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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di MO, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
27.03.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 914/2024, con motivazione contestuale
TRA
- ammessa al patrocinio a spese dello stato Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistente
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato 11.04.2024 e ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti dell' , innanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza
(di seguito anche RDC) per effetto della domanda del 17.11.2020, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' dopo l'iniziale riconoscimento del beneficio, CP_1 con conseguente riammissione a beneficiare del RDC, sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti previsti dal d.l. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019, ivi inclusa la presenza stabile sul territorio nazionale da almeno 10 anni.
La ricorrente, in particolare, affermava di aver presentato, in data
17.11.2020, domanda amministrativa volta all'ottenimento del
RDC; l' erogava il beneficio richiesto per poi revocarlo con CP_1
comunicazione del 16.10.2021 per “mancanza del requisito di residenza”; con la produzione documentale in atti, parte ricorrente, dava atto dell'erronea valutazione dell' e della sussistenza di CP_1
tutti i requisiti per accedere al beneficio richiesto.
Con memoria depositata in data 17.06.2024, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse deduzioni ed insistendo per CP_1
il rigetto della domanda.
Tentata invano la conciliazione della lite, la causa veniva rimessa in decisione con le modalità della trattazione scritta.
Il ricorso può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
IL reddito di cittadinanza (RDC), introdotto con d.l. n. 4/2019 come misura di contrasto alla povertà, ha rappresentato un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale e ha previsto, tra l'altro, precisi requisiti di cittadinanza e residenza: in base all'art. 2 d.l. n. 4/2019: “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Secondo la tesi dell' , la ricorrente, al momento della CP_1
presentazione della domanda, non avrebbe perfezionato il requisito di 10 anni di residenza richiesto per la concessione del RDC.
Ora, non solo la ricorrente ha dato atto di tale continuativa permanenza sul territorio nazionale tra le province di Brescia e
MO (v. docc.5 e ss fasc. ricorrente: attività lavorativa come colf-badante dal novembre 2010, certificati medici, atto del matrimonio contratto in Italia, atto di nascita del figlio nato in
Italia, sentenza penale di assoluzione), ma con una recentissima pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo” (Corte Cost n. 31/2025), chiarendo che l'incostituzionalità debba essere limitata all'aver previsto il requisito di 10 anni “anziché” quello di cinque anni (come per il reddito di inclusione).
La Consulta ha ritenuto che il RDC – oramai abrogato a decorrere dal 01.01.2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto
“a soddisfare un bisogno primario dell'individuo”, si tratterebbe, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione.
La decisione, osserva la Corte, è coerente con la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29.07.2024, che ha affermato che la previsione dell'obbligo di residenza decennale quale condizione di accesso al beneficio rappresenta una forma di discriminazione indiretta per gli stranieri, eliminando di fatto, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, il requisito della residenza decennale (si badi, la Corte di Giustizia aveva però sostenuto la natura assistenziale del RDC).
Nel caso di specie, dunque, nulla osta all'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere al beneficio richiesto con la domanda del 17.11.2020 e che alcuna somma va restituita all' (nel caso CP_1
di specie la somma di € 1.759,02 richiesta dall' a titolo di CP_1
indebito a fronte dell'asserita illegittima percezione del RDC).
Quanto all'eccezione dell' di superamento della soglia CP_1
reddituale – mai contestata nella fase amministrativa – appare riferita ad un periodo diverso da quello di interesse, pertanto, si ritiene irrilevante.
La domanda della ricorrente, sulla base di quanto appena riportato, può essere accolta, pertanto, si accerta il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza e che nulla è dovuto all' a CP_1
titolo di restituzione del RDC percepito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (compensi già dimezzati stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a fronte della domanda del 17.11.2020 e che nulla è dovuto all' a titolo di restituzione del CP_1
RDC percepito;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 990,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge da corrispondere all'Erario.
Così deciso in MO, il 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta