Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. BONAZZI ELENA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GHIOTTI PIERGIORGIO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
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Conclusioni congiunte delle parti:
1) affido condiviso del figlio minore ad entrambi in genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) contributo paterno al mantenimento del figlio minore stabilito in € 300,00
mensili, tenuto conto che attualmente il padre ha avuto il rinnovo del contratto di lavoro a termine scadente 09/09/25, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
3) visite paterne come di seguito:
-diritto-dovere di visita del padre a WEEK END ALTERNI dal venerdì alle
18:30 alla domenica pomeriggio h 21.00;
-quando il padre ha il turno lavorativo il sabato, prenderà il figlio dal sabato alle 12:30 alla domenica pomeriggio h 21.00;
-nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre prenderà il figlio il mercoledì e il venerdì dalle 18:30 sino alle 22:00;
-con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà il minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
- nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, il minore starà a Natale con un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a Pasquetta
con l'altro, alternando lo schema l'anno successivo;
pagina 2 di 4 4) assegno unico universale, oggi di e 201,00 mensili, integralmente percepito dalla madre al 100%;
5) entrambe le parti concordano che divideranno al 50% le spese del Grest
estivo del figlio minore per l'estate 2025 e le spese di mensa del prossimo anno scolastico del minore, per consentirli di frequentare la scuola con il tempo prolungato tutti i giorni;
6) la ricorrente, a fronte del maggior tempo libero a disposizione per il futuro
(in considerazione del fatto che il figlio minore frequenterà Grest estivo e doposcuola), si impegna alla ricerca fin da subito di ore aggiuntive di lavoro per implementare il proprio reddito, con obbligo immediato di comunicazione alla controparte non appena reperite;
7) entrambi i genitori danno fin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che,
all'udienza del 06/05/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
pagina 3 di 4 dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1
alle condizioni sopra riportate. Controparte_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/05/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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