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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bulli, Parte_1 elettivamente domiciliato in , Via di Soffiano 18r; Pt_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Conclusioni per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta, - accertare l'autenticità della firma di apposta alla scrittura Controparte_1
privata datata 4 gennaio 2022 – prodotta come doc. 8; - dichiarare che nato a [...]
il 23/04/1962 codice fiscale non è erede di e di Pt_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
e non è proprietario dell'appartamento posto a , via Maso di Banco 23; Persona_2 Pt_1
dichiarare che nata Firenzuola il 03/07/1935 codice fiscale Persona_2 CodiceFiscale_2 deceduta il 13/02/2016, ai sensi dell'art. 485 c.c. ha accettato l'eredità di nato a [...]
il 27/01/1927 codice fiscale deceduto il 02/10/2012, ed è sua erede Pt_1 CodiceFiscale_3
per la quota di un mezzo;
- dichiarare che nata a [...] 17/071960 codice Controparte_1 Pt_1 fiscale ha accettato espressamente l'eredità di e di CodiceFiscale_4 Persona_1
anche per la quota di eredità di spettante per legge a Persona_2 Persona_1 [...]
- dichiarare che è unica erede pura e semplice di e Per_2 Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 5 di ed è piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile caduto in successione e pignorato Persona_2
e precisamente: unità immobiliare destinata a civile abitazione posta in Comune di , Via Maso Pt_1
di Banco 23, situata al piano terreno, costituita da 4 vani utili o quanti siano, oltre la cucina, e oltre accessori;
al N.C.E.U. del Comune di il bene è censito al foglio 87, particella 915, sub 5, zona Pt_1 cens. 3, categ. A/3, classe 4, vani catast. 7,0, superficie 113 mq, rendita € 921,88. Confini: Parte_1
parti condominiali, s.s.a. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di di
[...] Pt_1
trascrivere la sentenza e con suo esonero da ogni responsabilità al riguardo. Emettere ogni ulteriore e conseguente provvedimento di condanna nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento a favore del in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. delle spese e degli oneri tutti necessari per gli adempimenti civili, amministrativi e fiscali conseguenti alla emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre IVA e CAP come per legge”.
*
Il Condominio attore ha instaurato un procedimento di pignoramento immobiliare nei confronti di e davanti al Tribunale di Firenze, con oggetto un appartamento posto in CP_1 Controparte_2
, Via Maso di Banco 23. Pt_1
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice dell'Esecuzione immobiliare R.G.E. 210/21, constatata la mancata trascrizione delle accettazioni di eredità da parte dei debitori, ha ordinato al condominio creditore di attivarsi perché venisse accertato con sentenza o con ordinanza ai sensi dell'art. 702bis cpc che i debitori esecutati sono eredi accettanti in forma espressa o tacita l'eredità di Persona_1
e di depositare la documentazione attestante le avvenute trascrizioni di accettazioni di eredità e la necessaria continuità delle trascrizioni (doc. 4).
In esecuzione dell'ordinanza del G.E., il condominio ha notificato a e la CP_1 Controparte_2
citazione di cui al presente giudizio.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, benchè ritualmente citati, onde all'udienza del 13.6.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Risulta dai documenti prodotti che con ricorso del 10.1.2022 il ha instaurato la procedura Parte_1
ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei confronti di (Tribunale di Firenze, R.G. Volontaria Controparte_2
Giurisdizione n. 218/22), al termine della quale, con provvedimento del 26.5.22 il Giudice ha dichiarato la perdita da parte di del diritto di accettare l'eredità di Controparte_2 Persona_1
e .
[...] Persona_2
Pertanto, per effetto di questo procedimento, non è erede dei genitori e non è Controparte_2 proprietario dell'appartamento di Via Maso di Banco 23.
pagina 2 di 5 Venendo all'esame della posizione di occorre rilevare che la famiglia era Controparte_1
originariamente composta da classe 1927, e da classe 1935, e dai Persona_1 Persona_2
figli e . CP_1 CP_2
Risulta dai documenti prodotti dall'attore che ha acquistato l'immobile di Via Persona_1
Maso di Banco 23 nel 1972 e che, deceduto senza testamento nel 2012, la coniuge Persona_1
e i due figli hanno presentato dichiarazione di successione trascritta nel 2015, senza tuttavia trascrivere l'accettazione dell'eredità di Persona_1
è a sua volta deceduta senza testamento nel 2016. Non essendo trascritta la Persona_2
dichiarazione di successione di il G.E. non è venuto a conoscenza del decesso della Persona_2
stessa e, per questa ragione, nell'ordinanza 18.11.2021 ha chiesto che venisse sanata la continuità delle trascrizioni soltanto nei confronti di Persona_1
Il condominio ha dichiarato l'interesse a che si provveda alla continuità delle trascrizioni anche nei confronti di Persona_2
e hanno sempre abitato nell'immobile di Via Maso di Banco 23; la Persona_2 Controparte_1
circostanza risulta dai certificati di residenza prodotti in giudizio
Sul punto ha rilasciato espressa dichiarazione il 4.1.2022, ammettendo di avere Controparte_1
sempre abitato in via Maso di Banco 23, ivi convivendo con la madre, e di avere sempre avuto il possesso di detto appartamento insieme alla stessa e, alla di lei morte, in via esclusiva (doc. 8). Ha infine dichiarato di accettare l'eredità del padre e della madre.
e essendo nel possesso dei beni ereditari e non avendo effettuato Persona_2 Controparte_1
l'inventario, hanno accettato l'eredità di presuntivamente e tacitamente ai sensi e Persona_1
per gli effetti di cui all'art. 485 c.c.
Inoltre, dopo la morte della madre, ha posseduto in via esclusiva l'immobile senza Controparte_1 procedere all'inventario e quindi accettando presuntivamente e tacitamente l'eredità di Persona_2
deceduta nel 2016.
Deve quindi ritenersi che ha sempre avuto il possesso dell'appartamento de quo, Controparte_1
con ciò divenendo erede ex art. 485 c.c. dei genitori.
L'art. 485 c.c. recita infatti “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità….Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza più recente ravvisa nella fattispecie una accettazione presunta dell'eredità (Cass.civ.,
7226/2006, Cass.civ. 2663/1999) o una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui pagina 3 di 5 sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass.civ. 16739/2005, Cass.civ.
3696/2003) anche contro la volontà del chiamato e indipendentemente da una accettazione vera e propria (Cass.civ. 2911/1998).
Il possesso non deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato e cioè in una situazione di fatto (C. 7076/1995; C. 4707/1994).
La giurisprudenza ha sostenuto che la norma pare attribuire rilevanza alla sussistenza del possesso in un determinato momento e non alla sua durata, in tal modo considerando utile anche un possesso di un solo giorno ( C. 1317/1984).
Deve quindi dichiararsi la qualità di erede di mentre il fratello non è erede Controparte_1 CP_2 né proprietario dell'appartamento esecutato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di e vengono liquidate come in Controparte_1
dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti di avendo questi perso il Controparte_2
diritto di accettare l'eredità di e per effetto di un provvedimento Persona_1 Persona_2
successivo alla data di introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- preso atto della decadenza di del diritto di accettare l'eredità di Controparte_2 [...]
e di dichiara che e sono eredi Persona_1 Persona_2 Persona_2 Controparte_1 puri e semplici di e hanno accettato l'eredità di quest'ultimo Persona_1
presuntivamente e tacitamente;
- dichiara che è erede pura e semplice di e ha accettato Controparte_1 Persona_2
l'eredità di quest'ultima presuntivamente e tacitamente;
- dichiara che é unica erede pura e semplice di e di Controparte_1 Persona_1
che ha accettato la loro eredità e che è piena ed esclusiva proprietaria Persona_2 dell'immobile pignorato e precisamente unità immobiliare destinata a civile abitazione posta in
Comune di , Via Maso di Banco 23, situata al piano terreno, costituita da quattro vani Pt_1
utili oltre cucina e accessori;
al N.C.E.U. del Comune di il bene è censito al foglio 87, Pt_1
part. 915, sub 5, zona cens. 3, cat. A/3, classe 4, vani catastali 7, superficie 113 mq., rendita E
921,88. Confini: , parti condominiali, s.s.a. Parte_1
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'accettazione di eredità dei sig.ri nato a [...] [...] c.f. Persona_1 Pt_1 C.F._5
pagina 4 di 5 deceduto il 2.10.2012 e nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_2
. deceduta il 13.2.2016, da parte di nata a [...] C.F._6 Controparte_1 Pt_1
17.7.1960, cod. fiscale , relativamente all'immobile sito in C.F._7 Pt_1
identificato al NCF al foglio 87, part. 915, sub 5, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese del giudizio tra l'attore e Controparte_2
- condanna a rifondere al le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio che liquida in Euro 5.331,20, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva se dovuta.
Firenze, 19 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bulli, Parte_1 elettivamente domiciliato in , Via di Soffiano 18r; Pt_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Conclusioni per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta, - accertare l'autenticità della firma di apposta alla scrittura Controparte_1
privata datata 4 gennaio 2022 – prodotta come doc. 8; - dichiarare che nato a [...]
il 23/04/1962 codice fiscale non è erede di e di Pt_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
e non è proprietario dell'appartamento posto a , via Maso di Banco 23; Persona_2 Pt_1
dichiarare che nata Firenzuola il 03/07/1935 codice fiscale Persona_2 CodiceFiscale_2 deceduta il 13/02/2016, ai sensi dell'art. 485 c.c. ha accettato l'eredità di nato a [...]
il 27/01/1927 codice fiscale deceduto il 02/10/2012, ed è sua erede Pt_1 CodiceFiscale_3
per la quota di un mezzo;
- dichiarare che nata a [...] 17/071960 codice Controparte_1 Pt_1 fiscale ha accettato espressamente l'eredità di e di CodiceFiscale_4 Persona_1
anche per la quota di eredità di spettante per legge a Persona_2 Persona_1 [...]
- dichiarare che è unica erede pura e semplice di e Per_2 Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 5 di ed è piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile caduto in successione e pignorato Persona_2
e precisamente: unità immobiliare destinata a civile abitazione posta in Comune di , Via Maso Pt_1
di Banco 23, situata al piano terreno, costituita da 4 vani utili o quanti siano, oltre la cucina, e oltre accessori;
al N.C.E.U. del Comune di il bene è censito al foglio 87, particella 915, sub 5, zona Pt_1 cens. 3, categ. A/3, classe 4, vani catast. 7,0, superficie 113 mq, rendita € 921,88. Confini: Parte_1
parti condominiali, s.s.a. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di di
[...] Pt_1
trascrivere la sentenza e con suo esonero da ogni responsabilità al riguardo. Emettere ogni ulteriore e conseguente provvedimento di condanna nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento a favore del in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. delle spese e degli oneri tutti necessari per gli adempimenti civili, amministrativi e fiscali conseguenti alla emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre IVA e CAP come per legge”.
*
Il Condominio attore ha instaurato un procedimento di pignoramento immobiliare nei confronti di e davanti al Tribunale di Firenze, con oggetto un appartamento posto in CP_1 Controparte_2
, Via Maso di Banco 23. Pt_1
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice dell'Esecuzione immobiliare R.G.E. 210/21, constatata la mancata trascrizione delle accettazioni di eredità da parte dei debitori, ha ordinato al condominio creditore di attivarsi perché venisse accertato con sentenza o con ordinanza ai sensi dell'art. 702bis cpc che i debitori esecutati sono eredi accettanti in forma espressa o tacita l'eredità di Persona_1
e di depositare la documentazione attestante le avvenute trascrizioni di accettazioni di eredità e la necessaria continuità delle trascrizioni (doc. 4).
In esecuzione dell'ordinanza del G.E., il condominio ha notificato a e la CP_1 Controparte_2
citazione di cui al presente giudizio.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, benchè ritualmente citati, onde all'udienza del 13.6.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Risulta dai documenti prodotti che con ricorso del 10.1.2022 il ha instaurato la procedura Parte_1
ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei confronti di (Tribunale di Firenze, R.G. Volontaria Controparte_2
Giurisdizione n. 218/22), al termine della quale, con provvedimento del 26.5.22 il Giudice ha dichiarato la perdita da parte di del diritto di accettare l'eredità di Controparte_2 Persona_1
e .
[...] Persona_2
Pertanto, per effetto di questo procedimento, non è erede dei genitori e non è Controparte_2 proprietario dell'appartamento di Via Maso di Banco 23.
pagina 2 di 5 Venendo all'esame della posizione di occorre rilevare che la famiglia era Controparte_1
originariamente composta da classe 1927, e da classe 1935, e dai Persona_1 Persona_2
figli e . CP_1 CP_2
Risulta dai documenti prodotti dall'attore che ha acquistato l'immobile di Via Persona_1
Maso di Banco 23 nel 1972 e che, deceduto senza testamento nel 2012, la coniuge Persona_1
e i due figli hanno presentato dichiarazione di successione trascritta nel 2015, senza tuttavia trascrivere l'accettazione dell'eredità di Persona_1
è a sua volta deceduta senza testamento nel 2016. Non essendo trascritta la Persona_2
dichiarazione di successione di il G.E. non è venuto a conoscenza del decesso della Persona_2
stessa e, per questa ragione, nell'ordinanza 18.11.2021 ha chiesto che venisse sanata la continuità delle trascrizioni soltanto nei confronti di Persona_1
Il condominio ha dichiarato l'interesse a che si provveda alla continuità delle trascrizioni anche nei confronti di Persona_2
e hanno sempre abitato nell'immobile di Via Maso di Banco 23; la Persona_2 Controparte_1
circostanza risulta dai certificati di residenza prodotti in giudizio
Sul punto ha rilasciato espressa dichiarazione il 4.1.2022, ammettendo di avere Controparte_1
sempre abitato in via Maso di Banco 23, ivi convivendo con la madre, e di avere sempre avuto il possesso di detto appartamento insieme alla stessa e, alla di lei morte, in via esclusiva (doc. 8). Ha infine dichiarato di accettare l'eredità del padre e della madre.
e essendo nel possesso dei beni ereditari e non avendo effettuato Persona_2 Controparte_1
l'inventario, hanno accettato l'eredità di presuntivamente e tacitamente ai sensi e Persona_1
per gli effetti di cui all'art. 485 c.c.
Inoltre, dopo la morte della madre, ha posseduto in via esclusiva l'immobile senza Controparte_1 procedere all'inventario e quindi accettando presuntivamente e tacitamente l'eredità di Persona_2
deceduta nel 2016.
Deve quindi ritenersi che ha sempre avuto il possesso dell'appartamento de quo, Controparte_1
con ciò divenendo erede ex art. 485 c.c. dei genitori.
L'art. 485 c.c. recita infatti “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità….Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza più recente ravvisa nella fattispecie una accettazione presunta dell'eredità (Cass.civ.,
7226/2006, Cass.civ. 2663/1999) o una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui pagina 3 di 5 sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass.civ. 16739/2005, Cass.civ.
3696/2003) anche contro la volontà del chiamato e indipendentemente da una accettazione vera e propria (Cass.civ. 2911/1998).
Il possesso non deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato e cioè in una situazione di fatto (C. 7076/1995; C. 4707/1994).
La giurisprudenza ha sostenuto che la norma pare attribuire rilevanza alla sussistenza del possesso in un determinato momento e non alla sua durata, in tal modo considerando utile anche un possesso di un solo giorno ( C. 1317/1984).
Deve quindi dichiararsi la qualità di erede di mentre il fratello non è erede Controparte_1 CP_2 né proprietario dell'appartamento esecutato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di e vengono liquidate come in Controparte_1
dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti di avendo questi perso il Controparte_2
diritto di accettare l'eredità di e per effetto di un provvedimento Persona_1 Persona_2
successivo alla data di introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- preso atto della decadenza di del diritto di accettare l'eredità di Controparte_2 [...]
e di dichiara che e sono eredi Persona_1 Persona_2 Persona_2 Controparte_1 puri e semplici di e hanno accettato l'eredità di quest'ultimo Persona_1
presuntivamente e tacitamente;
- dichiara che è erede pura e semplice di e ha accettato Controparte_1 Persona_2
l'eredità di quest'ultima presuntivamente e tacitamente;
- dichiara che é unica erede pura e semplice di e di Controparte_1 Persona_1
che ha accettato la loro eredità e che è piena ed esclusiva proprietaria Persona_2 dell'immobile pignorato e precisamente unità immobiliare destinata a civile abitazione posta in
Comune di , Via Maso di Banco 23, situata al piano terreno, costituita da quattro vani Pt_1
utili oltre cucina e accessori;
al N.C.E.U. del Comune di il bene è censito al foglio 87, Pt_1
part. 915, sub 5, zona cens. 3, cat. A/3, classe 4, vani catastali 7, superficie 113 mq., rendita E
921,88. Confini: , parti condominiali, s.s.a. Parte_1
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'accettazione di eredità dei sig.ri nato a [...] [...] c.f. Persona_1 Pt_1 C.F._5
pagina 4 di 5 deceduto il 2.10.2012 e nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_2
. deceduta il 13.2.2016, da parte di nata a [...] C.F._6 Controparte_1 Pt_1
17.7.1960, cod. fiscale , relativamente all'immobile sito in C.F._7 Pt_1
identificato al NCF al foglio 87, part. 915, sub 5, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese del giudizio tra l'attore e Controparte_2
- condanna a rifondere al le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio che liquida in Euro 5.331,20, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva se dovuta.
Firenze, 19 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 5 di 5