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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.198 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f./ P.I. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia Barretta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Associazione tra professionisti “Renna studio legale” in Nardò, alla via A.
Segni n. 4
appellante
E
(p.i. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Andrea Frassanito e Michela Vincenza Forte, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi procuratori in Nardò, alla Via S. Segni n. 4
1 appellata
AVVERSO
la sentenza n 3422/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 02/12/2022 (R.G. n.
7207/2021)
*******
All'udienza collegiale del 22.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Op Genuinamente ottenne, in danno di Parte_1 CP_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo (n. 1659/2021 Tribunale di Lecce) per la consegna, senza
[...]
dilazione, della macchina agricola semovente marca modello IBIS 2180P, targata CP_2
BM890D) il tutto oltre le spese di procedura.
propose opposizione al predetto provvedimento Controparte_1
monitorio, chiedendone la revoca.
si costituì chiedendo la conferma del D.I. opposto. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1) rigetta la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo n. 1659/2021 emesso dal Tribunale di Lecce in data 27.07.2021; 2) condanna CP_1 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge”
2 Avverso la decisione ha proposto appello con atto Parte_1
notificato il 27/02/2023.
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● erroneamente e riduttivamente liquidato le spese del giudizio di primo grado in difformità da quanto previsto dal D.M. 55 2014.
*********
L'appello è fondato. Il valore della causa di primo grado doveva e deve essere determinato (ex art. 14 c.p.c.) in base alla dichiarazione resa da parte attrice (nella fattispecie l'attrice sostanziale - ricorrente nel procedimento monitorio- Parte_1
[...
. Quest'ultima ha dichiarato, nel ricorso per D.I. e quale valore del bene mobile oggetto della domanda di consegna, la somma di € 78.775,00 (al netto degli ammortamenti già effettuati alla data di deposito del ricorso) e la somma di € 100.000,00 al fine della determinazione del contributo unificato. La convenuta sostanziale Controparte_1
non ha mai contestato nessuno dei valori indicati da controparte e. dunque lo scaglione parametrale da applicare in base al D.M. 55/2014, è, in relazione ad entrambi i valori dichiarati dall'attrice sostanziale, quello compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
L'estrema semplicità delle questioni affrontate, il carattere documentale della
3 controversia e l'assenza di ulteriori atti istruttori, la durata contenuta della fase di opposizione a D.I. ben giustificavano e giustificano l'applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di pertinenza previsti dal D.M. 55/2014 nel testo originario anteriore alle modifiche adottate con D.M. 147/2022 ovvero distinguendo per fasi:
Studio € 1.215,00
introduttiva € 775,00
istruttoria/trattazione (dovuta a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria: cfr Cass. 8561/2023) € 3.780,00
fase decisionale € 2.025,00
TOTALE € 7.795,00
Il Tribunale ha invece ed ingiustificatamente liquidato un importo di molto inferiore.
La sentenza impugnata non può che essere parzialmente riformata nella specifica statuizione.
**********
L'appello viene accolto. Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M.
55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto notificato il 27/02/2023 avverso la sentenza n. 3422/2022 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
4 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese e competenze del primo grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
di spese e competenze del presente grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 3.355,50, di cui € 3.000,00 per compenso ed € 355,50 per spese borsuali, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.198 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f./ P.I. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia Barretta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Associazione tra professionisti “Renna studio legale” in Nardò, alla via A.
Segni n. 4
appellante
E
(p.i. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Andrea Frassanito e Michela Vincenza Forte, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi procuratori in Nardò, alla Via S. Segni n. 4
1 appellata
AVVERSO
la sentenza n 3422/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 02/12/2022 (R.G. n.
7207/2021)
*******
All'udienza collegiale del 22.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Op Genuinamente ottenne, in danno di Parte_1 CP_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo (n. 1659/2021 Tribunale di Lecce) per la consegna, senza
[...]
dilazione, della macchina agricola semovente marca modello IBIS 2180P, targata CP_2
BM890D) il tutto oltre le spese di procedura.
propose opposizione al predetto provvedimento Controparte_1
monitorio, chiedendone la revoca.
si costituì chiedendo la conferma del D.I. opposto. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1) rigetta la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo n. 1659/2021 emesso dal Tribunale di Lecce in data 27.07.2021; 2) condanna CP_1 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge”
2 Avverso la decisione ha proposto appello con atto Parte_1
notificato il 27/02/2023.
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● erroneamente e riduttivamente liquidato le spese del giudizio di primo grado in difformità da quanto previsto dal D.M. 55 2014.
*********
L'appello è fondato. Il valore della causa di primo grado doveva e deve essere determinato (ex art. 14 c.p.c.) in base alla dichiarazione resa da parte attrice (nella fattispecie l'attrice sostanziale - ricorrente nel procedimento monitorio- Parte_1
[...
. Quest'ultima ha dichiarato, nel ricorso per D.I. e quale valore del bene mobile oggetto della domanda di consegna, la somma di € 78.775,00 (al netto degli ammortamenti già effettuati alla data di deposito del ricorso) e la somma di € 100.000,00 al fine della determinazione del contributo unificato. La convenuta sostanziale Controparte_1
non ha mai contestato nessuno dei valori indicati da controparte e. dunque lo scaglione parametrale da applicare in base al D.M. 55/2014, è, in relazione ad entrambi i valori dichiarati dall'attrice sostanziale, quello compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
L'estrema semplicità delle questioni affrontate, il carattere documentale della
3 controversia e l'assenza di ulteriori atti istruttori, la durata contenuta della fase di opposizione a D.I. ben giustificavano e giustificano l'applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di pertinenza previsti dal D.M. 55/2014 nel testo originario anteriore alle modifiche adottate con D.M. 147/2022 ovvero distinguendo per fasi:
Studio € 1.215,00
introduttiva € 775,00
istruttoria/trattazione (dovuta a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria: cfr Cass. 8561/2023) € 3.780,00
fase decisionale € 2.025,00
TOTALE € 7.795,00
Il Tribunale ha invece ed ingiustificatamente liquidato un importo di molto inferiore.
La sentenza impugnata non può che essere parzialmente riformata nella specifica statuizione.
**********
L'appello viene accolto. Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M.
55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto notificato il 27/02/2023 avverso la sentenza n. 3422/2022 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
4 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese e competenze del primo grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
di spese e competenze del presente grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 3.355,50, di cui € 3.000,00 per compenso ed € 355,50 per spese borsuali, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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