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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 12772/2023
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 8.4.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.r.g. 12772/2023 vertente tra
RA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Marco Aurelio n.135, cod. fisc. Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio C.F._1 dell'avv.Alessandro Colonna dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/5783504 e alla PEC: ) Email_1
- ricorrente
E
in persona della Sua amm.ce p.t., SI.ra , con sede in Napoli alla Via Santa CP_1 Controparte_2
Maria a Cubito n. 475, part. i.v.a. , rapp.ta e difesa, ai fni della presente procedura dall'Avv. P.IVA_1
Massimiliano Buongiorno ed elett.te domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli alla Via A. e
L. Sementini n. 13, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva
- convenuta resistente -
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: a) 1-)in via preliminare, ordini, ai sensi dell'art.423 c.p.c., l'immediato pagamento delle somme non contestate e di una somma provvisoria per i diritti per i quali già ritiene raggiunta la prova;
2-)dichiari il sussistere di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 CP_1 per il periodo 01/04/2022 - 20/04/2023 e, conseguentemente, il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione e le indennità accessorie tutte previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore Turismo Minori;
3-)condanni la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dell'istante, della CP_1 complessiva somma di Euro 20.406.34 (ventimilaquattrocentosei/34) così come analiticamente indicata nel prospetto contabile, che allegato al presente ricorso ne forma parte integrante, ovvero a quella somma che il Giudice riterrà equa in base al suo insindacabile potere di determinazione giudiziale, anche nella previsione di cui all'art. 2041 c.c.
4-)condanni la al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dal giorno CP_1 della maturazione del diritto al saldo, a norma dell'art.429 c.p.c. ult. comma;
5-)condanni la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Conclusioni di parte resistente:
1) in via preliminare: dichiarare la presente costituzione tempestiva e rituale come per legge;
2) nel merito: accertare, in ogni caso, che il SI. ha svolto mansioni di “cuoco Capo partita o di Pt_1 cuoco di cucina non organizzata in partite” eseguendo le prestazioni “tipiche” di cui al contratto collettivo ed indicate nel presente atto, senza alcun diritto al riconoscimento del livello 2°, così come prescritto dal CCNL di categoria sopracitato, all'uopo rigettando ogni avversa domanda di riconoscimento di differenze retributive ed indennità relative, per qualsiasi causale formulata, stante la giusta retribuzione ricevuta in ragione della quantità e qualità di lavoro svolto;
3) nel merito ed in accoglimento della eccezioni formulate: accertare, in ogni caso, la violazione da parte del Ricorrente dell'obbligo di preavviso, pari ad un termine di giorni 20 come da CCNL citato, ponendo in compensazione con le eventuali somme di cui la Società Resistente sarà chiamata alla corresponsione, la somma di € 1.202,06 e, in forza la domanda di accertamento dei danni ulteriori cagionati dalla natura immediata del recesso del lavoratore, disporre, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento del danno, da calcolarsi in via equitativa e, comunque, tenendo conto dell'evidente pregiudizio subito dalla
Resistente quale conseguenza del comportamento altamente lesivo del Ricorrente;
4) per lo effetto: tenuto conto della busta paga di chiusura, emessa in data 03.05.2023, contenente le spettanze finali del rapporto, rigettata ogni avversa domanda, disporre la somma risultante, valutando, altresì, che con il presente atto di formula proposta di pagamento della somma di € 2.112,03 per i motivi anzidetti;
5) condannare: in ogni caso il Ricorrente, vista l'infondatezza di tutte le domande di accertamento formulate, alla integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente patrocinio, oltre maggiorazione, i.v.a. e c.p.a. come saranno per legge, graduando l'entità della condanna alla gravità del suo comportamento”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.7.2023 e ritualmente notificato alla parte convenuta, parte attrice, a sostegno della domanda, asseriva quanto segue:
- di essere stato assunto, in data 1° aprile 2022, alle dipendenze della per prestare CP_1 lavoro nel ristorante dalla stessa gestito in Napoli alla Via Pendino n.7 denominato "Tenuta
FR";
- di essere stato assunto per svolgere le mansioni di cuoco di ristorante e di essere stato inquadrato al 4° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo Minori;
- che il rapporto è cessato in data 20 aprile 2023 avendo presentato dimissioni volontarie, preavvisate verbalmente alla fine di marzo 2022 e successivamente comunicate telematicamente;
- che la gestisce il ristorante denominato Tenuta FR, che oltre a funzionare quale CP_1 ristorante "à la carte", si occupa, in via prevalente, della ristorazione per eventi (comunioni, battesimi, compleanni, lauree, matrimoni civili ecc.) e per festività varie (San Valentino,
Halloween, Pasqua e Pasquetta, Natale, Santo Stefano, cenone di San Silvestro, Ferragosto);
- di avere sempre prestato le mansioni di capo cuoco e di responsabile della cucina, provvedendo di propria iniziativa e con piena autonomia operativa, alla programmazione del menù "à la carte"
e di quello relativo agli eventi ed alle varie festività; all'acquisto delle materie prime dai fornitori;
alla preparazione dei pasti;
al coordinamento ed alla direzione della brigata di cucina, composta dall'aiuto cuoco, dal plongeur e da altri addetti alla cucina di volta in volta chiamati per gli eventi.;
- che per tali mansioni è stato erroneamente inquadrato al 4° livello del CCNL delle aziende del Turismo Minori;
- di aver prestato lavoro per sei giorni alla settimana, godendo di riposo nella giornata di martedì, osservando un orario di lavoro che andava dalle 12,00 alle 21,00 con mezz'ora di pausa, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 9,00 alle 19,00, con mezz'ora di pausa, la domenica;
- di aver percepito la retribuzione mensile indicata nelle buste paga prodotte in atti, senza nulla ricevere per le svariate ore di lavoro straordinario prestate;
- che sebbene prevista dal CCNL richiamato dalla società all'atto dell'assunzione, nulla ha mai percepito a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, così come nulla ha percepito a titolo di retribuzione per i giorni lavorati nel mese di aprile 2023;
- che, come si evince dalle buste paga in atti, ha goduto di soli 11 giorni di ferie nel corso del mese di agosto 2022 e non ha mai goduto dei permessi, senza nulla ricevere a titolo di indennità sostitutiva;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla ha egli percepito a titolo di ratei di tredicesima, quattordicesima e ferie ed a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che vano è stato l'invito rivolto alla società a risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso il ricorrente richiamate le norme contrattuali e di legge attinenti al caso Parte_1 in questione e ritenuto di dover egli essere inquadrato nel 2° livello del CCNL di settore indicato nel ricorso concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 13.2.2024 e la parte evocata in giudizio si costitutiva tempestivamente per tale udienza con memoria depositata in data 23.1.2024
La parta convenuta ai fini del rigetto della domanda sosteneva: - che effettivamente il rapporto di lavoro era durato poco più di 1 anno;
- che il ricorrente era stato però correttamente inquadrato (e quindi retribuito) nel 4° livello del CCNL di settore;
- che benché il rapporto intercorso tra le parti fosse “indubbiamente” rientrante nello schema contrattuale del rapporto subordinato (non essendovi, pertanto, su tale aspetto alcuna contestazione), non pare che il suddetto “vincolo” sia stato rispettato dal ricorrente, avendo il
“ per tutta la durata del rapporto, prestato la propria “prestazione di lavoro presso la Toffni Pt_1
Accademy, con sede in Napoli alla Via G. Martucci n. 35, come documentato dai rilievi fotografci che si allegano, nonché, con le medesime mansioni svolte presso la Resistente, presso LA
Taurinus, con sede alla Via Coste di Cuma n. 24, Poozzuoli (NA)”;
- che, pertanto, gli orari e i giorni di lavoro del lavoratore non sono stati quelli indicati nel ricorso;
- che il non ha diritto alle indennità indicate nel ricorso in quanto “del tutto legittimamente” Pt_1 ad agosto 2022 erano stati riconosciuti 11 giorni di ferie, tenuto conto dell'inizio del rapporto avvenuto il 01.04.2022 e, dunque, per 4 mesi ciò corrispondeva al maturato;
- che la medesima considerazione riguardano le mensilità di 13° e 14° richieste maturate solo in parte (e versate in tale misura);
- che, quanto alla cessazione del rapporto - indubitabilmente terminato per dimissioni del lavoratore
- esse però non furono “comunicate” e vennero formulate direttamente presso il CAF senza alcun preavviso offerto alla parte datrice di lavoro;
- che, per tale ragione il lavoratore deve € 1.202,06 alla società a titolo di indennità per mancato preavviso (somma da portare in compensazione con l'eventuale credito “che sorgerà in corso di causa” e la somma da portare in detrazione è pari complessivamente ad € 2.000,00 anche in ragione della gravità dell'omesso preavviso.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 13.2.2024; in tale udienza, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice ammetteva la prova per testi come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. L'attività istruttoria orale veniva svolta alle seguenti udienze: del 23.5.2024 (con l'audizione dei testi
– citato dal ricorrente – e – citato dalla parte convenuta); del 1.10.2024 Testimone_1 Tes_2
(allorquando deponeva il teste di parte ricorrente ); del 26.11.2024 (data in cui l'attività Testimone_3 istruttoria veniva completata mediante la deposizione del teste citato dalla parte Testimone_4 datoriale).
Si perveniva, quindi, alla data dell'8.04.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della indicata udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi, decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
L'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata Non sono contestate tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la durata del medesimo. Parte convenuta ha, infatti, testualmente scritto nella memoria: “In via principale, questa difesa, tenuto conto del breve corso del rapporto di lavoro, durato poco più di 1 anno, ( va subito evidenziato che il periodo di lavoro indicato da parte datoriale, quindi, coincide pienamente con le deduzioni attoree di cui al ricorso nel quale si afferma che il rapporto è durato dal 1/04/2022 al 20/04/2023) intende contestare fermamente quanto dichiarato da controparte in ordine all'orario di lavoro, coinvolgendo, altresì, altro aspetto della domanda introduttiva e, segnatamente, il livello di inquadramento, da altrui ritenuto inadeguato rispetto alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Ebbene, divergentemente dalla ricostruzione di controparte, il Ricorrente effettivamente poteva dirsi
“autonomo”, ma non già in riferimento alle modalità di esercizio della prestazione, bensì alla sua
“personalissima” interpretazione del concetto di subordinazione, che è ben lungi dalla sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Ed infatti, ancorchè indubbiamente il rapporto intercorso tra le parti fosse rientrante nello schema contrattuale del rapporto subordinato (non essendovi, pertanto, su tale aspetto alcuna contestazione), non pare che il suddetto “vincolo” sia stato rispettato dal ricorrente, Pertanto soffermarsi su tali aspetti della vicenda (esistenza del rapporto di lavoro subordinato e sua durata) appare superfluo ed inutile perché non solo non vi è contestazione fra le parti ma addirittura vi è - sul punto totale ovvero su questi due specifici aspetti – totale coincidenza fra quanto dedotto dal ricorrente e quanto illustrato nella memoria difensiva.
L'inquadramento e le mansioni superiori Nell'ambito delle proprie conclusioni il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro (pari ad Euro 20.406.34 così come meglio specificata nel prospetto contabile in atti) coerente con le mansioni effettivamente svolte, alla quantità e qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato. Nel ricorso il in particolare, afferma che l'inquadramento a lui riservato non era congruo rispetto Pt_1 alla qualità del lavoro prestato. In particolare, a sua detta, egli più giustamente doveva essere inquadrato e retribuito nel 2° livello del C.C.N.L. previsto per il dipendenti di aziende del settore Turismo Minori anziché nel 4° livello. Ora, il C.C.N.L. afferma che appartengono al 4° livello, cui il è stato inserito, “i lavoratori che, in Pt_1 condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite", tra i quali, ad esempio il semplice cuoco capo partita” mentre vanno inquadrati nel 2° livello del suddetto CCNL (livello nel quale il Pt_1 pretende di essere inquadrato e retribuito) “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale", tra i quali il capo cuoco p.e...”
In applicazione di tale contratto, l'attore andava – a suo dire - inquadrato nel 2° livello, avendo egli la piena responsabilità della cucina, coordinando e dirigendo l'intera brigata di cucina e provvedeva, di propria iniziativa e con piena autonomia operativa, alla programmazione del menù, all'acquisto delle materie prime dai fornitori ed alla preparazione dei pasti mentre poco rispondente alle reali mansioni di prestate era, dunque – sempre a dire del ricorrente – il suo inquadramento nel 4° livello. Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono state le seguenti. I testi di parte attrice hanno riferito che: “il era Chef Executive;
si occupava di rapporti coi Pt_1 fornitori, organizzazione della brigata;
chiamava i ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare, progettazione dei menu;
era responsabile a 360 gradi della cucina;
si occupava anche dell'acquisto delle materie prime;
ADR: in cucina lavoravamo come fissi il il lavapiatti (detto plongista) Pt_1 ed io;
in occasioni di eventi venivano altri a lavorare in cucina sia come cuochi che come plongeur;
(dichiarazioni del teste , che ha svolto le mansioni di aiuto cuoco insieme al Testimone_1 Pt_1 da aprile 2022 fino ad aprile 2023 e che ha smesso di lavorare prima del “credo che il Pt_1 Pt_1 abbia smesso di lavorare una quindicina di giorni dopo di me”).
“Quando venivo chiamato svolgevo la mansioni di aiuto/cuoco; il ristorante è sito in Chiaiano;
io ero aiuto cuoco mentre il cuoco (mio responsabile) era il la faceva sia gestione clienti Pt_1 CP_1 che eventi (ma principalmente faceva eventi); quando venivo chiamato lavoravo principalmente nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) e per eventi particolari anche durante la settimana;
ADR: il ed io facevamo, per lo più, i medesimi orari di lavoro (poteva capitare che entravo Pt_1 un'ora dopo il ed uscivo un'ora prima); (dichiarazioni del teste , che nel Pt_1 Testimone_3 periodo compreso tra maggio 2022 fino alle prime settimane di marzo 2023 lavorava a chiamata tra le 3 e le 4 volte a settimana). Il teste ha, poi, aggiunto, che “il era il responsabile della cucina, dava le direttive ES Pt_1 a noi e si relazionava coi fornitori;
che io sappia provvedeva anche all'acquisto delle merci;
progettava il menu;
gestiva anche i miei orari;
non è mai capitato di essere stato chiamato e di non trovare il sul posto di lavoro anche perché venivo chiamato esclusivamente dal Pt_1 ho lavorato io in cucina oltre me ed il ci stava un signore di nome Parte_2 Pt_1 S_
(aiuto cuoco di cui non ricordo il cognome) ed occasionalmente altri lavoratori extra in cucina;
in sala lavorava la brigata di sala (composta da circa 7 persone) ed il si relazionava direttamente Pt_1 col maitre di sala;
in cucina inoltre vi erano due lavapiatti che lavoravano sempre sotto le direttive del ” Pt_1
Il teste di parte convenuta cugino (da questi chiamato spesso per Tes_2 Testimone_5 avere dei consigli sindacali sul lavoro su come comportarsi coi dipendenti e coi collaboratori) ha riferito che il cugino “mi disse che il aveva sbagliato dei piatti e che sui social aveva ricevuto Pt_1 delle recensioni negative;
mi faceva vedere su Instagram che pubblicava foto Testimone_5 mentre lavorava in altre strutture (tipo LA Taurinus e la scuola Toffini); erano foto che risalivano sempre al periodo compreso tra aprile 2022 ed aprile 2023;….. il era lo chef della struttura Pt_1 ed era anche abbastanza bravo (si cimentava nel creare nuovi piatti); mio cugino mi faceva notare che uno/due piatti che avevano creato a LA FR venivano anche pubblicati e serviti per LA
Taurinus; a quel punto – visto il conflitto di interessi – gli consigliai di rivolgersi ad un legale”.
L'ultimo teste ascoltato – citato dalla parte datoriale – , che all'epoca dei fatti Testimone_4 ovvero tra il 2022-2023, lavorava per una ditta che forniva pane e prodotti caserecci ai titolari di LA
FR (la ditta si chiamava Antichi Sapori s.r.l.) ha riferito: “ci recavamo presso LA FR in media 2/3 volte a settimana. Quando andavo, incontravo mediamente una volta alla settimana. Pt_1
Che io sappia, il era il capo cuoco. Dei rapporti coi fornitori non si occupava lui, ma altre Pt_1 persone;
vi era un ragazzo che ci lasciava una carta in cui era indicata la quantità necessaria per l'evento successivo. Io non ho mai avuto a che fare col . Pt_1
Valutata nel complesso la prova testimoniale deve ritenersi che il nel periodo indicato in ricorso Pt_1
(e non contestato) era qualcosa di più di un lavoratore che operava in condizioni di autonomia esecutiva per eseguire compiti richiedenti “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite", tra i quali, ad esempio il semplice cuoco capo partita” in quanto egli era uno “Chef
Executive” che “si occupava di rapporti coi fornitori, organizzazione della brigata;
chiamava i ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare, progettazione dei menu;
era responsabile a 360 gradi della cucina;
si occupava anche dell'acquisto delle materie prime” (affermazioni del teste
); il era il responsabile della cucina, dava le direttive a noi e si relazionava coi S_ Pt_1 fornitori;
che io sappia provvedeva anche all'acquisto delle merci;
progettava il menu;
gestiva anche i miei orari;
il si relazionava direttamente col maitre di sala;
in cucina inoltre vi erano due Pt_1 lavapiatti che lavoravano sempre sotto le direttive del (ha confermato il teste ); era Pt_1 ES lo chef della struttura ed era anche abbastanza bravo (si cimentava nel creare nuovi piatti) (ha confermato anche di parte convenuta cugino di uno dei titolari della struttura il quale Tes_2 anche laddove tenta di accreditare la versione dei fatti contenuta nella memoria difensiva conferma, comunque, il ruolo di capo della cucina del “mio cugino mi faceva notare che uno/due piatti Pt_1 che avevano creato a LA FR venivano anche pubblicati e serviti per LA Taurinus;
a quel punto – visto il conflitto di interessi – gli consigliai di rivolgersi ad un legale”. Anche l'ultimo teste, , ha affermato che io sappia, il era il capo cuoco. Testimone_4 Pt_1
A ben vedere appare fondata la richiesta del di essere inquadrato nel 2° livello del suddetto Pt_1
CCNL che, come detto, prevede lo svolgimento di mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa “nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo per le quali è richiesta una particolare competenza professionale", tra i quali il capo cuoco p.e...” Il curava il menù, la presentazione e guarnizione dei piatti, la gestione degli Pt_1 approvvigionamenti e degli ordini alimentari, controllato la qualità degli ingredienti e la loro conservazione, pesava e preparava gli ingredienti. I testi di parte ricorrente appaiono dunque credibili non solo per la precisione e l'affidabilità – sul punto delle mansioni - delle loro dichiarazioni (peraltro in parte riscontrate dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta) ma anche perché nessuno dei due testi di parte ricorrente ha dichiarato di avere cause in corso con la (ed anzi il teste lo ha esplicitamente escluso “non ho cause in corso con la CP_1 S_
”). CP_1
Sulla scorta di ciò, si ritiene provato che il ricorrente, nel prestare la propria attività lavorativa, ha svolto le seguenti funzioni: definizione e progettazione del menù; cura dell'approvvigionamento del ristorante;
preparazione delle pietanze;
rapporti coi fornitori, organizzazione della brigata;
chiamata dei ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare;
responsabile a 360 gradi della cucina;
dare le direttive a coloro che lavoravano in cucina.
Per quanto riferito dai testi, per i molteplici compiti cui si occupava le mansioni esaminate e svolte dal non possono ritenersi rientranti nell'inquadramento nel 4° livello. Pt_1
Al contrario, ricorrono le condizioni di autonomia e per quanto sopra detto, appare corretto l'inquadramento preteso dal ricorrente per il lavoro materialmente svolto all'interno del 2° livello.
L'orario di lavoro e le pretese per il lavoro straordinario. Il ricorrente, nelle conclusioni, chiedeva che sia accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time e più in particolare, affermava di avere lavorato, durante il rapporto, per sei giorni alla settimana, godendo di riposo nella giornata di martedì, osservando un orario di lavoro che andava dalle 12,00 alle 21,00 con mezz'ora di pausa, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 9,00 alle 19,00, con mezz'ora di pausa, la domenica.
Per tale motivo egli ha chiesto negli allegati conteggi la somma di € 8.554,09 a titolo di lavoro straordinario Va precisato che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era – su questo specifico punto - interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nel periodo che qui interessa ma anche di avere effettuato il lavoro straordinario (ovvero attività lavorativa in orario eccedente all'orario ordinario pattuito con parte convenuta). Invero non possono essere invece riconosciute le somme richieste con riferimento al lavoro straordinario (diurno e festivo).
Solo il teste ha confermato gli orari indicati in ricorso in quanto il teste ha S_ ES differenziato l'orario nei giorni in cui lavoravano di pomeriggio senza servizio serale da quelli in cui effettuavano servizio serale (differenziazione non esplicitata dal ) avendo il S_ ES (lavoratore a chiamata) ha dichiarato “….il ed io facevamo, per lo più, i medesimi orari di Pt_1 lavoro (poteva capitare che entravo un'ora dopo il ed uscivo un'ora prima); il aveva Pt_1 Pt_1 un giorno libero (che di solito era il martedì); negli altri giorni o lavoravamo dalle 9.00 alle 19.00 oppure facevamo il servizio serale dalle 12.00 alle 21.00”. Sull'orario di lavoro i testi di parte convenuta non hanno confermato quanto dedotto nel ricorso. E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Pertanto, nulla spetta alla parte ricorrente a titolo di lavoro straordinario essendo, sul punto, la prova raccolta non sufficiente.
Le ferie A titolo di indennità sostitutiva delle ferie parte attrice ha, poi, chiesto la somma di € 1.239,32. Lo stesso può affermarsi anche per le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute anche perché non tutti i testi di parte ricorrente hanno riferito del mancato godimento delle ferie.
Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455
e 11.11.1971 n.3232).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte “che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav.,
16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez. lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935). Quindi per la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di matura risarcitoria” (v. sentenza Cass. n. 10956 del 2.10.1999). Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento – per gli stessi motivi relativi all'attendibilità dei testi indicati dalla parte sulla quale ricadeva l'onere della prova - in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del Pt_1 Anzi l'unico teste che ha riferito sul punto, , ha dichiarato “a titolo di ferie godevo di Testimone_6 15 giorni di ferie all'anno; non so dire di quanti giorni di ferie abbia goduto il nell'anno in Pt_1 cui ha lavorato” (il teste non ha, quindi, diretta conoscenza della circostanza relativa al mancato godimento delle ferie da parte del . Pt_1
La difesa di parte convenuta pertanto, può essere, su questo specifico punto condivisa avendo la società contestato la richiesta delle ferie, “posto che, come agevolmente desumibile dalla “breve durata del rapporto di lavoro”, del tutto legittimamente nell'agosto 2022 venivano riconosciuti n. 11 giorni di ferie, visto l'inizio del rapporto avvenuto il 01.04.2022 e, dunque, per 4 mesi ciò corrispondeva al maturato…In ogni caso, anticipando quanto in seguito meglio di dedurrà, dalla busta paga “finale” del rapporto di lavoro, emessa in data 03.05.2023 (che, all'uopo si allega), risulta riconosciuta ogni somma ….. a titolo di ferie e permessi non usufruiti, con la precisazione che tali somme non vennero corrisposte nel corso del rapporto, sic et simpliciter, perché “brutalmente” interrotto dl Ricorrente con le proprie dimissione ad nutum”. Non possono essere riconosciuto le somme richieste con riferimento alle ferie non godute non avendo i testi riferito nulla di preciso – e peraltro alcunché erano in grado di riferire – sui periodo di ferie e sul fatto se il ricorrente godesse di ferie o meno e in che misura e esse, in caso di mancato godimento, fosse o meno indennizzate..
Le altre pretese economiche: TFR, permessi, 13a e 14a mensilità
Quanto alle differenze per TFR, per 13a e 14a mensilità deve dirsi che esse, invece, spettano perché direttamente derivanti dal riconoscimento di mansioni superiori svolte dal ricorrente con conseguente inquadramento nel 2° livello retributivo (comprensivo della sua incidenza sul TFR e sulla 13a e 14a mensilità) del CCNL applicabile. E' vero che i testi nulla hanno riferito in merito alla pattuizione tra le parti della mensilità aggiuntiva della 14a mensilità, tuttavia è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti solo nel periodo formalizzato e nel contratto vi è un evidente rinvio alle norme della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità.
La 13a mensilità (così come il TFR) spetta per legge e la 14 no;
tuttavia, nel caso di specie, spetta per le ragioni esplicitate anche la 14° mensilità.
Pretese di parte convenuta
Quanto alle pretese di parte convenuta formulate sia relativamente alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro e quindi sulla debenza dell'indennità di mancato preavviso sia sulla violazione del dovere di non concorrenza con l'attività aziendale sia sui danni causati all'azienda per i comportamenti – anche extra orario lavorativo - del va detto che esse non possono essere accolte. Pt_1
In primo luogo non è stata formulata alcuna formale domanda riconvenzionale ne è stata chiesto dalla parte convenuta al giudice di fissare una nuova udienza a modifica del primo decreto di fissazione di udienza;
pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., parte convenuta deve ritenersi decaduta dalle domande contenute nella memoria difensiva.
Ad ogni modo anche a voler ritenere e qualificare le domande di parte convenuta come mere eccezioni di compensazione e non come (plurime) domande riconvenzionali e quindi ritenere che esse vadano intese quale eccezione di compensazione in senso tecnico deve ritenersi che esse siano comunque non fondate perché sfornite di prova idonea.
Lo scrivente condivide quanto specificato dal ricorrente nelle note difensive conclusionale laddove parte attrice ha evidenziato che il teste aveva dichiarato: "so che il rapporto di lavoro del Testimone_1
è finito per sue dimissioni;
che io ricordi il ha comunicato negli ultimi dieci giorni di Pt_1 Pt_1 marzo 2023 la sua volontà di dimettersi;
le comunicò verbalmente al titolare;
io Testimone_5 ero presente quando il disse al di GU di dimettersi". Pt_1
Considerato che il rapporto è, poi, incontestabilmente cessato in data 20/04/2023 – aggiunge condivisibilmente parte ricorrente – “è palese che il aveva pienamente rispettato il termine di Pt_1
20 giorni richiesto dalla resistente a titolo di mancato preavviso. Nessun rilievo, naturalmente, può avere il fatto che il preavviso sia stato fornito mediante una comunicazione verbale, atteso che nessuna disposizione di legge prevede la forma scritta per il preavviso.
2-)richiesta di danni. I presunti danni, già fondati su fatti assolutamente inconsistenti, non sono stati in alcun modo provati.
Dall'istruttoria è emerso esclusivamente il fatto che il durante il corso del rapporto di lavoro Pt_1 con la svolgeva, in maniera del tutto saltuaria ed in giorni ed orari diversi da quelli CP_1 convenuti con il proprio datore di lavoro, anche l'attività di docente presso la Toffiny Accademy. Tale circostanza, avente carattere assolutamente irrilevante, non comprendiamo come possa aver arrecato un danno alla CP_1
Certamente fuori da qualsiasi fondamento giuridico, appare la circostanza dedotta e neppure provata, inerente l'aver eseguito il presso la Toffiny alcuni piatti che aveva già cucinato Pt_1 presso la atteso che il piatto di uno chef è un'opera dell'ingegno che appartiene Controparte_3 allo chef medesimo e non, certamente, alla struttura dove lavora. Ad ogni buon conto, la resistente non ha nè dedotto, né documentato, nè richiesto di provare quali siano stati i danni, in termini economici e/o di immagine, ricevuti da tali docenze”. Ad ulteriore dimostrazione della infondatezza delle pretese di parte convenuta vi è la considerazione che per la (presunta) attività svolta dal in concorrenza con parte datoriale e per i danni causati alla Pt_1 non vi è mai stato alcun formale provvedimento di richiamo né l'avvio di alcun procedimento CP_1 disciplinare nei confronti del dipendente.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato la domanda di va, parzialmente, accolta e per Parte_1 l'effetto lo scrivente - riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro da 01/04/2022 al 20/04/2023 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel II° livello del CCNL per dipendenti di aziende operanti nel settore Turismo Minori - condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze per mansioni superiori (il ricorrente va retribuito come dipendente di II° livello anziché come dipendente di IV° livello), per differenze retributive, per differenze sulla 13a e sulla 14a mensilità e sul TFR specificando che tutte le somme riconosciute a vario titolo (13a e 14a mensilità, TFR, da corrispondere devono essere liquidate in relazione al livello riconosciuto in questa sentenza) con somme quantificate – sulla base dei conteggi correttamente elaborati dalla parte ricorrente (e rielaborati dallo scrivente per le considerazioni sopra svolte) - in complessivi € 10.612,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Ogni altra e diversa domanda delle parti deve essere rigettata L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza di metà delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente e per l'effetto riconosciuta tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro dal 01/04/2022 - 20/04/2023 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel II° livello del CCNL per dipendenti di aziende operanti nel settore Turismo Minori Pubblici Esercizi (anziché nel
IV°) condanna la al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di CP_1 [...] della complessiva somma di € 10.612,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio Pt_1 tempore maturata dalla data di esistenza del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda avanzata dalle parti;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2.000/00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, con attribuzione….
Napoli 26 maggio 2025 Il giudice dr. Federico Bile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 8.4.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.r.g. 12772/2023 vertente tra
RA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Marco Aurelio n.135, cod. fisc. Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio C.F._1 dell'avv.Alessandro Colonna dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/5783504 e alla PEC: ) Email_1
- ricorrente
E
in persona della Sua amm.ce p.t., SI.ra , con sede in Napoli alla Via Santa CP_1 Controparte_2
Maria a Cubito n. 475, part. i.v.a. , rapp.ta e difesa, ai fni della presente procedura dall'Avv. P.IVA_1
Massimiliano Buongiorno ed elett.te domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli alla Via A. e
L. Sementini n. 13, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva
- convenuta resistente -
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: a) 1-)in via preliminare, ordini, ai sensi dell'art.423 c.p.c., l'immediato pagamento delle somme non contestate e di una somma provvisoria per i diritti per i quali già ritiene raggiunta la prova;
2-)dichiari il sussistere di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 CP_1 per il periodo 01/04/2022 - 20/04/2023 e, conseguentemente, il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione e le indennità accessorie tutte previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore Turismo Minori;
3-)condanni la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dell'istante, della CP_1 complessiva somma di Euro 20.406.34 (ventimilaquattrocentosei/34) così come analiticamente indicata nel prospetto contabile, che allegato al presente ricorso ne forma parte integrante, ovvero a quella somma che il Giudice riterrà equa in base al suo insindacabile potere di determinazione giudiziale, anche nella previsione di cui all'art. 2041 c.c.
4-)condanni la al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dal giorno CP_1 della maturazione del diritto al saldo, a norma dell'art.429 c.p.c. ult. comma;
5-)condanni la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Conclusioni di parte resistente:
1) in via preliminare: dichiarare la presente costituzione tempestiva e rituale come per legge;
2) nel merito: accertare, in ogni caso, che il SI. ha svolto mansioni di “cuoco Capo partita o di Pt_1 cuoco di cucina non organizzata in partite” eseguendo le prestazioni “tipiche” di cui al contratto collettivo ed indicate nel presente atto, senza alcun diritto al riconoscimento del livello 2°, così come prescritto dal CCNL di categoria sopracitato, all'uopo rigettando ogni avversa domanda di riconoscimento di differenze retributive ed indennità relative, per qualsiasi causale formulata, stante la giusta retribuzione ricevuta in ragione della quantità e qualità di lavoro svolto;
3) nel merito ed in accoglimento della eccezioni formulate: accertare, in ogni caso, la violazione da parte del Ricorrente dell'obbligo di preavviso, pari ad un termine di giorni 20 come da CCNL citato, ponendo in compensazione con le eventuali somme di cui la Società Resistente sarà chiamata alla corresponsione, la somma di € 1.202,06 e, in forza la domanda di accertamento dei danni ulteriori cagionati dalla natura immediata del recesso del lavoratore, disporre, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento del danno, da calcolarsi in via equitativa e, comunque, tenendo conto dell'evidente pregiudizio subito dalla
Resistente quale conseguenza del comportamento altamente lesivo del Ricorrente;
4) per lo effetto: tenuto conto della busta paga di chiusura, emessa in data 03.05.2023, contenente le spettanze finali del rapporto, rigettata ogni avversa domanda, disporre la somma risultante, valutando, altresì, che con il presente atto di formula proposta di pagamento della somma di € 2.112,03 per i motivi anzidetti;
5) condannare: in ogni caso il Ricorrente, vista l'infondatezza di tutte le domande di accertamento formulate, alla integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente patrocinio, oltre maggiorazione, i.v.a. e c.p.a. come saranno per legge, graduando l'entità della condanna alla gravità del suo comportamento”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.7.2023 e ritualmente notificato alla parte convenuta, parte attrice, a sostegno della domanda, asseriva quanto segue:
- di essere stato assunto, in data 1° aprile 2022, alle dipendenze della per prestare CP_1 lavoro nel ristorante dalla stessa gestito in Napoli alla Via Pendino n.7 denominato "Tenuta
FR";
- di essere stato assunto per svolgere le mansioni di cuoco di ristorante e di essere stato inquadrato al 4° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo Minori;
- che il rapporto è cessato in data 20 aprile 2023 avendo presentato dimissioni volontarie, preavvisate verbalmente alla fine di marzo 2022 e successivamente comunicate telematicamente;
- che la gestisce il ristorante denominato Tenuta FR, che oltre a funzionare quale CP_1 ristorante "à la carte", si occupa, in via prevalente, della ristorazione per eventi (comunioni, battesimi, compleanni, lauree, matrimoni civili ecc.) e per festività varie (San Valentino,
Halloween, Pasqua e Pasquetta, Natale, Santo Stefano, cenone di San Silvestro, Ferragosto);
- di avere sempre prestato le mansioni di capo cuoco e di responsabile della cucina, provvedendo di propria iniziativa e con piena autonomia operativa, alla programmazione del menù "à la carte"
e di quello relativo agli eventi ed alle varie festività; all'acquisto delle materie prime dai fornitori;
alla preparazione dei pasti;
al coordinamento ed alla direzione della brigata di cucina, composta dall'aiuto cuoco, dal plongeur e da altri addetti alla cucina di volta in volta chiamati per gli eventi.;
- che per tali mansioni è stato erroneamente inquadrato al 4° livello del CCNL delle aziende del Turismo Minori;
- di aver prestato lavoro per sei giorni alla settimana, godendo di riposo nella giornata di martedì, osservando un orario di lavoro che andava dalle 12,00 alle 21,00 con mezz'ora di pausa, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 9,00 alle 19,00, con mezz'ora di pausa, la domenica;
- di aver percepito la retribuzione mensile indicata nelle buste paga prodotte in atti, senza nulla ricevere per le svariate ore di lavoro straordinario prestate;
- che sebbene prevista dal CCNL richiamato dalla società all'atto dell'assunzione, nulla ha mai percepito a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, così come nulla ha percepito a titolo di retribuzione per i giorni lavorati nel mese di aprile 2023;
- che, come si evince dalle buste paga in atti, ha goduto di soli 11 giorni di ferie nel corso del mese di agosto 2022 e non ha mai goduto dei permessi, senza nulla ricevere a titolo di indennità sostitutiva;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla ha egli percepito a titolo di ratei di tredicesima, quattordicesima e ferie ed a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che vano è stato l'invito rivolto alla società a risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso il ricorrente richiamate le norme contrattuali e di legge attinenti al caso Parte_1 in questione e ritenuto di dover egli essere inquadrato nel 2° livello del CCNL di settore indicato nel ricorso concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 13.2.2024 e la parte evocata in giudizio si costitutiva tempestivamente per tale udienza con memoria depositata in data 23.1.2024
La parta convenuta ai fini del rigetto della domanda sosteneva: - che effettivamente il rapporto di lavoro era durato poco più di 1 anno;
- che il ricorrente era stato però correttamente inquadrato (e quindi retribuito) nel 4° livello del CCNL di settore;
- che benché il rapporto intercorso tra le parti fosse “indubbiamente” rientrante nello schema contrattuale del rapporto subordinato (non essendovi, pertanto, su tale aspetto alcuna contestazione), non pare che il suddetto “vincolo” sia stato rispettato dal ricorrente, avendo il
“ per tutta la durata del rapporto, prestato la propria “prestazione di lavoro presso la Toffni Pt_1
Accademy, con sede in Napoli alla Via G. Martucci n. 35, come documentato dai rilievi fotografci che si allegano, nonché, con le medesime mansioni svolte presso la Resistente, presso LA
Taurinus, con sede alla Via Coste di Cuma n. 24, Poozzuoli (NA)”;
- che, pertanto, gli orari e i giorni di lavoro del lavoratore non sono stati quelli indicati nel ricorso;
- che il non ha diritto alle indennità indicate nel ricorso in quanto “del tutto legittimamente” Pt_1 ad agosto 2022 erano stati riconosciuti 11 giorni di ferie, tenuto conto dell'inizio del rapporto avvenuto il 01.04.2022 e, dunque, per 4 mesi ciò corrispondeva al maturato;
- che la medesima considerazione riguardano le mensilità di 13° e 14° richieste maturate solo in parte (e versate in tale misura);
- che, quanto alla cessazione del rapporto - indubitabilmente terminato per dimissioni del lavoratore
- esse però non furono “comunicate” e vennero formulate direttamente presso il CAF senza alcun preavviso offerto alla parte datrice di lavoro;
- che, per tale ragione il lavoratore deve € 1.202,06 alla società a titolo di indennità per mancato preavviso (somma da portare in compensazione con l'eventuale credito “che sorgerà in corso di causa” e la somma da portare in detrazione è pari complessivamente ad € 2.000,00 anche in ragione della gravità dell'omesso preavviso.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 13.2.2024; in tale udienza, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice ammetteva la prova per testi come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. L'attività istruttoria orale veniva svolta alle seguenti udienze: del 23.5.2024 (con l'audizione dei testi
– citato dal ricorrente – e – citato dalla parte convenuta); del 1.10.2024 Testimone_1 Tes_2
(allorquando deponeva il teste di parte ricorrente ); del 26.11.2024 (data in cui l'attività Testimone_3 istruttoria veniva completata mediante la deposizione del teste citato dalla parte Testimone_4 datoriale).
Si perveniva, quindi, alla data dell'8.04.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della indicata udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi, decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
L'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata Non sono contestate tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la durata del medesimo. Parte convenuta ha, infatti, testualmente scritto nella memoria: “In via principale, questa difesa, tenuto conto del breve corso del rapporto di lavoro, durato poco più di 1 anno, ( va subito evidenziato che il periodo di lavoro indicato da parte datoriale, quindi, coincide pienamente con le deduzioni attoree di cui al ricorso nel quale si afferma che il rapporto è durato dal 1/04/2022 al 20/04/2023) intende contestare fermamente quanto dichiarato da controparte in ordine all'orario di lavoro, coinvolgendo, altresì, altro aspetto della domanda introduttiva e, segnatamente, il livello di inquadramento, da altrui ritenuto inadeguato rispetto alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Ebbene, divergentemente dalla ricostruzione di controparte, il Ricorrente effettivamente poteva dirsi
“autonomo”, ma non già in riferimento alle modalità di esercizio della prestazione, bensì alla sua
“personalissima” interpretazione del concetto di subordinazione, che è ben lungi dalla sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Ed infatti, ancorchè indubbiamente il rapporto intercorso tra le parti fosse rientrante nello schema contrattuale del rapporto subordinato (non essendovi, pertanto, su tale aspetto alcuna contestazione), non pare che il suddetto “vincolo” sia stato rispettato dal ricorrente, Pertanto soffermarsi su tali aspetti della vicenda (esistenza del rapporto di lavoro subordinato e sua durata) appare superfluo ed inutile perché non solo non vi è contestazione fra le parti ma addirittura vi è - sul punto totale ovvero su questi due specifici aspetti – totale coincidenza fra quanto dedotto dal ricorrente e quanto illustrato nella memoria difensiva.
L'inquadramento e le mansioni superiori Nell'ambito delle proprie conclusioni il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro (pari ad Euro 20.406.34 così come meglio specificata nel prospetto contabile in atti) coerente con le mansioni effettivamente svolte, alla quantità e qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato. Nel ricorso il in particolare, afferma che l'inquadramento a lui riservato non era congruo rispetto Pt_1 alla qualità del lavoro prestato. In particolare, a sua detta, egli più giustamente doveva essere inquadrato e retribuito nel 2° livello del C.C.N.L. previsto per il dipendenti di aziende del settore Turismo Minori anziché nel 4° livello. Ora, il C.C.N.L. afferma che appartengono al 4° livello, cui il è stato inserito, “i lavoratori che, in Pt_1 condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite", tra i quali, ad esempio il semplice cuoco capo partita” mentre vanno inquadrati nel 2° livello del suddetto CCNL (livello nel quale il Pt_1 pretende di essere inquadrato e retribuito) “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale", tra i quali il capo cuoco p.e...”
In applicazione di tale contratto, l'attore andava – a suo dire - inquadrato nel 2° livello, avendo egli la piena responsabilità della cucina, coordinando e dirigendo l'intera brigata di cucina e provvedeva, di propria iniziativa e con piena autonomia operativa, alla programmazione del menù, all'acquisto delle materie prime dai fornitori ed alla preparazione dei pasti mentre poco rispondente alle reali mansioni di prestate era, dunque – sempre a dire del ricorrente – il suo inquadramento nel 4° livello. Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono state le seguenti. I testi di parte attrice hanno riferito che: “il era Chef Executive;
si occupava di rapporti coi Pt_1 fornitori, organizzazione della brigata;
chiamava i ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare, progettazione dei menu;
era responsabile a 360 gradi della cucina;
si occupava anche dell'acquisto delle materie prime;
ADR: in cucina lavoravamo come fissi il il lavapiatti (detto plongista) Pt_1 ed io;
in occasioni di eventi venivano altri a lavorare in cucina sia come cuochi che come plongeur;
(dichiarazioni del teste , che ha svolto le mansioni di aiuto cuoco insieme al Testimone_1 Pt_1 da aprile 2022 fino ad aprile 2023 e che ha smesso di lavorare prima del “credo che il Pt_1 Pt_1 abbia smesso di lavorare una quindicina di giorni dopo di me”).
“Quando venivo chiamato svolgevo la mansioni di aiuto/cuoco; il ristorante è sito in Chiaiano;
io ero aiuto cuoco mentre il cuoco (mio responsabile) era il la faceva sia gestione clienti Pt_1 CP_1 che eventi (ma principalmente faceva eventi); quando venivo chiamato lavoravo principalmente nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) e per eventi particolari anche durante la settimana;
ADR: il ed io facevamo, per lo più, i medesimi orari di lavoro (poteva capitare che entravo Pt_1 un'ora dopo il ed uscivo un'ora prima); (dichiarazioni del teste , che nel Pt_1 Testimone_3 periodo compreso tra maggio 2022 fino alle prime settimane di marzo 2023 lavorava a chiamata tra le 3 e le 4 volte a settimana). Il teste ha, poi, aggiunto, che “il era il responsabile della cucina, dava le direttive ES Pt_1 a noi e si relazionava coi fornitori;
che io sappia provvedeva anche all'acquisto delle merci;
progettava il menu;
gestiva anche i miei orari;
non è mai capitato di essere stato chiamato e di non trovare il sul posto di lavoro anche perché venivo chiamato esclusivamente dal Pt_1 ho lavorato io in cucina oltre me ed il ci stava un signore di nome Parte_2 Pt_1 S_
(aiuto cuoco di cui non ricordo il cognome) ed occasionalmente altri lavoratori extra in cucina;
in sala lavorava la brigata di sala (composta da circa 7 persone) ed il si relazionava direttamente Pt_1 col maitre di sala;
in cucina inoltre vi erano due lavapiatti che lavoravano sempre sotto le direttive del ” Pt_1
Il teste di parte convenuta cugino (da questi chiamato spesso per Tes_2 Testimone_5 avere dei consigli sindacali sul lavoro su come comportarsi coi dipendenti e coi collaboratori) ha riferito che il cugino “mi disse che il aveva sbagliato dei piatti e che sui social aveva ricevuto Pt_1 delle recensioni negative;
mi faceva vedere su Instagram che pubblicava foto Testimone_5 mentre lavorava in altre strutture (tipo LA Taurinus e la scuola Toffini); erano foto che risalivano sempre al periodo compreso tra aprile 2022 ed aprile 2023;….. il era lo chef della struttura Pt_1 ed era anche abbastanza bravo (si cimentava nel creare nuovi piatti); mio cugino mi faceva notare che uno/due piatti che avevano creato a LA FR venivano anche pubblicati e serviti per LA
Taurinus; a quel punto – visto il conflitto di interessi – gli consigliai di rivolgersi ad un legale”.
L'ultimo teste ascoltato – citato dalla parte datoriale – , che all'epoca dei fatti Testimone_4 ovvero tra il 2022-2023, lavorava per una ditta che forniva pane e prodotti caserecci ai titolari di LA
FR (la ditta si chiamava Antichi Sapori s.r.l.) ha riferito: “ci recavamo presso LA FR in media 2/3 volte a settimana. Quando andavo, incontravo mediamente una volta alla settimana. Pt_1
Che io sappia, il era il capo cuoco. Dei rapporti coi fornitori non si occupava lui, ma altre Pt_1 persone;
vi era un ragazzo che ci lasciava una carta in cui era indicata la quantità necessaria per l'evento successivo. Io non ho mai avuto a che fare col . Pt_1
Valutata nel complesso la prova testimoniale deve ritenersi che il nel periodo indicato in ricorso Pt_1
(e non contestato) era qualcosa di più di un lavoratore che operava in condizioni di autonomia esecutiva per eseguire compiti richiedenti “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite", tra i quali, ad esempio il semplice cuoco capo partita” in quanto egli era uno “Chef
Executive” che “si occupava di rapporti coi fornitori, organizzazione della brigata;
chiamava i ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare, progettazione dei menu;
era responsabile a 360 gradi della cucina;
si occupava anche dell'acquisto delle materie prime” (affermazioni del teste
); il era il responsabile della cucina, dava le direttive a noi e si relazionava coi S_ Pt_1 fornitori;
che io sappia provvedeva anche all'acquisto delle merci;
progettava il menu;
gestiva anche i miei orari;
il si relazionava direttamente col maitre di sala;
in cucina inoltre vi erano due Pt_1 lavapiatti che lavoravano sempre sotto le direttive del (ha confermato il teste ); era Pt_1 ES lo chef della struttura ed era anche abbastanza bravo (si cimentava nel creare nuovi piatti) (ha confermato anche di parte convenuta cugino di uno dei titolari della struttura il quale Tes_2 anche laddove tenta di accreditare la versione dei fatti contenuta nella memoria difensiva conferma, comunque, il ruolo di capo della cucina del “mio cugino mi faceva notare che uno/due piatti Pt_1 che avevano creato a LA FR venivano anche pubblicati e serviti per LA Taurinus;
a quel punto – visto il conflitto di interessi – gli consigliai di rivolgersi ad un legale”. Anche l'ultimo teste, , ha affermato che io sappia, il era il capo cuoco. Testimone_4 Pt_1
A ben vedere appare fondata la richiesta del di essere inquadrato nel 2° livello del suddetto Pt_1
CCNL che, come detto, prevede lo svolgimento di mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa “nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo per le quali è richiesta una particolare competenza professionale", tra i quali il capo cuoco p.e...” Il curava il menù, la presentazione e guarnizione dei piatti, la gestione degli Pt_1 approvvigionamenti e degli ordini alimentari, controllato la qualità degli ingredienti e la loro conservazione, pesava e preparava gli ingredienti. I testi di parte ricorrente appaiono dunque credibili non solo per la precisione e l'affidabilità – sul punto delle mansioni - delle loro dichiarazioni (peraltro in parte riscontrate dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta) ma anche perché nessuno dei due testi di parte ricorrente ha dichiarato di avere cause in corso con la (ed anzi il teste lo ha esplicitamente escluso “non ho cause in corso con la CP_1 S_
”). CP_1
Sulla scorta di ciò, si ritiene provato che il ricorrente, nel prestare la propria attività lavorativa, ha svolto le seguenti funzioni: definizione e progettazione del menù; cura dell'approvvigionamento del ristorante;
preparazione delle pietanze;
rapporti coi fornitori, organizzazione della brigata;
chiamata dei ragazzi in occasioni di eventi per farli lavorare;
responsabile a 360 gradi della cucina;
dare le direttive a coloro che lavoravano in cucina.
Per quanto riferito dai testi, per i molteplici compiti cui si occupava le mansioni esaminate e svolte dal non possono ritenersi rientranti nell'inquadramento nel 4° livello. Pt_1
Al contrario, ricorrono le condizioni di autonomia e per quanto sopra detto, appare corretto l'inquadramento preteso dal ricorrente per il lavoro materialmente svolto all'interno del 2° livello.
L'orario di lavoro e le pretese per il lavoro straordinario. Il ricorrente, nelle conclusioni, chiedeva che sia accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time e più in particolare, affermava di avere lavorato, durante il rapporto, per sei giorni alla settimana, godendo di riposo nella giornata di martedì, osservando un orario di lavoro che andava dalle 12,00 alle 21,00 con mezz'ora di pausa, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 9,00 alle 19,00, con mezz'ora di pausa, la domenica.
Per tale motivo egli ha chiesto negli allegati conteggi la somma di € 8.554,09 a titolo di lavoro straordinario Va precisato che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era – su questo specifico punto - interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nel periodo che qui interessa ma anche di avere effettuato il lavoro straordinario (ovvero attività lavorativa in orario eccedente all'orario ordinario pattuito con parte convenuta). Invero non possono essere invece riconosciute le somme richieste con riferimento al lavoro straordinario (diurno e festivo).
Solo il teste ha confermato gli orari indicati in ricorso in quanto il teste ha S_ ES differenziato l'orario nei giorni in cui lavoravano di pomeriggio senza servizio serale da quelli in cui effettuavano servizio serale (differenziazione non esplicitata dal ) avendo il S_ ES (lavoratore a chiamata) ha dichiarato “….il ed io facevamo, per lo più, i medesimi orari di Pt_1 lavoro (poteva capitare che entravo un'ora dopo il ed uscivo un'ora prima); il aveva Pt_1 Pt_1 un giorno libero (che di solito era il martedì); negli altri giorni o lavoravamo dalle 9.00 alle 19.00 oppure facevamo il servizio serale dalle 12.00 alle 21.00”. Sull'orario di lavoro i testi di parte convenuta non hanno confermato quanto dedotto nel ricorso. E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Pertanto, nulla spetta alla parte ricorrente a titolo di lavoro straordinario essendo, sul punto, la prova raccolta non sufficiente.
Le ferie A titolo di indennità sostitutiva delle ferie parte attrice ha, poi, chiesto la somma di € 1.239,32. Lo stesso può affermarsi anche per le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute anche perché non tutti i testi di parte ricorrente hanno riferito del mancato godimento delle ferie.
Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455
e 11.11.1971 n.3232).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte “che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav.,
16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez. lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935). Quindi per la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di matura risarcitoria” (v. sentenza Cass. n. 10956 del 2.10.1999). Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento – per gli stessi motivi relativi all'attendibilità dei testi indicati dalla parte sulla quale ricadeva l'onere della prova - in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del Pt_1 Anzi l'unico teste che ha riferito sul punto, , ha dichiarato “a titolo di ferie godevo di Testimone_6 15 giorni di ferie all'anno; non so dire di quanti giorni di ferie abbia goduto il nell'anno in Pt_1 cui ha lavorato” (il teste non ha, quindi, diretta conoscenza della circostanza relativa al mancato godimento delle ferie da parte del . Pt_1
La difesa di parte convenuta pertanto, può essere, su questo specifico punto condivisa avendo la società contestato la richiesta delle ferie, “posto che, come agevolmente desumibile dalla “breve durata del rapporto di lavoro”, del tutto legittimamente nell'agosto 2022 venivano riconosciuti n. 11 giorni di ferie, visto l'inizio del rapporto avvenuto il 01.04.2022 e, dunque, per 4 mesi ciò corrispondeva al maturato…In ogni caso, anticipando quanto in seguito meglio di dedurrà, dalla busta paga “finale” del rapporto di lavoro, emessa in data 03.05.2023 (che, all'uopo si allega), risulta riconosciuta ogni somma ….. a titolo di ferie e permessi non usufruiti, con la precisazione che tali somme non vennero corrisposte nel corso del rapporto, sic et simpliciter, perché “brutalmente” interrotto dl Ricorrente con le proprie dimissione ad nutum”. Non possono essere riconosciuto le somme richieste con riferimento alle ferie non godute non avendo i testi riferito nulla di preciso – e peraltro alcunché erano in grado di riferire – sui periodo di ferie e sul fatto se il ricorrente godesse di ferie o meno e in che misura e esse, in caso di mancato godimento, fosse o meno indennizzate..
Le altre pretese economiche: TFR, permessi, 13a e 14a mensilità
Quanto alle differenze per TFR, per 13a e 14a mensilità deve dirsi che esse, invece, spettano perché direttamente derivanti dal riconoscimento di mansioni superiori svolte dal ricorrente con conseguente inquadramento nel 2° livello retributivo (comprensivo della sua incidenza sul TFR e sulla 13a e 14a mensilità) del CCNL applicabile. E' vero che i testi nulla hanno riferito in merito alla pattuizione tra le parti della mensilità aggiuntiva della 14a mensilità, tuttavia è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti solo nel periodo formalizzato e nel contratto vi è un evidente rinvio alle norme della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità.
La 13a mensilità (così come il TFR) spetta per legge e la 14 no;
tuttavia, nel caso di specie, spetta per le ragioni esplicitate anche la 14° mensilità.
Pretese di parte convenuta
Quanto alle pretese di parte convenuta formulate sia relativamente alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro e quindi sulla debenza dell'indennità di mancato preavviso sia sulla violazione del dovere di non concorrenza con l'attività aziendale sia sui danni causati all'azienda per i comportamenti – anche extra orario lavorativo - del va detto che esse non possono essere accolte. Pt_1
In primo luogo non è stata formulata alcuna formale domanda riconvenzionale ne è stata chiesto dalla parte convenuta al giudice di fissare una nuova udienza a modifica del primo decreto di fissazione di udienza;
pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., parte convenuta deve ritenersi decaduta dalle domande contenute nella memoria difensiva.
Ad ogni modo anche a voler ritenere e qualificare le domande di parte convenuta come mere eccezioni di compensazione e non come (plurime) domande riconvenzionali e quindi ritenere che esse vadano intese quale eccezione di compensazione in senso tecnico deve ritenersi che esse siano comunque non fondate perché sfornite di prova idonea.
Lo scrivente condivide quanto specificato dal ricorrente nelle note difensive conclusionale laddove parte attrice ha evidenziato che il teste aveva dichiarato: "so che il rapporto di lavoro del Testimone_1
è finito per sue dimissioni;
che io ricordi il ha comunicato negli ultimi dieci giorni di Pt_1 Pt_1 marzo 2023 la sua volontà di dimettersi;
le comunicò verbalmente al titolare;
io Testimone_5 ero presente quando il disse al di GU di dimettersi". Pt_1
Considerato che il rapporto è, poi, incontestabilmente cessato in data 20/04/2023 – aggiunge condivisibilmente parte ricorrente – “è palese che il aveva pienamente rispettato il termine di Pt_1
20 giorni richiesto dalla resistente a titolo di mancato preavviso. Nessun rilievo, naturalmente, può avere il fatto che il preavviso sia stato fornito mediante una comunicazione verbale, atteso che nessuna disposizione di legge prevede la forma scritta per il preavviso.
2-)richiesta di danni. I presunti danni, già fondati su fatti assolutamente inconsistenti, non sono stati in alcun modo provati.
Dall'istruttoria è emerso esclusivamente il fatto che il durante il corso del rapporto di lavoro Pt_1 con la svolgeva, in maniera del tutto saltuaria ed in giorni ed orari diversi da quelli CP_1 convenuti con il proprio datore di lavoro, anche l'attività di docente presso la Toffiny Accademy. Tale circostanza, avente carattere assolutamente irrilevante, non comprendiamo come possa aver arrecato un danno alla CP_1
Certamente fuori da qualsiasi fondamento giuridico, appare la circostanza dedotta e neppure provata, inerente l'aver eseguito il presso la Toffiny alcuni piatti che aveva già cucinato Pt_1 presso la atteso che il piatto di uno chef è un'opera dell'ingegno che appartiene Controparte_3 allo chef medesimo e non, certamente, alla struttura dove lavora. Ad ogni buon conto, la resistente non ha nè dedotto, né documentato, nè richiesto di provare quali siano stati i danni, in termini economici e/o di immagine, ricevuti da tali docenze”. Ad ulteriore dimostrazione della infondatezza delle pretese di parte convenuta vi è la considerazione che per la (presunta) attività svolta dal in concorrenza con parte datoriale e per i danni causati alla Pt_1 non vi è mai stato alcun formale provvedimento di richiamo né l'avvio di alcun procedimento CP_1 disciplinare nei confronti del dipendente.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato la domanda di va, parzialmente, accolta e per Parte_1 l'effetto lo scrivente - riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro da 01/04/2022 al 20/04/2023 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel II° livello del CCNL per dipendenti di aziende operanti nel settore Turismo Minori - condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze per mansioni superiori (il ricorrente va retribuito come dipendente di II° livello anziché come dipendente di IV° livello), per differenze retributive, per differenze sulla 13a e sulla 14a mensilità e sul TFR specificando che tutte le somme riconosciute a vario titolo (13a e 14a mensilità, TFR, da corrispondere devono essere liquidate in relazione al livello riconosciuto in questa sentenza) con somme quantificate – sulla base dei conteggi correttamente elaborati dalla parte ricorrente (e rielaborati dallo scrivente per le considerazioni sopra svolte) - in complessivi € 10.612,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Ogni altra e diversa domanda delle parti deve essere rigettata L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza di metà delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente e per l'effetto riconosciuta tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro dal 01/04/2022 - 20/04/2023 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel II° livello del CCNL per dipendenti di aziende operanti nel settore Turismo Minori Pubblici Esercizi (anziché nel
IV°) condanna la al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di CP_1 [...] della complessiva somma di € 10.612,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio Pt_1 tempore maturata dalla data di esistenza del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda avanzata dalle parti;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2.000/00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, con attribuzione….
Napoli 26 maggio 2025 Il giudice dr. Federico Bile