del 2021, proposto da
AU ER, US PU, LL IS, PA NA, RA IA, AN TT, ST AL, EL LO, IA IA NT OL, RS OM, SA LI, EN VE, AL CA, LL ON, IA ZI LL, LE LI ED NA, AU CC, LL ND, OB AT, NE CH, LI CH, NC Di RE, RO LA GU, LV SS, RO NC, NA NC, NN OS AP, US IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 marzo 2021, n. 50, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V del 18 marzo 2021, n. 9256, recante la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui demanda alle Tabelle allegate sub A i criteri di valutazione dei titoli e, segnatamente, del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie con la previsione di una valutazione ridotta alla metà rispetto al servizio prestato presso la scuola statale;
2) dell’Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 2021 recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui – punto F - prevede che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà” e non prevede che il servizio prestato presso le scuole non statali paritarie venga valutato in misura pari al servizio prestato presso la scuola statale;
3) delle Tabelle A/1, A/2, A/3 ed A/4 allegate al decreto ministeriale n. 50 del 2021, nella parte in cui prevedono che per il servizio prestato le scuole non statali paritarie il punteggio è ridotto alla metà;
4) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V del 18 marzo 2021, n. 9256, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n. 50 del 2021;
nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole non statali paritarie ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale in oggetto, in quanto prevede l’assegnazione di un punteggio dimezzato per il «prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute» , assumendone l’illegittimità;
Osservato che l’amministrazione, si è costituita con comparsa solo formale;
Osservato che, all’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a fronte dell’avvenuta adozione di un nuovo decreto ministeriale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia divenuto improcedibile, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito in rito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO