CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 977/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO: nella causa civile n. 977/2020 promossa con atto di citazione notificato il
Mutuo 24.11.2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.24 con
140038 concessione di termini di cui all'articolo 190 cpc, promossa d a
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...]di Callata (TV) CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Fieramosca e dall'avv. Gaetano
Di Fluri in virtù di procura allegata al giudizio di primo grado, unitamente ai quali elegge domicilio per il presente giudizio in Salerno alla Via Del
Carmine 93
APPELLANTE
c o n t r o C.F.: , con sede legale a Bergamo Controparte_1 P.IVA_1
via Stoppani n. 15, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al
[...]
, in persona del suo procuratore speciale Avv. Controparte_2
Giuseppe Trotti (C.F.: ), nato a [...] il C.F._2
15.09.1962, giusto l'atto in data 05.02.2020 a rogito notaio dott.ssa Per_1
di Bergamo, n. 31238/3023 Rep./Racc. (doc. 3), rappresentata e
[...]
difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Guerini del Foro di
Bergamo e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Augusto Azzini in
Brescia, Piazza della Loggia n. 5.
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3708/2020 del
28.10.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
ACCERTARE che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto
- CONDANNARE la banca alla restituzione dei seguenti importi: euro
12.332,44 (15.165,44 – 2.754,00 storno interessi- euro 79,00 ulteriori abbuoni).
In via alternativa o subordinata:
- ACCERTARE il diritto dell'appellante alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza - CONDANNARE la società appellata alla restituzione di: euro
546,00(830,46/120*79) a titolo di commissioni bancarie;
euro
3.849,00(5.967,72/120*79 – 79,00 stornati) quali commissioni per la società mandataria;
euro 1.372,00( 2.085,27/120*79) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro
177,00(270,00/120*79) per spese;
Per un totale di euro 5.944,75
- CONDANNARE, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato.
Dell'appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
in via principale e nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. e Parte_1
per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data
25.10.2020 dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.ssa
Carlotta Griffini;
accoglimento della domanda di condanna per usura, si chiede che l'importo da restituire al sig. sia limitato ai soli interessi con Pt_1
esclusione di tutte le altre e diverse commissioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata di condanna al rimborso degli oneri non maturati, si chiede che siano esclusi dal rimborso il premio assicurativo e le commissioni della società mandataria per carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso: con rifusione in favore di delle spese di Controparte_1
causa e di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5.6.19 il signor ricorreva in giudizio ai Parte_2
sensi dell'art 702 cpc
contro
TI SR. (poi ) e Controparte_1
rappresentava di aver concluso in data 30.1.09 un contratto (n. 286386)
per euro 29.040,00 da restituire, mediante cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate da euro 242,00, estinto nel mese di settembre 2012
allorquando residuavano n. 79 rate. Il tasso pattuito alla stipula,
includendo i costi assicurativi, era pari a 18,64%, ed era pertanto superiore al tasso soglia usura del periodo, pertanto domandava, dichiarata la nullità
della clausola che disponeva gli interessi e la conseguente gratuità del mutuo, la restituzione dei costi sostenuti, oltre che delle somme pagate, in proporzione rispetto alle rate versate. In subordine domandava, in applicazione del 125, comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la restituzione degli oneri non goduti in forza dell'anticipata restituzione del finanziamento, quantificati in € 5.944,75.
Si costituiva in data 26.6.19 eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e,
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande;
asseriva che i tassi erano stati pattuiti nel rispetto della normativa antiusura, calcolata in base alle istruzioni di Banca d'Italia, ossia escludendo le spese di assicurazione, e non nel modo diverso propugnato dall'attore; infatti tali spese erano escluse dal calcolo del TSU in quanto esse erano necessarie ad assolvere un obbligo di legge. Quanto alla restituzione dei costi prestati in anticipo e non goduti, eccepiva innanzitutto la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva in quanto il premio assicurativo era stato versato a in ogni caso tale somma non era dovuta in quanto le Parte_3
condizioni contrattuali espressamente derogavano alla norma citata da controparte.
La causa, a seguito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione obbligatoria, era posta in decisione con ordinanza in data
20.7.2020.
In data 20.10.2020 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con ordinanza numero 3708 decideva come segue: “1) - Rigetta le
domande di parte ricorrente.
2) Condanna al rimborso a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che vengono liquidate in € 2.430,00 per
[...]
compenso professionale oltre al rimb. forf. spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
In particolare il giudice, ritenuto che la controversia potesse essere decisa nelle forme del rito sommario di cognizione, giudicava infondata la domanda relativa all'usurarietà del tasso, in quanto il TEG era stato elaborato sommando interessi di mora ed interessi corrispettivi, in modo difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia secondo cui dal conteggio del TEG andavano esclusi gli interessi di mora, la penale per estinzione anticipata del rapporto, le imposte e tasse oltre ai costi per il premio assicurativo. La domanda subordinata era invece infondata per carenza di legittimazione passiva in quanto le somme a titolo di “commissioni bancarie”, “commissioni per la società mandataria”, “costi assicurativi o di garanzia” e per “spese”, erano state riscosse da o CP_3 [...]
[...]
ha proposto appello avverso l'ordinanza in data Parte_4
24.11.2020 insistendo per la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, per la dichiarazione di usurarietà del mutuo e di conseguenza per la restituzione delle somme versate a titolo di interessi e spese;
in subordine, per la restituzione delle sole somme relative agli oneri non goduti.
si è costituita in data 27.2.21 argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello avversario in via principale, e in via subordinata chiedendo che il diritto alla restituzione fosse limitato ai soli interessi con esclusione di tutte le altre e diverse commissioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata di condanna al rimborso degli oneri non maturati, in via alternativa ha domandato escludersi dal rimborso il premio assicurativo e le commissioni della società mandataria per carenza di legittimazione passiva.
In data 24.3.21 la causa è stata rinviata al 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, data in cui le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche ai sensi dell'articolo 190 cpc.
In sede di comparsa conclusionale ha eccepito l'omessa Controparte_1
prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui è stata chiesta la restituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa afferma che “Nel caso in esame parte ricorrente,
al fine di elaborare il tasso soglia, ha tuttavia confrontato il TAEG del
contratto di mutuo per il dato del superamento del tasso di soglia offrendo
un calcolo di sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con il tasso
di mora”. Afferma che tale assunto motivazionale sarebbe errato, in quanto in primo grado non aveva chiesto di accertare il superamento del tasso soglia quale conseguenza della somma degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma aveva prospettato un'ipotesi differente, eccependo che se si include il premio assicurativo nel TEG, lo stesso corrisponderebbe al TAEG, con conseguente superamento del tasso soglia.
Invocando alcune decisioni di merito e di legittimità (in particolare Cass.
8806/2017), l'appellante rileva che non varrebbe ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sarebbero, infatti, dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. L'art. 2 comma 4 della
L.108/1996 prevede infatti che “Il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, aumentato della
metà”.
Secondo l'appellante, peraltro, l'usura si verificherebbe anche solo includendo la penale per l'estinzione anticipata all'1%; inoltre, in ogni caso l'usurarietà del tasso sarebbe causata dalla clausola, comunque nulla,
di esclusione della rimborsabilità dei costi anticipatamente corrisposti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il motivo è fondato nei termini che seguono. La Corte di cassazione con sentenza n. 8806/2017 (citata anche dall'appellante), avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso il
30.01.2009, sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca di Italia anteriori al 2010, ha evidenziato che “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in
conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo,
all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del
credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con
qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la
spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.”.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che le Istruzioni della
Banca di Italia, nella precedente formulazione rispetto a quelle in vigore dal 2010, non imponevano affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e, soprattutto, che la loro inclusione - purché fossero correlate alla concessione del credito - era desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte peraltro di rango primario, sotto il cui spettro andrebbero interpretate le predette istruzioni.
La contestualità tra credito ed assicurazione, quale presunzione del collegamento tra questi due elementi, è, infatti, prevista dal quinto comma dell'art.644 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato più volte dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (Cass. Sent. n. 22458/2018; Cass. Ord.
n. 3025/2022).
Risulta pacifico tra le parti che l'odierno appellante ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto con l'odierna appellata in data 30.1.09; vi era pattuito (clausola 1.3) un TEG al netto degli oneri assicurativi pari a 14,25%, a fronte di un TAEG comprensivo di tali oneri pari al 18,64%.
Per tale motivo questo Collegio ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, calcolato sulla base del
D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà
del contratto stipulato tra le parti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui essa stabiliva che “Le ulteriori
domande di restituzione e /o rimborso di spese o oneri relativi a
“commissioni bancarie” (€ 546,00), “commissioni per la società
mandataria” (€ 3.849,00), “costi assicurativi o di garanzia” (€ 1.372,00),
“spese” (€ 177,00) svolte in via alternativa o subordinata da parte
ricorrente non possono trovare accoglimento nel presente procedimento
instaurato nei confronti di priva della legittimazione Controparte_1 passiva.
Risulta, infatti, documentalmente che detti importi sono stati versati dal
ricorrente alla o a CP_3 Parte_3
Giacché il contratto di finanziamento de quo veniva stipulato sotto la vigenza dell'art. 125, comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, esso dispone in materia di costi da retrocedere al cliente per l'ipotesi di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, che: “la facoltà di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità
spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita tale facoltà di adempimento anticipato, ha
diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR”.
Dunque in applicazione dell'art. 125 T.U.B., norma applicabile ratione temporis e della delibera CICR 9/2/2000, ma ancor prima, in applicazione dei principi di trasparenza e buona fede, l'intermediario avrebbe dovuto indicare i costi da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata, in quanto riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo - c.d. costi
recurring - e, poiché il finanziamento era stato estinto anticipatamente, il cliente aveva diritto alla loro restituzione proporzionale in quanto costi non goduti. Nel momento, infatti, in cui il finanziamento era stato estinto anticipatamente, i relativi costi e la copertura assicurativa avrebbero perso automaticamente la propria funzione indennitaria e di garanzia, con conseguente diritto alla restituzione. Su tali conclusioni, poi, non avrebbe inciso l'entrata in vigore dell'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221; infatti, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'assicurazione non inciderebbero sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso a fronte del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, tale che se il primo
è estinto o risolto, il secondo non ha più alcuna giustificazione causale.
Ritiene la Corte di esaminare il motivo che precede, sebbene proposto in via subordinata.
La questione dell'estinzione anticipata del contratto e degli oneri e delle spese addebitate al mutuatario senza operare alcuna equa e proporzionale riduzione, è stata esaminata dalla Suprema Corte (ord. n. 25977/2023) che,
affrontando un caso analogo, ha espresso i seguenti principi di diritto:
<
sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,
perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
n. 206 del 2005>>; <l del t.u.b. nella formulazione antecedente alle modifiche>inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento>>.
Nella parte motiva della medesima decisione, la Suprema Corte:
ha richiamato le direttive n. 87/102/CEE che all'art. 8 prevede che “il
consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli
obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a
una equa riduzione del costo complessivo del credito” e la direttiva
90/88/CEE che all'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
ha evidenziato che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR;
ha ritenuto errata la esclusione delle riduzioni al costo complessivo del credito fondata dal Giudice di merito sull'assenza della delibera attuativa del CICR << …sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è
evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad
“un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito” >>;
ha evidenziato che i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico l'istituto del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, richiamando la direttiva 2008/48/Ce <
consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso,
egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13. Il
diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte»>>;
ha quindi ritenuto che <
interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è
estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto>>.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate, dovendo il Giudice di merito interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo;
pertanto, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005.
Tale clausola <
contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore
(Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565...). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito,
in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola>>.
La Corte di Cassazione ha anche richiamato la sentenza della Corte
Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, che <
il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28)… La Corte Costituzionale
richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor,
punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32)… In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale,
ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori… Afferma
la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_4
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione
è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”,
ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”>>.
Quanto affermato dalla Corte di Cassazione si attaglia perfettamente al caso di specie, ove il contratto di finanziamento con cessione del quinto è
stato stipulato in data 30 gennaio 2009, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB. Come osservato dalla Corte di legittimità, già in base all'art. 125 TUB, nel testo vigente all'atto della stipula del contratto,
il consumatore che esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito;
avendo tale articolo attuato le direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che riconoscono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, è evidente che tanto il diritto europeo quanto il diritto interno riconoscevano un diritto al rimborso prima dell'entrata in vigore dell'art.125 sexies del TUB.
Va, dunque, riconosciuto il diritto ad un'equa riduzione del costo del credito nei confronti del debitore che abbia esercitato la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento e tale diritto non può essere limitato da una clausola contrattuale, come quella contenuta nel contratto in questione, secondo cui “In caso d'anticipata estinzione del prestito, gli
importi indicati nelle sopra esposte lettere a), b), c), d), e) – commissione bancaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito,
spese di intermediazione del prestito, rivalsa oneri erariali, spese fisse,
premio della polizza di assicurazione - non saranno rimborsabili come
pure quelle espresse nel successivo art 7.
Come affermato dalla Suprema Corte, tale clausola, ove presente, deve ritenersi nulla.
Nel caso di specie, può quindi trovare applicazione la invocata disciplina prevista dal TUB in caso di estinzione anticipata del contratto, che riconosce una equa riduzione del costo totale dovuto dal mutuatario.
I costi di cui l'appellante chiede il parziale rimborso sono le commissioni bancarie, la provvigione spettante al mediatore creditizio e il premio relativo alla polizza assicurativa e le spese.
Con riferimento alle predette individuate voci di costo ed alla loro equa riduzione proporzionale in correlazione all'anticipata estinzione del finanziamento occorre, pertanto, sin da ora procedere ad attività istruttoria,
come da separata ordinanza attraverso CTU, riservata alla sentenza definitiva ogni decisione sulla natura di tali voci e quindi sulla loro riducibilità nonché sulla legittimazione di . CP_1
Solo in sede di comparsa conclusionale in questo grado (pag.11) CP_1
lamenta che il mutuatario avrebbe mancato di provare l'avvenuto versamento delle somme di cui chiede la restituzione. L'eccezione appare tardiva oltre che infondata. Infatti, essa è stata sollevata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in secondo grado e non ha CP_1
mai domandato il pagamento delle somme (oneri e interessi) che sarebbero dovute in forza del contratto ma che solo in questo grado afferma di non avere ricevuto.
La causa va dunque rimessa in istruttoria per procedere alla sua istruzione come da separata ordinanza.
Spese con la sentenza definitiva
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3708 del
[...]
28.10.2020 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che, ai fini della valutazione della lamentata usurarietà, occorre considerare anche le spese assicurative e che vi è diritto del mutuatario ad un'equa riduzione dei costi per effetto della anticipata estinzione del contratto, essendo nulla la clausola 1.2 delle condizioni generali del contratto di mutuo;
2) rimette la causa sul ruolo e dispone effettuarsi consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 977/2020
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO: nella causa civile n. 977/2020 promossa con atto di citazione notificato il
Mutuo 24.11.2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.24 con
140038 concessione di termini di cui all'articolo 190 cpc, promossa d a
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...]di Callata (TV) CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Fieramosca e dall'avv. Gaetano
Di Fluri in virtù di procura allegata al giudizio di primo grado, unitamente ai quali elegge domicilio per il presente giudizio in Salerno alla Via Del
Carmine 93
APPELLANTE
c o n t r o C.F.: , con sede legale a Bergamo Controparte_1 P.IVA_1
via Stoppani n. 15, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al
[...]
, in persona del suo procuratore speciale Avv. Controparte_2
Giuseppe Trotti (C.F.: ), nato a [...] il C.F._2
15.09.1962, giusto l'atto in data 05.02.2020 a rogito notaio dott.ssa Per_1
di Bergamo, n. 31238/3023 Rep./Racc. (doc. 3), rappresentata e
[...]
difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Guerini del Foro di
Bergamo e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Augusto Azzini in
Brescia, Piazza della Loggia n. 5.
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3708/2020 del
28.10.2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
ACCERTARE che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto
- CONDANNARE la banca alla restituzione dei seguenti importi: euro
12.332,44 (15.165,44 – 2.754,00 storno interessi- euro 79,00 ulteriori abbuoni).
In via alternativa o subordinata:
- ACCERTARE il diritto dell'appellante alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza - CONDANNARE la società appellata alla restituzione di: euro
546,00(830,46/120*79) a titolo di commissioni bancarie;
euro
3.849,00(5.967,72/120*79 – 79,00 stornati) quali commissioni per la società mandataria;
euro 1.372,00( 2.085,27/120*79) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro
177,00(270,00/120*79) per spese;
Per un totale di euro 5.944,75
- CONDANNARE, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato.
Dell'appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
in via principale e nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. e Parte_1
per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data
25.10.2020 dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.ssa
Carlotta Griffini;
accoglimento della domanda di condanna per usura, si chiede che l'importo da restituire al sig. sia limitato ai soli interessi con Pt_1
esclusione di tutte le altre e diverse commissioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata di condanna al rimborso degli oneri non maturati, si chiede che siano esclusi dal rimborso il premio assicurativo e le commissioni della società mandataria per carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso: con rifusione in favore di delle spese di Controparte_1
causa e di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5.6.19 il signor ricorreva in giudizio ai Parte_2
sensi dell'art 702 cpc
contro
TI SR. (poi ) e Controparte_1
rappresentava di aver concluso in data 30.1.09 un contratto (n. 286386)
per euro 29.040,00 da restituire, mediante cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate da euro 242,00, estinto nel mese di settembre 2012
allorquando residuavano n. 79 rate. Il tasso pattuito alla stipula,
includendo i costi assicurativi, era pari a 18,64%, ed era pertanto superiore al tasso soglia usura del periodo, pertanto domandava, dichiarata la nullità
della clausola che disponeva gli interessi e la conseguente gratuità del mutuo, la restituzione dei costi sostenuti, oltre che delle somme pagate, in proporzione rispetto alle rate versate. In subordine domandava, in applicazione del 125, comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la restituzione degli oneri non goduti in forza dell'anticipata restituzione del finanziamento, quantificati in € 5.944,75.
Si costituiva in data 26.6.19 eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e,
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande;
asseriva che i tassi erano stati pattuiti nel rispetto della normativa antiusura, calcolata in base alle istruzioni di Banca d'Italia, ossia escludendo le spese di assicurazione, e non nel modo diverso propugnato dall'attore; infatti tali spese erano escluse dal calcolo del TSU in quanto esse erano necessarie ad assolvere un obbligo di legge. Quanto alla restituzione dei costi prestati in anticipo e non goduti, eccepiva innanzitutto la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva in quanto il premio assicurativo era stato versato a in ogni caso tale somma non era dovuta in quanto le Parte_3
condizioni contrattuali espressamente derogavano alla norma citata da controparte.
La causa, a seguito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione obbligatoria, era posta in decisione con ordinanza in data
20.7.2020.
In data 20.10.2020 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con ordinanza numero 3708 decideva come segue: “1) - Rigetta le
domande di parte ricorrente.
2) Condanna al rimborso a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che vengono liquidate in € 2.430,00 per
[...]
compenso professionale oltre al rimb. forf. spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
In particolare il giudice, ritenuto che la controversia potesse essere decisa nelle forme del rito sommario di cognizione, giudicava infondata la domanda relativa all'usurarietà del tasso, in quanto il TEG era stato elaborato sommando interessi di mora ed interessi corrispettivi, in modo difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia secondo cui dal conteggio del TEG andavano esclusi gli interessi di mora, la penale per estinzione anticipata del rapporto, le imposte e tasse oltre ai costi per il premio assicurativo. La domanda subordinata era invece infondata per carenza di legittimazione passiva in quanto le somme a titolo di “commissioni bancarie”, “commissioni per la società mandataria”, “costi assicurativi o di garanzia” e per “spese”, erano state riscosse da o CP_3 [...]
[...]
ha proposto appello avverso l'ordinanza in data Parte_4
24.11.2020 insistendo per la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, per la dichiarazione di usurarietà del mutuo e di conseguenza per la restituzione delle somme versate a titolo di interessi e spese;
in subordine, per la restituzione delle sole somme relative agli oneri non goduti.
si è costituita in data 27.2.21 argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello avversario in via principale, e in via subordinata chiedendo che il diritto alla restituzione fosse limitato ai soli interessi con esclusione di tutte le altre e diverse commissioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata di condanna al rimborso degli oneri non maturati, in via alternativa ha domandato escludersi dal rimborso il premio assicurativo e le commissioni della società mandataria per carenza di legittimazione passiva.
In data 24.3.21 la causa è stata rinviata al 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, data in cui le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche ai sensi dell'articolo 190 cpc.
In sede di comparsa conclusionale ha eccepito l'omessa Controparte_1
prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui è stata chiesta la restituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa afferma che “Nel caso in esame parte ricorrente,
al fine di elaborare il tasso soglia, ha tuttavia confrontato il TAEG del
contratto di mutuo per il dato del superamento del tasso di soglia offrendo
un calcolo di sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con il tasso
di mora”. Afferma che tale assunto motivazionale sarebbe errato, in quanto in primo grado non aveva chiesto di accertare il superamento del tasso soglia quale conseguenza della somma degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma aveva prospettato un'ipotesi differente, eccependo che se si include il premio assicurativo nel TEG, lo stesso corrisponderebbe al TAEG, con conseguente superamento del tasso soglia.
Invocando alcune decisioni di merito e di legittimità (in particolare Cass.
8806/2017), l'appellante rileva che non varrebbe ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sarebbero, infatti, dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. L'art. 2 comma 4 della
L.108/1996 prevede infatti che “Il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, aumentato della
metà”.
Secondo l'appellante, peraltro, l'usura si verificherebbe anche solo includendo la penale per l'estinzione anticipata all'1%; inoltre, in ogni caso l'usurarietà del tasso sarebbe causata dalla clausola, comunque nulla,
di esclusione della rimborsabilità dei costi anticipatamente corrisposti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il motivo è fondato nei termini che seguono. La Corte di cassazione con sentenza n. 8806/2017 (citata anche dall'appellante), avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso il
30.01.2009, sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca di Italia anteriori al 2010, ha evidenziato che “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in
conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo,
all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del
credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con
qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la
spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.”.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che le Istruzioni della
Banca di Italia, nella precedente formulazione rispetto a quelle in vigore dal 2010, non imponevano affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e, soprattutto, che la loro inclusione - purché fossero correlate alla concessione del credito - era desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte peraltro di rango primario, sotto il cui spettro andrebbero interpretate le predette istruzioni.
La contestualità tra credito ed assicurazione, quale presunzione del collegamento tra questi due elementi, è, infatti, prevista dal quinto comma dell'art.644 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato più volte dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (Cass. Sent. n. 22458/2018; Cass. Ord.
n. 3025/2022).
Risulta pacifico tra le parti che l'odierno appellante ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto con l'odierna appellata in data 30.1.09; vi era pattuito (clausola 1.3) un TEG al netto degli oneri assicurativi pari a 14,25%, a fronte di un TAEG comprensivo di tali oneri pari al 18,64%.
Per tale motivo questo Collegio ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, calcolato sulla base del
D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà
del contratto stipulato tra le parti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui essa stabiliva che “Le ulteriori
domande di restituzione e /o rimborso di spese o oneri relativi a
“commissioni bancarie” (€ 546,00), “commissioni per la società
mandataria” (€ 3.849,00), “costi assicurativi o di garanzia” (€ 1.372,00),
“spese” (€ 177,00) svolte in via alternativa o subordinata da parte
ricorrente non possono trovare accoglimento nel presente procedimento
instaurato nei confronti di priva della legittimazione Controparte_1 passiva.
Risulta, infatti, documentalmente che detti importi sono stati versati dal
ricorrente alla o a CP_3 Parte_3
Giacché il contratto di finanziamento de quo veniva stipulato sotto la vigenza dell'art. 125, comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, esso dispone in materia di costi da retrocedere al cliente per l'ipotesi di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, che: “la facoltà di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità
spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita tale facoltà di adempimento anticipato, ha
diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR”.
Dunque in applicazione dell'art. 125 T.U.B., norma applicabile ratione temporis e della delibera CICR 9/2/2000, ma ancor prima, in applicazione dei principi di trasparenza e buona fede, l'intermediario avrebbe dovuto indicare i costi da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata, in quanto riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo - c.d. costi
recurring - e, poiché il finanziamento era stato estinto anticipatamente, il cliente aveva diritto alla loro restituzione proporzionale in quanto costi non goduti. Nel momento, infatti, in cui il finanziamento era stato estinto anticipatamente, i relativi costi e la copertura assicurativa avrebbero perso automaticamente la propria funzione indennitaria e di garanzia, con conseguente diritto alla restituzione. Su tali conclusioni, poi, non avrebbe inciso l'entrata in vigore dell'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221; infatti, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'assicurazione non inciderebbero sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso a fronte del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, tale che se il primo
è estinto o risolto, il secondo non ha più alcuna giustificazione causale.
Ritiene la Corte di esaminare il motivo che precede, sebbene proposto in via subordinata.
La questione dell'estinzione anticipata del contratto e degli oneri e delle spese addebitate al mutuatario senza operare alcuna equa e proporzionale riduzione, è stata esaminata dalla Suprema Corte (ord. n. 25977/2023) che,
affrontando un caso analogo, ha espresso i seguenti principi di diritto:
<
sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,
perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
n. 206 del 2005>>; <l del t.u.b. nella formulazione antecedente alle modifiche>inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento>>.
Nella parte motiva della medesima decisione, la Suprema Corte:
ha richiamato le direttive n. 87/102/CEE che all'art. 8 prevede che “il
consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli
obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a
una equa riduzione del costo complessivo del credito” e la direttiva
90/88/CEE che all'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
ha evidenziato che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR;
ha ritenuto errata la esclusione delle riduzioni al costo complessivo del credito fondata dal Giudice di merito sull'assenza della delibera attuativa del CICR << …sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è
evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad
“un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito” >>;
ha evidenziato che i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico l'istituto del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, richiamando la direttiva 2008/48/Ce <
consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso,
egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13. Il
diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte»>>;
ha quindi ritenuto che <
interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è
estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto>>.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate, dovendo il Giudice di merito interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo;
pertanto, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005.
Tale clausola <
contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore
(Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565...). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito,
in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola>>.
La Corte di Cassazione ha anche richiamato la sentenza della Corte
Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, che <
il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28)… La Corte Costituzionale
richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor,
punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32)… In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale,
ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori… Afferma
la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_4
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione
è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”,
ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”>>.
Quanto affermato dalla Corte di Cassazione si attaglia perfettamente al caso di specie, ove il contratto di finanziamento con cessione del quinto è
stato stipulato in data 30 gennaio 2009, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB. Come osservato dalla Corte di legittimità, già in base all'art. 125 TUB, nel testo vigente all'atto della stipula del contratto,
il consumatore che esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito;
avendo tale articolo attuato le direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che riconoscono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, è evidente che tanto il diritto europeo quanto il diritto interno riconoscevano un diritto al rimborso prima dell'entrata in vigore dell'art.125 sexies del TUB.
Va, dunque, riconosciuto il diritto ad un'equa riduzione del costo del credito nei confronti del debitore che abbia esercitato la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento e tale diritto non può essere limitato da una clausola contrattuale, come quella contenuta nel contratto in questione, secondo cui “In caso d'anticipata estinzione del prestito, gli
importi indicati nelle sopra esposte lettere a), b), c), d), e) – commissione bancaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito,
spese di intermediazione del prestito, rivalsa oneri erariali, spese fisse,
premio della polizza di assicurazione - non saranno rimborsabili come
pure quelle espresse nel successivo art 7.
Come affermato dalla Suprema Corte, tale clausola, ove presente, deve ritenersi nulla.
Nel caso di specie, può quindi trovare applicazione la invocata disciplina prevista dal TUB in caso di estinzione anticipata del contratto, che riconosce una equa riduzione del costo totale dovuto dal mutuatario.
I costi di cui l'appellante chiede il parziale rimborso sono le commissioni bancarie, la provvigione spettante al mediatore creditizio e il premio relativo alla polizza assicurativa e le spese.
Con riferimento alle predette individuate voci di costo ed alla loro equa riduzione proporzionale in correlazione all'anticipata estinzione del finanziamento occorre, pertanto, sin da ora procedere ad attività istruttoria,
come da separata ordinanza attraverso CTU, riservata alla sentenza definitiva ogni decisione sulla natura di tali voci e quindi sulla loro riducibilità nonché sulla legittimazione di . CP_1
Solo in sede di comparsa conclusionale in questo grado (pag.11) CP_1
lamenta che il mutuatario avrebbe mancato di provare l'avvenuto versamento delle somme di cui chiede la restituzione. L'eccezione appare tardiva oltre che infondata. Infatti, essa è stata sollevata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in secondo grado e non ha CP_1
mai domandato il pagamento delle somme (oneri e interessi) che sarebbero dovute in forza del contratto ma che solo in questo grado afferma di non avere ricevuto.
La causa va dunque rimessa in istruttoria per procedere alla sua istruzione come da separata ordinanza.
Spese con la sentenza definitiva
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3708 del
[...]
28.10.2020 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che, ai fini della valutazione della lamentata usurarietà, occorre considerare anche le spese assicurative e che vi è diritto del mutuatario ad un'equa riduzione dei costi per effetto della anticipata estinzione del contratto, essendo nulla la clausola 1.2 delle condizioni generali del contratto di mutuo;
2) rimette la causa sul ruolo e dispone effettuarsi consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli